Il 27 dicembre 2023 scade il termine per il versamento dell’acconto Iva per l’anno 2023.

L’acconto Iva può essere calcolato in tre modalità diverse.

1)

Il primo metodo denominato “metodo storico” prevede che l’acconto sia determinato nella misura pari all’88% rispettivamente del debito del mese di dicembre dell’anno precedente per i contribuenti mensili o del debito risultante dalla dichiarazione Iva annuale dell’anno precedente per quelli trimestrali.

È inoltre dovuto anche per i contribuenti trimestrali “speciali “, ad esempio gli autotrasportatori: in questo caso la percentuale viene applicata sul debito del quarto trimestre dell’anno precedente.

2)

Il secondo metodo prevede la determinazione del debito al 20 dicembre 2023. In questo caso, tuttavia, il versamento sarà pari al 100% e non all’88% come previsto precedentemente.

3)

Infine, il terzo metodo cd “previsionale” prevede l’applicazione della percentuale dell’88% al presunto debito dell’ultima liquidazione dell’anno 2023. Non c’è bisogno di sottolineare che questo ultimo metodo di determinazione dell’acconto è quello più incerto dovendo stimare le fatture attive e passive entro la fine dell’anno.

Viene, quindi, applicato solo se la stima definisce in modo chiaro e piuttosto preciso l’importo su cui calcolare l’acconto.

Chi è escluso dal versamento?

Sono esclusi dal versamento:

  • i soggetti che hanno iniziato l’attività nell’anno 2023;
  • i soggetti che hanno cessato l’attività prima del 1° dicembre 2023 per i contribuenti mensili o prima del 1° ottobre 2023 per quelli trimestrali;
  • i soggetti che prevedono di essere a credito nell’ultima liquidazione del 2023;
  • i soggetti che prevedono di essere a credito nella dichiarazione Iva dell’anno 2023;
  • le società sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991;
  • i contribuenti forfettari in quanto il regime non prevede l’applicazione dell’Iva.

A cura di Simona Rossi