Apprendistato: come evitare rischi e sanzioni
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato caratterizzato da una specifica finalità formativa. Proprio l’adempimento degli obblighi formativi costituisce il principale fattore di rischio per il datore di lavoro, in quanto una gestione non corretta può compromettere la validità del rapporto e l’accesso ai benefici contributivi connessi.
Cinque sono gli scenari che possono presentarsi. Di seguito un’analisi dettagliata.
Scenario n. 1 - Mancata erogazione della formazione prevista dal piano formativo
La situazione che si crea
L’azienda assume un apprendista professionalizzante e predispone formalmente il piano formativo individuale (PFI). Nel corso del rapporto, tuttavia, la formazione interna non viene effettivamente erogata oppure non viene documentata. L’apprendista svolge attività produttiva ordinaria, senza un percorso strutturato. Spesso la criticità emerge solo in sede ispettiva, quando viene richiesta prova dell’attività formativa svolta.
Come gestire tale situazione
Il datore di lavoro deve verificare che il PFI sia redatto contestualmente all’assunzione e coerente con il CCNL applicato e predisporre un sistema di registrazione delle ore di formazione, dei contenuti e delle firme del tutor. Occorre inoltre individuare il referente responsabile della formazione. La formazione deve essere effettiva, coerente e dimostrabile. La sola dichiarazione formale non è sufficiente.
Rischi e sanzioni
Ai sensi dell’art. 47, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 in caso di inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro, il contratto è riqualificato come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con recupero integrale dei benefici contributivi. È inoltre prevista una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro (aumentata in caso di recidiva).
Scenario n. 2 - Superamento dei limiti numerici di apprendisti
La situazione che si crea
L’azienda assume nuovi apprendisti senza verificare il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati. Il limite ordinario è di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati (art. 42, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015), con regole particolari per le imprese fino a 9 dipendenti. Spesso il superamento avviene per effetto di cessazioni non considerate o di nuove assunzioni programmate senza verifica preventiva.
Come gestire tale situazione
Il datore di lavoro deve monitorare costantemente l’organico qualificato, verificare il rispetto della percentuale di stabilizzazione (20% per aziende sopra i 50 dipendenti), aggiornare i conteggi in caso di cessazioni o trasformazioni. La verifica deve precedere ogni nuova assunzione in apprendistato.
Rischi e sanzioni
In caso di superamento dei limiti i contratti eccedenti sono considerati ordinari rapporti a tempo indeterminato con conseguente perdita dei benefici contributivi e recupero delle differenze contributive. Non è prevista una semplice sanzione amministrativa: la conseguenza è strutturale sul rapporto.
Scenario n. 3 - Recesso non esercitato al termine del periodo formativo
La situazione che si crea
Il periodo formativo termina, ma l’azienda non esercita formalmente il recesso. Successivamente, dopo alcuni mesi, decide di interrompere il rapporto ritenendo che l’apprendistato sia “scaduto”. In realtà, l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato. Se non vi è recesso al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue automaticamente.
Come gestire tale situazione
Il consulente deve monitorare la data di fine periodo formativo, programmare la decisione aziendale con anticipo, formalizzare il recesso con rispetto del preavviso. In assenza di recesso, il rapporto si consolida come ordinario tempo indeterminato.
Rischi e sanzioni
Un recesso tardivo è un normale licenziamento, soggetto alla disciplina dell’art. 18 L. 300/1970 oppure al D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti). In caso di illegittimità, si applicano reintegrazione o indennità risarcitoria. Il rischio non è contributivo, ma strettamente giuslavoristico.
Scenario n. 4 - Assunzione in apprendistato di lavoratore già qualificato
La situazione che si crea
L’azienda assume in apprendistato un soggetto già in possesso della qualifica professionale o con esperienza pienamente coerente con il ruolo. L’apprendistato viene utilizzato come strumento di riduzione del costo del lavoro, ma senza reale esigenza formativa.
Come gestire tale situazione
E’ necessario verificare il curriculum e le competenze pregresse, valutare se vi sia effettiva necessità di formazione ed evitare l’uso dell’istituto in assenza di contenuto formativo reale. L’apprendistato presuppone sempre un percorso di acquisizione di competenze nuove o incomplete.
Rischi e sanzioni
In caso di contestazione, il datore di lavoro rischia la riqualificazione del rapporto come ordinario lavoro subordinato e il recupero delle differenze retributive.
