Attivato il portale ENEA 2025
L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha informato con un comunicato che a partire dal 30 giugno 2025 è operativo il portale telematico aggiornato, per trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica riferiti all’anno 2025.
A breve seguirà anche l’aggiornamento del portale “SuperEcobonus”, per l’invio dei dati per il 2025 relativi agli interventi di efficienza energetica agevolati con il superbonus, ex art. 119 del DL 34/2020.
Soggetti interessati
L’adempimento interessa tutti i contribuenti che hanno effettuato o che effettueranno nel corso del 2025 interventi che comportino un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili, quali ad esempio:
- sostituzione di serramenti ed infissi;
- installazione di schermature solari (tende / pannelli);
- caldaie a biomassa (dal 2025 quelle a gas non sono più ammesse);
- pompe di calore;
- scaldacqua a pdc;
- coibentazione involucro opaco (“cappotto energetico”);
- collettori solari;
- generatori ibridi;
- sistemi di building automation;
- microgeneratori.
I contribuenti interessati potranno usufruire della detrazione fiscale tipicamente del 50% o del 36% a partire dal 2025.
Adempimenti previsti
Per beneficiare delle detrazioni è necessario:
– Effettuare il pagamento delle fatture con la modalità del c.d. “bonifico parlante”, facendo riferimento ad una delle due causali:
- recupero del patrimonio edilizio ex 16-bis del TUIR agevolati con la detrazione IRPEF (tipicamente del 50% fino al 31/12/2024).
- riqualificazione energetica agevolati con la detrazione IRPEF/IRES ex 1 comma 344 – 349 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (c.d. ecobonus)
-Trasmettere all’ENEA apposita dichiarazione riassuntiva dei dati tecnici di risparmio energetico relativa all’intervento effettuato.
Di regola questa dichiarazione va inviata all’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, ma per il 2025 non è stato possibile accedere al portale ENEA prima del 30 giugno. Di conseguenza per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2025 e il 29 giugno 2025 (quindi nel periodo antecedente all’operatività del portale ENEA), i 90 giorni per la comunicazione all’ENEA iniziano a decorrere dal 30 giugno 2025 (data di attivazione del portale), anziché dalla data di ultimazione dei lavori.
Bonus mobili ed elettrodomestici
La dichiarazione all’ENEA è prevista anche nel caso si voglia usufruire del “bonus mobili” per l’acquisto dei seguenti elettrodomestici:
- forni;
- frigoriferi;
- lavastoviglie;
- piani cottura elettrici;
- lavasciuga;
- lavatrici;
- asciugatrici.
Consigli operativi
L’ufficio consiglia a tutti i clienti, interessati ad usufruire di questo tipo di detrazioni fiscali, di chiarire con la ditta esecutrice dei lavori se provvederà anche alla presentazione della dichiarazione ENEA e se il relativo costo è compreso nel preventivo concordato.
Per ulteriori approfondimenti rinviamo al portale telematico dell’ENEA (presente al link https://bonusfiscali.enea.it), a cui si accede autenticandosi tramite SPID o carta di identità elettronica.
A cura di Franco Meletti
Divieto di lavoro all’aperto in caso di caldo estremo
Stop al lavoro, in condizioni di caldo estremo o anomalo in determinate fasce orarie, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica.
A partire da mercoledì 2 luglio entra in vigore il divieto di lavorare in questi settori, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalano un livello ‘Alto’.
La misura resta in vigore fino al 15 settembre 2025, salvo revoca anticipata.
Finalità del provvedimento
La Regione ha ritenuto necessario emanare un provvedimento a tutela della salute e dell’igiene pubblica, finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati all’aperto, senza possibilità di ripararsi dal sole e dalla calura. La prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori, perché può causare stress termico e colpi di calore, con esiti talvolta anche gravi.
Settori coinvolti e fascia oraria del divieto
La misura prevede che è fatto divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), ad ogni lavoratrice e lavoratore, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale.
Sanzioni in caso di violazione del divieto
La mancata osservanza degli obblighi indicati dall’ordinanza comporterà le sanzioni previste per legge (art. 650 c.p.), se il fatto non costituisce più grave reato.
