Il 9 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale (Salute-MEF) sul riparto delle risorse relative al “bonus psicologo” per l’anno 2025.
L’INPS, d’intesa con il Ministero della Salute, ha individuato dal 15 settembre al 14 novembre 2025 la finestra temporale per presentare la domanda di accesso al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.
Requisiti di accesso
Il beneficio è destinato ai cittadini con un reddito ISEE, in corso di validità, non superiore ai 50mila euro.
Entità del contributo
Il bonus riconosce fino a 50 euro per seduta per un massimo di 1.500 euro per beneficiario, secondo i seguenti scaglioni:
- ISEE inferiore a 15.000 euro: il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
- ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro: il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
- ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti – Albo degli Psicologi -, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (CNOP).
Presentazione della domanda
La domanda per accedere al contributo può essere presentata annualmente esclusivamente in via telematica, accedendo al portale web dell’INPS (tramite SPID, CIE o CNS).
Sul sito dell’INPS sono disponibili tutte le informazioni su entità, modalità e requisiti per l’assegnazione del “bonus psicologo”.
Lo Studio è a disposizione per l’assistenza all’invio delle domande.
A cura di Valentina Manzini
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