Scenario n. 5. Sospensioni prolungate e mancata proroga del periodo formativo
La situazione che si crea
L’apprendista è assente per oltre 30 giorni (malattia, infortunio, CIG). L’azienda non proroga formalmente il periodo formativo e considera comunque maturato il termine contrattuale. La formazione, tuttavia, non è stata completata.
Come gestire tale situazione
Ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 81/2015, il periodo di apprendistato può essere prorogato in caso di sospensione superiore a 30 giorni. La proroga deve essere formalizzata ed è necessario aggiornare la data di fine apprendistato e comunicarla correttamente.
Rischi e sanzioni
La mancata proroga può determinare una contestazione sulla legittimità del recesso e sull’effettività del percorso formativo con il conseguente rischio di riqualificazione del rapporto.
A cura di Paolo Mantovani
Corsi gratuiti Regione Emilia Romagna Bando RER2025-2026
IFOA promuove corsi di formazione finanziati dalla Regione Emilia-Romagna rivolti alle aziende che operano sul territorio regionale, anche con una sola unità produttiva.
Possono partecipare ai percorsi formativi i dipendenti delle aziende interessate e, inoltre, anche i liberi professionisti.
Obiettivi della formazione
L’iniziativa prevede interventi di formazione continua finalizzati a sostenere:
- l’innovazione dei processi aziendali;
- la sostenibilità delle attività produttive;
- la competitività delle filiere regionali.
I corsi rappresentano quindi un’importante opportunità per aggiornare le competenze e rafforzare la crescita professionale e aziendale.
Per i Corsi Boost clicca qui
Per i Corsi Agrifood clicca qui
Per i Corsi Lea clicca qui
Per i Corsi Codes clicca qui
Modalità di partecipazione
I percorsi formativi saranno erogati in modalità live webinar, consentendo la partecipazione anche a distanza, con la presenza di almeno un dipendente dell’azienda oppure di un libero professionista.
Copertura dei costi
Il bando prevede la copertura integrale dei costi di formazione per le aziende interessate ai corsi disponibili, rendendo l’iniziativa particolarmente vantaggiosa sotto il profilo economico.
Il finanziamento sarà concesso nell’ambito del regime “de minimis” e sarà imputato all’azienda beneficiaria.
Per maggiori informazioni sui corsi disponibili che variano in base al proprio codice ATECO e sulle modalità di adesione, è possibile contattare la consulente IFOA Tiziana Pane ai seguenti recapiti: email pane@ifoa.it / telefono 3356273778
Bonus asilo nido 2026: come richiedere il rimborso online
Dopo l’apertura ufficiale del servizio per il Bonus asilo nido 2026, l’INPS ha reso disponibile la procedura online per l’invio delle domande. Le famiglie possono quindi richiedere il rimborso delle rette sostenute per la frequenza degli asili nido o per forme di assistenza domiciliare, seguendo le istruzioni operative pubblicate dall’Istituto.
Di seguito un approfondimento pratico su modalità di richiesta, importi e istruzioni operative.
Apertura delle domande per il Bonus nido 2026
Con l’attivazione della piattaforma online, i genitori possono finalmente presentare la domanda per il rimborso delle rette dell’asilo nido 2026.
Il servizio resterà attivo fino al 31 dicembre 2026.
Si consiglia tuttavia di presentare la domanda il prima possibile per prenotare le risorse disponibili ed evitare eventuali ritardi nell’erogazione del contributo.
Spese rimborsabili
Il contributo può essere richiesto per:
- rette di asili nido pubblici;
- rette di asili nido privati autorizzati;
- forme di assistenza domiciliare per bambini fino a tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Importo del Bonus nido
Per il 2026 l’importo massimo del bonus può arrivare fino a 3.600 euro annui, in base all’ISEE del nucleo familiare e alla data di nascita del bambino.

Nuove regole ISEE per il 2026
Per l’accesso al bonus si applicano le nuove regole di calcolo dell’ISEE introdotte dalla normativa recente. In particolare:
- viene utilizzato il nuovo ISEE per prestazioni familiari;
- sono previste modifiche alla franchigia sulla prima casa;
- sono riconosciute maggiorazioni per i figli;
- sono escluse dal calcolo le somme percepite a titolo di assegno unico.
Queste novità possono incidere sull’importo del bonus spettante.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite:
- portale INPS (SPID, CIE o CNS);
- patronati o intermediari abilitati.
