Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.159 del 31 ottobre 2025, cambiano le regole sull’obbligo di comunicare al registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di società.

Il provvedimento aggiorna quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e introduce alcune importanti novità operative con l’obiettivo di semplificare le procedure, garantendo così una gestione più ordinata e trasparente dei domicili digitali associati agli amministratori delle imprese.

Scadenza dell’obbligo e divieto di utilizzare la PEC dell’impresa

Il Governo ha precisato che l’obbligo di comunicare la PEC è da adempiere entro il 31 dicembre di quest’anno e non può essere assolto comunicando la PEC dell’impresa.

Soggetti obbligati alla comunicazione

L’art.13 comma 3 lett. a) del DL 159/2025 sostituisce il riferimento agli “amministratori”, quali destinatari dell’obbligo di comunicazione della PEC, con quello “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o in mancanza al Presidente del consiglio di amministrazione”.

Conseguenze in caso di mancata comunicazione della PEC

L’art.13 comma 4 inoltre precisa che in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si applica l’art.16 6-bis del DL 185/2008 convertito.

Per le nuove imprese

Tale disposizione stabilisce che l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non abbia iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.

Per le imprese già esistenti

Per le imprese già esistenti, il mancato rispetto del termine di comunicazione del 31 dicembre 2025 implica l’applicazione della sanzione prevista dall’art.2630 c.c. in misura raddoppiata e l’assegnazione d’ufficio all’amministratore di una PEC.