Si consiglia di interfacciarsi con il consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di adottare tutte le soluzioni necessarie per prevenire il rischio calore e verificare che il DVR sia aggiornato.
A cura di Paolo Mantovani
PEC degli amministratori: proroga al 31 dicembre 2025
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è tornato sul tema della PEC personale degli amministratori con la nota n. 127654 del 25 giugno 2025, prorogando il termine per la comunicazione al 31 dicembre 2025.
Questo obbligo, introdotto con la Legge di Bilancio 2025, riguarda gli amministratori di società già costituite al 1° gennaio 2025, che avrebbero dovuto comunicare una PEC personale ed esclusiva al Registro delle Imprese entro il 30 giugno.
Finalità della proroga
La proroga non sembra essere stata dettata soltanto da esigenze pratiche o di calendario, ma anche dalla volontà del Ministero di fare chiarezza sui dubbi interpretativi emersi dopo la nota del 12 marzo 2025 (n. 43836) e di assicurare che le disposizioni normative vengano applicate in modo corretto e uniforme su tutto il territorio nazionale.
In particolare, il Ministero ha riconosciuto che le Camere di Commercio avevano adottato prassi differenti, generando confusione tra imprese e professionisti. La proroga ha la finalità quindi di uniformare l’applicazione della norma e a chiarire definitivamente le modalità operative.
Confronto: Posizione del Ministero e Posizione di Unioncamere e Assonime
Il Ministero, pur concedendo più tempo, ribadisce che:
- Ogni amministratore deve comunicare una PEC personale ed esclusiva, diversa da quella della società.
- In caso di mancata comunicazione, resta applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del Codice Civile, salvo regolarizzazione entro 30 giorni.
In contrapposizione con l’interpretazione di Unioncamere e Assonime che con lettera inviata al MIMIT il 2 aprile 2025 (citata dalla circolare Assonime n. 15/2025), sostiene che:
- È sufficiente comunicare la PEC della società, non serve una casella personale.
- Gli amministratori non devono comunicare nulla se non in caso di nuove nomine o conferme.
- In caso di omissione, non si applicano sanzioni, ma solo la sospensione della pratica.
La proroga quindi, ad oggi, non ha ancora risolto il nodo centrale: l’incertezza dell’interpretazione della norma.
Persistente incertezza interpretativa
La proroga al 31 dicembre 2025 è dunque un tentativo del MIMIT di guadagnare tempo in attesa di un possibile intervento normativo chiarificatore. Nel frattempo, però, permane l’incertezza: da un lato le indicazioni ministeriali, dall’altro le posizioni di Unioncamere e Assonime, che invitano a una lettura più flessibile e meno onerosa per le imprese.
A cura di Elisa Ghelfi
Proroga al 21 Luglio dei versamenti per contribuenti ISA e forfettari
Il decreto legge fiscale approvato il 17 giugno dal Consiglio dei ministri, contiene la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti che risultano dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA e di quelli aderenti al regime forfettario.
Quindi i versamenti dovranno essere eseguiti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025 con la maggiorazione dello 0.4% per interessi.
Soggetti ammessi alla proroga
Per potersi applicare la proroga, occorre che si tratti di soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
- esercizio di attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
- ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.1674.569 euro).
Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga :
- i contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’art.1 commi 54-89 della L.190/2014;
- i contribuenti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art.27 comma 1 DL 98/2011 ossia i contribuenti minimi;
- i contribuenti che presentano altre cause di esclusione ISA quali inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito.
Soggetti esclusi dalla proroga
Sono esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari di redditi agrari.
Ulteriori beneficiari
La proroga riguarda anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e ai contribuenti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”.
Estensione della proroga al saldo IVA 2024, ai contributi INPS e al diritto camerale
La proroga riguarda anche i versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA. Pertanto, qualora il versamento del saldo iva 2024 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025, potrà essere eseguito entro il 21 luglio con applicazione della maggiorazione dello 0.4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo.
Inoltre, alle previste condizioni, la proroga si applica anche ai contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti ed anche al diritto camerale.
A cura di Emanuela Sorrentino
Gestione Ferie
La normativa italiana in materia di ferie non godute è molto dettagliata e prescrive diritti e doveri per entrambe le parti: lavoratore e datore di lavoro.
Responsabilità del lavoratore
Secondo quanto prescritto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 66 del 2003, il lavoratore dipendente deve utilizzare 2 settimane di ferie durante l’anno di maturazione; i giorni residui – quelli conteggiati nella parte bassa della busta paga – potranno essere goduti entro i 18 mesi successivi. Ad esempio, le ferie maturate nel 2025 devono essere godute metà nel 2025 e le restanti nei 18 mesi successivi al 31 dicembre 2025 (ossia, entro il 30 giugno 2027).
Responsabilità del datore di lavoro
Secondo costante giurisprudenza – tenuto anche conto del vigente divieto di monetizzazione delle ferie – è onere del datore di lavoro vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti.
In particolare – anche alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza europea (Corte UE 6.10.2018 in causa C-684/16, punti da 45 a 47) – il datore di lavoro:
- non può sottrarre automaticamente al lavoratore il diritto alle ferie dopo aver preso atto della loro mancata fruizione entro i tempi contrattuali;
- prima di poter “azzerare” il contatore delle ferie maturate e non godute, ha l’onere di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto;
- è tenuto ad assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario anche formalmente – a fruirne in tempo utile per garantire che le stesse siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte. Qualora ciò non accada, sarà quindi possibile attivarsi nei confronti del datore di lavoro per richiedere il pagamento dell’indennità relativa ai giorni di ferie accumulati negli anni, nella misura pari alla retribuzione lorda per ogni giorno non goduto, oltre ai riflessi previdenziali.
Pianificazione delle ferie
Come riferisce il codice civile all’art. 2109, in assenza di disciplina contrattuale è il datore di lavoro che stabilisce il piano delle ferie, considerando sia le esigenze economico-produttive dell’azienda, sia i bisogni dei dipendenti.
Di norma il lavoratore e il datore di lavoro si accordano per un piano ferie in modo da soddisfare le esigenze di entrambi. Tuttavia, se l’accordo manca, l’ultima parola spetta al datore. La citata disposizione codicistica precisa che il datore di lavoro deve, comunque, preventivamente comunicare al dipendente il periodo stabilito per il godimento delle ferie. La comunicazione delle ferie deve avvenire in anticipo, in modo da assicurare al lavoratore il tempo necessario per organizzarsi.
Ferie forzate
Dunque, in linea generale, il datore non può imporre delle ferie forzate senza preavviso. Difatti, costringere i lavoratori a prendere ferie forzate va contro la normativa.
Esistono, tuttavia, particolari circostanze in cui, non essendoci altre opportunità di lavoro significative per il dipendente o per i dipendenti, il datore è autorizzato a imporre periodi di ferie. Tra queste situazioni, è possibile ricomprendere:
- la chiusura dell’azienda per ristrutturazioni o modifiche strutturali necessarie;
- la chiusura della società ordinata dalle autorità;
- l’interruzione dell’attività durante un determinato periodo dell’anno (ad esempio, si pensi alle vacanze obbligatorie a Natale, Capodanno e nei giorni di ponte);
- il blocco dell’attività per cali di lavoro (al fine di evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali, come la Cassa Integrazione).
Ovviamente, da quanto detto, si può comprendere come i motivi che possono giustificare ferie forzate debbano avere un carattere oggettivo. In queste situazioni, la legittimità della scelta del datore si fonda sulla necessità aziendale, oppure su norme relative alla chiusura aziendale nel corso di specifici periodi festivi. Al contrario, il datore non può imporre al dipendente ferie forzate in base a motivi soggettivi: le ragioni del riposo forzato non devono riguardare la persona del lavoratore (ad esempio, il rendimento, le competenze o la condotta del dipendente), né devono essere collegati alla discrezionalità del datore di lavoro.
