legge di bilancio

Legge di Bilancio 2025 - novità cuneo fiscale dipendenti

Nuova Indennità integrativa per titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 20 mila euro

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (pensionati esclusi) con reddito complessivo inferiore a 20.000 euro, è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito, determinata come segue:

fino a 8.500 euro               7,1%

da 8.501 a 15.000 euro      5,3%

da 15.001 a 20.000 euro    4,8%

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, spetta invece un ulteriore detrazione d’imposta:

da 20.001 a 32.000 euro     1.000 euro

da 32.001 a 40.000 euro     1.000 * (40.000 – reddito complessivo) /8.000

Tale nuova agevolazione sostituisce l’esonero contributivo (sei punti percentuali rispetto al limite retributivo mensile di 2.692 euro; sette punti percentuali per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili).

Detrazione per figlio a carico  mod. c.1, lettera c), art.12 TUIR

L’importo della detrazione è pari a 950 euro annui, per i figli di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni (nessun limite di età per figli con disabilità accertata).

Detrazione per altri familiari a carico  mod. c.1, lettera d), art.12 TUIR

L’importo della detrazione è di 750 euro annui, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente (esclusi altri familiari art.433 c.c.).

Tracciabilità delle spese di trasferta

Le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia le carte di debito, di credito e prepagate, gli assegni bancari e circolari.

Auto ad uso promiscuo, nuova tassazione del fringe benefit

Dal 2025, l’importo deducibile corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale viene generalizzato all’importo del 50%.

Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, si prevede per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della strada, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, che si assuma il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

In buona sostanza si sostituisce l’attuale criterio collegato alle emissioni di Co₂ con il criterio fondato sulla tipologia di alimentazione del veicolo. Se da un lato l’importo deducibile corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale viene generalizzato all’importo del 50%, dall’altro tale percentuale è ridotta, allo scopo evidente di incentivarne l’acquisto, al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Come si ricorderà, la Legge di Bilancio 2020 aveva invece introdotto una tassazione differenziata basata sulle emissioni di Co₂ del veicolo:  25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km di Co₂; 30% per veicoli con emissioni tra 60 e 160 g/km di Co₂; 50% per veicoli con emissioni tra 160 e 190 g/km di Co₂; 60% per veicoli con emissioni superiori a 190 g/km di Co₂.

La disciplina precedente alla Legge di Bilancio 2025 si applica ancora ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.

A cura di Paolo Mantovani


deducibilità spese

Riaddebito spese al cliente: spese riaddebitate deducibili se il cliente non le rimborsa

Dal 1° gennaio 2025 non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte e professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art.54 comma 2 lett. b) del TUIR). Allo stesso tempo tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art.54 ter comma 1 del TUIR).

Attenzione che non stiamo parlando delle spese art.15 dpr 633/72 sostenute in nome e per conto del cliente ma delle spese sostenute a proprio nome quindi intestate al professionista e riaddebitate analiticamente in fattura al cliente.

Trattamento delle spese addebitate al cliente ma non rimborsate

Se il committente non rimborsasse le spese addebitategli, il costo resterebbe, di fatto, indeducibile in capo al professionista. Per evitare tale conseguenza, è stata quindi introdotta una disciplina analoga a quella prevista nell’ambito del reddito d’impresa per la deducibilità delle perdite su crediti.

In particolare, si prevede che le spese non rimborsate da parte del committente siano deducibili dalla data in cui:

  • Il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal DLgs.14/2019;
  • La procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
  • Il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto.

In tale ipotesi sembra ragionevole ritenere che il professionista debba dedurre le spese rimaste a suo carico nella misura massima prevista dal TUIR.

La formulazione della norma, prevedendo la deducibilità delle spese non rimborsate dalla data dell’assoggettamento del committente a uno degli istituti disciplinati dal DLgs. 14/2019, ricalca quella dell’art.101 comma 5 del TUIR. Sembra quindi ragionevole ritenere che anche per la deducibilità della spesa non rimborsata in capo al professionista, l’apertura della procedura rappresenti il momento inziale di deduzione dell’onere, la quale potrà avvenire anche in anni successivi, quando appaia certa la relativa irrecuperabilità.

