La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche significative all’art. 12 del TUIR, ridefinendo l’ambito soggettivo di applicazione delle detrazioni per figli a carico. ln particolare, viene fissato un limite anagrafico oltre il quale il beneficio non è più riconosciuto, salvo in presenza di disabilità.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 243/2025, ha fornito chiarimenti in materia che sciolgono le principali incertezze interpretative.

Detrazione per figli tra 21 e 30 anni: nuova formulazione dell'art. 12 del TUIR

Il testo novellato dell’art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR prevede che la detrazione di 950 euro per ciascun figlio spetti esclusivamente per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per i figli con disabilità accertata, anche oltre tale soglia. Si tratta, quindi, di una restrizione rispetto al regime previgente che riconosceva il beneficio ai figli di età superiore a 21 anni senza ulteriori limiti anagrafici.

Conseguentemente, il sostituto d’imposta deve cessare l’applicazione del beneficio a decorrere dalla mensilità in cui il figlio compie 30 anni, salvo che lo stesso presenti una disabilità ai sensi della L. 104/1992.

Distinzione tra “figlio con detrazione ex art. 12 TUIR” e “figlio fiscalmente a carico”

Il chiarimento più rilevante fornito dall’Agenzia delle Entrate riguarda la distinzione concettuale tra “figlio per il quale spetta la detrazione ex art. 12” e “figlio fiscalmente a carico”.

Il fatto che il figlio abbia superato il trentesimo anno di età non comporta, in sé, la perdita dello Status di familiare a carico.

Infatti, resta pienamente applicabile l’art 12, comma 2 del TUIR, secondo cui sono considerati a carico i familiari con:

  • reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro
  • elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.

Il superamento del limite di età previsto per le detrazioni non incide sulla possibilità di indicare il figlio come a carico nella Certificazione Unica. Il mantenimento dello Status di familiare a carico consente al contribuente di continuare a beneficare di deduzioni e detrazioni per spese sostenute nel suo interesse, purché siano rispettati i limiti reddituali previsti.

Conseguenze operative per il sostituto d'imposta

Il sostituto d’imposta deve:

  • interrompere l’erogazione della detrazione mensile a decorrere dal mese successivo a quello in cui il figlio compie 30 anni;
  • continuare a indicare il codice fiscale del figlio nella Certificazione Unica, qualora il dipendente dichiari che il figlio rientra nei limiti reddituali per essere considerato fiscalmente a carico.

Tale adempimento è essenziale per consentire, in sede di dichiarazione dei redditi, la fruizione di detrazioni e deduzioni per spese sanitarie, scolastiche, universitarie o per interessi passivi, sostenute nell’interesse del figlio, come previsto dall’art. 15 del TUIR.

Coordinamento normativo e continuità della ratio fiscale

Il quadro interpretativo è stato confermato anche dalla circolare n. 4/E del 2025, che ribadisce la validità del principio già espresso nella precedente circolare n. 41/E del 2022: la perdita della detrazione mensile non determina automaticamente la perdita dello status di familiare a carico ai fini fiscali.

Il legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia che mantiene coerenza sistemica tra le diverse norme tributarie, evitando ingiustificate penalizzazioni per le famiglie.

In tal modo, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, i figli per i quali non spetta più la detrazione mensile (ossia quelli che hanno superato il 30° anno d’età) sono comunque equiparati a quelli per cui tale detrazione è prevista, purché in possesso dei requisiti reddituali.

A cura di Paolo Mantovani