Non è più possibile l’applicazione dell’opzione di sconto in fattura sul corrispettivo riguardante il superbonus.

Rimane però, ad oggi, la possibilità, per gli altri bonus “edilizi”, di fruire dello sconto su spese che si riferiscono a lavori non ancora confluiti in un SAL o non ancora ultimati.

È importante sottolineare che la spettanza “a titolo definitivo” della detrazione rimane subordinata all’effettiva realizzazione dei lavori cui corrispondono le spese. Tale spettanza si può perfezionare anche dopo aver esercitato l’opzione e dopo il termine finale dello specifico bonus edilizio.

Ciò premesso, può capitare che il committente abbia sottoscritto con un’impresa l’esecuzione di alcuni interventi che danno diritto a una qualche detrazione fiscale, di aver ricevuto la relativa fattura con “sconto sul corrispettivo”, di aver sostenuto le relative spese e che oggi non sia più possibile realizzare i lavori.

In questi casi mancano i presupposti per poter beneficiare della detrazione, rendendo di conseguenza non spettante la sua fruizione mediante lo sconto sul corrispettivo già esercitato.

In questo caso cosa fare?

Per annullare l’opzione già esercitata, sarà necessario che l’impresa fornitrice rifiuti il credito d’imposta sul suo cassetto fiscale. Nel caso in cui il credito sia già stato accettato, si dovrà procedere alla richiesta di annullamento della comunicazione di opzione inviata, seguendo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

In base a quanto chiarito dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 348/2023 c’è la possibilità di procedere all’annullamentoextra-telematico” della citata comunicazione anche nell’ipotesi in cui il credito oggetto della comunicazione da annullare sia stato, oltre che accettato dal cessionario, anche già utilizzato in compensazione.

Si precisa, inoltre, che l’assenza dei requisiti previsti dalle discipline agevolative, istitutive dei benefici fiscali, determina il recupero dell’ammontare della detrazione indebitamente maggiorato di interessi e sanzioni, sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell’agevolazione fiscale.

Quindi?

Dovrà essere il committente/cedente, beneficiario dell’agevolazione, a dover riversare, mediante modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi.

Il committente dovrebbe poi rivalersi sul fornitore/cessionario per riottenere quanto versato per l’ammontare dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati e in alcuni casi agire per vie legali.

A cura di Chiara Marsili