Deducibilità per spese inferiori ad euro 2500

In ogni caso le spese non superiori ad euro 2.500 sono deducibili se entro un anno dalla loro fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso, a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale.


regime forfettario

Legge di Bilancio 2025: il Regime Forfettario tra novità e riconferme

Nell’ambito della Legge di Bilancio 2025, sono state introdotte modifiche al regime forfettario con l’intento di semplificarlo e renderlo più accessibile a professionisti e imprese.

Tra le principali novità, ci sono l’aumento delle soglie di reddito per i lavoratori dipendenti e l’introduzione di alcune eccezioni alle regole attuali.

Aumento della soglia di reddito per i lavoratori dipendenti

La Finanziaria 2025 ha innalzato da € 30.000 a € 35.000, il limite di reddito di lavoro dipendente per accedere al regime, chiarendo tuttavia che questa misura è temporanea e si applica solo nel 2025. Invero, la causa ostativa legata ai redditi da lavoro subordinato dipende dai redditi percepiti nell’anno precedente (2024), con la precisazione che il superamento della soglia non crea impedimento se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre 2024.

Nuove eccezioni alla causa ostativa per i lavoratori autonomi

Altra novità importante contenuta nel DDL Lavoro, in vigore dal 12.01.2025, riguarda la causa ostativa all’applicazione del regime forfettario per i soggetti lavoratori autonomi, che intrattengono contemporaneamente rapporti di lavoro subordinato. Nella fattispecie, si specifica che la causa di esclusione non si applica a chi è iscritto agli Albi o ai Registri professionali e svolge attività prevalente per datori di lavoro (o ex datori di lavoro nei 2 anni precedenti) che impiegano più di 250 dipendenti. Questo vale quando l’assunzione avviene con contratto di lavoro subordinato indeterminato con un orario di lavoro a tempo parziale compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCNL di riferimento.

Cause di esclusione dal regime forfettario

Rimangono invariate le altre cause di esclusione già precedentemente previste; non possono quindi applicare il regime forfettario i soggetti che:

  • si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio: agricoltura, pesca e attività connesse, vendita di sali e tabacchi, editoria, agenzie di viaggi e turismo, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita di beni usati, ecc.);
  • contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipano a società di persone o associazioni professionali nonché ad imprese familiari; ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal lavoratore autonomo.

Limiti di ricavi e compensi per il mantenimento del regime forfettario

Nulla cambia in merito al limite di accesso al regime relativamente ai ricavi/compensi percepiti nell’anno solare, che non devono superare € 85.000 per il mantenimento dell’agevolazione. In particolare, ricordiamo che se il compenso percepito è tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo; se invece supera € 100.000, il regime agevolativo cessa di avere applicazione già dall’anno del superamento e da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA.

Fatturazione elettronica semplificata

Ulteriore novità introdotta dalla finanziaria, riguarda la possibilità, dal 2025, per i soggetti forfettari, di emettere la fattura elettronica semplificata anche per somme superiori a € 400 senza limiti d’importo. La fattura semplificata è valida a tutti gli effetti e consente ai contribuenti di emettere una fattura elettronica con meno dettagli rispetto a quella ordinaria.

Agevolazioni contributive per i nuovi forfettari

Ai fini contributivi, viene concesso ai soggetti forfettari, che iniziano la propria attività nel corso del 2025, di beneficiare della riduzione al 50% dei contributi IVS artigiani commercianti. Per il riconoscimento della riduzione contributiva, è necessario presentare apposita comunicazione all’INPS.

A cura di Elisa Ghelfi


prestazione universale. anziani ultraottantenni. inps

Prestazione Universale per anziani non autosufficienti

Dal 2 gennaio 2025 l’INPS, in base all’articolo 34 del decreto legislativo 29/2024, provvederà ad erogare, in via sperimentale, una nuova prestazione denominata Prestazione Universale, destinata agli ultraottantenni non autosufficienti e subordinata ad uno specifico bisogno assistenziale definito “gravissimo”.

