Con la circolare n.32, pubblicata il 5 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la disciplina sulla fuoriuscita immediata dal regime agevolato fornendo importanti chiarimenti sulle novità in materia di regime forfettario, ossia sulle conseguenze derivanti dal superamento del nuovo limite di 100.000 euro di ricavi o compensi.

Ricordiamo che...

…la legge di Bilancio 2023 ha innalzato da 65.000 a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare il regime agevolato. Inoltre, ha introdotto una causa di decadenza immediata dal regime, che si verifica al superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

Dubbi interpretativi

I dubbi interpretativi maggiori si sono concentrati sulla nuova causa di fuoriuscita immediata che produce effetti sulle imposte sui redditi, sull’IVA e sulle ritenute.

Per quanto riguarda le imposte dirette, il superamento del limite di euro 100.000 provoca la cessazione dal regime forfettario per il periodo d’imposta stesso nel quale si verifica questa condizione. L’Agenzia Entrate ha chiarito che per la verifica di tale limite è necessario adottare il criterio di cassa, quindi rileva l’incasso e non l’emissione della relativa fattura.

Di conseguenza:

  • se la fattura è emessa contestualmente all’incasso, la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro deve esporre l’IVA  a debito;
  • se l’incasso avviene in un momento successivo, gli obblighi ai fini IVA vanno assolti a partire dal momento in cui il corrispettivo viene incassato e la fattura dovrà essere integrata.

Viene inoltre chiarito che deve essere assoggettata ad IVA l’intera operazione che supera la soglia di 100.000 euro, senza scindere il corrispettivo oggetto di fatturazione.

Ad esempio

Il contribuente che ha conseguito nel corso dell’anno un volume di ricavi o compensi pari ad 90.000 euro ed esegue un operazione dal valore di euro 20.000 incassando contestualmente il corrispettivo, deve emettere la fattura applicando l’IVA sull’intero valore dell’operazione, ossia su 20.000 euro e non solo sull’importo oltre soglia.

Il superamento della soglia di 100.000 euro ha effetti anche sull’applicazione delle ritenute d’acconto DPR 600/73. L’Agenzia chiarisce che tenuto conto che le ritenute sono operate all’atto del pagamento, le stesse vanno applicate ai compensi percepiti dal professionista che comportano il superamento della soglia e a quelli successivi.

Diversamente le ritenute non devono essere operate retroattivamente per i compensi incassati prima del superamento del limite.

In conclusione

La nuova causa di decadenza immediata ha generato alcuni dubbi relativamente alla necessità di ragguagliare ad anno il limite di 100.000 euro in caso d’inizio attività in corso d’anno, poiché la norma richiede espressamente il ragguaglio ad anno per la soglia degli 85.000 euro, ma nulla dice in merito a quella dei 100.000 euro e ciò porta a ritenere la non applicazione del ragguaglio ad anno su tale soglia.

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