La scorsa settimana abbiamo parlato della Composizione negoziata della crisi d’impresa, strumento nuovo e nelle intenzioni del legislatore, efficace, per risolvere temporanee difficoltà e assicurare la continuità all’impresa.
Questa settimana analizziamo altri istituti che hanno la medesima finalità, ossia il superamento delle situazioni di crisi, cercando di evidenziarne le principali caratteristiche. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha, infatti, introdotto nuovi strumenti e dettato nuove regole per quelli già esistenti. Vediamo insieme quali sono e come funzionano.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
L'accordo "classico" di ristrutturazione dei debiti (art. 57)
È lo strumento più diffuso. L’imprenditore propone ai propri creditori un piano per ripagare i debiti, che può prevedere, ad esempio, tempi di rimborso più lunghi, una riduzione degli importi dovuti o modalità di pagamento differenti. Se almeno il 60% dei creditori (calcolato sui crediti totali) accetta l’accordo, questo viene sottoposto al Tribunale che, verificata la fattibilità, lo rende vincolante.
Vantaggio principale: l’imprenditore mantiene il controllo dell’azienda e può continuare l’attività mentre tratta con i creditori.
L'accordo di ristrutturazione "agevolato" (art. 60)
Ideale per le situazioni meno complesse, richiede l’adesione di solo il 30% dei creditori. A fronte di questa soglia più bassa, il piano deve garantire il pagamento integrale di tutti i creditori che non hanno aderito all’accordo, entro 120 giorni dall’omologazione.
Quando conviene: se l’azienda ha buona liquidità prospettica ma ha bisogno di tempo e flessibilità con i creditori principali (tipicamente le banche).
L'accordo "ad efficacia estesa" (art. 61)
Questo strumento permette di vincolare anche i creditori che non hanno aderito all’accordo, purché appartengano alla stessa categoria di quelli che hanno accettato. Per ottenere questo effetto, è necessaria l‘adesione del 75% dei creditori appartenenti a quella categoria.
Quando conviene: quando pochi creditori “ribelli” rischiano di compromettere un accordo già condiviso dalla maggioranza.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis)
È lo strumento più strutturato e potente, pensato per le ristrutturazioni più complesse. L’impresa presenta un piano dettagliato che divide i creditori in classi (ad esempio: banche, fornitori, dipendenti, erario) e propone a ciascuna classe un trattamento specifico.
Il piano viene sottoposto al voto e può essere omologato dal Tribunale anche se alcune classi votano contro. Ciò è possibile se la maggioranza delle classi ha votato a favore, oppure se vota a favore almeno una classe di creditori, che, in base al piano, subisce una riduzione o modifica dei propri diritti.
Vantaggio principale: permette di superare il veto di singole categorie di creditori e consente ristrutturazioni anche molto incisive.
La convenzione di moratoria (art. 62)
Non è un vero e proprio accordo di ristrutturazione, ma uno strumento “di emergenza” per guadagnare tempo. Con la convenzione, l’impresa ottiene dai creditori aderenti una sospensione temporanea delle azioni esecutive e dei pagamenti, avendo così l’opportunità di elaborare un piano più completo.
Quando conviene: nelle fasi iniziali della crisi, quando serve tempo per capire la situazione e preparare una soluzione definitiva.
Gli accordi “transattivi” su crediti tributari e contributivi (art. 63)
Questi accordi permettono di trattare anche con il Fisco e gli enti previdenziali (INPS, INAIL). L’impresa può proporre pagamenti dilazionati o pagamenti parziali (con alcune limitazioni per i contributi previdenziali dei dipendenti).
Aspetto chiave: senza questo strumento, il peso dei debiti tributari e contributivi renderebbe spesso impossibile qualsiasi accordo con gli altri creditori.
Il piano attestato di risanamento (art. 56)
È lo strumento più “leggero” e meno formale. L’impresa predispone un piano per il superamento della crisi, che viene attestato da un professionista indipendente. Non richiede l’intervento del Tribunale, né il voto formale dei creditori.
Gli atti compiuti in esecuzione del piano sono protetti da eventuali azioni revocatorie se l’impresa dovesse poi entrare in liquidazione giudiziale.
Quando conviene: per crisi di modesta entità, gestibili con un accordo informale con i principali creditori.
Quale strumento scegliere?
La scelta dipende da molti fattori. Ecco una sintesi comparativa:

Solo con l’aiuto di un professionista, in grado di valutare la situazione di crisi e la tipologia dei creditori, sarà possibile orientarsi verso l’istituto che, oltre a presentare i maggiori vantaggi, sia effettivamente percorribile. La fattibilità e le buone probabilità di riuscita del piano sono più importanti dei vantaggi ottenibili in termini di maggiore riduzione dei debiti.
Conclusioni
Il Codice della Crisi ha introdotto questi strumenti con un obiettivo preciso: premiare chi affronta la crisi per tempo, offrendo soluzioni flessibili e protezione legale a chi cerca di salvare la propria impresa invece di lasciarla semplicemente fallire.
La tempestività è fondamentale: prima si interviene, maggiori sono le possibilità di successo e più ampia la gamma di strumenti utilizzabili.
Nel prossimo articolo parleremo in dettaglio del Piano attestato di risanamento.
A cura di Egidio Veronesi
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