Il periodo di sperimentazione andrà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

Il riconoscimento della Prestazione Universale comporterà l’assorbimento dell’indennità di accompagnamento e delle prestazioni fornite dagli ATS.

Quali sono i requisiti per accedere alla Prestazione?

Il riconoscimento della prestazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

  • età anagrafica pari o superiore agli 80 anni;
  • un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico-legale dell’INPS, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024;
  • un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ordinario, in corso di validità, non superiore a euro 6.000;
  • la titolarità dell’indennità di accompagnamento (art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18) che, qualora sospesa, non consentirà di vedersi riconosciuta la prestazione.

In cosa consiste e quando viene erogata la Prestazione?

La Prestazione Universale sarà erogata con cadenza mensile ed è composta da:

  • una quota fissa monetaria, corrispondente all’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
  • una quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, pari ad euro 850 mensili, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di regolare  rapporto di lavoro, o a remunerare l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.

L’INPS provvederà al monitoraggio della spesa al fine di un’eventuale rideterminazione dell’importo mensile della quota integrativa, qualora si verifichi uno scostamento fra il numero di domande pervenute e le risorse finanziarie individuate dal legislatore.

A cura di Paolo Mantovani


legge di bilancio 2025. novità riscossione cartelle

Le novità della Legge di Bilancio 2025 (parte seconda) e le novità nella riscossione delle cartelle esattoriali

Legge di Bilancio 2025 (parte seconda)

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto diverse modifiche agli incentivi fiscali per spese inerenti gli immobili, con riguardo al tipo di interventi edilizi agevolabili e alla percentuale di detrazione riconosciuta. Analizziamo in sintesi le principali novità.

Superbonus, Bonus Ristrutturazione, Ecobonus e Sismabonus

Le detrazioni legate al Superbonus potranno ancora essere usufruite nel 2025 solo da chi aveva avviato gli interventi edilizi al 15 ottobre 2024.

Le spese di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria delle abitazioni continuano a dare accesso al Bonus Ristrutturazioni nella misura del 50% se si tratta di interventi riferiti alla prima casa, mentre per le seconde abitazioni il bonus scende al 36%. In entrambi i casi, il limite di spesa agevolabile resta di €. 96.000.

Nel 2025 continuano ad essere agevolate anche le spese per migliorare lefficienza energetica degli edifici (Ecobonus) o la loro maggiore resistenza ai terremoti (Sismabonus) con una detrazione unificata al 50% per tutti gli interventi ammessi, ma anche in questo caso solo se i lavori sono riferiti all’abitazione principale; altrimenti la detrazione riconosciuta è del 36%.

Per gli anni 2026 e 2027 tutte e tre le aliquote (Bonus Ristrutturazione, Ecobonus e Sismabonus) è previsto che scendano al 36% per le prime case e al 30% per le altre.

Tetto massimo alle detrazioni per oneri

Dal 2025 viene introdotto un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, il cui importo varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare. Questo tetto potrebbe limitare la possibilità di usufruire in pieno di eventuali nuovi bonus edilizi.

Sostituzione caldaie

Dal 2025 le caldaie a gas non possono più accedere alle detrazioni fiscali.

Confermato che dall’1/1/2025, non potranno più beneficiare della detrazione le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (come ad esempio le caldaie a gas).

Bonus Mobili e nuovo contributo elettrodomestici

Prorogato al 31/12/2025 il Bonus Mobili e Grandi Elettrodomestici che riconosce una detrazione del 50% entro un limite di spesa di 5.000 euro, nel caso sia stato attivato un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria su un’abitazione, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di una prima casa.

Per tutti gli elettrodomestici arriva un nuovo incentivo: è stato previsto un contributo all’acquisto senza la condizione di dover fare una contestuale ristrutturazione edilizia, come richiesto per il Bonus Mobili attuale.

I requisiti per usufruirne sono:

  • che si tratti di un elettrodomestico “ad alta efficienza energetica”, in classe B o superiore, prodotto in Europa;
  • che il vecchio apparecchio sostituito venga smaltito correttamente.

