Il Disegno di legge in materia di lavoro, approvato lo scorso maggio, prevede una nuova disciplina delle rateazioni in fase amministrativa dei debiti contributivi, premi e accessori INPS e INAIL, non affidati al recupero da parte degli agenti della riscossione.
Dal 1° gennaio 2025 potrà dunque essere autorizzato il pagamento rateale fino a 60 rate mensili, anziché le attuali 24.
Che cos’è la rateizzazione dei debiti in fase amministrativa?
È la modalità di pagamento in forma rateale di quanto dovuto dal contribuente per l’esposizione debitoria nei confronti delle gestioni amministrate dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni.
Chi può presentare l'istanza di rateazione?
- Datore di lavoro con dipendenti (pubblico e privato);
- Lavoratori autonomi (artigiani e commercianti);
- Datori di lavoro agricolo con dipendenti;
- Lavoratori autonomi agricoli;
- Committenti della gestione separata;
- Liberi professionisti iscritti alla gestione separata.
Ricordiamo che attualmente la rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa è concessa dall’INPS fino ad un massimo di 24 rate.
Il contribuente può però chiederne il prolungamento fino a 36 rate nei seguenti casi:
- calamità naturali;
- procedure concorsuali;
- temporanea carenza di liquidità finanziaria;
- crisi aziendale;
- riorganizzazione;
- ristrutturazione;
- trasmissione debiti contributivi agli eredi;
- carenza temporanea di liquidità finanziaria legata a difficoltà economico-sociali;
- territoriali o settoriali.
Tuttavia, come anticipato, a partire dal 1° gennaio 2025 sarà possibile autorizzare il prolungamento fino a 60 rate in presenza di oggettiva incertezza dell’obbligo contributivo e per fatto doloso del terzo.
Per quanto riguarda la rateazione dei debiti INAIL?
L’istanza viene accolta a condizione che:
- per i debiti scaduti sia richiesta la rateazione di tutti i debiti accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- per i debiti correnti sia richiesta la rateazione di tutti i debiti accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti;
- l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro;
- non c’è più di una rateazione in corso concessa;
- non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;
- il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito.