imu

Conferme e novità sulla prima rata dell’IMU 2026

Entro il 16 giugno 2026 va versata la prima rata dell’IMU per l’anno in corso, che è pari all’imposta dovuta per il primo semestre calcolata applicando l’aliquota e la detrazione deliberate per il 2025. Il saldo dovrà poi essere versato entro il 16 dicembre 2026, sulla base delle aliquote stabilite per il 2026.

Il contribuente può optare per il versamento in un’unica soluzione entro il 16.6.2026.

Si ricorda che l’IMU si applica su tutto il territorio nazionale, ad eccezione degli immobili siti in Provincia autonoma di Trento (IMIS), Provincia autonoma di Bolzano (IMI) e Regione Friuli-Venezia Giulia (ILIA), dove si applicano tributi locali specifici.

Soggetti passivi

Sono soggetti passivi IMU: il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il locatario in contratto di leasing per tutta la sua durata, il genitore assegnatario della casa familiare, il concessionario di beni demaniali.

Non sono invece soggetti passivi: il nudo proprietario, il titolare di un diritto personale di godimento (conduttore, comodatario), il locatore finanziario che concede l’immobile in leasing, il genitore proprietario non assegnatario della casa familiare.

Abitazione principale e pertinenze

Sono esenti da IMU le abitazioni principali non accatastate in A/1, A/8 e A/9, con le relative pertinenze (un’unità C/2, una C/6 e una C/7). Le abitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9 sono invece imponibili, con aliquota ridotta allo 0,5% modificabile dal Comune e detrazione di 200 euro.

Ai fini IMU, per «abitazione principale» si intende l’immobile nel quale il possessore stabilisce sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale. Dopo la sentenza Corte Cost. 209/2022, non rilevano più i requisiti dei componenti del nucleo familiare: quindi i coniugi con residenze diverse possono beneficiare entrambi dell’agevolazione per la rispettiva abitazione principale.

Principali esenzioni

Sono esenti dall’IMU, tra l’altro:

  • gli immobili fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, dal 2022;
  • gli immobili degli enti non commerciali destinati con modalità non commerciali alle attività istituzionali;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola;
  • i fabbricati colpiti da calamità naturali (sisma Abruzzo 2009, sisma Centro Italia 2016-2017, sisma Marche-Umbria 2022-2023, alluvioni Emilia-Romagna e Toscana 2023-2024), nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

Aliquote IMU

Le aliquote di base dell’IMU possono essere aumentate dai comuni in misura massima dello 0,08%. Le aliquote e i margini di discrezionalità riconosciuti ai Comuni sono riepilogati nella tabella seguente:

imu

Dall’anno 2025, i Comuni diversificano le aliquote esclusivamente tramite l’apposito prospetto sul Portale del federalismo fiscale, nei limiti fissati dal DM 6.11.2025 (applicabile dal 2026). In assenza di delibera nei termini, si applicano le aliquote dell’anno precedente (o quelle di base per la prima adozione).

Base imponibile

Per i fabbricati iscritti in Catasto, la base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per il coefficiente moltiplicatore di categoria (es. 160 per le abitazioni, 65 per il gruppo D, 55 per i negozi C/1). Per i terreni agricoli si utilizza il reddito dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per 135.

Per i fabbricati del gruppo D non iscritti in Catasto, la base imponibile si calcola sui costi storici contabili rivalutati con i coefficienti approvati annualmente (DM 6.3.2026 per il 2026). Le aree fabbricabili sono valutate al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno.

Sono previste riduzioni della base imponibile del 50% per fabbricati vincolati storico-artistici, per immobili inagibili o inabitabili e per unità in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado; del 75% per immobili locati a canone concordato.

Scadenze 2026

Le scadenze di versamento dell’IMU possono essere prorogate dai comuni in presenza di situazioni particolari, ma solo per le entrate di competenza locale specifica, ovvero non statale.

Gli enti non commerciali che, nel comune destinatario del versamento, possiedono almeno un immobile utilizzato per svolgere le attività istituzionali anche con modalità non commerciali hanno una rata in più, ed è tutto riassunto nella seguente tabella:

scadenze imu

Prima rata 2026

La prima rata corrisponde all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione stabilite per il 2025. I versamenti possono essere effettuati, alternativamente, mediante modello F24, bollettino postale o mediante la piattaforma “Pago PA” secondo le previsioni che verranno stabilite da apposito DM. I titolari di partita iva sono tenui al versamento esclusivamente con modalità telematiche.

Per gli immobili produttivi censiti nel gruppo catastale “D”, l’IMU deve essere versata distinguendo:

  • la quota riservata allo Stato, calcolata applicando l’aliquota dello 0,76%;
  • la quota riservata ai Comuni per la parte rimanente.

Nulla è dovuto allo Stato dai Comuni che possiedono immobili del gruppo “D” situati nel loro territorio.


GSE

Cessione di energia prodotta attraverso impianti fotovoltaici

Tutti gli intestatari di impianti fotovoltaici ad uso domestico, in sede di consegna dei documenti per la dichiarazione dei redditi, devono portare gli appositi prospetti messi a disposizione dal GSE o dall’Agenzia delle Entrate.

L’importo incassato dalla vendita dell’eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici ad uso domestico e immessa in rete attraverso il GSE è, infatti, fiscalmente imponibile e va indicato nella propria denuncia dei redditi.

Per semplificare gli adempimenti fiscali a cui sono tenuti i contribuenti che producono energia da fonti rinnovabili (principalmente fotovoltaico), il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) trasmette direttamente all’Agenzia delle Entrate i proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta in esubero. In questo modo il contribuente si troverà già disponibile nella dichiarazione precompilata l’importo da tassare.

Come verificare gli importi sul portale GSE

È possibile verificare se ci sono importi da dichiarare anche accedendo direttamente al portale del GSE e scaricare l’apposito prospetto. Questi i passaggi da effettuare:

  1. accedere all’ Area Clienti con CIE, SPID o credenziali;
  2. cliccare su “Operazioni” > “Documenti dal GSE”;
  3. cercare e selezionare l’Operatore associato alla propria utenza;
  4. scaricare il documento “Riepilogo Redditi Diversi” relativo all’anno di riferimento.

Trattamento fiscale dei proventi erogati dal GSE

Le somme corrisposte per l’energia prodotta in esubero rispetto al proprio fabbisogno domestico assumono la natura di redditi diversi e devono essere inseriti nella dichiarazione dell’anno in cui è avvenuto l’incasso.

La trasmissione dei dati da parte del GSE riguarda:

  • impianti con potenza fino a 20 kW;
  • impianti realizzati per soddisfare le esigenze dell’abitazione principale o di edifici condominiali;
  • produttori persone fisiche non titolari di partita IVA (in ambito non imprenditoriale).

Lo Scambio sul Posto (SSP)

Chi usufruisce invece del sistema dello Scambio sul Posto (SSP), non ha la possibilità di vendere l’energia elettrica prodotta in eccesso.

Quando si immette nella rete energia che non viene immediatamente consumata, si accumula un credito energetico verso il gestore della rete. Il GSE provvede poi a rimborsare il responsabile dell’impianto fino al limite delle spese sostenute per l’acquisto di energia dal proprio fornitore.

Questo rimborso avviene sotto forma di acconti detti “contributi in conto scambio” e si completa con un saldo finale denominato “conguaglio contributi in conto scambio”. Tali compensazioni non vengono considerate come reddito imponibile.

Se il valore dell’energia prodotta e non autoconsumata è superiore al costo sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica dal proprio fornitore

Qualora, invece, il valore dell’energia prodotta e non autoconsumata sia superiore al costo sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica dal proprio fornitore, ci sono due possibilità per il contribuente:

  • il riporto del credito maturato e suo utilizzo nei periodi successivi;
  • la liquidazione delle eccedenze che deve essere manifestata tramite apposita opzione all’interno del portale del GSE.

Le eccedenze che rappresentano il valore economico dell’energia immessa in rete e non compensata tramite autoconsumo, sono fiscalmente imponibili.

Come scaricare il prospetto delle eccedenze SSP

Anche in questo caso, accedendo all’Area Clienti GSE e selezionando il servizio “SSP – Scambio sul Posto”, sarà possibile visualizzare il prospetto delle eccedenze dal portale GSE. Questri i passaggi da effettuare:

  1. dal menu di navigazione scegliere la sezione “COMUNICAZIONI”;
  2. selezionare il tasto “RICERCA” per visualizzare nella tabella il prospetto denominato “LIQUIDAZIONE ECCEDENZE ANNO” seguito dall’anno di riferimento, che contiene il riepilogo delle eccedenze SSP riconosciute.

Si ricorda che la certificazione non sarà disponibile qualora non siano presenti eccedenze da liquidare (es. il credito maturato è stato riportato negli esercizi successivi).

A cura di Franco Meletti


DETRAZIONI

Detrazioni lavoro dipendente: quali sono e come si calcolano

Le detrazioni da lavoro dipendente sono agevolazioni fiscali che permettono di ridurre l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) dovuta dai lavoratori con reddito da lavoro subordinato o assimilato. Si tratta di importi che vanno a ridurre l’imposta lorda, che vengono applicati direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta.

Le detrazioni da lavoro dipendente spettano ai lavoratori subordinati, ma anche a coloro che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 TUIR, tra i quali vi rientrano tra gli altri i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), i soci lavoratori di cooperative, i tirocinanti e gli stagisti.

Principali detrazioni previste

Le principali detrazioni previste per i redditi da lavoro dipendente sono:

detrazioni

La detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno e decresce all’aumentare del reddito.

La detrazione per lavoro dipendente si applica in misura piena ai lavoratori con un reddito annuo lordo fino a 15.000 euro. Per coloro che superano questa soglia, l’importo della detrazione viene ridotto progressivamente, fino ad azzerarsi per i redditi superiori a 50.000 euro.

Inoltre, è stata confermata la “no tax area” fino a 8.500 euro su base annua, ovvero la soglia di reddito al di sotto della quale non è dovuta alcuna imposta IRPEF. Questo significa che i lavoratori con un reddito inferiore a questa cifra non devono versare IRPEF, poiché l’intero importo dell’imposta viene azzerato dalle detrazioni.

Detrazioni per fasce di reddito

Ecco come funzionano le detrazioni in base alle fasce di reddito:

  • Fino a 15.000 euro: detrazione fissa di 1.955 euro. In ogni caso, l’importo minimo garantito è di 690 euro (o 1.380 euro per i contratti a tempo determinato).
  • Tra 15.000 e 28.000 euro: la detrazione parte da 1.910 euro e si riduce progressivamente all’aumentare del reddito.
  • Tra 28.000 e 50.000 euro: la detrazione si abbassa ulteriormente fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 50.000 euro di reddito annuo.
  • Oltre 50.000 euro: nessuna detrazione spettante.

Schema di calcolo

calcolo detrazioni

Chi sono i familiari a carico?

A decorrere dal 1° gennaio 2025, con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2025, è stata modificata la platea dei familiari dei lavoratori ai fini fiscali.  Sono considerati familiari a carico:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati ed i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché i figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104/1992;
  • ogni ascendente che conviva con il contribuente.

Nessuna modifica è stata prevista per quanto riguarda le regole reddituali previste dall’art. 12, co. 2 TUIR ovvero che le detrazioni spettano per i soggetti sopra indicati a condizione che possiedano un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, innalzato a 4.000 euro ma limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.

Come si calcolano le detrazioni per familiari a carico?

Dal 2025, le detrazioni per familiari a carico sono riconosciute nei seguenti casi:

  • da 690 euro a 900 euro per il coniuge a carico;
  • 950 euro per ciascun figlio tra 21 e 30 anni (con reddito entro € 4.000);
  • 950 euro per ciascun figlio disabile ≥ 30 anni (riconosciuto ai sensi L. 104/1992);
  • 750 euro per ciascun ascendente convivente, ripartita pro-quota tra gli aventi diritto.

Le detrazioni sono riconosciute solo per familiari residenti in Italia o in Paesi UE/SEE. Sono rapportate ai mesi di effettiva sussistenza del carico familiare nell’anno.

Le detrazioni IRPEF per il coniuge

La prima tipologia di detrazione riconosciuta sui familiari a carico riguarda il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

Le detrazioni IRPEF spettano per i seguenti importi:

  • 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
  • 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
  • 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.

Al valore delle detrazioni si aggiunge un importo aggiuntivo pari a:

  • 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
  • 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 ma non a 34.700 euro;
  • 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 ma non a 35.000 euro;
  • 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 ma non a 35.100 euro;
  • 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 ma non a 35.200 euro.

Esempio:

Ipotizziamo il caso di un lavoratore con reddito pari a 30.000 euro. In questo caso la detrazione spettante per l’intero anno sarà pari a 710 euro, calcolata secondo la seguente formula:
690 euro x 12/12+ 20 euro = 710 euro

Le detrazioni IRPEF per i figli

A decorrere dal 1° marzo 2022 è stato introdotto il nuovo assegno unico universale per figli a carico; conseguentemente spetta al lavoratore la sola detrazione per i figli (che non beneficiano dell’assegno unico) di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.

Le detrazioni sono calcolate per ciascun figlio secondo la formula:
euro 950 x (95.000-reddito complessivo) / 95.000

In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Le detrazioni per altri familiari

Per ciascun ascendente che conviva con il contribuente spetta una detrazione per altri familiari a carico pari a 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

In sintesi, la formula per il calcolo è:
euro 750 x [(80.000- reddito complessivo)/80.000]

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

A cura di Paolo Mantovani


dichiarazione

Dichiarazione precompilata 2026

Con la circolare prot. n. 128479/2026, del 28 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso, gestione e invio delle dichiarazioni precompilate relative all’anno d’imposta 2025.

Accesso alla dichiarazione precompilata: due date distinte

Dal 2026 le dichiarazioni precompilate seguono un calendario sdoppiato in base alla tipologia di reddito percepito:

  • dal 30 aprile 2026 per il modello 730, riservato a lavoratori dipendenti e pensionati;
  • dal 20 maggio 2026 per il modello REDDITI PF, riservato ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente (lavoratori autonomi, professionisti, imprenditori).

Lo slittamento del modello REDDITI PF è conseguenza diretta della nuova scadenza del 30 aprile per la trasmissione delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo, che richiede un tempo tecnico aggiuntivo per l’elaborazione della precompilata.

Termini di invio

Per il modello 730/2026 l’invio è possibile a partire dal 14 maggio 2026 e fino al 30 settembre 2026.

Per il modello REDDITI PF 2026 la trasmissione parte dal 27 maggio 2026, con scadenza il 2 novembre 2026 (il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato).

Destinatari della precompilata

La dichiarazione precompilata è disponibile, in via principale, per i contribuenti che nel corso dell’anno d’imposta precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati.

È resa disponibile anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti, inclusi coloro che aderiscono al regime forfettario o al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, per i quali l’Agenzia delle Entrate utilizza ai fini dell’elaborazione anche i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi.

Oneri precaricati nella precompilata

Nella dichiarazione precompilata l’Agenzia delle Entrate include automaticamente una serie di oneri trasmessi da soggetti terzi, tra cui: interessi passivi su mutui; premi assicurativi vita, morte e infortuni; contributi previdenziali e assistenziali; contributi per addetti ai servizi domestici; spese sanitarie, veterinarie, funebri e universitarie; spese scolastiche e per asili nido; abbonamenti al trasporto pubblico; spese per interventi edilizi e risparmio energetico; erogazioni liberali a ONLUS e fondazioni; redditi dei lavoratori frontalieri (accordo Italia-Svizzera); proventi da cessione di energia da fonti rinnovabili.

Novità dal 2026: entrano nella precompilata anche i contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e i contributi previdenziali versati da artigiani e commercianti (comunicati dall’INPS).

Modalità di accesso

Il contribuente può accedere direttamente alla dichiarazione precompilata tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate utilizzando: SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure credenziali Entratel/Fisconline per chi già le possiede.

In alternativa è possibile conferire delega a intermediari — CAF, professionisti abilitati (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro) e altri soggetti autorizzati — per l’accesso e la gestione della dichiarazione. Per il modello REDDITI PF l’accesso tramite intermediario è consentito fino al 1° febbraio 2027.

Dal 2026 la persona di fiducia — il soggetto abilitato ad operare nell’area riservata nell’interesse di un’altra persona fisica — può gestire le autorizzazioni per la presentazione della dichiarazione in qualità di erede e trasmettere il modello 730 congiunto tra coniugi, previa abilitazione di entrambi.

Per tutte le novità del 2026 e i documenti necessari potete cliccare sul seguente link: Dichiarazione dei redditi 2026: documenti necessari | M&W

A cura di Elisa Ghelfi


perdite

Copertura delle perdite d'esercizio: cosa devono fare le società nel 2026

Il 2026 è un anno cruciale per molte società di capitali in quanto tornano pienamente operative le regole del Codice Civile sulla copertura delle perdite d’esercizio, con particolare attenzione alle perdite 2025 e alle perdite maturate nel 2020 durante il periodo emergenziale.

Perdite inferiori ad un terzo del capitale sociale

Se dal bilancio 2025 emerge una perdita che riduce il capitale sociale in misura non superiore ad un terzo del capitale sociale, la perdita può essere portata a nuovo.

Perdite superiori ad un terzo del capitale sociale

In caso di perdite superiori da un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono convocare tempestivamente l’assemblea dei soci (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.) ed in particolare:

  • se il capitale si riduce di oltre 1/3 ma non scende sotto il minimo legale i soci devono prendere gli opportuni provvedimenti tra cui decidere di riportare la perdita a nuovo e ridurla a meno di 1/3 entro l’esercizio successivo; effettuare dei versamenti a fondo perduto, rinunziare a finanziamenti precedentemente erogati così da formare una riserva di capitale, decidere di ridurre il capitale sociale.
  • se il capitale sociale si riduce di oltre 1/3 e scende sotto il minimo legale i soci devono deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale a un ammontare non inferiore al minimo; oppure ricostituire il capitale sociale minimo, oppure trasformare o sciogliere la società.

Effetti della normativa emergenziale (D.L. 23/2020)

Si ricorda che per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 l’art.6 D.L. N.23/2020 ha concesso la possibilità di derogare alle disposizioni che prevedono la copertura della perdita d’esercizio fino al 5°esercizio successivo.

Di conseguenza entro l’assemblea soci del 2026 per approvare il bilancio dell’esercizio 2025 occorre coprire la perdita 2020; entro l’assemblea soci del 2027 per approvare il bilancio dell’esercizio 2026 occorre coprire la perdita 2021 ed entro l’assemblea soci del 2028 per approvare il bilancio dell’esercizio 2027 occorre coprire la perdita 2022.


Fondo Est: novità dal 1° giugno 2026 ‘Prestazioni per i coniugi’

Dal 1° giugno 2026, Fondo Est ha esteso alcune prestazioni sanitarie anche ai coniugi (matrimonio, unioni civili) e conviventi di fatto fiscalmente a carico dell’iscritto caponucleo e censiti nei sistemi di Fondo Est.

Chi può accedere

La copertura è destinata ai coniugi (matrimonio, unioni civili) e conviventi di fatto fiscalmente a carico dell’iscritto caponucleo e censiti nei sistemi di Fondo Est.

Come attivare la copertura

L’attivazione avviene tramite l’Area Riservata del sito, con:

  • censimento del nucleo familiare;
  • inserimento dei dati anagrafici del coniuge (matrimonio, unione civile) e convivente di fatto fiscalmente a carico;
  • caricamento della documentazione fiscale.

In caso di situazioni particolari, è ammessa un’autocertificazione. La conferma o eventuali richieste di integrazione arriveranno via email.

L’iscritto (caponucleo) dovrà rinnovare annualmente, dalla sua Area Riservata, la documentazione fiscale (730, C.U., Unico) per il coniuge e l’autocertificazione comprovante lo stato di familiare a carico per il convivente di fatto, affinchè la copertura sanitaria dei soggetti interessati continui ad essere attiva. Il censimento dovrà essere rinnovato obbligatoriamente tra il 1° aprile e il 31 maggio di ogni anno.

Durata della copertura

La copertura è legata alla copertura attiva del caponucleo e può essere aggiornata in ogni momento. La copertura cessa nel caso in cui il coniuge (matrimonio, unione civile) e convivente di fatto non risulti più fiscalmente a carico.

Per l’anno 2026 le coperture saranno attive dal 1° giugno 2026 al 31 maggio 2027 e lo stesso arco temporale sarà utilizzato negli anni successivi se il rinnovo dell’iscrizione avverrà tra il 1° aprile e il 31 maggio.

N.B. Tutte le richieste di prestazioni e rimborsi devono essere fatte dal coniuge (matrimonio, unione civile) e convivente di fatto fiscalmente a carico che dovrà attivare una propria Area Riservata sul portale di Fondo Est, distinta da quella del caponucleo.

Le prestazioni garantite

Gestite da Fondo Est

prestazioni

Gestite da UniSalute per Fondo Est

prestazioni

Per informazioni relative alle prestazioni dedicate ai familiari degli iscritti, è necessario scrivere esclusivamente all’indirizzo e-mail: censimentofamiliari@fondoest.it

Le richieste inviate ad altre caselle di posta non saranno gestite.


IMU

IMU 2026 – Imposta comunale su terreni e fabbricati

Il prossimo 16 giugno scadrà il versamento della prima rata IMU relativa al primo semestre 2026.

Come ogni anno è escluso dall’imposta chi possiede solo la prima casa in cui è residente, purché non sia accatastata come abitazione di lusso.

L’imposta è invece dovuta da chi possiede tutti gli altri tipi di immobili o terreni sia agricoli che edificabili.

Si ricorda che il versamento del 16/6/26 deve fare riferimento alla situazione degli immobili compresa fra il 1° gennaio 2026 e il 30 giugno 2026.

Pertanto è importante che entro il mese di maggio 2026 vengano comunicate eventuali modifiche relative agli immobili (come acquisti, vendite o variazioni catastali) avvenute o che avverranno entro il primo semestre 2026 per poter aggiornare correttamente il calcolo dell’importo da pagare.

Calcolo acconto e saldo IMU

L’acconto da versare entro il 16 giugno 2026 verrà calcolato applicando le aliquote deliberate dal Comune per l’anno precedente (2025).

Il saldo da versare entro il 16 dicembre 2026 verrà calcolato applicando le aliquote definitivamente deliberate dal Comune per il 2026. Di conseguenza se il Comune avrà modificato le aliquote rispetto all’anno precedente, la regolazione della differenza avverrà tutta nel saldo IMU 2026.

La dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU, necessaria solo in casi particolari come variazioni non rilevabili dalle banche dati catastali, va presentata entro il 30 giugno 2026.

Novità IMU 2026

Il 2026 potrà portare novità importanti sul fronte delle aliquote comunali.

Il Decreto MEF del 6 novembre 2025 dispone infatti che tutti i Comuni debbano adeguarsi ad un nuovo sistema uniforme e strutturato che prevede un numero limitato di casistiche imponibili. Basti pensare che ad oggi sono oltre 250.000 le fattispecie applicabili previste dai Comuni, mentre l’obiettivo del decreto è quello di fissare solo alcune categorie standard cui tutti i Comuni dovranno uniformarsi.

Nuova classificazione degli immobili

La suddivisione degli immobili dovrà restare in 6 categorie principali (abitazione principale di lusso, fabbricati rurali strumentali, immobili del gruppo catastale D, terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati). Le uniche due categorie per cui non si prevede nessuna differenziazione nell’aliquota sono le abitazioni di lusso e i fabbricati rurali strumentali.

Per la maggior parte dei Comuni questa modifica comporterà una revisione del prospetto delle aliquote di imposta applicate alle varie casistiche, con un’evidente semplificazione del sistema ed una riduzione della possibilità di contestazioni.

I Comuni avranno tempo fino ad ottobre 2026 per comunicare le nuove aliquote IMU, pertanto l’impatto definitivo di queste modifiche si evidenzierà nel conteggio della seconda rata a saldo IMU 2026.

Altre novità IMU 2026

Altre novità riguardano:

  • I fabbricati inagibili per motivi edilizi (e non più solamente per terremoti e alluvioni) come crolli strutturali, incendi, problemi di staticità o condizioni igienico-sanitarie pericolose, purché attestati da un tecnico abilitato: per essi i Comuni avranno libertà di rimodulazione delle riduzioni da concedere.
  • Gli impianti di produzione di energia rinnovabile, che verranno definiti entro 3 categorie imponibili in base alla potenza, per permettere ai Comuni di modulare l’IMU in base alla dimensione degli impianti presenti sul proprio territorio.
  • Gli immobili posseduti da enti e imprese che potranno essere assoggettati ad aliquote IMU diverse in base alla natura giuridica del proprietario, permettendo ai Comuni di rimodulare le aliquote da applicare alle società, agli enti non commerciali o altri soggetti.
  • Gli immobili dati in uso gratuito a soggetti che non hanno vincoli di parentela con il proprietario (come per esempio enti, associazioni, ecc.): per essi sarà possibile prevedere aliquote ridotte.

A cura di Franco Meletti


apprendistato

Apprendistato: come evitare rischi e sanzioni

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato caratterizzato da una specifica finalità formativa. Proprio l’adempimento degli obblighi formativi costituisce il principale fattore di rischio per il datore di lavoro, in quanto una gestione non corretta può compromettere la validità del rapporto e l’accesso ai benefici contributivi connessi.

Cinque sono gli scenari che possono presentarsi. Di seguito un’analisi dettagliata.

Scenario n. 1 - Mancata erogazione della formazione prevista dal piano formativo

La situazione che si crea

L’azienda assume un apprendista professionalizzante e predispone formalmente il piano formativo individuale (PFI). Nel corso del rapporto, tuttavia, la formazione interna non viene effettivamente erogata oppure non viene documentata. L’apprendista svolge attività produttiva ordinaria, senza un percorso strutturato. Spesso la criticità emerge solo in sede ispettiva, quando viene richiesta prova dell’attività formativa svolta.

Come gestire tale situazione

Il datore di lavoro deve verificare che il PFI sia redatto contestualmente all’assunzione e coerente con il CCNL applicato e predisporre un sistema di registrazione delle ore di formazione, dei contenuti e delle firme del tutor. Occorre inoltre individuare il referente responsabile della formazione. La formazione deve essere effettiva, coerente e dimostrabile. La sola dichiarazione formale non è sufficiente.