Si tratta di un contributo del 30% del costo, fino a 100 euro per acquisto, che salgono a 200 euro per famiglie con Isee sotto i 25.000 euro. Ogni nucleo familiare potrà beneficiare dell’agevolazione per un solo elettrodomestico.

Terminato il Bonus Verde

Non è stato prorogato al 2025 il cosiddetto Bonus Verde, cioè la detrazione per la sistemazione a verde degli spazi esterni alle abitazioni. Pertanto, la detrazione Irpef del 36% si applica solo alle spese sostenuteentro il 31 dicembre 2024.

Fondo di garanzia mutui per l’acquisto della prima casa

Prorogata per tutto il triennio 2025-2027 la misura che agevola l’accesso al mutuo prima casa, usufruendo della garanzia dello Stato, per alcune categorie: giovani coppie, famiglie numerose e giovani under 36.

Più tempo per la rivendita della precedente “prima casa”

Dall’1/1/2025, chi ha già acquistato un immobile con le agevolazioni della “prima casa”, ma vuole cambiarlo mantenendo l’agevolazione, avrà 2 anni di tempo (e non più un solo anno) per alienare il precedente immobile acquistato con il beneficio delle imposte ridotte, senza perdere l’agevolazione sul nuovo acquisto.

Altre disposizioni di interesse generale introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

Bonus bebè: previsto un bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 per famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Rafforzati congedi parentali e bonus asilo nido: per i dipendenti è stato ampliato il periodo di congedo parentale indennizzato all’80% a tre mesi complessivi entro il sesto anno di vita del figlio ed esteso il bonus per gli asili nido per i nuclei con redditi ISEE inferiori a 40.000 euro, portando il beneficio a 3.600 euro.

Novità nella riscossione delle cartelle esattoriali

Rateizzazione del debito

A partire dal 2025 aumenta il numero delle rate in cui potrà essere suddiviso un debito in cartella esattoriale.

Le nuove modalità di rateizzazione per i debiti fino a 120.000 euro saranno:

  • Dal 2025 al 2026: fino a 84 rate mensili;
  • Dal 2027 al 2028: fino a 96 rate mensili;
  • Dal 2029: fino a 108 rate mensili.

Per i debitori con difficoltà economica, certificata tramite l’ISEE, l’accesso alle rateizzazioni sarà ancora più flessibile. In questo caso, anche per i debiti superiori a 120.000 euro, sarà possibile richiedere rateizzazioni fino a 120 rate mensili senza necessità di giustificare ulteriormente la propria condizione.

Un decreto specifico del Ministero dell’Economia stabilirà le modalità per verificare la situazione economica dei contribuenti in difficoltà.

Rottamazione e saldo e stralcio: nuove opportunità per ridurre il debito

La riforma estende le misure di rottamazione e saldo e stralcio già introdotte in passato. Queste opzioni permetteranno ai contribuenti in difficoltà di ridurre o addirittura cancellare parte del debito fiscale. In particolare, i debiti che risultano prescritti o difficilmente recuperabili potrebbero essere automaticamente annullati, alleggerendo così il carico fiscale per chi non è in grado di saldare l’intero importo.

Compensazione automatica dei rimborsi fiscali

Una delle novità più rilevanti riguarda la compensazione automatica dei rimborsi fiscali.

In passato, i contribuenti potevano scegliere se utilizzare il rimborso per compensare il proprio debito fiscale. Con la nuova riforma, questa compensazione diventa obbligatoria: l’Agenzia delle Entrate utilizzerà automaticamente il rimborso per coprire il debito esistente. Questo potrebbe risultare problematico per chi aveva bisogno del rimborso per altre necessità urgenti.

Un regolamento che seguirà la riforma stabilirà le modalità dettagliate per attuare questa nuova disposizione.

A cura di Franco Meletti


legge di bilancio 2025. ddl lavoro

Le novità del DDL Lavoro e della Legge di Bilancio 2025 (parte prima)

Analizziamo le principali novità introdotte dal DDL Lavoro e dalla Legge di Bilancio 2025.

