La legge di conversione del decreto-legge n. 95/2025 (c.d. Decreto Economia), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti novità in materia di lavoro e sostegno alle famiglie.

Contratti a tempo determinato

È stata prorogata al 31 dicembre 2026 la possibilità, per i datori di lavoro nel settore privato, di stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e in ogni caso non superiore a 24 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (art. 14, comma 6-bis, D.L. n. 95/2025, conv. nella L. 8 agosto 2025, n. 118).

In particolare: Ai sensi dell’art.19, comma 1, lett.b del D.lgs. n.81/2015, come modificato dal Decreto Economia, la durata del contratto può superare i 12 mesi, ma non eccedere i 24 mesi, solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • in assenza delle previsioni di cui sopra, nei contratti collettivi applicati in azienda e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Bonus asilo nido

Il Decreto Economia estende il bonus asilo nido e ne introduce la validità pluriennale.

L’INPS, con la circolare n.123 del 5 settembre 2025, ha recepito le modifiche introdotte dall’art.6 bis del Decreto Economia, che riguardano la frequenza di asili nido pubblici e privati. Tale circolare, in particolare, chiarisce l’ambito di applicazione del contributo e introduce importanti novità a partire dal 1° gennaio 2026.

Estensione del contributo

Il bonus asilo nido non riguarda più soltanto la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, ma viene esteso anche a:

  • nidi e micronidi, che accolgono bambine/i tra 3 e 36 mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze.
  • sezioni primavera, che accolgono bambine/i tra 24 e 36 mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età.
  • servizi integrativi abilitati come spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, nel rispetto delle normative regionali.

Sono invece escluse dal beneficio le spese relative a centri per bambini e famiglie e a servizi non riconducibili all’educazione per la prima infanzia (ad esempio servizi ricreativi, pre-scuola o post-scuola).

Ultrattività delle domande

Dal 1° gennaio 2026, le domande presentate e accolte avranno validità pluriennale, producendo effetti anche per gli anni successivi, fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. E’ prevista la verifica dei requisiti e la prenotazione delle mensilità.

Per ottenere il contributo asilo nido sarà necessario allegare la documentazione di pagamento di almeno una retta. Per gli asili pubblici con pagamento posticipato, sarà sufficiente l’iscrizione o l’inserimento in graduatoria.

Per quanto riguarda il contributo a sostegno presso l’abitazione, sarà richiesta un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità alla frequenza per gravi patologie croniche.

A cura di Paolo Mantovani