Con la legge di Bilancio (legge n. 199/2025) dal 1° gennaio 2026 sono attivi i canali ordinari di accesso al pensionamento per la pensione di vecchiaia e pensione anticipata.

È stato inoltre confermato, per il 2026, l’APE sociale. Non sono stati invece prorogati: quota 103 e opzione donna.

Pensione di vecchiaia

Per il pensionamento di vecchiaia rimangono fermi i requisiti rappresentati da una età di 67 anni e una anzianità contributiva di 20 anni. Non si prevede l’applicazione di finestre. A questi requisiti si aggiunge quello di una pensione superiore all’assegno sociale per i lavoratori che rientrano interamente nel regime contributivo.

Nell’ipotesi in cui non si verifichi questa condizione, occorrono 71 anni di età + 5 anni di contributi effettivi.

Pensione anticipata

Per accedere alla pensione anticipata, occorrono:

  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori del regime misto;
  • 64 anni di età, 20 anni di contributi e una pensione pari a 3 volte l’assegno sociale, per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori del regime contributivo.

La normativa vigente fissa a 3 mesi il periodo tra la maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato e la prima decorrenza dei trattamenti previdenziali (la cosiddetta “finestra mobile”), sia per i lavoratori del regime misto, sia per quelli del regime contributivo.

Incentivo al posticipo del pensionamento

La legge di Bilancio 2026 conferma poi , in continuità con le disposizioni previste dalla scorsa legge di Bilancio, l’ incentivo al posticipo del pensionamento: i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento di cui all’art. 24, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011 entro il 31 dicembre 2026, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’art. 51, comma 2, lettera ibis) del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986 (esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore).

Lavoratori precoci

I lavoratori precoci possono accedere al pensionamento anticipato con 41 anni di contribuzione (uomini e donne), sempre con finestra mobile trimestrale.

E’ opportuno ricordare che la categoria di lavoratori precoci è costituita dai soggetti che:

  • abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età;
  • siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996;
  • rientrino in una delle fattispecie individuate dall’art. 1, comma 199, della L. n. 232/2016, e successive modificazioni.

APE sociale

È confermato, per il 2026, l’APE sociale, il trattamento ponte finanziato dalla fiscalità generale che consente ad alcune categorie di lavoratori l’uscita anticipata all’età di 63 anni e 6 mesi.

Introdotto nella normativa pensionistica con la L. n. 232/2016, è uno strumento di carattere assistenziale per la tutela di soggetti che si trovano in prossimità dell’età di pensionamento e presentano elementi di debolezza economica. La legge di Bilancio 2026 conferma la possibilità di accedere allo strumento per i soggetti con un’età pari ad almeno 63 anni e 6 mesi e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

I soggetti interessati

I soggetti interessati sono:

  • i disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria;
  • i caregivers che al momento della richiesta assistono da almeno sei mesi un familiare;
  • gli invalidi civili con un grado di invalidità almeno pari al 74 per cento;
  • i lavoratori che abbiano svolto professioni classificate come gravose per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci.

Caratteristiche dell'APE sociale

L’APE sociale si configura come un assegno calcolato in base all’importo della pensione al momento della presentazione della domanda, corrisposto per 12 mensilità e, comunque, non superiore a 1.500 euro lordi.

L’assegno non è compatibile con le prestazioni di disoccupazione ed è cumulabile solo con redditi occasionali di lavoro autonomo per un importo massimo di 5.000 euro annuali.

L’assegno viene corrisposto dall’INPS fino al raggiungimento dell’età di pensionamento di vecchiaia e ha natura assistenziale.

Come si accede

Per accedere alla prestazione, occorre richiedere in via preliminare la certificazione del diritto alla prestazione entro il 31 marzo 2026, ovvero, entro il 15 luglio 2026.

Si prevede poi la possibilità di presentare con modalità tardiva la istanza entro il 30 novembre. Va però ricordato come in tale ipotesi la domanda viene tenuta in considerazione solo nel caso in cui ci sia ancora disponibilità delle risorse stanziate.

A cura di Paolo Mantovani