DDL Lavoro

Dimissioni per fatti concludenti:

  • assenze non giustificate oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiori a 15 gg;
  • esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASpI;
  • impossibilità per il lavoratore di fruire della NASpI.

Contratti a tempo determinato con stagionalità:

  • interpretazione più ampia del concetto di stagionalità: ricomprende tutti i casi in cui i contratti collettivi contemplino fattispecie di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno nonché per esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.

Patto di prova rapporti a termine:

  • (fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva) 1 gg di effettiva prestazione ogni 15 gg di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro;
  • per rapporto inferiore o uguale a 6 mesi: minimo 2 gg, max 15 gg;
  • per rapporto superiore a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi: minimo 2 gg, massimo 30 gg.

Smart working:

  • comunicazione al Ministero del Lavoro, in via telematica, entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo (oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica un evento che modifica la durata o provoca la cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile).

Pagamento dilazionato dei debiti contributivi:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2025: possibilità di rateizzare i debiti contributivi, i premi e gli accessori di legge dovuti a INPS e INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, fino ad un massimo di 60 rate mensili;
  • si attende la pubblicazione di un decreto ministeriale per la precisa definizione dei casi nei quali è consentita tale forma di dilazione, dei requisiti, dei criteri e delle modalità (inerenti anche al versamento).

Conciliazioni telematiche:

  • modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi;
  • obbiettivo: agevolare l’accesso ai servizi di conciliazione e ridurre i costi mantenendo comunque l’affidabilità delle procedure in atto.

Legge di Bilancio 2025: novità parte prima

Taglio del cuneo fiscale e contributivo:

destinato anche a chi ha retribuzioni fino a 40.000 euro, con un meccanismo di graduale riduzione dei benefici:

  • bonus per le retribuzioni fino a 20.000 euro calcolato in base a diverse percentuali:

7,1 % per i redditi di lavoro dipendente non superiore a 8.500 euro

5,3 % tra gli 8.500 e i 15.000 euro

4,8 % oltre i 15.000 euro;

  • aumento delle detrazioni per il lavoro dipendente pari a 1.000 euro fino a 32.000 euro che si riduce sempre di più oltre questa soglia fino ad azzerarsi ai 40.000 euro.

Conferma delle tre aliquote IRPEF:

  • ipotesi di una ulteriore riduzione dell’imposizione fiscale legata al successo del concordato preventivo biennale.

Autovetture assegnate ad uso promiscuo:

dal 1° gennaio 2025, si ridefiniscono le percentuali da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui moltiplicata per il costo desumibile dalle tabelle ACI. L’obiettivo è incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale.

  • Per autovetture assegnate fino al 31 dicembre 2024:
Valore di emissione CO2 % di valorizzazione
Fino a 60 g/km 25%
Superiori a 60 g/km ma non a 160 g/ km 30%
Superiori a 160 g/km ma non a 190g/km 50%
Superiore a 190 g/km 60%
  • Per autovetture assegnate dal 1° gennaio 2025:
Tipo di alimentazione % di valorizzazione
Veicoli elettrici 10%
Veicoli plug – in ibridi 20%
Altri veicoli 50%

Le nuove percentuali si applicheranno solo ai veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2025.

Tracciabilità di tutte le spese di trasferta:

  • obbligatoria dal 1° gennaio 2025;
  • tracciabilità, durante la trasferta, delle spese di trasporto e viaggio tramite mezzi pubblici non di linea (es. taxi e noleggio con conducente) e delle spese di vitto e alloggio sostenute da lavoratori dipendenti e collaboratori;
  • mezzi di pagamento tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di credito e di debito, carte prepagate, assegni bancari o circolari;
  • lo stesso principio della tracciabilità vale per la deduzione delle spese di rappresentanza per le imprese e delle spese dei lavoratori autonomi addebitate al cliente;
  • spese pagate in contanti: non deducibili ai fini IRES, IRPEF e IRAP.

Maxi deduzione per le assunzioni:

  • confermata per un triennio.