A cura di Paolo Mantovani
Campagna deposito bilanci 2024
Con l’approvazione del bilancio d’esercizio, le società di capitali (srl, spa, sapa e cooperative) devono procedere al deposito presso il Registro Imprese competente, rispettando termini e modalità specifiche stabilite dalla normativa vigente.
Documenti da depositare
Secondo l’art. 2435 del Codice civile, il deposito deve comprendere:
- il bilancio d’esercizio completo di Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario (quest’ultimo non richiesto per bilanci in forma abbreviata e microimprese);
- la Relazione sulla gestione (se prevista);
- la Relazione del Collegio sindacale o del revisore legale (se presenti);
- il verbale di approvazione del bilancio;
- l’elenco soci aggiornato, solo per spa, sapa e società consortili per azioni non quotate. Per le srl e società consortili a responsabilità limitata tale obbligo è stato abrogato. La possibilità di indicare i titolari effettivi nel deposito del bilancio è attualmente sospesa, in attesa delle decisioni della Corte di Giustizia UE, come comunicato da Unioncamere.
Per quanto riguarda la nuova classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025, è stato definito che per il deposito dei bilanci 2024 la stessa può essere indicata già nei depositi XBRL del 2025. Non sussistono tuttavia impedimenti all’utilizzo della codifica precedente.
Termini di approvazione e deposito
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro:
- 30 aprile 2025 (120 giorni dalla chiusura);
- 29 giugno 2025 (180 giorni), se lo statuto lo prevede per esigenze particolari.
Dal giorno successivo all’approvazione si hanno 30 giorni di tempo per il deposito al Registro Imprese. I termini includono i giorni festivi e se il termine cade di sabato o festivo, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo utile.
Esempio pratico
Se il bilancio viene approvato il 30 aprile 2025 (mercoledì), il termine per il deposito sarà entro il 30 maggio 2025 (venerdì). Nel calcolo si includono anche i giorni festivi. Se il 30 maggio fosse un sabato o un festivo, la scadenza slitterebbe al primo giorno lavorativo successivo.
Se nella prima convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio non si raggiunge il quorum necessario, l’assemblea viene rinviata e convocata in seconda convocazione. In tal caso, il termine di 30 giorni per il deposito del bilancio decorre dalla data in cui il bilancio viene effettivamente approvato, ossia dalla data della seconda convocazione.
Esempio pratico
Se la prima convocazione è fissata per il 25 aprile 2025, ma l’assemblea non raggiunge il quorum e la seconda convocazione si tiene il 10 maggio 2025, con approvazione del bilancio in quella data, il termine per il deposito sarà calcolato a partire dal 11 maggio 2025, e il deposito sarà quindi dovuto entro il 10 giugno 2025.
Modalità di deposito
Il deposito deve essere effettuato:
- in modalità telematica con firma digitale.
- presso il Registro Imprese competente per territorio, basato sulla sede legale della società (o sede secondaria per società estere).
- non sono ammessi documenti cartacei.
Approvazione del bilancio con distribuzione di utili
Nel caso in cui, contestualmente all’approvazione del bilancio, venga deliberata la distribuzione degli utili, il verbale deve essere registrato entro 30 giorni dalla data dell’assemblea, con pagamento dell’imposta di registro (€ 200) e dell’imposta di bollo (€ 16 ogni 4 facciate o ogni 100 righe). La registrazione avviene tramite apposito modello, con l’apposizione della dichiarazione di conformità e di avvenuta registrazione sul verbale.
A cura di Elisa Ghelfi
IMU 2025: le novità di quest'anno
Il presupposto dell’IMU (imposta municipale propria) è il possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale tranne che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Sono soggetti passivi dell’IMU i seguenti soggetti:
- proprietario dell’immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie dell’immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Dal 2025 la novità più rilevante per l’IMU è l’obbligatorietà del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU. I comuni devono caricare la delibera delle aliquote sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell’anno di riferimento, per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote base.
Esenzioni IMU 2025
I contribuenti tenuti al pagamento dell’IMU possono considerare che per l’anno 2025 spettano esenzioni per le seguenti categorie:
- immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso e relative pertinenze;
- immobili occupati abusivamente con apposita denuncia all’Autorità giudiziaria;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
- terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate;
- immobili degli enti non commerciali;
- immobili ad uso culturale (musei, biblioteche ecc.);
- immobili di proprietà della Santa Sede;
- fabbricati del gruppo E categorie da E/1 a E/9.
