Le auto aziendali possono essere destinate o a un utilizzo esclusivamente interno, spostamenti per motivi aziendali, oppure assegnate ad uso promiscuo ai dipendenti.

L’utilizzo di mezzi di trasporto aziendali (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) può avvenire:

  • esclusivamente per motivi personali;
  • per motivi sia personali che aziendali (c.d. uso promiscuo);
  • esclusivamente per uso aziendale.

In caso di mezzi di trasporto a motore utilizzati solo dall’impresa, ma

“non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”

né concessi ai dipendenti per uso promiscuo, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nella misura del 20% (80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio).

Il limite del 20% riguarda sia il costo di acquisizione del veicolo: acquisto, leasing, noleggio etc. sia le spese di impiego carburante, pedaggio, assicurazione etc.

Vetture ad uso non promiscuo e vetture ad uso promiscuo

Inoltre, nel caso di autovetture, non assegnate ai dipendenti ad uso promiscuo, la legge prevede un tetto al costo di acquisizione in proprietà o in leasing e al costo di noleggio (comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione quali, ad esempio, l’IVA indetraibile e la tassa di immatricolazione), pari, rispettivamente, a 18.075,99 euro (per l’acquisto o il leasing) e a 3.615,20 euro (per il noleggio).

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, quindi per almeno la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro, sono deducibili nella misura del 70%, a prescindere dal benefit tassato in capo al dipendente e senza tetti al costo.

In tal caso, poiché il mezzo è utilizzato anche dal dipendente per motivi personali, si genera un compenso in natura (fringe benefit) che viene valorizzato utilizzando un criterio forfetario, anziché il valore normale, sulla base dei costi chilometrici desumibili dalle tabelle nazionali dell’ACI (art. 51, comma 4, lettera a, TUIR).

Spese deducibili

Rientrano tra le spese deducibili, secondo le percentuali del 20 o del 70 per cento, ad esempio:

  • ammortamento costo di acquisto;
  • canoni leasing;
  • spese di locazione e noleggio;
  • carburante e spese di ricarica;
  • assicurazione;
  • manutenzione.

Per quanto riguarda l'IVA.....

……….relativa al costo di acquisizione e agli altri componenti negativi (ad esempio ricambi, carburanti, ricariche, manutenzione, riparazione), la detrazione è pari al 40% per le autovetture utilizzate esclusivamente per finalità aziendale e per quelle assegnate al dipendente senza addebito di corrispettivo.

E al 100% dell’imposta se viene addebitato al dipendente un corrispettivo pari al compenso in natura. La messa a disposizione di veicoli, a titolo gratuito, nei confronti dei dipendenti, non costituisce prestazione di servizio soggetta ad IVA (art. 3, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 ).

In questa circostanza, la base imponibile della fattura deve essere almeno pari al “valore normale” del servizio.

Il valore normale deve essere quantificato utilizzando il criterio previsto per la quantificazione del fringe benefit,  ossia considerando le diverse percentuali previste a seconda della classe di emissione Co2 per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui (al netto dell’IVA).

Fringe benefit per il dipendente

Nel caso di autovetture utilizzate esclusivamente nell’ambito aziendale (spostamenti solo per motivi di ufficio o di lavoro) nessun fringe benefit si forma in capo ai dipendenti.

In caso di autovetture utilizzate promiscuamente, per motivi aziendali e per motivi personali, il valore del fringe benefit è pari a percentuali variabili (25, 30, 50 e 60 per cento).

Questo in funzione dei valori di emissione di anidride carbonica dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto dell’ammontare eventualmente addebitato al dipendente.

Se il dipendente corrisponde delle somme o assume a carico le spese di gestione, il fringe benefit da assoggettare a tassazione deve essere determinato al netto di quanto il dipendente ha corrisposto.

Come?

Con il metodo del versamento o della trattenuta e comprensivo dell’eventuale IVA a carico del dipendente.

A cura di Paolo Mantovani