I requisiti cardine dell'impresa familiare
Cosa si intende per impresa familiare?
L’impresa familiare è un istituto del diritto civile e tributario introdotto per la prima volta con la riforma del diritto di famiglia del 1975 i cui riferimenti normativi fondamentali sono l’articolo 230 bis del Codice civile e l’articolo 5 del TUIR.
Si tratta di un’ impresa individuale in cui i familiari dell’imprenditore collaborano nello svolgimento dell’attività aziendale e i cui requisiti sono:
- Natura continuativa dell’apporto lavorativo prestato dai soggetti coinvolti, purché non in forma di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di partecipazione in società, di associazione in partecipazione, di impresa coniugale;
- Esistenza di un rapporto di coniugio, parentela o di affinità del singolo collaboratore con il titolare dell’impresa.
In merito al primo requisito ne deriva che l’apporto lavorativo deve essere continuativo e da tale rapporto scaturiscono dei diritti in capo ai familiari quali il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare, il diritto alla partecipazione agli incrementi dell’azienda, il diritto di prelazione nell’ipotesi di cessione dell’azienda.
In merito al secondo requisito possono considerarsi familiari dell’imprenditore il coniuge, i parenti entro il terzo grado diretto o indiretto, gli affini entro il secondo grado.
Si precisa che con l’entrata in vigore della L.76/2016 le disposizioni in materia d’impresa familiare sono state estese anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sono state regolamentate anche le prestazioni di lavoro rese in favore del convivente “more uxorio”.
Impresa familiare dal punto di vista fiscale
Dal punto di vista fiscale, per godere dei benefici dati dalla costituzione dell’impresa familiare, deve essere redatto un atto pubblico o una scrittura privata autenticata prima dell’inizio del periodo d’imposta. Nell’atto devono essere indicati i nominativi dei familiari che lavorano nell’impresa e che prestano un’attività lavorativa a carattere continuativo e prevalente.
Il reddito dell’impresa familiare è ripartito tra titolare e collaboratori: al titolare spetta almeno il 51% del reddito dell’impresa, mentre ai collaboratori spetta la parte restante in proporzione al lavoro effettivamente prestato.
I costi per la costituzione dell’impresa familiare sono alquanto contenuti, e questo rappresenta un indubbio vantaggio assieme alla possibilità di dividere il reddito prodotto dall’impresa con i familiari, in proporzione all’attività che gli stessi effettivamente svolgono.
A cura di Emanuela Sorrentino
Sanatoria 2018-2022 combo CPB 2024-2025
Con il cosiddetto “Decreto Omnibus” è stato approvato uno specifico emendamento orientato a consentire ai soggetti ISA l’abbinamento del Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2024 – 2025 con la sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022.
Con l’intento di aumentare l’appetibilità di adesione al CPB, è stato introdotto questo “regime di ravvedimento” che prevede, per gli esercizi dal 2018 al 2022, la graduale determinazione del maggior imponibile della relativa imposta richiesta per la definizione in base al punteggio ISA.
È tuttavia previsto un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento, anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria:
per gli accertamenti in scadenza dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, viene prevista la proroga di un anno e quindi fino al 31 dicembre 2027.
Le caratteristiche della sanatoria in esame
Le caratteristiche della sanatoria in esame sono le seguenti:
- È riservata in via esclusiva, solo a chi aderisce alla proposta di CPB 2024 – 2025;
- Viene meno in caso di decadenza dal CPB;
- Non spetta ai contribuenti forfetari (è riservato esclusivamente ai soggetti che hanno presentato il modello ISA – con alcune eccezioni per le cause di esclusione particolari);
- Può essere effettuata anche per alcune annualità a scelta del contribuente (la stessa non deve quindi riguardare tutte le annualità dal 2018 al 2022);
- Non richiede anche il versamento di interessi/sanzioni (previsti in caso di utilizzo del ravvedimento ordinario);
- È volta a sanare eventuali redditi non dichiarati versando un’imposta sostitutiva su una base imponibile ridotta, in base al punteggio ISA.
