All’inizio di ciascun anno, le imprese debbono procedere ad una verifica dei ricavi conseguiti nel precedente anno d’imposta in modo da verificare il regime contabile da adottare e la periodicità delle liquidazioni IVA del 2026, che dipende dal volume d’affari del 2025.

I regimi contabili previsti dall'art.13 comma 1, DPR 600/1973

L’art.13 comma 1 DPR 600/1973 individua due regimi contabili che si distinguono in:

  • ordinario previsto per tutte le società di capitali e per tutte le imprese esercenti attività che superano i limiti previsti per l’accesso al regime di contabilità semplificata;
  • semplificato, per tutte le imprese che non superano i limiti in questione.

Nello specifico, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria e possono operare in contabilità semplificata, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato le seguenti soglie:

  • Euro 500.000 per prestazioni di servizi;
  • Euro 800.000 per le altre attività.

Nel caso di esercizio congiunto sia di un’attività di prestazione di servizi, che di altre attività si fa riferimento al limite di euro 800.000, salvo l’annotazione distinta dei ricavi provenienti dall’esercizio di entrambe le attività: in tale ultima ipotesi si farà riferimento (per la verifica del superamento del limite) ai ricavi relativi all’attività prevalente.

Il regime di contabilità semplificata

La contabilità semplificata è il regime ‘naturale’ degli imprenditori individuali e società di persone che hanno ricavi inferiori a quelli previsti dall’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973.

Va rammentato che ai sensi dell’articolo 66, Tuir e dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento:

  • ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2025 se adottano il criterio di cassa,
  • ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2025 se adottano il criterio della registrazione.

Opzione per la contabilità ordinaria

I soggetti che potrebbero applicare la contabilità semplificata possono comunque optare, attraverso il cd. ‘comportamento concludente’ per la tenuta di una contabilità ordinaria, procedendo poi a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione del quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

Periodicità delle liquidazioni IVA

Per quanto riguarda la periodicità delle liquidazioni iva, i contribuenti che nell’anno precedente non abbiano superato i limiti di euro 500.000 per le attività di prestazione di servizi ed euro 800.000 per le altre attività hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell’iva trimestrale anziché mensile.

Tale scelta comporta la maggiorazione nella misura dell’1% a titolo di interessi, del saldo a debito della liquidazione.