La somministrazione di lavoro è disciplinata dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e coinvolge tre soggetti:

  • Un’agenzia autorizzata (c.d. somministratore), iscritta in un apposito albo informatico tenuto presso l’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
  • Un soggetto (c.d. utilizzatore), che si avvale dei servizi del somministratore per reperire personale;
  • Uno o più lavoratori (c.d. somministrati o in somministrazione), assunti dal somministratore e da questi inviati in missione presso l’utilizzatore.

Due distinti rapporti contrattuali

Si tratta di un istituto complesso, all’interno del quale è possibile individuare due distinti rapporti contrattuali:

  • Il contratto commerciale di somministrazione, concluso tra somministratore e utilizzatore che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
  • Il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore somministrato, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Ad ogni struttura contrattuale la sua ripartizione di poteri e obblighi datoriali

La struttura contrattuale della somministrazione comporta una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi datoriali:

  • Il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori è esercitato dall’utilizzatore, posto che il lavoratore svolga la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice;
  • Il potere disciplinare è riservato al somministratore, al quale l’utilizzatore comunica gli elementi che formano oggetto della contestazione disciplinare;
  • In tema di rischi per la sicurezza e la salute, gli obblighi informativi e l’addestramento del lavoratore sono a carico del somministratore, salva diversa previsione contrattuale che ponga l’obbligo a carico dell’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri dipendenti;
  • La retribuzione viene versata direttamente dal somministratore e a questi rimborsata dall’utilizzatore, oltre agli oneri previdenziali;
  • Anche gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali sono a carico del somministratore;
  • L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo diritto di rivalsa verso il somministratore;
  • Ricade sull’utilizzatore la responsabilità per danni arrecati a terzi dai lavoratori nello svolgimento della prestazione lavorativa.

Quando è vietato il ricorso alla somministrazione del lavoro?

  • Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • Presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;
  • Presso unità produttive in cui è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;
  • Nel caso di datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il contratto di somministrazione esige la forma scritta, in assenza della quale il contrato è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.

Limiti

La somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), conclusa tra il somministratore e il lavoratore, è consentita per qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, ma nel limite del 20% rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore alla data del 01 gennaio dell’anno in cui è concluso il contratto.

Per il contratto di somministrazione a tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’utilizzatore al 01 gennaio dell’anno di stipulazione dei citati contratti. Tale limite può essere modificato dalla contrattazione collettiva dell’utilizzatore (non oltre il 20%).

Importante

Entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende che hanno utilizzato lavoratori somministrati sono obbligate a comunicare alle Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero alla Rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel corso dell’anno precedente.

A cura di Paolo Mantovani e Chiara Vicenzi