Dalla scorsa settimana è possibile presentare la domanda di “rottamazione” nella sua quinta versione.

Ogni contribuente può verificare la propria eventuale posizione debitoria sul sito dell’Agenzia delle Riscossioni. Il portale consente di individuare le cartelle rientranti nella nuova agevolazione e presentare la domanda di “rottamazione”.

L’inserimento delle domande sarà possibile fino al 30 aprile 2026, dopodiché’ l’agente della riscossione avrà tempo fino al 30 giugno 2026 per trasmettere la comunicazione delle somme dovute, con l’esito della richiesta e il dettaglio degli importi.

Il primo versamento è fissato al 31 luglio 2026, sia nel caso di pagamento in unica soluzione, sia nel caso di pagamento rateale.

La rateizzazione può avere una durata massima di nove anni, prevedendo fino a 54 rate bimestrali.

Per spiegare meglio l’applicazione pratica della norma agevolativa, l’agenzia delle Riscossioni ha diffuso una serie di FAQ che qui riassumiamo.

Quali debiti rientrano nella misura

La rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omessi versamenti di:

  • imposte emerse dai controlli automatici e formali,
  • contributi previdenziali Inps (esclusi quelli da accertamento),
  • sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture.

Sono inclusi anche i carichi già inseriti nelle precedenti definizioni agevolate decadute.

Possono essere incluse nella domanda anche cartelle oggetto di contenzioso, a condizione di rinunciare alle relative controversie.

Esclusioni

Restano esclusi i debiti diversi da queste categorie, compresi quelli degli enti locali e delle regioni.

Non rientrano nella rottamazione quinquies le sanzioni del Codice della strada emesse dalla polizia locale dei Comuni (mentre sono ricomprese quelle irrogate dalle Prefetture), la tariffa rifiuti o il bollo auto.

Non sono definibili con modalità agevolata gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la rottamazione quinquies si applica solo agli omessi versamenti derivanti dai controlli automatici e formali, non alle somme richieste a seguito di attività di accertamento.

Richiesta prospetto informativo

Accedendo all’ area riservata del sito ed entrando nella sezione “Definizione agevolata”, si potrà compilare l’apposita schermata per richiedere il prospetto informativo, con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.

Il servizio seleziona in automatico i soli debiti “rottamabili”. Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni.

Per chi non avesse SPID, CIE o CNS, è possibile richiedere il prospetto informativo anche partendo dall’area pubblica del sito di Agenzia delle Riscossioni, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento.

In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.

Invio della domanda

La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 esclusivamente tramite i servizi disponibili sul sito Ader. In area riservata si accede con SPID, CIE o CNS,   e il sistema mostra automaticamente i carichi definibili.

Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione invierà la comunicazione delle somme dovute, con moduli di pagamento e scadenze. Per chi ha presentato la domanda in area riservata, la comunicazione sarà disponibile esclusivamente all’interno della stessa area.

Procedure esecutive

Una volta presentata la domanda, non possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive sui debiti definibili e non proseguono quelle già avviate, salvo aste già aggiudicate. Restano validi eventuali fermi o ipoteche già iscritti.

Importi dovuti

Si versano solo capitale, spese di notifica e spese esecutive. Non sono dovuti sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e aggio. Per le sanzioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture, la misura si applica solo agli interessi e all’aggio.

Pagamento

Due sono le modalità di pagamento, entrambe con prima scadenza fissata al 31 luglio 2026:

  • pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • pagamento rateale fino a 54 rate bimestrali, con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026.

Le prime tre rate scadono nel 2026; dalla quarta alla cinquantunesima si paga ogni due mesi dal 2027; le ultime tre rate sono previste nel 2035.

Decadenza

La rottamazione quinquies diventa inefficace in caso di mancato pagamento della rata unica o di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.

È possibile saltare una rata intermedia senza decadere, ma non l’ultima.

Eventuali rateizzazioni in corso

La presentazione della domanda sospende fino al 31 luglio 2026 gli obblighi di pagamento delle rateizzazioni relative ai debiti definibili. Le rateizzazioni in corso vengono revocate alla stessa data se la domanda viene accolta. Per i debiti non definibili, il contribuente deve continuare a pagare le rate residue.

Data la convenienza di questa nuova possibilità di regolarizzazione, è consigliabile che ogni cliente effettui il controllo della propria posizione direttamente o con l’assistenza dello studio, che resta a disposizione.

A cura di Franco Meletti