L’Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025 e introduce importanti novità nella formazione sulla salute e sicurezza del lavoro. 

Prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Cosa cambia con questo Accordo?

Modalità di erogazione dei corsi di formazione

Sono definite in modo più preciso le modalità utilizzabili per l’erogazione dei corsi:

  • videoconferenza sincrona: streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote tramite piattaforma;
  • e-learning: videoconferenza tramite link con obbligo registrazione presenze.
formazione

Formazione del preposto

Sono previste modifiche importanti:

  • durata minima del corso: da 8 a 12 ore;
  • modalità: aggiornate le possibilità di erogazione;
  • aggiornamento: periodicità biennale.

Formazione dei dirigenti

La durata del percorso formativo viene ridotta da 16 a 12 ore obbligatorie.

Introduzione della formazione del datore di lavoro che non ricopre il ruolo di RSPP

E’ introdotto l’obbligo formativo anche per il datore di lavoro che non svolge il ruolo di RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione). Devono svolgere il corso:

  • tutti i datori di lavoro, indipendentemente dai settori;
  • i titolari di imprese individuali;
  • i legali rappresentanti che gestiscono direttamente le risorse aziendali;
  • gli amministratori con pratiche operative.

L’obiettivo è quello di fornire ai datori di lavoro le conoscenze e le competenze necessarie per garantire un’efficace gestione della sicurezza e della prevenzione all’interno dell’impresa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro acquisisce consapevolezza sui propri obblighi e responsabilità, imparando a riconoscere i fattori di rischio, adottando misure preventive adeguate e organizzando un sistema di sicurezza aziendale efficiente.

Modifiche alla formazione del datore di lavoro che è anche RSPP

Sono aggiornati contenuti, modalità e verifiche della formazione.

Verifica dell' efficacia della formazione durante l’attività lavorativa da parte del datore di lavoro

E’ prevista una verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro.

Formazione nuovi assunti

Il lavoratore deve essere formato alla data dell’assunzione, prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

A cura di Chiara Vicenzi