Costo della sanatoria
Il costo della sanatoria è determinato sulla base delle imposte sostitutive calcolate con modalità differenziate a seconda del punteggio ISA ottenuto in ognuna delle annualità.
Il calcolo esatto viene fornito direttamente dall’Agenzia delle Entrate al contribuente su proprio Cassetto Fiscale, nella sezione “Comunicazioni”. Il soggetto interessato può quindi accedervi in autonomia con le proprie credenziali SPID, Fisconline o Smart Card.
Solo recentemente è stata introdotta la possibilità di sanatoria delle annualità interessate da cause di esclusione specifiche (collegate all’emergenza COVID o a una condizione di non normale svolgimento dell’attività) per tali casistiche il prospetto fornito dall’Agenzia delle Entrate non è aggiornato e pertanto il calcolo deve essere eseguito dal contribuente.
Entro quando versare le imposte
Ai fini del perfezionamento del condono sarà necessario versare le imposte dovute entro il 31 marzo 2025, con possibilità di rateizzare l’ammontare complessivo in un massimo di 24 mesi. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascun anno, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
Con l’introduzione del condono si incentiva quindi ulteriormente l’adesione al CPB entro, all’ormai vicinissimo, 31 ottobre 2024. L’approssimarsi della scadenza rende tuttavia molto difficoltosa la valutazione della convenienza effettiva all’adesione o meno a CPB che, ad oggi, rimane condizione imprescindibile per accedere alla sanatoria.
A cura di Elisa Ghelfi
Patente a crediti: riepilogo
A far data dal 1º ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1, lett. a) del D-Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023.
Requisiti per il rilascio della patente a punti
Ricordiamo che la patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di determinati requisiti:
- a) Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- d) Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
- e) Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente (DURF);
- f) Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (RSPP).
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione, mentre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 1, D.M. n. 132/2024).
Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione
“nei casi previsti dalla normativa vigente”.
A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (v. infra). Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.
Richiesta per il rilascio della patente a crediti
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo dal 1° ottobre 2024.
L’INL sollecita gli operatori a formulare per tempo l’istanza online di richiesta della Patente a crediti, ricordando che
coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024 (INL nota n. 376/2024).
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, informando, entro 5 giorni dal deposito della domanda, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare INL n. 4/2024 è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla stessa, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC, all’indirizzo
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A decorrere dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale (INL circ. n. 4/2024).
Crediti e revoca della patente
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 27 D. Lgs. n. 81/2008, in mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D. Lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di 6 mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.
A cura di Francesca Zuccarà
Notizie sul Concordato Preventivo Biennale
Il Concordato Preventivo Biennale (che chiameremo anche CPB) rappresenta un patto tra il contribuente e Agenzia delle Entrate riguardo i rapporti di natura fiscale applicati sui modelli dichiarativi.
Nell’articolo di oggi, proviamo a sciogliere alcuni dubbi in merito a questo patto.
Quali vantaggi ed effetti vengono riconosciuti dall' adesione al Concordato Preventivo Biennale?
Stabilità e certezza che assumeranno le annualità oggetto di Concordato.
Non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all’art. 39 del DPR 29/09/1973 n. 600 salvo che in esito all’attività istruttoria dell’amministrazione finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB.
Ai soggetti ISA gli saranno riconosciuti tutti i benefici premiali di tale strumento, (vengono citati i più significativi):
- Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette (IRES e IRPEF) e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma lettera d) secondo periodo, del DPR 29/09/1973 n. 600 e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo del DPR 26/10/1972 n. 633.
- L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del DPR 29/09/1973 n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
A chi è rivolto il Concordato Preventivo Biennale?
La platea di contribuenti è rappresentata in linea generale da coloro che sono tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), un tempo erano nominati studi di settore, oltre che da coloro che hanno aderito al Regime Forfettario.
