Molti imprenditori, quando i debiti diventano insostenibili, pensano di avere di fronte solo due strade: trovare i soldi per pagare i debiti, oppure attendere il fallimento. In realtà il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 e successive modifiche) mette a disposizione una terza via: l’accordo di ristrutturazione dei debiti.

In parole semplici: l’imprenditore tratta direttamente con i propri creditori, raggiunge un accordo su come e quando pagare (o su uno stralcio parziale) e poi chiede al Tribunale di “omologarlo”, cioè di renderlo vincolante e ufficiale.

Il risultato pratico è che le esecuzioni forzate si bloccano, i creditori che hanno aderito sono vincolati all’accordo e l’impresa può continuare a operare o essere ceduta in modo ordinato.

Chi può utilizzarlo

L’accordo di ristrutturazione è accessibile a tutti gli imprenditori commerciali che superano almeno uno dei tre parametri di cui all’art. 2 CCII (attivo patrimoniale superiore a 300.000 euro, ricavi superiori a 200.000 euro, debiti superiori a 500.000 euro). Sono quindi esclusi i piccoli imprenditori “sotto soglia”, che potranno invece ricorrere ad altri strumenti come il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) o la liquidazione controllata.

Possono accedere allo strumento anche le società di persone, le società di capitali e – con alcune specificità – i gruppi di imprese.

La struttura dell’accordo: come funziona concretamente

La trattativa con i creditori

Il punto di partenza è sempre la trattativa privata. L’imprenditore, assistito dai propri consulenti, individua i creditori con cui negoziare e propone loro un piano di rientro o di stralcio. Non è necessario coinvolgere tutti i creditori: la legge richiede che aderiscano i creditori che rappresentano almeno il 60% del totale dei crediti.

Questo significa che il restante 40% dei creditori – ossia +quelli che non aderiscono – deve essere pagato integralmente, alle scadenze originarie oppure con un ritardo massimo di 120 giorni dalla data di omologazione (se i crediti sono già scaduti) o dalla scadenza naturale (per quelli non ancora esigibili). È questo il cosiddetto “principio di integrale soddisfazione” dei creditori non aderenti.

La relazione del professionista indipendente

Prima di depositare il ricorso in Tribunale, è necessario farsi assistere da un professionista indipendente (tipicamente un commercialista o un revisore legale iscritto nell’apposito registro) che redige una relazione che attesti:

  • la veridicità dei dati aziendali contenuti nel piano;
  • l’attuabilità dell’accordo, cioè che il piano è concretamente realizzabile;
  • che i creditori non aderenti verranno effettivamente pagati per intero.

L’attestazione non è una formalità: il professionista si assume una responsabilità diretta per il contenuto della relazione e il Tribunale ne valuta il merito in sede di omologazione.

Il deposito in Tribunale e l’omologazione

L’accordo raggiunto, corredato dalla relazione attestatrice, viene depositato presso il Tribunale competente (quello del luogo in cui l’impresa ha la sede principale). Il Tribunale pubblica l’accordo nel Registro delle Imprese, aprendo un periodo di 30 giorni entro cui i creditori possono presentare opposizione.

Se non vi sono opposizioni, o se il Tribunale le rigetta, l’accordo viene omologato con decreto. Da quel momento diventa efficace nei confronti di tutti i creditori che vi hanno aderito.

I vantaggi principali

Rispetto ad altre procedure concorsuali, l’accordo di ristrutturazione offre diversi vantaggi concreti:

  • Riservatezza nella fase negoziale: fino al deposito in Tribunale la trattativa rimane privata, senza la pubblicità che contraddistingue la dichiarazione di fallimento o l’apertura del concordato preventivo.
  • Protezione anticipata dalle esecuzioni (stay): dal momento del deposito del ricorso – o anche prima, grazie alle misure protettive richieste nelle trattative preliminari – le azioni esecutive e cautelari dei creditori possono essere sospese dal Tribunale.
  • Flessibilità nel contenuto: le parti sono libere di strutturare l’accordo come meglio ritengono: dilazioni, falcidie (riduzioni del debito), conversione di debiti in capitale, cessioni di beni, ecc.
  • Continuità aziendale: l’impresa può continuare a operare durante tutta la procedura, cosa che non sarebbe garantita in caso di liquidazione giudiziale.
  • Accordo con il Fisco e con gli enti previdenziali: la normativa consente, a determinate condizioni, di includere nell’accordo anche la transazione fiscale e contributiva (artt. 63 e 88 CCII), falcidiando persino i crediti dell’Erario e dell’INPS.