Riduzioni IMU 2025
Per l’anno 2025 valgono poi le seguenti riduzioni:
- riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1°grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico artistico;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati;
- riduzione del 25% della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato.
Ravvedimento IMU 2025: le sanzioni
A seguito della riforma del sistema sanzionatorio, per le violazioni commesse dal 1°settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta dal 30% al 25%.
A cura di Emanuela Sorrentino
Bonus assunzioni giovani e donne
L’INPS ha pubblicato le circolari n.90 e n.91 con le istruzioni operative per la fruizione del c.d. “bonus giovani” e del c.d. “bonus donne”, previsti dal DL 60/2024 (DL “Coesione-Lavoro”) e per la presentazione delle relative domande, il cui modulo è disponibile dal 16 maggio.
Bonus Giovani - ex art. 22 del DL 60/2024
La circolare n. 90 conferma quanto previsto dal DM 11 aprile 2025 ossia:
- l’esonero contributivo, pari al 100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 500 euro mensili. Tale esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
- l’esonero contributivo, pari al 100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 650 euro mensili, riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Tale esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea) fino al 31 dicembre 2025, purché la domanda di riconoscimento dell’esonero venga effettuata prima di procedere all’assunzione/trasformazione.
Requisiti del lavoratore
L’incentivo riguarda soggetti che, alla data dell’evento incentivato (assunzione/trasformazione), non abbiano compiuto il 35esimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Bonus donne - ex art. 23 del DL 60/2024
Fermo restando le ulteriori condizioni (tra cui quella dell’incremento occupazionale netto), la circolare n. 91 conferma le previsioni del DM 11 aprile 2025 ossia l’esonero contributivo ai datori di lavoro privati che:
- dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.
- dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea, purché la domanda di riconoscimento dell’esonero venga effettuata prima di procedere all’assunzione) e fino al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna), ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.
- dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato donne occupate nelle professioni o settori di cui all’art. 2 punto 4) lett. f) del Regolamento Ue n. 2014/651, con elevato tasso di disparità uomo-donna. L’esonero spetta in questo caso, diversamente da quanto previsto dalla norma, per un massimo di 12 mesi.
Esclusioni
L’esonero contributivo non si applica in relazione alle assunzioni a tempo determinato né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere (si veda “Bonus donne temporaneo limitato alle sole assunzioni” dell’11 febbraio 2025).
Modalità di presentazione della domanda
Il datore di lavoro richiedente deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online che è disponibile dal 16 maggio 2025 sul sito dell’Istituto, nella sezione denominata:
- “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”, per il bonus giovani;
- “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”, per il bonus donne.
Criticità
Viene confermato anche l’aspetto critico relativo alla presentazione delle domande. In particolare:
- la domanda di riconoscimento dell’esonero per i giovani nella ZES con importo maggiorato di 650 euro e l’esonero per le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.
- La domanda all’INPS deve essere presentata prima di assumere e le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.
- I fondi messi a disposizione sono ad esaurimento, in ordine di presentazione della domanda all’INPS.
A cura di Paolo Mantovani
Artigiani e commercianti: riduzione contributiva ai nuovi iscritti
L’INPS ha emanato una prima circolare esplicativa in merito alla riduzione degli importi dovuti dai nuovi imprenditori, prevista dalla legge di bilancio 2025.
Si tratta di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali, per chi si iscrive per la prima volta alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti nel corso del 2025.
Destinatari dell’agevolazione
L’agevolazione è rivolta a:
- titolari di ditte individuali;
- soci di società (sia di persone che di capitali);
- coadiuvanti e coadiutori familiari.
Il requisito necessario per accedere al beneficio è quello di iscriversi per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome nel periodo 1/1/2025 – 31/12/2025.