Quali sono le condizioni per poter accedere
Come indicato in premessa è consentito l’accesso al CPB ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA o che applicano il regime dei forfettari per i quali non si verificano le condizioni ostative previste dal decreto CPB che sono:
- Presenza, di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o a debiti contributivi. La norma chiarisce in proposito che deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che, entro i termini previsti per aderire allo stesso, abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono, altresì, alla determinazione della predetta soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (condizione prevista per contribuenti ISA e forfettari);
- Non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento (condizione prevista per contribuenti ISA e forfettari);
- Aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (condizione prevista per contribuenti ISA e forfettari).
I contribuenti ISA
Per quanto riguarda i soggetti ISA i redditi oggetto di concordato riguardano:
1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, senza considerare
- Plusvalenze e minusvalenze;
- Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni
- Ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale.
2. Il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
- Gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni.
Esempio pratico
Al fine di rendere più esplicito il meccanismo di individuazione della base imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva si consideri l’esempio riportato nel documento scaricabile qui sotto.
È importante ricordare che per i soggetti ISA l’adesione avviene per il biennio 2024-2025.
Mancata adesione al Concordato Preventivo Biennale
L’ufficio M&W rimane a disposizione per richiesta di appuntamento, al fine di comprendere maggiormente l’esatta espressione tecnica e le sue sfumature, con osservazioni e calcoli personalizzati sulla propria posizione. A tal proposito, poiché il meccanismo è particolarmente macchinoso, in caso di necessità invitiamo a contattarci per tempo.
Purtroppo, come indicato nella circolare 18/E del 17 settembre 2024 a pagina 53, non vi sono mezzi termini e senza indugi viene affermato che la mancata adesione al Concordato Preventivo Biennale può esporre il contribuente ad un controllo tributario, intensificando le attività di controllo nei confronti dei contribuenti che non aderiranno alla proposta del CPB, confermando l’inevitabile attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
A cura di Mariano Govoni
MePA: la pubblica amministrazione un’opportunità di lavoro
Il MePA è una piattaforma utilizzata dalla pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi e può consentire anche a ditte individuali e società di piccole dimensioni di cogliere interessanti opportunità di lavoro intrecciando rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Come funziona il MePA
Quando le pubbliche amministrazioni devono acquistare beni e servizi entro certe soglie di importo, previste dalle norme comunitarie e definite all’art. 35 del Codice dei contratti, hanno a disposizione un apposito portale “Acquisti in rete” messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
All’interno di questa piattaforma è possibile utilizzare diversi strumenti, tra cui il Mercato Elettronico (MePA) ovvero il mercato digitale per gli acquisti sotto soglia comunitaria di beni, servizi e lavori di manutenzione.
Quando un’amministrazione ha bisogno di effettuare un acquisto, può consultare l‘elenco dei fornitori iscritti al Mercato elettronico, i loro cataloghi e le tariffe dei vari prodotti e servizi che offrono.
Se trova l’offerta più adatta alle sue esigenze, l’amministrazione può acquistare il bene o il servizio direttamente dalla piattaforma, emettendo un «ordine d’acquisto» oppure può inviare una «richiesta di offerta», chiedendo alle aziende iscritte un preventivo per poi scegliere quello che ritiene più opportuno o conveniente.
Come fare per iscriversi al MePA?
Per poter accedere e partecipare a queste opportunità l’impresa dovrà iscriversi alla piattaforma specificando il tipo di prodotti o servizi che intende offrire agli enti pubblici, scegliendo all’interno di una rosa di categorie già predefinite.
Possono essere scelte anche più categorie di prodotti/servizi, ed è importante specificare quelle di proprio interesse così da ricevere solo una selezione mirata delle richieste che arrivano sul portale.
L’iscrizione al MePA è oggettivamente un po’ complessa per la sequenza di adempimenti richiesti, ma una volta completata permette alla ditta di consultare le richieste di beni e servizi da parte di una miriade di enti pubblici, con la possibilità di cogliere opportunità di lavoro che possono essere anche molto appetibili.
