Con questo articolo inauguriamo una serie di approfondimenti dedicati al tema della crisi d’impresa, argomento di crescente rilevanza per imprenditori e professionisti. Il nostro obiettivo è fornire una guida chiara e pratica agli strumenti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019), partendo dalla composizione negoziata: uno strumento volontario e riservato che consente all’imprenditore di affrontare tempestivamente le difficoltà aziendali.
La composizione negoziata, disciplinata dagli articoli 12-25-quater del CCII, rappresenta un’opportunità concreta per le imprese che si trovano in una fase di difficoltà non ancora irreversibile. Vediamo nel dettaglio come funziona.
I presupposti per l'accesso (art. 12 CCII)
La composizione negoziata è accessibile all’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile (o possibile) la crisi o l’insolvenza.
Il requisito fondamentale è che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa: non si tratta quindi di uno strumento per situazioni ormai compromesse, ma di un percorso per chi ha ancora la possibilità di recuperare una situazione di forte crisi.
L'istanza e la nomina dell'esperto (artt. 13-17 CCII)
L’imprenditore presenta l’istanza attraverso la piattaforma telematica nazionale, corredata dalla seguente documentazione:
- bilanci degli ultimi tre esercizi;
- situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
- piano finanziario per i successivi sei mesi;
- iniziative industriali da adottare;
La Commissione istituita presso la Camera di Commercio competente provvede quindi alla nomina di un esperto indipendente, iscritto in apposito elenco, con il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore e i creditori.
Il ruolo dell'esperto (art. 16 CCII)
L’esperto svolge una funzione di facilitatore e non di gestore. In particolare:
- facilita le trattative con creditori e parti interessate;
- verifica la coerenza (e concreta fattibilità) del piano di risanamento;
- può proporre soluzioni volte alla riorganizzazione;
- redige relazioni periodiche sull’andamento delle trattative.
È importante sottolineare che l’esperto non ha poteri gestori e non si sostituisce all’imprenditore nella conduzione dell’azienda.
Le misure protettive e cautelari (artt. 18-19 CCII)
L’imprenditore che ha presentato l’istanza di ammissione alla procedura di composizione negoziata può chiedere al Tribunale l’applicazione di misure protettive, tra cui:
- divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati;
- divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari;
- sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento per perdite della società.
Le misure hanno una durata massima di dodici mesi, prorogabili in casi eccezionali. Durante la composizione negoziata, i creditori non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti essenziali alla continuità aziendale.
La gestione dell'impresa durante la procedura (art. 21 CCII)
L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma con alcuni vincoli:
- deve gestire nell’interesse prevalente dei creditori;
- deve informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione;
- deve astenersi da atti pregiudizievoli per i creditori.
Gli atti di straordinaria amministrazione autorizzati dall’esperto beneficiano della prededuzione in un eventuale successivo procedimento concorsuale.
Gli esiti possibili (artt. 23-25-quater CCII)
La composizione negoziata può concludersi con diverse soluzioni:
- Contratto con uno o più creditori – accordo stragiudiziale puro;
- Convenzione di moratoria – con effetti estesi ai creditori non aderenti alle condizioni di legge;
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – da omologare ex artt. 57 ss. CCII ;
- Piano attestato di risanamento – ex art. 56 CCII;
- Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – se le trattative non hanno avuto esito positivo ma si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
- Accesso ad altra procedura concorsuale – se il risanamento non è perseguibile.
Sulle caratteristiche delle singole procedure ritorneremo con apprendimenti specifici nei prossimi articoli.
La durata delle trattative
Le trattative si svolgono in un arco temporale di regola non superiore a 180 giorni, prorogabili fino a un massimo complessivo di 240 giorni (art. 17, c. 7 CCII).
Incentivi e benefici
La normativa prevede significativi vantaggi per chi utilizza correttamente questo strumento, tra cui:
- Prededuzione degli atti autorizzati dall’esperto (art. 22);
- Esenzione da revocatoria per atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano (art. 24);
- Esclusione dei reati di bancarotta per pagamenti e operazioni conformi alle indicazioni dell’esperto (art. 24);
- Riduzione sanzioni e interessi per debiti tributari e contributivi oggetto di accordo (art. 25-bis).
Conclusioni
La composizione negoziata rappresenta uno strumento prezioso per le imprese che attraversano momenti di difficoltà. La sua natura volontaria, riservata e non invasiva della gestione aziendale la rende di particolare interesse per gli imprenditori che intendono affrontare la crisi in modo proattivo, prima che la situazione diventi irreversibile.
Nei prossimi articoli approfondiremo, uno ad uno, gli altri strumenti previsti dal Codice della Crisi di impresa.
A cura di Egidio Veronesi
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