Quando si parla di contratti, una delle domande più comuni è la seguente: serve sempre un contratto scritto, oppure è sufficiente un accordo verbale?

La risposta dipende dal tipo di contratto e da cosa prevede la legge.

Di seguito analizziamo in modo chiaro quando è obbligatoria la forma scritta e quando, invece, è valida anche la forma verbale.

1. Che cosa si intende per “forma” del contratto?

La “forma” di un contratto indica il modo in cui si manifesta l’accordo tra le parti:

  • Forma scritta: l’accordo è redatto su supporto cartaceo o digitale.
  • Forma verbale: l’accordo avviene oralmente, a voce.
  • Per fatti concludenti: il contratto si conclude attraverso il comportamento delle parti, senza necessità di parole o scritti. Ad esempio sali su un autobus e paghi il biglietto (contratto di trasporto), oppure entri in un supermercato e metti la merce nel carrello (contratto di compravendita).

2. Il principio generale: libertà di forma

In Italia, il nostro ordinamento prevede, come principio di base, la libertà di forma (art. 1325 c.c. e art. 1350 c.c. comma 1):

Un contratto è valido anche se concluso oralmente, salvo che la legge non richieda una forma specifica (di solito quella scritta).

E’ importante tuttavia considerare che, in assenza di un documento scritto, può essere difficile dimostrare l’esistenza e il contenuto dell’accordo in caso di controversia. A tal proposito si ricorda il detto latino: “Verba volant, scripta manent! (le parole volano, gli scritti restano!)

3. Quando è obbligatoria la forma scritta – Forma "ad substantiam"

La forma scritta è obbligatoria per la validità del contratto quando la legge lo prevede espressamente (forma cosiddetta ad substantiam). In questi casi, se il contratto non è redatto per iscritto, è nullo (art. 1325, n. 4, e art. 1418, comma 2, del Codice Civile).

Ecco alcuni esempi tipici previsti dall’art. 1350 c.c.:
– contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
– contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano diritti reali su immobili;
– contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a 9 anni;
– contratti di società o associazioni riconosciute;
– contratti di matrimonio o convenzioni matrimoniali,
– donazioni, che richiedono anche l’atto pubblico e la presenza del notaio (art. 782 c.c.).

Tutti questi contratti richiedono la forma scritta “ad substantiam”: se manca, il contratto è nullo e non produce effetti giuridici.

Nota bene

La compravendita di immobili deve essere stipulata per iscritto ma non è necessario l’intervento del notaio per la validità dell’atto: è possibile acquistare un immobile mediante scrittura privata sottoscritta dalle parti.

Tuttavia, senza l’autenticazione delle firme da parte di un notaio che ha accertato l’identità e la volontà delle parti, non è possibile procedere con la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari. La trascrizione è essenziale per garantire la piena tutela del diritto di proprietà: in assenza di tale adempimento, per ottenere la trascrizione sarà necessario ricorrere al giudice, con inevitabili costi e tempi più lunghi.

4. Quando è valida la forma verbale

In molte situazioni della vita quotidiana, non é necessario un contratto scritto. Gli accordi verbali sono perfettamente validi, purché ci sia l’accordo tra le parti e l’oggetto sia lecito e possibile.

Esempi di contratti validi anche in forma verbale:
– acquistare un caffè al bar;
– prendere un taxi;
– accordarsi con un amico per un piccolo prestito;
– accettare un lavoro occasionale (ma attenzione ai limiti fiscali e previdenziali).

Tuttavia, la forma scritta, anche se non obbligatoria, è sempre consigliata quando:
– l’importo del contratto è rilevante;
– le condizioni del contratto  sono complesse ed articolate;
– si desidera avere una prova concreta in caso di problemi o contenziosi.

5. La forma “ad probationem”

In alcuni casi, la legge non impone la forma scritta per la validità del contratto, ma la richiede ai soli fini probatori, ossia solo come prova dell’esistenza del contratto, specialmente in sede giudiziaria. Si parla in questo caso di forma “ad probationem”.

Ad esempio, secondo l’art. 2725 c.c., i contratti che non possono essere provati per testimoni (come quelli che superano l’importo di € 2.582,28) devono essere provati attraverso un documento scritto.

In sintesi

Tipo di contratto Forma richiesta Note
Vendita di un immobile Scritta (art. 1350 c.c.) Obbligatoria per validità
Lavoro subordinato a tempo determinato Scritta Pena trasformazione in tempo indeterminato.
Acquisto di un bene al supermercato Verbale/fatti concludenti Valido anche senza contratto scritto
Prestito tra amici di piccola entità Verbale (ma meglio scritta) Per evitare controversie
Locazione abitativa di breve durata (esempio per 3 mesi) Scritta Necessaria per registrazione all’Agenzia delle Entrate

Conclusioni

La forma scritta non è sempre obbligatoria, ma rappresenta spesso una garanzia di chiarezza e sicurezza. Prima di concludere un contratto, è sempre opportuno valutare se sia il caso di formalizzare tutto per iscritto, anche solo mediante una semplice email o un documento firmato.

In caso di dubbi è consigliabile rivolgersi ad un professionista, per evitare errori che potrebbero generare contestazioni, costi imprevisti o contenziosi.

A cura di Egidio Veronesi