Lo Studio è a disposizione per assistere alle fasi di iscrizione.
A cura di Franco Meletti
Riaddebito spese tra professionisti e imprese
Per la necessità di svolgere in forma autonoma la propria attività, spesso più professionisti o imprese condividono gli stessi spazi o le stesse risorse, come scrivanie, utenze e dispositivi elettronici. In questo modo, perseguono anche l’obiettivo di ottimizzare i costi.
Ma come trattare correttamente, in tale contesto, il problema della gestione dei costi sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Iva nel riaddebito delle spese comuni?
Il contratto di locazione
Analizziamo l’interrogativo con riferimento a una delle spese più condivise, ovvero il contratto di locazione, che può essere cointestato a tutti i professionisti o ad uno solo che ri-addebita le spese agli altri:
- Nel primo caso, il locatore rilascia una distinta ricevuta per singolo conduttore indicando pro quota l’importo del canone di competenza;
- Nel secondo caso, parliamo di “mandato senza rappresentanza” in quanto gli effetti delle operazioni compiute dal mandatario (locatario) non sono acquisiti direttamente nella sfera giuridica dei mandanti (altri professionisti). In questo caso, per il riaddebito delle spese verrà emessa un’unica ricevuta al locatario che procederà con l’emissione di apposita fattura agli altri professionisti.
Il riaddebito
Focalizzandoci sull’operazione di riaddebito. L’Amministrazione finanziaria interpreta quest’ultima come un servizio reso senza rappresentanza al mandante (locatore) avente la stessa tipologia di quello ricevuto e le stesse caratteristiche dell’operazione principale (aliquota ed esenzioni).
Ai fini delle imposte sui redditi, il riaddebito non deve essere considerato un ricavo, bensì uno storno del costo sostenuto dal professionista (si sottrae al costo di affitto il riaddebito effettuato agli altri professionisti).
Ai fini Iva invece il riaddebito delle spese comuni fra professionisti non associati dovrebbe essere assoggettato ad Iva indipendentemente dalla tipologia di spesa riaddebitata. Tale orientamento però comporterebbe l’applicazione dell’imposta anche sui corrispettivi relativi ad operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva. Sembra allora preferibile aderire alla diversa soluzione proposta dall’Agenzia, secondo cui l’emissione delle fatture di riaddebito dovrebbe essere esente da Iva sulla scorta del regime di esenzione Iva del contratto di locazione applicato a monte.
A cura di Emanuela Sorrentino
Sostenibilità e reporting ESG: un imperativo per le aziende moderne
Negli ultimi anni, la sostenibilità è emersa come un tema centrale nel panorama aziendale globale. Le crescenti preoccupazioni riguardo ai cambiamenti climatici, all’inquinamento e alle disuguaglianze sociali hanno spinto le aziende a rivedere le proprie pratiche operative. In questo contesto, il reporting ESG (Environmental, Social, Governance) si è affermato come uno strumento cruciale per misurare e comunicare l’impatto sostenibile delle attività aziendali.
Cos'è il reporting ESG?
Il reporting ESG si riferisce alla divulgazione di informazioni sulle performance ambientali, sociali e di governance di un’azienda. Questi report non solo forniscono trasparenza agli stakeholder, ma fungono anche da guida per le aziende nel migliorare le proprie pratiche. Le metriche ESG possono includere il consumo di energia, le emissioni di CO2, le politiche di diversità e inclusione, la gestione della catena di approvvigionamento e la governance aziendale.
Perché è importante?
