Pensione di vecchiaia ordinaria

La pensione di vecchiaia ordinaria, i cui requisiti in vigore sono stati definiti dalla cosiddetta “Riforma Fornero”, prevede la possibilità di lasciare il lavoro a 67 anni di età anagrafica, con almeno 20 anni di contributi previdenziali versati.

Pensione di anzianità anticipata

La pensione, attualmente, si matura con 42 anni e 10 mesi di contributi con una finestra di 3 mesi.

Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità

La pensione di vecchiaia anticipata, di cui all’art. 1 co. 8, D.lgs. n. 503/1992 , può essere raggiunta con i seguenti requisiti:

  • Un minimo di 56 anni di età per le donne, 61 per gli uomini;
  • Un minimo di 20 anni di contributi, 15 anni per i soli beneficiari delle cd. deroghe Amato.

Tuttavia, è previsto un requisito sanitario. Infatti, possono richiedere la riduzione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia anticipata i soli lavoratori a cui è riconosciuta un’invalidità pensionabile (legge n. 222/1984) almeno pari all’80%.

E’ necessario anche il rispetto di un particolare requisito assicurativo. Infatti, possono beneficiare di questa deroga i soli iscritti presso:

  • Il fondo pensioni dei lavoratori precedenti;
  • E presso i fondi sostitutivi dell’Assicurazione generale obbligatoria.

Non sono ammessi i dipendenti pubblici e i lavoratori autonomi.

Pensioni di vecchiaia per addetti a lavori usuranti e gravosi

Gli addetti ai lavori usuranti e ai turni notturni, così come gli addetti ai lavori gravosi possono beneficiare di uno sconto sul requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, nella presente misura:

  • Età minima pari a 66 anni e 7 mesi;
  • Il requisito contributivo, però, deve risultare almeno pari a 30 anni. Ai fini del raggiungimento del requisito, è possibile sommare gratuitamente i contributi accreditati presso gestioni diverse solo in relazione alle gestioni interne all’Assicurazione generale obbligatoria di cui alla legge n. 613/1966 e alla legge n. 233/1990;
  • Per i soli lavoratori privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, l’importo della pensione deve essere almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale.

Opzione donna 2023:

  • Raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022;
  • Compimento, entro il 31 dicembre 2022, di 60 anni di età;
  • Il requisito anagrafico è ridotto a 58 anni con 2 o più figli ed a 59 anni di età con un figlio solo.

Quota 103:

Accessibile con 62 anni di età e 41 anni di contributi. Non consente la prosecuzione dell’attività lavorativa.

A cura di Paolo Mantovani