Durante la compilazione è necessario indicare le mensilità di frequenza dell’asilo, da gennaio a dicembre 2026, fino ad un massimo di 11 mensilità.
Procedura online: i passaggi da seguire
Per inviare la domanda dal sito INPS occorre:
- Accedere con SPID, CIE o CNS;
- Selezionare il servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”;
- Cliccare su “Inserimento” per creare una nuova domanda;
- Compilare i dati richiesti.
La procedura richiede l’inserimento delle seguenti informazioni:
- dati del richiedente;
- dati del minore;
- dati dell’asilo nido;
- mensilità di frequenza;
- modalità di pagamento;
- dichiarazioni di responsabilità;
- riepilogo e invio.
Modalità di pagamento
Il richiedente può scegliere tra diverse modalità di pagamento:
- conto corrente italiano;
- bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- carta prepagata;
- libretto bancario;
- libretto postale;
- conto corrente estero.
Il metodo di pagamento deve essere intestato al richiedente.
Stato della domanda
Dopo l’invio, è possibile monitorare lo stato della richiesta nella sezione dedicata. Gli stati possibili sono:
- Bozza;
- Inviata;
- Protocollata;
- Istruttoria;
- Da acquisire;
- Pagamenti.
Invio della documentazione e rimborso
Dopo la presentazione della domanda, nella sezione Allegazione è necessario caricare la documentazione che attesta il pagamento delle rette.
Solo dopo l’invio delle ricevute, l’INPS procederà con l’erogazione effettiva del contributo.
A cura di Valentina Manzini
Le principali novità del Decreto fiscale 2026
A fine marzo il Governo ha varato un nuovo pacchetto di misure fiscali — il cosiddetto “Decreto Fiscale”, DL n. 38 del 27 marzo 2026 — che corregge e aggiorna alcune norme introdotte solo pochi mesi fa con la Legge di Bilancio 2026.
Si tratta di interventi concreti che possono avere effetti diretti sulle attività. Analizziamoli insieme.
Iper ammortamento: eliminazione del vincolo "made in UE"
La Legge di Bilancio 2026 aveva reintrodotto l’iper ammortamento per gli investimenti in beni materiali e immateriali interconnessi al sistema aziendale e in beni per l’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo, prevedendo però che il beneficio spettasse solo per beni prodotti in uno Stato UE o SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Il Decreto Fiscale elimina con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 tale vincolo geografico: l’agevolazione è ora riconosciuta indipendentemente dal Paese di produzione del bene, ferma restando la necessità che i beni siano destinati a strutture produttive situate in Italia.
Si precisa che il vincolo territoriale rimane invece in vigore per i moduli fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia solare, per i quali restano valide le specifiche caratteristiche previste dal DL n. 181/2023.
Nuovo credito d'imposta "Transizione 5.0"
Questa è forse la misura di maggiore impatto per le imprese industriali.
A causa della riduzione delle risorse PNRR disponibili, circa 7.417 progetti si sono trovati in lista d’attesa con il credito d’imposta Transizione 5.0 non erogabile per esaurimento fondi.
Il decreto riconosce ora a queste imprese un rimborso solo parziale di quanto avevano richiesto, da utilizzare per pagare le imposte dovute in compensazione. Il pagamento avverrà entro fine 2026, dopo che il GSE (l’ente pubblico che gestisce la misura) avrà comunicato a ciascuna impresa l’importo spettante entro il 30 aprile. Il Governo si è nel frattempo impegnato ad aumentare ulteriormente le risorse, promettendo di portare il rimborso fino al 90% di quanto originariamente richiesto. L’impegno non è ancora accertato e dovrà essere confermato in Parlamento durante la conversione del decreto.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (Entratel/Fisconline), decorsi 5 giorni dalla comunicazione del GSE, entro il 31 dicembre 2026. Il credito non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi.
Ripristino del regime di tassazione di dividendi e plusvalenze su partecipazioni
La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto condizioni più restrittive per l’applicazione delle esenzioni fiscali su dividendi e plusvalenze da partecipazioni (regime PEX) per le società di persone e di capitali, richiedendo una quota di partecipazione non inferiore al 5% o un valore non inferiore a 500.000 euro.