Rischi e sanzioni

Ai sensi dell’art. 47, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 in caso di inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro, il contratto è riqualificato come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con recupero integrale dei benefici contributivi. È inoltre prevista una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro (aumentata in caso di recidiva).

Scenario n. 2 - Superamento dei limiti numerici di apprendisti

La situazione che si crea

L’azienda assume nuovi apprendisti senza verificare il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati. Il limite ordinario è di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati (art. 42, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015), con regole particolari per le imprese fino a 9 dipendenti. Spesso il superamento avviene per effetto di cessazioni non considerate o di nuove assunzioni programmate senza verifica preventiva.

Come gestire tale situazione

Il datore di lavoro deve monitorare costantemente l’organico qualificato, verificare il rispetto della percentuale di stabilizzazione (20% per aziende sopra i 50 dipendenti), aggiornare i conteggi in caso di cessazioni o trasformazioni. La verifica deve precedere ogni nuova assunzione in apprendistato.

Rischi e sanzioni

In caso di superamento dei limiti i contratti eccedenti sono considerati ordinari rapporti a tempo indeterminato con conseguente perdita dei benefici contributivi e recupero delle differenze contributive. Non è prevista una semplice sanzione amministrativa: la conseguenza è strutturale sul rapporto.

Scenario n. 3 - Recesso non esercitato al termine del periodo formativo

La situazione che si crea

Il periodo formativo termina, ma l’azienda non esercita formalmente il recesso. Successivamente, dopo alcuni mesi, decide di interrompere il rapporto ritenendo che l’apprendistato sia “scaduto”. In realtà, l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato. Se non vi è recesso al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue automaticamente.

Come gestire tale situazione

Il consulente deve monitorare la data di fine periodo formativo, programmare la decisione aziendale con anticipo, formalizzare il recesso con rispetto del preavviso. In assenza di recesso, il rapporto si consolida come ordinario tempo indeterminato.

Rischi e sanzioni

Un recesso tardivo è un normale licenziamento, soggetto alla disciplina dell’art. 18 L. 300/1970 oppure al D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti). In caso di illegittimità, si applicano reintegrazione o indennità risarcitoria. Il rischio non è contributivo, ma strettamente giuslavoristico.

Scenario n. 4 - Assunzione in apprendistato di lavoratore già qualificato

La situazione che si crea

L’azienda assume in apprendistato un soggetto già in possesso della qualifica professionale o con esperienza pienamente coerente con il ruolo. L’apprendistato viene utilizzato come strumento di riduzione del costo del lavoro, ma senza reale esigenza formativa.

Come gestire tale situazione

E’ necessario verificare il curriculum e le competenze pregresse, valutare se vi sia effettiva necessità di formazione ed evitare l’uso dell’istituto in assenza di contenuto formativo reale. L’apprendistato presuppone sempre un percorso di acquisizione di competenze nuove o incomplete.

Rischi e sanzioni

In caso di contestazione, il datore di lavoro rischia la riqualificazione del rapporto come ordinario lavoro subordinato e il recupero delle differenze retributive.

Scenario n. 5. Sospensioni prolungate e mancata proroga del periodo formativo

La situazione che si crea

L’apprendista è assente per oltre 30 giorni (malattia, infortunio, CIG). L’azienda non proroga formalmente il periodo formativo e considera comunque maturato il termine contrattuale. La formazione, tuttavia, non è stata completata.

Come gestire tale situazione

Ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 81/2015, il periodo di apprendistato può essere prorogato in caso di sospensione superiore a 30 giorni. La proroga deve essere formalizzata ed è necessario aggiornare la data di fine apprendistato e comunicarla correttamente.

Rischi e sanzioni

La mancata proroga può determinare una contestazione sulla legittimità del recesso e sull’effettività del percorso formativo con il conseguente rischio di riqualificazione del rapporto.

A cura di Paolo Mantovani


corsi formazione

Corsi gratuiti Regione Emilia Romagna Bando RER2025-2026

IFOA promuove corsi di formazione finanziati dalla Regione Emilia-Romagna rivolti alle aziende che operano sul territorio regionale, anche con una sola unità produttiva.

Possono partecipare ai percorsi formativi i dipendenti delle aziende interessate e, inoltre, anche i liberi professionisti.

Obiettivi della formazione

L’iniziativa prevede interventi di formazione continua finalizzati a sostenere:

  • l’innovazione dei processi aziendali;
  • la sostenibilità delle attività produttive;
  • la competitività delle filiere regionali.

I corsi rappresentano quindi un’importante opportunità per aggiornare le competenze e rafforzare la crescita professionale e aziendale.