Le varianti dello strumento

L’art. 57 CCII disciplina la forma “ordinaria” dell’accordo, ma il legislatore ha previsto alcune varianti importanti:

Accordo con efficacia estesa (art. 61 CCII)

In presenza di classi di creditori organizzate, è possibile estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori dissenzienti appartenenti a categorie omogenee (“cram down” parziale). Questo strumento è particolarmente utile quando vi sono creditori finanziari che si oppongono strumentalmente all’accordo.

Accordo agevolato (art. 60 CCII)

Quando l’imprenditore si impegna a non proseguire l’attività o a cederla a terzi, la soglia di adesione richiesta si abbassa al 30% dei crediti. È uno strumento pensato per le situazioni in cui l’obiettivo non è la continuità ma la liquidazione ordinata dell’impresa.

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO – art. 64-bis CCII)

Introdotto con il D.lgs. 136/2024 (in recepimento della Direttiva Insolvency), il PRO consente di proporre un piano di ristrutturazione che, se approvato da almeno una classe di creditori “contrarian” e omologato dal Tribunale, vincola anche le classi dissenzienti. È uno strumento ancora poco utilizzato ma destinato a crescere.

Quando è lo strumento giusto? Un confronto pratico

In linea di massima, l’accordo di ristrutturazione è adatto quando:

  • il debito è concentrato su pochi grandi creditori (banche, fornitori strategici) con cui è possibile negoziare;
  • l’impresa ha ancora un nucleo di attività economicamente valido da preservare;
  • l’imprenditore vuole mantenere il controllo della società durante la procedura;
  • si vuole evitare la pubblicità di un concordato preventivo o di una liquidazione giudiziale.

Potrebbe invece non essere lo strumento adatto quando:

  • i creditori sono molto numerosi e frammentati, rendendo difficile raggiungere il 60%;
  • il debito è prevalentemente fiscale e contributivo e non si riesce a costruire una proposta sostenibile di transazione fiscale;
  • l’impresa non ha più alcuna prospettiva di continuità o di cessione come going concern.

I tempi e i costi

La fase negoziale può durare da pochi mesi a oltre un anno, a seconda della complessità della situazione e della disponibilità dei creditori. Il procedimento di omologazione davanti al Tribunale richiede in genere dai 2 ai 4 mesi.

I costi dipendono dalle dimensioni dell’impresa e dalla complessità dell’accordo. Le voci principali sono: il compenso del professionista attestatore, le spese legali per il deposito e l’eventuale contenzioso, ed il compenso dei consulenti che assistono nella negoziazione.

Si tratta comunque di costi nettamente inferiori a quelli di un concordato preventivo e comunque di gran lunga inferiori rispetto alle perdite di valore che si producono in una liquidazione giudiziale.

Il ruolo del nostro Studio

M&W Veronesi e Associati assiste le imprese in tutte le fasi del percorso:

  • Diagnosi precoce: analisi della situazione finanziaria e patrimoniale per valutare l’accesso agli strumenti di allerta e prevenzione della crisi.
  • Costruzione del piano: elaborazione del piano industriale e finanziario a supporto della negoziazione con i creditori.
  • Attestazione: il nostro studio è in grado di redigere la relazione attestatrice ex art. 57, comma 4, CCII, attestando la veridicità dei dati e l’attuabilità dell’accordo.
  • Coordinamento della procedura: gestione dei rapporti con i creditori, con il Tribunale e con gli altri professionisti coinvolti (legali, advisor finanziari).
  • Monitoraggio dell’esecuzione: assistenza nel corso dell’attuazione dell’accordo omologato.

A cura di Egidio Veronesi