Il Decreto Fiscale ripristina il regime vigente fino al 2025, sopprimendo i nuovi requisiti. Vengono pertanto reintrodotte le esenzioni in misura del 41,86% per le società di persone e del 95% per le società di capitali, applicabili sia ai dividendi percepiti che alle plusvalenze realizzate su partecipazioni, senza condizioni aggiuntive legate alla soglia di partecipazione o al valore della stessa.
Sono state altresì ripristinate le condizioni relative all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% sugli utili corrisposti a società non residenti, a decorrere dall’1.1.2026.
Ulteriori novità del Decreto
Il decreto interviene anche su alcune misure di interesse più specifico:
- Imposta di bollo sui conti correnti (soggetti diversi dalle persone fisiche): per i c/c emessi dal 28.3.2026, l’imposta di bollo aumenta da 100 a 118 euro. Per le persone fisiche rimane invariata a 34,20 euro.
- Contributo sulle importazioni di modico valore (fino a 150 euro): il contributo di 2 euro previsto dalla Legge di Bilancio 2026 non si applica alle spedizioni importate fino al 30 giugno 2026.
- Ritenuta sui premi agli atleti dilettanti: per i premi erogati dal 28 marzo al 31 dicembre 2026 è prevista una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte di 300 euro complessivi; al superamento di tale soglia le somme sono assoggettate interamente a ritenuta.
- Nuove regole IVA sugli scambi di beni e servizi senza denaro (permute): si applicano solo ai contratti firmati dal 1° gennaio 2026 in poi;
- Rinvio al 1° maggio 2026 dell’applicazione della ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio;
- Introduzione per le imprese che adottano i principi contabili internazionali della possibilità di spalmare su cinque anni l’impatto fiscale dell’avviamento negativo in caso di cessione d’azienda, con effetto già dal periodo d’imposta 2024.
A cura di Elisa Ghelfi
Bonus bollette esteso al teleriscaldamento dal 2026
Dal 1° gennaio 2026 anche chi utilizza il teleriscaldamento può beneficiare del bonus sociale sulle bollette, purché in possesso dei requisiti ISEE già previsti per gli sconti su luce e gas.
La novità è contenuta in uno degli emendamenti approvati dalla Commissione Attività Produttive della Camera durante i lavori per la conversione in legge del decreto n. 21/2026.
La novità in dettaglio
Nel corso dell’esame del cosiddetto “DL Bollette”, con approdo in Aula previsto il 30 marzo, è stato approvato l’emendamento del 25 marzo che modifica l’articolo 3 del decreto legge n. 185/2008, norma di riferimento per i bonus sociali legati al disagio economico e fisico.
Dal 2026 il bonus sociale non riguarda più soltanto i consumi di energia elettrica e gas naturale, ma anche quelli legati al teleriscaldamento, ovvero il sistema che fornisce calore alle abitazioni private tramite una rete di condotte urbane. Si tratta di una novità importante per le famiglie in difficoltà economica residenti in zone servite da questa tecnologia (diffusa prevalentemente al Nord), escluse in precedenza dal perimetro dei titolari del diritto agli sconti sui propri consumi.
Dal punto di vista operativo, il riconoscimento del bonus sociale rimane ancorato ai requisiti ISEE previsti in via ordinaria. La soglia per beneficiarne è pari a 9.796 euro per il 2026, valore che sale a 20.000 euro per le famiglie con quattro o più figli.
Le regole operative affidate ad ARERA
Poichè il teleriscaldamento presenta caratteristiche tecniche diverse rispetto al gas naturale, le modalità operative saranno definite dall’ARERA.
Per rendere effettivo il bonus, vengono affidati due compiti ad ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente):
- creare una nuova componente tariffaria, ossia una voce nelle bollette (pagata dalla collettività, come già avviene per gli oneri di sistema del gas) che servirà a raccogliere i fondi necessari per il riconoscimento dei bonus sociali. Le risorse confluiranno in un conto gestito dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali).
- stabilire come identificare gli aventi diritto e le procedure per il riconoscimento dello sconto materialmente nella bolletta del teleriscaldamento.
L’accesso dovrebbe in ogni caso essere garantito senza oneri extra da parte del cittadino: la presentazione dell’ISEE resta il passaggio fondamentale per consentire in primis all’ARERA, e poi ai fornitori, di applicare lo sconto sui consumi.
A cura di Valentina Manzini
Il bilancio abbreviato: chi lo presenta?
