Dal 1° ottobre 2025 è entrata in vigore una novità importante per chi applica il regime forfettario e riceve fatture soggette a “reverse charge”: una semplificazione che riguarda il versamento dell’IVA.

La disciplina fino al 30 settembre 2025

Fino al 30 settembre 2025, i forfettari che ricevono fatture in reverse charge devono versare l’IVA ogni mese, entro il 16 del mese successivo all’operazione.

La nuova modalità di versamento dal 1°ottobre 2025

Dal 1° ottobre 2025 il versamento dell’IVA è trimestrale e si deve versare entro il 16 del secondo mese successivo la fine del trimestre.

Soggetti interessati dalla novità

Questa novità riguarda i contribuenti in regime forfettario che si trovano a dover versare l’IVA a seguito di operazioni soggette a reverse charge quali:

  • acquisti di beni da altri paesi dell’Unione Europea se si supera la soglia dei 10.000 euro annui;
  • prestazioni di servizi da soggetti esteri (sia UE che extra-UE);
  • operazioni in alcuni settori particolari come edilizia o telefonia dove è previsto il reverse charge interno.

Tutte le altre semplificazioni previste per il regime forfettario restano in vigore (non devono emettere fatture con IVA, non sono obbligati alla dichiarazione iva nè alla tenuta dei registri IVA).

Il reverse charge come eccezione al regime forfettario

Il reverse charge resta un’eccezione in quanto in questi casi il forfettario diventa “debitore d’imposta” e deve integrare la fattura del fornitore estero (oppure emettere autofattura), calcolare l’IVA dovuta e versarla con modello F24.

Il passaggio al versamento dell’IVA trimestrale alleggerisce gli adempimenti e migliora la gestione della liquidità.