Solo il 15 luglio 2022, con la pubblicazione del D.lgs. è divenuto efficace il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che nonostante la sua emanazione con il D.Lgs. n. 14/2019 del 12 gennaio 2019, non è entrato in vigore nell’agosto del 2020, come avrebbe dovuto.
Il ritardo di quasi due anni rispetto alla data prevista è stato principalmente dovuto a causa della crisi pandemica da covid-19, oltre che da alcuni interventi adottati per recepire la direttiva europea Insolvency 2017/1132.
Di cosa si tratta
Si tratta di una riforma di primaria importanza per la tutela del valore delle imprese in maniera del tutto innovativa. Si basa sul concetto della buona fede, tende ad una più efficiente garanzia dei creditori e alla salvaguardia del sistema economico nella sua totalità.
Si prefigge principalmente l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione della crisi, nonché di recuperare le imprese sane con prospettive di risanamento e, in caso di crisi accertata, di garantire rapide liquidazioni eliminando il disvalore legato al fallimento.
Il CCII codice annulla la vecchia legge fallimentare del 1942 e la più recente legge sul sovraindebitamento, normando in un solo codice gli strumenti per la crisi e l’insolvenza di ogni tipologia di debitore a prescindere dalla natura (imprenditore agricolo e commerciale, professionista consumatore, debitore civile) e dalle dimensioni dell’attività esercitata (impresa minore, non minore e gruppi di imprese).
Fasi di difficoltà dell'imprese
Le fasi di difficoltà dell’impresa si possono sintetizzare in:
- Precrisi: la condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza. Questa fase può essere rilevata con gli strumenti di prevenzione:
- Doveri degli organi sociali e assetti organizzativi adeguati, necessari a rilevare in modo precoce lo stato di crisi;
- Doveri di segnalazione dell’organo di controllo e dei creditori pubblici: i creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL) e le banche hanno obblighi di segnalazione al superamento di determinate soglie. Tale segnalazione è rivolta esclusivamente al debitore e all’organo di controllo della società, con l’invito a valutare se ricorrano i presupposti per l’apertura della composizione negoziata. Ha quindi funzione meramente informativa, con l’obiettivo di incentivare l’imprenditore a valutare la propria situazione economico patrimoniale.
Una volta rilevato lo stato di precrisi, nel caso risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, l’imprenditore autonomamente può accedere alla Composizione Negoziata, tramite la piattaforma di Unioncamere. Attraverso la piattaforma l’imprenditore può:
- Presentare l’istanza di nomina dell’esperto;
- Accedere ad un test di autodiagnosi che consente all’imprenditore di valutare sin da subito l’entità della situazione di squilibrio e se sussistono concrete prospettive di risanamento;
- Accedere ad una lista di controllo contenente domande e indicazioni per la redazione di un piano di risanamento;
- Estrarre il protocollo per lo svolgimento delle trattative.
- Crisi: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza incapace di far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. In questa fase è possibile utilizzare gli strumenti di ristrutturazione:
- Accordi in esecuzione di piani di risanamento;
- Accordi di ristrutturazione dei debiti;
- Convenzione di moratoria;
- Concordato preventivo in continuità;
- Piano di ristrutturazione soggetto ad Omologazione c.d. PRO.
- Insolvenza: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In questa fase è possibile utilizzare gli strumenti di liquidazione:
- Concordato preventivo liquidatorio;
- Concordato semplificato;
- Liquidazione giudiziale (ex fallimento, termine sostituito e non utilizzato nel CCII in quanto si è ritenuto opportuno eliminare l’aurea di negatività, discredito, e stigma sociale che storicamente accompagna questa parola).
In conclusione
Il nostro ordinamento si è quindi voluto allineare al cambiamento culturale in atto a livello europeo per cui l’insolvenza rappresenta un fenomeno fisiologico all’attività d’impresa superabile attraverso l’esdebitazione e l’opportunità di un nuovo ingresso nel mercato, il c.d. fresh start.
A cura di Elisa Ghelfi