- Reputazione e fiducia: Le aziende che adottano pratiche sostenibili e comunicano in modo trasparente il loro impegno ESG possono migliorare la loro reputazione. Questo porta a una maggiore fiducia da parte dei consumatori, degli investitori e delle comunità;
- Accesso al Capitale: Gli investitori stanno diventando sempre più interessati agli investimenti sostenibili. I fondi ESG stanno guadagnando terreno, e molte istituzioni finanziarie richiedono report ESG dettagliati per prendere decisioni informate;
- Regolamentazioni in evoluzione: Con l’aumento delle normative riguardanti la sostenibilità, le aziende devono essere pronte a conformarsi a requisiti di reporting sempre più rigorosi. La direttiva europea sulla rendicontazione di sostenibilità (CSRD) è un esempio di come le aziende sono obbligate a fornire informazioni ESG dettagliate;
- Gestione dei rischi: Il reporting ESG aiuta le aziende a identificare e gestire i rischi associati a pratiche non sostenibili. Un’analisi approfondita delle metriche ESG può rivelare vulnerabilità che, se trascurate, possono portare a problemi finanziari o reputazionali.
Implementazione del reporting ESG
Per implementare un efficace sistema di reporting ESG, le aziende possono seguire alcuni passi fondamentali:
- Definire obiettivi chiari: Stabilire obiettivi di sostenibilità specifici e misurabili è cruciale. Questi obiettivi dovrebbero allinearsi con la missione aziendale e le aspettative degli stakeholder;
- Raccolta dati: È fondamentale avere un sistema robusto per raccogliere e analizzare dati ESG. Ciò può includere l’uso di software dedicati e la formazione del personale;
- Coinvolgimento degli stakeholder: Le aziende dovrebbero coinvolgere gli stakeholder nel processo di reporting, raccogliendo feedback e suggerimenti per migliorare continuamente le proprie pratiche;
- Comunicazione e trasparenza: I report ESG devono essere redatti in modo chiaro e accessibile, e dovrebbero essere pubblicati regolarmente per mantenere aggiornati gli stakeholder;
- Monitoraggio e revisione: Infine, le aziende devono monitorare e riesaminare costantemente le proprie pratiche ESG, apportando le necessarie modifiche in base all’evoluzione del contesto normativo e delle aspettative sociali.
Reporting ESG: un elemento essenziale
Il reporting ESG non è solo un obbligo normativo o una moda passeggera; è diventato un elemento essenziale per la sostenibilità e la competitività delle aziende nel mondo moderno. Adottare pratiche di reporting ESG efficaci può non solo migliorare l’immagine aziendale, ma anche contribuire a un futuro più sostenibile per tutti. Le aziende che riconoscono questo imperativo e investono nel reporting ESG saranno meglio posizionate per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione e per attrarre investimenti sempre più orientati alla sostenibilità.
A cura di Lorenzo Merli
Patente a punti in vigore dal 1°ottobre 2024
Con il decreto n. 132 del 18 settembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce le regole per la richiesta e la validità della nuova patente a crediti, introdotta al fine di aumentare la salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili.
In vigore dal 1° ottobre 2024, l’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri.
Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
Lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
Quali i requisiti per il rilascio
La patente è rilasciata su domanda dell’azienda, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificabile);
- Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità-DURC (autocertificabile);
- Possesso del documento di valutazione dei rischi-DVR (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- Possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF autocertificabile);
- Avvenuta designazione del RSPP (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).
Precisiamo che il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Della avvenuta presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.
Eventuali dichiarazioni mendaci comportano la revoca della patente, ma decorsi dodici mesi dall’eventuale revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
A cura di Paolo Mantovani
Sicurezza sul lavoro: obblighi per le aziende
Ripercorriamo in questo articolo quelle che sono le novità e gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.
D.V.R. – Documento Valutazione Rischi
La valutazione dei rischi, documento firmato:
- Dal datore di lavoro (soggetto che non può delegare l’elaborazione ad altri);
- Da altri soggetti che hanno partecipato alla stesura;
- Dal R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e dal Medico Competente e con la sottoscrizione del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
deve essere dotata di data certa e conservata presso l’unità operativa di riferimento, in formato cartaceo o informatico.
Medico competente
L’esamina dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori, e in generale le attività da loro svolte, comportano l’attuazione della sorveglianza sanitaria con la nomina del medico competente e le relative visite mediche preventive e periodiche.