Il bilancio abbreviato rappresenta una forma semplificata di bilancio d’esercizio, che alcune società possono redigere quando rispettano determinati requisiti dimensionali. È previsto dal Codice Civile italiano e ha l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese di minori dimensioni, pur garantendo un livello adeguato di informazione agli stakeholder.
In base a quanto stabilito nello statuto, i soci approvano annualmente il bilancio entro 120 o 180 giorni dalla data di fine esercizio. Entro 30 giorni dalla data di approvazione, l’amministratore provvede al deposito dello stesso presso il Registro Imprese competente.
Le scadenze 2026 per l’esercizio 2025 sono quindi il 30 maggio 2026 se approvato entro il 30 aprile ed entro il 29 luglio 2026 se si utilizza il termine straordinario di 180 giorni.
Requisiti del bilancio abbreviato fino al 2024
Fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, potevano redigere il bilancio abbreviato le società che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superavano almeno due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti medi occupati: 50 unità.
Nuove soglie dal 2025
Con il D.Lgs. 125/2024, in attuazione della Direttiva (UE) 2023/2775, si è proceduto ad aggiornare le soglie dimensionali e dal 1° gennaio 2025, possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non superano almeno due dei seguenti limiti:
- totale attivo: 5.500.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;
- dipendenti medi: 50 unità.
Struttura del bilancio abbreviato
Pur essendo semplificato, il bilancio abbreviato deve mantenere la struttura fondamentale del bilancio ordinario ossia Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa.
Le società che redigono il bilancio abbreviato non sono tenute alla redazione della relazione sulla gestione, a condizione che forniscano nella nota integrativa alcune informazioni minime sulle operazioni rilevanti.
Il bilancio abbreviato rappresenta quindi uno strumento fondamentale per le piccole imprese italiane, che consente un equilibrio virtuoso tra semplificazione, risparmio e correttezza informativa.
Pur essendo meno dettagliato di quello ordinario, fornisce comunque tutte le informazioni indispensabili per valutare l’andamento e la solidità dell’impresa.
A cura di Emanuela Sorrentino
Dati GSE nella dichiarazione precompilata 2026
Con l’avvicinarsi del periodo dedicato alle dichiarazioni dei redditi, è utile ricordare che l’importo incassato dalla vendita dell’eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici ad uso domestico e immessa in rete attraverso il GSE è fiscalmente imponibile e va indicato nella propria denuncia dei redditi.
Per semplificare gli adempimenti fiscali a cui sono tenuti i contribuenti che producono energia da fonti rinnovabili (principalmente fotovoltaico) è stato disposto che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) trasmetta direttamente all’Agenzia delle Entrate i proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta in esubero. In questo modo il contribuente si troverà già quantificato nella dichiarazione precompilata l’importo da tassare.
Novità nella dichiarazione dei redditi 2026
La funzionalità menzionata era già partita lo scorso anno, ma relativamente alle sole eccedenze liquidate con la modalità Scambio sul Posto (SSP) erogate alle persone fisiche non titolari di partita IVA nel corso del 2024.
A partire dalle dichiarazioni fiscali del 2026, il GSE è tenuto ad ampliare le informazioni fornite all’Agenzia delle Entrate destinate ad essere inserite nel dichiarativo precompilato: oltre ai dati relative alle persone fisiche non titolari di partita IVA, da quest’anno saranno inclusi anche i proventi derivanti dallo Scambio sul Posto (SSP) corrisposte ai condomini e quelli ottenuti tramite altre modalità, come il Ritiro Dedicato (RID) con riferimento a quanto incassato nel corso del 2025.
L’obiettivo è l’integrazione automatica di tali importi nei modelli 730 e Redditi PF precompilati, riducendo i margini di errore e facilitando l’adempimento per i contribuenti.
Trattamento fiscale dei proventi erogati dal GSE
Le somme corrisposte per l’energia prodotta in esubero rispetto al proprio fabbisogno domestico assumono la natura di redditi diversi e devono essere inseriti in dichiarazione secondo il principio di quanto è stato incassato nell’arco dell’anno solare.
La trasmissione dei dati da parte del GSE riguarda:
- impianti con potenza fino a 20 kW;
- impianti realizzati per soddisfare le esigenze dell’abitazione principale o di edifici condominiali;
- produttori persone fisiche non titolari di partita IVA (in ambito non imprenditoriale).