Ires premiale:

  • legata a investimenti e assunzioni;
  • riduzione dell’aliquota di 4 punti percentuali: dal 24 al 20;
  • le condizioni per potervi accedere:

-rinuncia da parte dell’impresa alla cassa integrazione per gli anni 2024 e 2025, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta per eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;

-avere una media degli occupati negli anni 2022, 2023 e 2024 non inferiore a quelli del 2025;

-numero di assunzioni con contratto a tempo indeterminato tale da registrare un aumento dell’occupazione, in misura pari almeno all’1 % del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

-garantire il mantenimento dell’80 % degli utili in azienda per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, con un reinvestimento minimo del 30 % in beni strumentali di Transizione 4.0 o 5.0.

Congedo parentale:

  • tre mesi indennizzati all’80 %.

Decontribuzione per le lavoratrici madri:

  • confermata in presenza di due figli, ma con requisiti più restrittivi;
  • estensione anche alle lavoratrici autonome che non applicano il forfettario.

Revisione accesso alla NASpI:

  • per coloro che nei 12 mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Saranno necessarie 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro.

Apprendistato:

  • stanziate risorse per il finanziamento dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Pensioni:

  • confermate Quota 103, Ape Sociale, Opzione Donna:
Pensione Età Anni contributi Altro
Quota 103 62 41 Finestra di 7 mesi per i dipendenti privati

Finestra di 9 mesi per i dipendenti pubblici

Tetto massimo al valore lordo mensile dell’assegno

 

Ape Sociale 63/53 32/36 Cumulabile solamente con redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro

Per le madri riduzione del requisito contributivo di 1 anno per ogni figlio (massimo 2 anni)

 

Opzione donna 61 35 60 anni d’età con un figlio

59 anni d’età con 2 o più figli oppure se licenziate/dipendenti di aziende in crisi

 

Pensione anticipata

Sistema contributivo

64 20 Importo almeno 3 volte l’assegno sociale (2,8 per le donne con 1 figlio e 2,6 per le donne con 2 o più figli)

A cura di Paolo Mantovani


omaggi natalizi

Omaggi natalizi ai clienti

In occasione delle festività, molti soggetti commerciali hanno la consuetudine di annunciare l’arrivo del Natale ai propri clienti con omaggi, quali regali e cesti natalizi. 

Nonostante nel corso del 2024 non siano intervenute modifiche normative rispetto al 2023, si ritiene utile dettare un pratico riepilogo delle tipologie più frequenti. 

L’acquisto di beni non oggetto dell’attività d’impresa ceduti gratuitamente a soggetti esterni, quali clienti, fornitori ma anche rappresentanti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, purché qualificati come spese di rappresentanza (ovvero: sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici; coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore), ha un trattamento fiscale differente a seconda del costo unitario del bene ceduto.

Trattamento fiscale per le imprese

Per gli omaggi con costo unitario pari o inferiore a €50: 

  • l’iva d’acquisto è interamente detraibile nell’esercizio; 
  • ai fini delle imposte sui redditi la spesa è integralmente deducibile. 

Per gli omaggi con costo unitario superiore a €50: 

  • l’iva d’acquisto è totalmente indetraibile; 
  • ai fini delle imposte sui redditi la deducibilità della spesa è consentita nel limite massimo della percentuale fissata in base all’ammontare dei ricavi, differente a seconda delle dimensioni dell’ impresa erogante (1,5% dei proventi della gestione caratteristica per le imprese con ricavi fino a €10milioni; percentuali inferiori se l’impresa consegue ricavi maggiori).

Trattamento fiscale per i lavoratori autonomi e professionisti

Per i lavoratori autonomi, professionisti ed esercenti arti e professioni che acquistano beni per cederli in omaggio a soggetti esterni, valgono le stesse regole delle imprese ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Pertanto se il valore imponibile del bene ceduto è inferiore a € 50, scontano la piena detrazione dell’imposta, mentre oltre i €50 l’Iva è totalmente indetraibile. 

Ai fini delle imposte sui redditi invece il costo sostenuto per l’acquisto degli omaggi costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore del bene e la sua deducibilità è totale fino al limite dell’1% dei proventi incassati nel periodo di imposta.

