Nell’articolo di questa settimana parliamo di una classica procedura per le aziende in crisi, che ha lo scopo principale di evitare la liquidazione giudiziale, ovvero il vecchio fallimento (di cui parleremo la prossima settimana, a chiusura del tema della crisi d’impresa).
Il concordato preventivo serve all’impresa che attraversa una crisi seria, in cui i debiti superano le possibilità di pagamento e il futuro appare incerto. La procedura è disciplinata dal D.Lgs. 14/2019, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che ha rinnovato in profondità le regole e la filosofia di questo istituto.
Che cos'è il concordato preventivo
Il concordato preventivo è una procedura giudiziale che consente all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre ai propri creditori un piano di sistemazione del debito, evitando la liquidazione giudiziale (il vecchio “fallimento”).
In sostanza: anziché subire passivamente la procedura, è l’imprenditore stesso a prendere l’iniziativa, a presentare una proposta e a gestire — con la supervisione del Tribunale — il proprio risanamento o la propria uscita ordinata dal mercato.
Le due varianti principali
Il CCII prevede due forme di concordato, con finalità ben distinte:
Concordato in continuità aziendale
È la soluzione preferibile quando l’impresa ha ancora un futuro. Il piano prevede che l’attività prosegua — direttamente o attraverso la cessione a un terzo — e che i creditori vengano soddisfatti grazie ai flussi generati dall’azienda che continua a operare. La legge favorisce esplicitamente questa forma, riconoscendo che preservare un’impresa significa preservare posti di lavoro, fornitori, clienti.
Concordato liquidatorio
Quando la prosecuzione dell’attività non è sostenibile, il piano prevede la liquidazione del patrimonio aziendale. I creditori vengono soddisfatti con il ricavato delle vendite. La legge richiede che i creditori chirografari ricevano almeno il 20% dei loro crediti, quale soglia minima a garanzia della serietà della proposta.
Come funziona: le tappe principali
Il percorso si articola in fasi ben definite:
Presentazione del ricorso
L’imprenditore deposita in Tribunale un piano dettagliato, corredato da una relazione di un professionista indipendente (l’attestatore), che ne certifica la veridicità dei dati e la fattibilità. Si tratta di un lavoro che richiede analisi finanziaria rigorosa e competenze legali e contabili specifiche.
Protezione automatica
Dal momento del deposito, scattano le misure protettive: i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive. L’imprenditore guadagna tempo per portare avanti il piano di risanamento.
Il voto dei creditori
I creditori vengono suddivisi in classi (privilegiati, chirografari, ecc.) e sono chiamati a votare. Il concordato si approva se vota a favore la maggioranza dei creditori ammessi al voto. Una novità importante del CCII: in certi casi il Tribunale può omologare il concordato anche in presenza di classi dissenzienti — il cosiddetto “cram down” — se la proposta è comunque equa.
L'omologazione
Il Tribunale verifica la legittimità della procedura: se tutto è in ordine, omologa il concordato. Da quel momento il piano diventa obbligatorio per tutti i creditori, anche per quelli che avevano votato contro.
Le novità del Codice della Crisi d’impresa rispetto alla vecchia legge fallimentare
- Maggiore attenzione alla continuità: la legge privilegia i piani che mantengono viva l’azienda, con corsie preferenziali e minori vincoli rispetto al passato.
- Il concordato semplificato: per chi ha già tentato la composizione negoziata della crisi senza successo, esiste una procedura accelerata e meno onerosa per accedere al concordato liquidatorio.
- Regole più chiare sul “cram down”: il Tribunale può omologare il piano anche contro la volontà di alcune classi di creditori, purché la proposta rispetti criteri di equità distributiva.
Quando conviene valutarlo
Il concordato preventivo non è una scorciatoia né uno “scudo” per sfuggire ai debiti. È uno strumento serio, che richiede piena trasparenza e un’analisi professionale approfondita. Può essere la scelta giusta quando:
- l’impresa ha ancora valore industriale o commerciale che vale la pena preservare;
- la crisi è seria ma non irreversibile ed un piano credibile esiste;
- si vuole evitare la liquidazione giudiziale, che spesso brucia valore e lascia tutti — creditori compresi — con molto meno in mano.
Il costo del concordato preventivo: un aspetto rilevante
L’art. 44 del CCII stabilisce che, con il decreto di apertura della procedura, il Tribunale fissa la somma che il debitore deve versare in anticipo a copertura delle spese prevedibili della procedura.
Cosa copre questo deposito
Il deposito copre:
- il compenso del Commissario Giudiziale (il professionista nominato dal Tribunale per vigilare sulla procedura);
- le spese di cancelleria e di pubblicazione;
- le eventuali spese di perizia e di stima dei beni.
Come funziona
Il Tribunale fissa l’importo e un termine perentorio per il versamento. Il mancato versamento nei termini può portare alla revoca dell’ammissione al concordato, con conseguente possibile apertura della liquidazione giudiziale (ossia il fallimento).
La somma viene tenuta come anticipazione e poi regolata a consuntivo: se le spese effettive sono inferiori, l’eccedenza viene restituita; se superiori, si integra.
L’importo varia molto in base alle dimensioni dell’impresa e alla complessità della procedura: può andare da poche migliaia di euro per realtà piccole fino a svariate decine di migliaia per aziende di medie dimensioni.
Un aspetto pratico da non sottovalutare: questa il deposito si aggiunge ai costi dell’attestatore e della consulenza professionale pre-deposito, che sono spesso i costi più rilevanti dell’intera operazione. È quindi importante valutare la sostenibilità finanziaria dell’accesso alla procedura di concordato preventivo, prima di avviarla.
Conclusioni
Il Concordato preventivo è una procedura interessante ed efficace, ma costosa: si richiede che l’imprenditore abbia i mezzi finanziari per metterla in atto e questo non sempre è possibile.
Qualora anche il tentativo di adottare qualche altra forma di procedura meno costosa dovesse fallire (o non essere praticabile) non resta che la liquidazione giudiziale, di cui ci occuperemo nel prossimo articolo.
A cura di Egidio Veronesi
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