Se invece l’impianto fotovoltaico supera la soglia dei 20 kW di potenza nominale, viene meno la presunzione di destinazione prevalente al fabbisogno domestico e l’attività di produzione e cessione dell’energia può assumere rilevanza imprenditoriale, con obbligo di apertura della partita IVA e applicazione delle ordinarie regole di tassazione delle imprese.
Lo Scambio sul Posto (SSP)
Nel sistema dello Scambio sul Posto (SSP), chi usufruisce di questo meccanismo non ha la possibilità di vendere l’energia elettrica prodotta in eccesso. Quando si immette nella rete energia che non viene immediatamente consumata, si accumula un credito energetico verso il gestore della rete. Il GSE provvede poi a rimborsare il responsabile dell’impianto fino al limite delle spese sostenute per l’acquisto di energia dal proprio fornitore.
Questo rimborso avviene sotto forma di acconti detti “contributi in conto scambio” e si completa con un saldo finale denominato “conguaglio contributi in conto scambio”. Tali compensazioni non vengono considerate come reddito imponibile.
Qualora, invece, il valore dell’energia prodotta e non autoconsumata sia superiore al costo sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica dal proprio fornitore, ci sono due possibilità per il contribuente:
- il riporto del credito maturato e suo utilizzo nei periodi successivi;
- la liquidazione delle eccedenze che deve essere manifestata tramite apposita opzione all’interno del portale del GSE.
Inoltre, nel contesto delle somme corrisposte dal GSE ai contribuenti, è opportuno distinguere tra due differenti tipologie di erogazioni:
- le eccedenze che rappresentano il valore economico dell’energia immessa in rete e non compensata tramite autoconsumo, che sono fiscalmente imponibili;
- la tariffa incentivante che riguarda dei contributi erogati dal GSE ai produttori di energia da fonti rinnovabili, che sono fiscalmente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi,
Accedendo all’Area Clienti GSE e selezionando il servizio “SSP – Scambio sul Posto”, sarà possibile visualizzare il prospetto delle eccedenze dal portale GSE. Dal menu di navigazione si sceglie la sezione “COMUNICAZIONI” e poi si seleziona il tasto “RICERCA” per visualizzare nella tabella il prospetto denominato “LIQUIDAZIONE ECCEDENZE ANNO” seguito dall’anno di riferimento, che contiene il riepilogo delle eccedenze SSP riconosciute. Si ricorda che la certificazione non sarà disponibile qualora non siano presenti eccedenze da liquidare (es. il credito maturato è stato riportato negli esercizi successivi).
Il Ritiro Dedicato (RID)
Nel caso di Ritiro Dedicato (RID), qualora l’impianto sia strutturato per la cessione integrale e sistematica dell’energia prodotta, l’attività assume carattere commerciale abituale.
Vi è pertanto l’obbligo per il contribuente di aprire la partita IVA e fatturare al GSE i corrispettivi incassati.
A cura di Franco Meletti
Trasferte Simulate in busta paga: Rischi fiscali, previdenziali e responsabilità
Le trasferte simulate rappresentano una pratica elusiva diffusa, consistente nell’erogazione di indennità di trasferta in assenza dei presupposti sostanziali per il loro riconoscimento. L’obiettivo è duplice: incrementare il netto in busta paga del lavoratore e ridurre la base contributiva previdenziale, contenendo così il costo del lavoro complessivo.
Le forme più ricorrenti sono tre: trasferte inesistenti (il lavoratore non si sposta mai dalla sede abituale), trasferte fittizie (spostamenti privi di finalità lavorative reali) e trasferte sovradimensionate (indennità sproporzionate rispetto alle spese effettivamente sostenute).
Il quadro normativo
L’art. 51, comma 5, del TUIR prevede un regime agevolato per le indennità di trasferta, escludendole dal reddito imponibile a determinate condizioni:
- devono essere erogate nei limiti previsti dalla normativa,
- devono corrispondere a trasferte reali;
- devono essere adeguatamente documentate.
Tale regime si applica anche ai fini contributivi, per effetto del principio di armonizzazione delle basi imponibili.
Dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un ulteriore requisito: i rimborsi per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (tramite autoservizi pubblici non di linea) conservano la loro natura di componenti non imponibili solo se i pagamenti avvengono con strumenti tracciabili (bonifici, carte di debito/credito, pagamenti digitali). L’obbligo di tracciabilità riguarda le trasferte sul territorio nazionale, mentre per quelle all’estero — in seguito alle modifiche introdotte dal DL 84/2025 — tale requisito non si applica.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio (n. 2838/2025)
La pronuncia ha affrontato un caso emblematico: una società di vigilanza privata erogava sistematicamente ai propri dipendenti importi qualificati come rimborsi chilometrici e indennità di disponibilità, per un valore complessivo superiore a un terzo del reddito da lavoro imponibile dichiarato. Le verifiche della Guardia di Finanza hanno rilevato:
- assenza totale di documentazione a supporto delle erogazioni;
- incongruenza con le mansioni: molti beneficiari svolgevano attività amministrative sedentarie, incompatibili con frequenti trasferte;
- importi standardizzati e costanti, indipendenti dall’effettivo sostenimento di spese;
- documentazione generica, priva di qualsiasi elemento di dettaglio.
La Corte ha chiarito che non è sufficiente una documentazione formalmente corretta: occorre dimostrare la sussistenza di un concreto interesse imprenditoriale alla trasferta e l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa presso la sede di destinazione.
Indici sintomatici della natura fittizia
La giurisprudenza ha individuato alcuni elementi rivelatori della simulazione:
- sistematicità e periodicità delle trasferte, indipendenti dalle esigenze produttive;
- assenza di giustificazione economica concreta;
- inadeguatezza o genericità della documentazione;
- sproporzione degli importi rispetto alla natura e durata delle missioni.
Requisiti documentali
Per accedere al regime agevolato, la documentazione deve essere analitica, contemporanea alla trasferta e non ricostruita ex post. Gli elementi fondamentali sono:
- l’ordine di missione (con destinazione, durata e finalità);
- i giustificativi di spesa (ricevute, fatture);
- la relazione di missione con descrizione delle attività svolte;
- i documenti che comprovino il collegamento funzionale con le esigenze aziendali.
Responsabilità e conseguenze
Le responsabilità ricadono su entrambe le parti del rapporto di lavoro.
Per il datore di lavoro: recupero delle ritenute non operate, sanzioni per omesso versamento, responsabilità contributiva verso gli enti previdenziali e possibili profili penali.
Per il lavoratore dipendente: recupero dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, sanzioni per omessa dichiarazione dei redditi. La responsabilità solidale del dipendente sussiste quando il sostituto d’imposta non ha operato le ritenute; è invece esclusa nel caso in cui le ritenute siano state regolarmente effettuate ma non versate all’Erario.
Profili previdenziali
La simulazione di trasferte abbassa artificialmente l’imponibile contributivo, con effetti negativi su più livelli: l’INPS viene privato delle risorse necessarie al sistema ed il lavoratore accumula contributi inferiori al dovuto, con conseguente riduzione della pensione futura. L’INPS procede al recupero contributivo delle somme evase, con sanzioni civili e interessi moratori.
Registrazione nel LUL e sanzioni
L’infedele registrazione delle trasferte nel Libro Unico del Lavoro comporta sanzioni amministrative pecuniarie che variano in funzione del numero di lavoratori coinvolti e della durata della violazione: da un minimo di 150 euro fino a 6.000 euro nei casi più gravi (più di dieci lavoratori o periodo superiore a dodici mesi).
Conclusioni
Il fenomeno delle trasferte simulate è sempre più nel mirino dell’Amministrazione finanziaria e degli organi ispettivi. L’evoluzione normativa — con l’introduzione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti dal 2025 — e il consolidarsi di una giurisprudenza attenta alla sostanza delle operazioni rendono questa pratica sempre più rischiosa. Le imprese devono abbandonare l’approccio documentale standardizzato e superficiale, adottando invece procedure interne rigorose che valorizzino la genuinità e la specificità di ogni singola missione.
A cura di Paolo Mantovani
Decreto Milleproroghe 2026 in pillole
Il recente decreto “Milleproroghe” (DL 200/2025), convertito nella Legge n. 26 del 27 febbraio 2026, ha introdotto importanti novità e rinvii che interessano imprese e professionisti.
Di seguito una sintesi delle principali scadenze e agevolazioni prorogate.
Agevolazioni e Bonus occupazionali
Il decreto conferma la proroga di alcune importanti agevolazioni contributive per favorire l’occupazione:
- Bonus donne: prorogato fino al 31 dicembre 2026;
- Bonus giovani under 35: prorogato fino al 30 aprile 2026;
- Bonus ZES unica: prorogato fino al 30 aprile 2026 per le assunzioni nelle aree agevolate.
