Cos'è?
Il Piano Transizione 4.0 supporta tutte le imprese, in regola con il Durc, che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
In caso di rispetto dei requisiti tecnici spetta un contributo sotto forma di credito di imposta con aliquote diverse a seconda dell’ammontare e della tipologia dell’investimento (materiale o immateriale).
I beni agevolabili si dividono nelle seguenti categorie:
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Ad esempio, robot e sistemi robotizzati; magazzini automatizzati e interconnessi; ecc.;
Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità.
In tale categoria rientrano, ad esempio, sistemi di misura (a coordinate e non) per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto; sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali); sistemi intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici; strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso, in modo da consentire il monitoraggio delle prestazioni dei prodotti nel tempo;
Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
In tale categoria rientrano, tra l’altro, postazioni di lavoro adattabili in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori; sistemi per il sollevamento/traslazione di carichi o oggetti esposti ad alte temperature; dispositivi wearable e di realtà aumentata nonché apparecchiature di comunicazione tra operatore e sistema produttivo; interfacce uomo-macchina (Human Machine Interface, HMI) intelligenti.
Caratteristica dei beni
I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per i requisiti:
- Della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, quindi, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (beni merce), nonché quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Sono inoltre esclusi i materiali di consumo;
- Della “novità”. Pertanto, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Come funziona
Una volta ultimato l’investimento, e certificata l’interconnessione, è possibile fruire del credito attraverso compensazione in F24 in tre quote annuali, di pari importo.
Affinché un bene possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:
- Scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- Sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
Tali requisiti devono essere attestati mediante apposita documentazione.
Per investimenti di importo maggiore di 300.00 euro occorre una perizia giurata.
Ammontare dell’agevolazione:
Beni materiali 4.0: nuovi macchinari, impianti, attrezzature strumentali (indicati nell’allegato A alla legge 232/2016)
- Fino a 2,5 milioni di euro > 20%
- Tra i 2,5 e i 10 milioni di euro > 10%
- Da 10 a 20 milioni di euro > 5%
Beni immateriali 4.0: software e tecnologie digitali ricompresi nell’allegato B, legge 232/2016
- Credito di imposta del 20%
Scadenze e termini:
Il beneficio previsto per il 2023, con aliquote al 20%, 10%, 5%, è valido per investimenti effettuati dal primo gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 e consegna entro il 30 giugno 2024.
A condizione che l’ordine sia stato accettato e che si sia pagato un acconto per almeno il 20% del valore dei beni entro il 31 dicembre 2023.
Cumulabilità:
Il contributo è cumulabile con:
- Fondo di garanzia per le PMI
- Nuova Sabatini
- Credito d’imposta R&S
Irrilevanza fiscale:
Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap.
A cura di Simone Vincenzi