Anche per il secondo trimestre 2022 è previsto il riconoscimento del credito d’imposta in favore delle imprese ad alto consumo di energia elettrica (energivore), al fine di attenuare gli effetti derivanti dalla significativa impennata dei prezzi energetici. Il decreto Energia, che ha replicato il decreto Sostegni ter introducendo alcune modifiche, ha esteso il credito d’imposta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

 

Chi sono i soggetti beneficiari? 

Per individuare i soggetti beneficiari del credito d’imposta si deve fare riferimento a quanto riportato nell’art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, ai sensi del quale tra le imprese a forte consumo di energia rientrano:

a)  le società che operano nei settori dell’allegato 3 delle linee guida CEE;

b) le società che operano nei settori dell’allegato 5 delle linee guida CEE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato in relazione al VAL, non inferiore al 20%;

c) le società che non rientrano tra quelle di cui alle lett. a) e b), ma che sono ricomprese negli elenchi delle società a forte consumo di energia redatti per gli anni 2013 e 2014 dal CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali).

Il bonus, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, spetta alle imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Inoltre il credito d’imposta è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Come già accennato in precedenza, un’importante novità è che, a differenza di quanto previsto dal decreto Sostegni ter, il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

In questo caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Infine, i crediti d’imposta previsti dai decreti sopraindicati:

a) sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.lgs. n. 241/1997 (i) senza soggiacere ai limiti di compensazione di € 250.000 (per i crediti da indicare nel quadro RU, modello Redditi SC) e € 2.000.000 (limite annuo di crediti compensabili dal 2022); e (ii) in base a codici tributo non ancora istituiti;

b) non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

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