Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 352652/2023 del 3 ottobre 2023, nuove comunicazioni di invito spontaneo all’adempimento, le c.d. Compliance, sono state inviate ai contribuenti per i quali risultano discordanze tra quanto trasmesso al Sistema di Interscambio (SDI) a titolo di fatture emesse e corrispettivi, e quanto invece risulta incassato con strumenti di pagamento elettronico (POS).

Quando scatta la segnalazione?

La segnalazione scatta quando non c’è allineamento tra:

  • l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate (obbligatoriamente trasmessi dai gestori degli strumenti di pagamento elettronico);
  • dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
  • dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Nel caso quindi gli incassi POS su base mensile, non trovino capienza nell’ammontare complessivo di corrispettivi e fatture emesse, il contribuente si vedrà recapitare la seguente comunicazione:

“dai dati in nostro possesso, risulta che per “n” mesi del 2022 ha ricevuto pagamenti elettronici tramite POS (esclusi, quindi, i pagamenti in contanti o ricevuti con altre modalità) per un importo superiore a quello delle fatture elettroniche e dei corrispettivi inviati all’Agenzia delle Entrate. Questa differenza è complessivamente pari a xxx”.

Dati maggiormente dettagliati

Al fine di permettere la dovuta verifica da parte del contribuente, nel Cassetto Fiscale e nell’Area riservata di Fatture e Corrispettivi (area Fattura elettronica e altri dati IVA) il contribuente avrà accesso a dati maggiormente dettagliati, quali:

  • l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia;
  • l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
  • la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo di cui al punto precedente e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
  • il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici
  • gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

Motivi di possibile disallineamento

Ci sono molti motivi di possibile disallineamento che nulla hanno a che fare con la violazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

Si pensi ad esempio agli scontrini regolarmente emessi ed inviati all’Agenzia delle Entrate con incassi POS che fisiologicamente vengono contabilizzati nei giorni successivi dalla banca e a tutti gli esercizi commerciali aperti nella notte che non effettuano la chiusura della cassa a mezzanotte. Se ciò accade a cavallo del mese c’è la possibilità di discordanza dei valori.

Di fatti, con comunicato stampa del 11 ottobre 2023, l’Agenzia ha preso atto delle anomalie presenti nei dati esposti nelle comunicazioni inviate ai contribuenti, imputandone la responsabilità agli operatori finanziari, che avrebbero commesso degli errori nelle comunicazioni dei pagamenti POS.

L’Agenzia si sta attivando con gli operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi ed invierà nei prossimi giorni ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati.

Hai ricevuto anche tu avvisi errati?

Per tutti contribuenti che ritengono di aver ricevuto tali avvisi errati, pertanto, non resta altro che attendere la comunicazione di annullamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Laddove questa comunicazione non arrivasse, il contribuente, dopo gli opportuni controlli, potrà alternativamente:

  • se ritiene che i rilievi dell’Agenzia delle Entrate siano errati, fornire all’Agenzia delle Entrate informazioni o osservazioni utili a chiarire la propria posizione, direttamente o per il tramite di intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso il canale di assistenza CIVIS o contattando la direzione provinciale di riferimento tramite PEC, mail o telefono.
  • se invece i rilievi non sono giustificabili, rimane fermo l’invito alla regolarizzazione ed occorre valutare l’opportunità di percorrere la strada del ravvedimento operoso beneficiando delle sanzioni ridotte per la mancata certificazione dei corrispettivi, per l’irregolare liquidazione periodica, l’infedele dichiarazione Iva e l’eventuale maggiore Iva dovuta con i relativi interessi. In seguito al ravvedimento operoso sarò poi doveroso far fronte a:
    • presentare una dichiarazione Iva integrativa, rettificando le operazioni attive ed eventualmente l’imposta dovuta;
    • rettificare il modello redditi, eventualmente facendo ricorso ad una dichiarazione integrativa nei termini, regolarizzando i minori versamenti effettuati.

A cura di Elisa Ghelfi