In azienda, è inoltre fondamentale che tutte le attrezzature e gli impianti utilizzati siano a norma e siano installati a regola d’arte, in possesso della dichiarazione di conformità, sottoposti a regolare manutenzione, nonché provvedere all’affissione della cartellonistica obbligatoria (obblighi, divieti, vie di fuga, presidi antincendio, pericoli presenti) e all’allestimento dei presidi antincendio e di primo soccorso.
Oltre a ciò, il datore di lavoro, deve provvedere alla tutela dei lavoratori anche in caso di emergenza, prevendo idonee procedure di evacuazione in base al livello di rischio esistente nei luoghi di lavoro.
R.S.P.P. – Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione
Solitamente è un compito svolto dal datore di Lavoro previo frequenza di un corso.
Responsabile Antincendio
Solitamente viene svolto dal datore di lavoro previo apposito corso. Tuttavia, può venire designato anche un socio o un lavoratore.
Responsabile Pronto Soccorso
Solitamente viene svolto dal datore di lavoro previo apposito corso. Tuttavia, può venire designato anche un socio o un lavoratore.
Tutela della salute e della sicurezza del neoassunto
Prima dell’accesso del lavoratore all’interno dei luoghi di lavoro, è essenziale conoscere le mansioni a cui verrà adibito per programmare, se necessario, la relativa sorveglianza sanitaria prevista in base alla valutazione dei rischi.
Nel caso si tratti di una mansione nuova, non analizzata all’interno del DVR, è obbligatorio procedere ad un aggiornamento della valutazione per stabilire, appunto, quali siano le relative misure di prevenzione e protezione.
La sorveglianza sanitaria si attiva prima di adibire il lavoratore alle mansioni a rischio per la sua salute.
Il lavoratore verrà pertanto sottoposto a visita da parte del medico competente, il quale dovrà verificare il contenuto della cartella sanitaria del lavoratore rilasciata anche dal precedente medico competente, se esistente. A conclusione della visita, il medico procede al rilascio dell’idoneità alla specifica mansione, potendo prevendere eventuali prescrizioni (ad esempio per un magazziniere, un limite al sollevamento dei pesi, in relazione alla movimentazione manuale dei carichi). Tali prescrizioni, nel rispetto della tutela del trattamento dei dati personali, devono essere a conoscenza anche del/i preposto/i che impartisce e coordina le attività, sovraintendendo il lavoro del neoassunto ed impedendo lo svolgimento di attività a rischio. Le visite mediche avranno poi una scadenza periodica stabilita dallo stesso medico, normalmente annuale.
Idonea formazione
È inoltre essenziale verificare che il lavoratore sia in possesso di idonea formazione, generica e specifica, per lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto della normativa in vigore. Per cui all’atto dell’assunzione può essere utile richiedere al lavoratore eventuali attestati di formazione pregressa. Il corso sui rischi generici, infatti, viene sempre ritenuto valido, mentre il corso sui rischi specifici deve corrispondere ai medesimi rischi comportanti le mansioni per le quali è stato assunto, deve essere stato svolto entro il quinquennio e, comunque, il datore di lavoro può prevedere una nuova formazione specifica più dettagliata per le attività effettivamente svolte all’interno della propria impresa comprensiva, in caso di lavoratrici di genere femminile, dei rischi per la maternità per lavoratrici in stato di gravidanza o puerpere.
Nel caso in cui vengano utilizzate attrezzature a rischio è essenziale procedere ad una formazione teorico e pratica, anch’essa con cadenza quinquennale e preventiva all’utilizzo.
In affiancamento alla formazione, il legislatore ha previsto l’obbligo di provvedere sia ad un’informativa sui rischi generici e specifici alla mansione, nonché sul primo soccorso e la gestione delle emergenze, oltre a un addestramento nel caso in cui vengano svolte attività particolarmente a rischio (come la movimentazione manuale dei carichi, l’utilizzo di particolari attrezzature ecc.).