Caratteristiche principali dell’agevolazione
Le caratteristiche principali sono:
- L’agevolazione consiste in una riduzione del 50% della sola aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre restano dovuti per intero il contributo di maternità e per i commercianti, l’aliquota aggiuntiva per l’indennizzo per cessazione attività.
In termini pratici significa che i versamenti trimestrali dovuti a titolo di contributi fissi passano da 1.120 euro circa a 560 euro circa.
- La durata massima della riduzione è’ di 36 mesi dalla data di avvio dell’attività;
L’incentivo è incompatibile con altre agevolazioni che prevedono riduzioni di aliquota, come il regime forfettario previdenziale o la riduzione per i pensionati over 65.
Modalità di adesione
La richiesta va presentata attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” dal titolare del nucleo aziendale. È necessario dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti.
L’INPS effettuerà verifiche sulla sussistenza dei requisiti e in caso di irregolarità, procederà al recupero dei contributi dovuti con relative sanzioni.
Controindicazioni
Attenzione a valutare bene con il proprio consulente le potenziali controindicazioni di questa agevolazione, perchè a fronte di un indubbio immediato risparmio la riduzione contributiva può comportare che vengano riconosciuti ai fini pensionistici meno mesi di quelli effettivamente lavorati nell’anno.
Ad esempio un nuovo artigiano o commerciante che si sia iscritto da gennaio a dicembre 2025 beneficiando della riduzione in argomento e si trovi a dichiarare un reddito di circa 18.000 euro per il 2025, si troverà accreditati ai fini pensionistici solo 6 mesi invece che 12!
A cura di Franco Meletti
Dichiarazione precompilata 2025
Con il provvedimento prot. n. 193922/2025, del 23 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso, gestione e invio delle Dichiarazioni precompilate relative all’anno d’imposta 2024.
Accesso alla Dichiarazione precompilata dal 30 Aprile 2025
Dal 30 aprile 2025, il contribuente direttamente o altro soggetto dallo stesso specificatamente delegato, può accedere ai seguenti documenti attraverso l‘area riservata dell’Agenzia delle Entrate:
- la Dichiarazione precompilata riferita all’anno precedente;
- elenco delle informazioni attinenti alla Dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella Dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative.
Destinatari della Precompilata
La Precompilata è disponibile, in via principale, per i contribuenti che nel corso dell’anno d’imposta precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati.
A partire dal 2025 è resa disponibile anche a persone fisiche che non rientrano tra le categorie predette. In particolare, in via sperimentale, per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario o al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, l’Agenzia delle Entrate prevede, ai fini della elaborazione della Dichiarazione precompilata modello Redditi Persone fisiche, l’utilizzo anche delle informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche e dai corrispettivi.
Oneri precaricati nella Precompilata
Con l’intento di semplificare il calcolo delle detrazioni e deduzioni spettanti, nella Dichiarazione precompilata l’Agenzia delle Entrate include automaticamente una serie di oneri trasmessi da soggetti terzi, quali:
- interessi passivi su mutui;
- premi di assicurazione sulla vita e contro infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici;
- spese sanitarie, veterinarie, funebri, e universitarie;
- spese per la frequenza scolastica e degli asili nido con relativi rimborsi;
- spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
- spese per interventi edilizi e risparmio energetico;
- erogazioni liberali a ONLUS, fondazioni e altre organizzazioni di interesse sociale e culturale.
Novità: Dal 2025, sarà possibile consultare nella Dichiarazione precompilata anche i redditi da lavoro dipendente dei frontalieri (in base all’accordo Italia-Svizzera) e i proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta in eccesso da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Modalità di accesso
Il contribuente può accedere direttamente alla Dichiarazione precompilata tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE (Carta d’Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Credenziali Entratel/Fisconline (per chi già le possiede).
Una volta autenticato, il contribuente ha la possibilità di visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione entro il 30 maggio 2025.
In alternativa è possibile conferire delega a intermediari (CAF, professionisti abilitati e altri soggetti autorizzati) per l’accesso e la gestione delle Dichiarazioni precompilate. Gli intermediari potranno assistere i contribuenti nell’invio delle dichiarazioni o nella modifica dei dati già precompilati.
A cura di Elisa Ghelfi