Corsi Boost

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Per i Corsi Boost  clicca qui

Corsi Agrifood

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Corsi Lea

corsi formazione

Per i Corsi Lea clicca qui

Corsi Codes

corsi formazione

Per i Corsi Codes clicca qui

Modalità di partecipazione

I percorsi formativi saranno erogati in modalità live webinar, consentendo la partecipazione anche a distanza, con la presenza di almeno un dipendente dell’azienda oppure di un libero professionista.

Copertura dei costi

Il bando prevede la copertura integrale dei costi di formazione per le aziende interessate ai corsi disponibili, rendendo l’iniziativa particolarmente vantaggiosa sotto il profilo economico.

Il finanziamento sarà concesso nell’ambito del regime “de minimis” e sarà imputato all’azienda beneficiaria.

Per maggiori informazioni sui corsi disponibili che variano in base al proprio codice ATECO e sulle modalità di adesione, è possibile contattare la consulente IFOA Tiziana Pane ai seguenti recapiti:  email pane@ifoa.it / telefono 3356273778


asilo nido

Bonus asilo nido 2026: come richiedere il rimborso online

Dopo l’apertura ufficiale del servizio per il Bonus asilo nido 2026, l’INPS ha reso disponibile la procedura online per l’invio delle domande. Le famiglie possono quindi richiedere il rimborso delle rette sostenute per la frequenza degli asili nido o per forme di assistenza domiciliare, seguendo le istruzioni operative pubblicate dall’Istituto.

Di seguito un approfondimento pratico su modalità di richiesta, importi e istruzioni operative.

Apertura delle domande per il Bonus nido 2026

Con l’attivazione della piattaforma online, i genitori possono finalmente presentare la domanda per il rimborso delle rette dell’asilo nido 2026.

Il servizio resterà attivo fino al 31 dicembre 2026.

Si consiglia tuttavia di presentare la domanda il prima possibile per prenotare le risorse disponibili ed evitare eventuali ritardi nell’erogazione del contributo.

Spese rimborsabili

Il contributo può essere richiesto per:

  • rette di asili nido pubblici;
  • rette di asili nido privati autorizzati;
  • forme di assistenza domiciliare per bambini fino a tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Importo del Bonus nido

Per il 2026 l’importo massimo del bonus può arrivare fino a 3.600 euro annui, in base all’ISEE del nucleo familiare e alla data di nascita del bambino.

bonus asilo nido

Nuove regole ISEE per il 2026

Per l’accesso al bonus si applicano le nuove regole di calcolo dell’ISEE introdotte dalla normativa recente. In particolare:

  • viene utilizzato il nuovo ISEE per prestazioni familiari;
  • sono previste modifiche alla franchigia sulla prima casa;
  • sono riconosciute maggiorazioni per i figli;
  • sono escluse dal calcolo le somme percepite a titolo di assegno unico.

Queste novità possono incidere sull’importo del bonus spettante.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite:

  • portale INPS (SPID, CIE o CNS);
  • patronati o intermediari abilitati.

Durante la compilazione è necessario indicare le mensilità di frequenza dell’asilo, da gennaio a dicembre 2026, fino ad un massimo di 11 mensilità.

Procedura online: i passaggi da seguire

Per inviare la domanda dal sito INPS occorre:

  1. Accedere con SPID, CIE o CNS;
  2. Selezionare il servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”;
  3. Cliccare su “Inserimento” per creare una nuova domanda;
  4. Compilare i dati richiesti.

La procedura richiede l’inserimento delle seguenti informazioni:

  • dati del richiedente;
  • dati del minore;
  • dati dell’asilo nido;
  • mensilità di frequenza;
  • modalità di pagamento;
  • dichiarazioni di responsabilità;
  • riepilogo e invio.

Modalità di pagamento

Il richiedente può scegliere tra diverse modalità di pagamento:

  • conto corrente italiano;
  • bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • carta prepagata;
  • libretto bancario;
  • libretto postale;
  • conto corrente estero.

Il metodo di pagamento deve essere intestato al richiedente.

Stato della domanda

Dopo l’invio, è possibile monitorare lo stato della richiesta nella sezione dedicata. Gli stati possibili sono:

  • Bozza;
  • Inviata;
  • Protocollata;
  • Istruttoria;
  • Da acquisire;
  • Pagamenti.

Invio della documentazione e rimborso

Dopo la presentazione della domanda, nella sezione Allegazione è necessario caricare la documentazione che attesta il pagamento delle rette.

Solo dopo l’invio delle ricevute, l’INPS procederà con l’erogazione effettiva del contributo.