Considerazioni sugli omaggi

Per la quantificazione del valore dell’omaggio ceduto, è bene ricordare che se lo stesso è rappresentato da più beni costituenti un’unica confezione, come la tipica cesta di Natale, è necessario considerare il costo dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti.  

È quindi indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto di costo superiore a €50 nonostante sia composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite.

La cessione degli omaggi non oggetto dell’attività d’impresa è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA) a prescindere dall’ammontare del costo unitario e dal soggetto erogante, impresa o lavoratore autonomo.

A cura di Elisa Ghelfi


imu. seconda rata

Scadenza versamento IMU secondo semestre 2024

L’IMU (Imposta Municipale Unica) è un’imposta comunale sulle proprietà immobiliari​, che grava su coloro che possiedono fabbricati di qualunque tipo, terreni agricoli e aree edificabili.

Sono esonerati solo i proprietari di un’unica abitazione utilizzata come prima casa e relative pertinenze quali garage e cantina. Non si applica alcun esonero nel caso di abitazioni classificate come “di lusso”.

Si tratta di un’imposta di natura patrimoniale calcolata in base alla rendita catastale, ovvero al valore attribuito dal catasto ad ogni immobile, eccetto le aree edificabili che hanno una valorizzazione più articolata.

Ogni Comune delibera annualmente le aliquote da applicare alle varie categorie di immobili e può prevedere situazioni particolari che beneficiano di agevolazioni.

Il pagamento dell’IMU può essere effettuato in due rate semestrali, che devono tener conto della situazione degli immobili aggiornata a ciascun semestre dell’anno in corso.

La scadenza per il versamento della rata relativa al secondo semestre dell’anno 2024 è fissata a lunedì 16 dicembre 2024.

Principali modifiche immobiliari che possono incidere sull’importo della seconda rata dell’IMU

Nel corso dell’anno potrebbero essersi verificate modifiche relative agli immobili, che possono influire sull’importo dell’IMU da versare entro il 16 dicembre 2024. 

Tra queste modifiche rientrano: 

-acquisti di nuovi immobili; 

-vendite di immobili; 

-eredità; 

-nuovi accatastamenti al termine di lavori edilizi; 

-richieste di variazioni catastali; 

-inizio/cessazione di contratti di locazione; 

-trasferimenti di residenza; 

-variazioni aventi ad oggetto aree edificabili. 

Invitiamo pertanto i clienti, che non avessero ancora comunicato ai nostri uffici eventuali modifiche intervenute sugli immobili nell’anno 2024, a farlo quanto prima, al fine di consentire l’aggiornamento del calcolo dell’imposta dovuta.

Novità IMU del 2024

I fabbricati distrutti o diventati inagibili a causa degli eventi sismici del 2012 sono stati esonerati dal versamento dell’IMU fino al 31/12/2023, ma dal 2024 dovranno versare l’imposta. 

Il calcolo dell’importo dovuto è differente in base alla situazione catastale e di fatto dell’immobile: 

  • se è ancora inagibile ed iscritto in catasto con rendita, l’IMU è dovuta con la riduzione del 50% rispetto all’importo ordinario calcolato in base alla rendita catastale; 
  • se è in corso di ristrutturazione o se è stato accatastato in categoria F/2 dovrà essere tassato il valore dell’area fabbricabile. In tali casi occorrerà richiedere ad un tecnico i dati da utilizzare per il calcolo (superficie e valore a mq). Ogni Comune potrà prevedere modalità di conteggio specifiche.

A cura di Franco Meletti


secondo acconto imposte. imposte sui redditi. proroga

Secondo acconto imposte 2024

Come era già stato per il 2023, con comunicato diffuso dal Ministero dell’Economia in data 27 novembre 2024, si specifica che il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede il rinvio per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

Contenuto dell'emendamento

Tale emendamento prevede:

per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente, quindi il 2023, hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro,

la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

Si sottolinea che la proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS) e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) che rimangono da versare entro il termine ordinario del 2.12.2024.