Nel caso in cui il lavoratore ricompra anche ruoli particolari, quali preposto o addetto alla gestione emergenza incendio e/o primo soccorso, dovranno essere svolti percorsi formativi ulteriori con periodicità differenti.
Al lavoratore che svolge mansioni per le quali sono presenti rischi infortunistici residuali, evidenziati nel DVR, deve essere prevista la consegna di adeguati e idonei DPI, prevedendo una formazione anche pratica con verifica dell’apprendimento per i dispositivi di terza categoria definiti “salvavita” o di protezione dell’udito.
A cura di Paolo Mantovani
Credito di imposta "Transizione 5.0"
Recentemente sono state definite le modalità attuative del credito d’imposta “Transizione 5.0” previsto dal Decreto PNRR 4 a favore delle imprese, con l’obiettivo di sostenerne la trasformazione digitale ed energetica.
L’agevolazione è riconosciuta per i progetti di innovazione aventi ad oggetto nuovi investimenti in beni materiali e immateriali strumentali:
- Destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
- Effettuati nel biennio 2024/2025 (iniziati dall’01.01.2024 e completati entro il 31.12.2025).
- Interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- a condizione che tramite gli stessi sia conseguita complessivamente:
- Una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%; ovvero, alternativamente
- Una riduzione dei consumi energetici dei processi oggetto dell’investimento non inferiore al 5%.
Chi sono i soggetti beneficiari?
I soggetti beneficiari di tale credito d’imposta sono tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime. Ne deriva pertanto che la misura può essere richiesta anche dalle imprese che adottano regimi fiscali agevolati, come i contribuenti forfettari.
Rimangono invece esclusi i soggetti:
- Sottoposti alle procedure del c.d. “Codice delle crisi d’impresa”;
- Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive, oltre a quelle che non rispettano le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e che sono inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Quali gli investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti:
- In beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui alla Tabella A;
- I beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui alla Tabella B.
Le Tabelle A e B alle quali si fa riferimento sono le medesime del “vecchio” credito d’imposta beni strumentali “Industria 4.0” della Finanziaria 2021.
Le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione degli stessi va comprovata con un’apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto nel rispettivo Albo professionale o da un Ente di certificazione accreditato.
Tra i progetti di innovazione agevolabili che consentono una riduzione dei consumi energetici sono compresi:
- Gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- Le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione e consolidamento delle competenze rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi (nel limite del 10% e comunque nel limite massimo di 300 mila euro).
Misura del credito di imposta
Il credito d’imposta è proporzionale alla spesa sostenuta e pertanto varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi, secondo la seguente tabella:
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 |
Importo investimento |
|||
Fino a € 2.500.000 |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000 |
||
Riduz. consumi energetici: |
dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 5% al 10% (processi) |
35% | 15% | 5% |
superiore al 6% fino al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 10% fino al 15% (processi) |
40% |
20% | 10% | |
superiore al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 15% (processi) |
45% | 25% |
15% |
Come richiedere il credito
Gli adempimenti richiesti per l’accesso all’agevolazione prevedono la presentazione telematica (presso l’apposita piattaforma predisposta sul sito internet del GSE) di tre distinte comunicazioni:
- La presentazione della certificazione preventiva “Ex ante” attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti che si intende introdurre;
- Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato è necessario trasmettere la “conferma” relativa all’effettuazione degli ordini;
- A completamento della procedura è necessaria la presentazione di certificazione “Ex post” comprovante l’effettiva realizzazione dell’investimento in conformità alla prima certificazione.
Oltre alla certificazione tecnica sarà necessaria anche la certificazione contabile rilasciata da un Revisore legale dei conti a comprovare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e, se non utilizzato entro il 31.12.2025, è riportabile in avanti ed utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Tale credito d’imposta:
- Non può essere ceduto o trasferito;
- Non è imponibile ai fini delle imposte indirette;
- Non è cumulabile con il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”.
A cura di Elisa Ghelfi