La proroga consente quindi alle imprese di continuare a pianificare nuove assunzioni beneficiando di un significativo risparmio sul costo del lavoro.
Gestione societaria e adempimenti
Assemblee societarie anche a distanza
È prorogata fino al 30 settembre 2026 la possibilità per società di capitali, cooperative e altri enti di svolgere le assemblee con modalità semplificate, anche in deroga alle previsioni statutarie. In particolare, resta possibile: partecipare all’assemblea tramite mezzi di telecomunicazione, esprimere il voto in forma elettronica o per corrispondenza, svolgere assemblee interamente a distanza, senza la presenza fisica nello stesso luogo.
Fondo di garanzia per le PMI
Nei limiti stabiliti dalla normativa, il decreto proroga fino al 31 dicembre 2026, il Fondo di garanzia per le Piccole e Medie imprese, mantenendo le stesse condizioni agevolative già in vigore.
Polizze assicurative contro i rischi catastrofali
Viene rinviato al 31 marzo 2026 il termine entro il quale alcune imprese devono stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi catastrofali (come terremoti, alluvioni e altri eventi naturali). La proroga riguarda in particolare solo alcune categorie di imprese, tra cui:
- micro e piccole imprese del settore turistico-ricettivo;
- imprese della ristorazione;
- imprese della pesca e dell’acquacoltura.
L’obbligo rientra nel più ampio intervento volto a rafforzare gli strumenti di tutela economica delle imprese in caso di eventi calamitosi.
Novità fiscali e immobiliari
Decorrenza dei nuovi Testi Unici
Il Milleproroghe rinvia al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dei nuovi Testi Unici previsti dalla riforma fiscale. Il rinvio ha l’obiettivo di consentire più tempo per il completamento dei decreti attuativi e per l’adeguamento degli operatori alle nuove disposizioni normative.
Proroghe in materia edilizia
In presenza dei requisiti previsti, per sostenere il settore edilizio e favorire la realizzazione degli interventi già autorizzati, è prevista una proroga di 48 mesi dei termini di inizio e fine lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2025, al ricorrere di specifiche condizioni.
A cura di Elisa Ghelfi
Gestione separata, artigiani e commercianti: contributi 2026
Con la circolare INPS n.8 del 03.02.2026 sono state rese note le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l’anno 2026.
Inoltre con la circolare INPS n.14 del 09.02.2026 sono state pubblicate le aliquote contributive dovute da artigiani e commercianti per la medesima annualità 2026.
Aliquote contributive Gestione Separata INPS - Anno 2026
La Gestione Separata Inps è stata costituita a decorrere dal 01.01.1996 per estendere l’assicurazione generale obbligatoria IVS anche ai seguenti soggetti:
- “professionisti senza cassa” ovvero i soggetti titolari di partita IVA che esercitano abitualmente, anche in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori autonomi occasionali se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore ad euro 5.000;
- venditori porta a porta se il reddito derivante da tale attività è superiore ad euro 6.410,26;
- agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non iscritti ad un albo professionale;
- ai soci-amministratori di srl commerciale che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso.
Le aliquote complessive della Gestione Separata Inps per il 2026 che risultano del tutto identiche a quelle dell’anno scorso sono le seguenti:
- Pensionato o iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria 24%
- Non pensionato e non iscritto ad altra gestione previdenziale se titolare di P. iva 26.07%; se non titolare di P. iva con diritto alla DIS-COLL 35,03%; non titolare di P. iva senza diritto alla DIS-COLL 33,72%.
Aliquote contributive Artigiani e Commercianti - anno 2026
Per la gestione artigiani e commercianti le aliquote per il 2026 sono pari al 24% per artigiani fino ad euro 56.224 di reddito e 25% per redditi superiori ad euro 56.224; per i commercianti sino al reddito di euro 56.224 l’aliquota è pari al 24.48% e per redditi superiori ad euro 56.224 è pari al 25.48%.
Il contributo per l’anno 2026 è dovuto sulla totalità di redditi d’impresa prodotti nel 2026 per la quota accedente il minimale di euro 18.808,00 annui in base alle aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, che per il 2026 è pari ad euro 56.224.
Regime agevolato contributivo del 35%
Resta confermato per il 2026 il regime agevolato con la riduzione contributiva del 35% ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2025, che ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia.
A cura di Emanuela Sorrentino