I contribuenti che ricadono in questo beneficio potranno quindi effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione, il 16/01/2025, oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

Si tratta comunque di una facoltà, un’opzione aggiuntiva e non obbligatoria, in quanto è possibile per i contribuenti rispettare la scadenza originaria del 2.12.2024 qualora abbiano già predisposto le deleghe di pagamento. In questo caso, non è necessario modificare nulla.

Soggetti esclusi dall'emendamento

Dalla proroga, prevista dall’emendamento, rimangono quindi esclusi:

  • persone fisiche non titolari di partita Iva (come i soci di società di persone o di capitali);
  • persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi superiori 170mila euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio le società di capitali e gli enti non commerciali);
  • i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (a meno che anch’essi siano titolari di partita Iva).

Per questi soggetti rimane invariata la scadenza originaria del secondo acconto, fissata al 30.11.2024 e automaticamente prorogata al 2.12.2024 poiché cade di sabato. Essi dovranno seguire la regola generale: la non rateizzazione del secondo acconto che dovrà quindi essere saldato in un’unica soluzione.

Da ricordare:

Il secondo acconto delle imposteè dovuto sulla base di quanto emerso dalladichiarazione dei redditi 2024 relativa ai redditi 2023, non solo per i titolari di partita IVA, ma anche per i dipendenti e pensionati che hanno chiuso la dichiarazione annuale a debito e può essere calcolato con il metodo storico o il metodo previsionale.

Quest’anno, a quanto già riportato, si affiancano le novità che riguardano le partite iva che hanno aderito al concordato preventivo biennale: per tali soggetti il calcolo del secondo acconto segue particolari regole.

A cura di Elisa Ghelfi


bonus natale 2024

Bonus Natale 2024

Il Bonus Natale è un’indennità di € 100,00 riconosciuta ai lavoratori subordinati che rispettano determinati requisiti di reddito e familiari. L’importo sarà erogato dal datore di lavoro in corrispondenza con la tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

Beneficiari del bonus

Per accedere al Bonus Natale è necessario che vengano soddisfatti i seguenti 3 requisiti:

  • Avere un reddito complessivo annuo non superiore a € 28.000,00 calcolato per l’anno fiscale 2024.

E’ escluso solo il reddito dell’abitazione principale.

  • Presenza di almeno 1 figlio a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato. Ne può avere diritto anche chi ha un figlio fiscalmente a carico e appartiene ad un nucleo monogenitoriale.

Secondo l’art. 12 del TUIR, un familiare è considerato a carico se il reddito complessivo non supera € 2.840,51 ovvero € 4.000,00 per figli di età fino a 24 anni, indipendentemente dalla fruizione dell’Assegno Unico e Universale.

  • Capienza fiscale: IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

 

L’indennità non è condizionata dalla presenza di un coniuge a carico.

Non può essere percepita da entrambi i membri di una coppia (coniugati o conviventi). In caso di requisiti soddisfatti da entrambi i lavoratori, il bonus spetta a uno solo degli aventi diritto.

Domanda del lavoratore

L’erogazione del bonus non è automatica: il riconoscimento è subordinato dalla presentazione di un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro – con esplicita indicazione del codice fiscale dei figli.

Per i lavoratori con più contratti part-time, l’indennità sarà corrisposta dal sostituto d’imposta indicato dal lavoratore stesso, a cui dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie per il calcolo del bonus.

L’indennità è rapportata al periodo di lavoro nell’anno d’imposta 2024, con riferimento al numero di giorni di detrazione fiscale che hanno determinato l’imposta durante l’anno fiscale.

Erogazione dell'indennità

Il Bonus Natale verrà essere corrisposto in busta paga con la tredicesima mensilità, oppure in sede di presentazione del modello 730/2025 relativo all’anno di imposta 2024 in caso di cessazione dell’attività lavorativa nel corso 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti. Per coloro che percepiscono la tredicesima mensilità, il bonus verrà erogato unitamente al cedolino di dicembre 2024.

Il datore di lavoro anticipa l’importo spettante e lo porta in compensazione nel modello F24 utilizzando i codici tributo segnalati dall’Agenzia Delle Entrate.

Lo Studio è a disposizione per la necessaria assistenza in merito.

A cura di Paolo Mantovani