Quando la crisi non è più reversibile, l’azienda ha ormai disperso il proprio valore e le procedure minori non sono più applicabili oppure non hanno avuto successo, rimane solamente la soluzione della liquidazione dell’azienda.

Questa può avvenire in forma ordinaria, ovvero gestita direttamente dall’imprenditore, che provvede a liquidare l’attivo e a ripartirlo tra i creditori rispettandone le classi di privilegio.

Diversamente, qualora i creditori intraprendano azioni esecutive e/o richiedano che sia dichiarata la liquidazione giudiziale, non vi sono ulteriori alternative percorribili. In tali casi, peraltro, i creditori possono recuperare l’iva sulle fatture emesse e portarsi in detrazione la perdita, recuperando quindi in tempi brevi quasi la metà del proprio credito.

Il cambio di nome (da fallimento a liquidazione giudiziale) non è solo estetico: riflette una filosofia nuova. Non più una sanzione per l’imprenditore incapace, ma una procedura ordinata e tendenzialmente neutra per liquidare un patrimonio e soddisfare i creditori nel modo più equo possibile.

La liquidazione giudiziale: cos'è e a chi si applica

La liquidazione giudiziale è una procedura concorsuale aperta dal Tribunale nei confronti dell’imprenditore commerciale che si trova in stato di insolvenza, ossia che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Non si applica a tutti: ne sono esclusi i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e i consumatori.

Per rientrare nella procedura occorre superare almeno una delle soglie dimensionali previste dalla legge:

  • attivo patrimoniale superiore a 300.000 euro;
  • ricavi superiori a 200.000 euro;
  • debiti superiori a 500.000 euro.

Come si apre

La procedura può essere avviata in tre modi:

1) Su ricorso del debitore stesso: l’imprenditore che riconosce di essere insolvente può chiedere autonomamente l’apertura della liquidazione. È una scelta difficile, ma a volte la più responsabile.

2) Su istanza dei creditori: uno o più creditori possono rivolgersi al Tribunale dimostrando lo stato di insolvenza del debitore. Basta un inadempimento significativo e persistente.

3) Su iniziativa del Pubblico Ministero: In casi particolari (come l’emersione di irregolarità gravi nel corso di procedimenti penali o ispettivi), il PM può chiedere l’apertura della procedura.

Gli effetti immediati per l'imprenditore

Dal giorno in cui il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale, tutto cambia:

L’imprenditore perde l’amministrazione e la disponibilità del suo patrimonio: è il Curatore — nominato dal Tribunale — a prendere in mano la gestione. Se l’imprenditore è una società di capitali (Srl o Spa), sarà questa a passare di mano e gli amministratori rimarranno nel pieno esercizio dei propri diritti. Se l’imprenditore è una società di persone, tutti i soci perdono la disponibilità del proprio patrimonio personale (ad esclusione dei soci accomandanti nelle società in accomandita semplice).

I creditori non possono agire individualmente: si “accodano” alla procedura e aspettano di essere soddisfatti in modo ordinato e proporzionale ai rispettivi privilegi.

Scattano specifiche conseguenze personali per l’imprenditore (o per gli amministratori della società), tra cui obblighi di collaborazione con gli organi della procedura.

I contratti in corso possono essere sospesi o sciolti, a seconda delle scelte del Curatore.

Il ruolo degli organi della procedura

Il giudice: sovrintende alla procedura, autorizza gli atti principali del Curatore e risolve le controversie interne.

Il curatore: è il vero motore operativo. Gestisce il patrimonio, accerta i crediti, liquida i beni, distribuisce il ricavato. Deve essere un professionista iscritto all’albo (commercialista o avvocato) e risponde personalmente del suo operato.

Il comitato dei creditori: rappresenta gli interessi dei creditori, vigila sull’operato del Curatore e autorizza gli atti di maggiore rilevanza.

Come si svolge la liquidazione giudiziale: le fasi principali

Accertamento del passivo

Il Curatore raccoglie le domande di insinuazione al passivo dai creditori e dai titolari di diritti reali sui beni, e forma lo stato passivo. In questa fase è fondamentale presentare la domanda nei termini: chi non si insinua rischia di perdere il diritto di essere soddisfatto.

Liquidazione dell'attivo

Il Curatore vende i beni del debitore (imprenditore o società), preferibilmente in blocco per massimizzare il valore, o singolarmente. Le vendite avvengono con procedure competitive e trasparenti.

Riparto delle somme realizzate trai creditori

Con il ricavato delle vendite, il Curatore distribuisce le somme secondo un ordine di priorità rigido stabilito dalla legge: prima i crediti prededucibili (le spese della procedura), poi i crediti privilegiati (dipendenti, Erario, banche con garanzie ipotecarie), infine i crediti chirografari (fornitori, banche senza garanzie). Spesso questi ultimi recuperano poco o nulla.

Chiusura

Una volta liquidato l’attivo e distribuito il ricavato, la procedura si chiude. I debiti residui si estinguono per le società, mentre per l’imprenditore persona fisica rimane la possibilità di chiedere l’esdebitazione.

La grande novità: l'esdebitazione

Il CCII ha rafforzato significativamente questo istituto. L’imprenditore persona fisica “meritevole” — che ha collaborato in modo corretto e proficuo con la procedura e la cui insolvenza non è frutto di condotte fraudolente — può ottenere dal Tribunale la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti. È il cosiddetto “fresh start“: la possibilità di ricominciare senza il peso dei debiti del passato.

Una novità ancora più radicale: è prevista l’esdebitazione anche per chi non ha nulla da offrire ai creditori, con un solo provvedimento del giudice, purché ricorrano determinati presupposti di meritevolezza.

Cosa succede ai dipendenti

I rapporti di lavoro non si interrompono automaticamente con l’apertura della procedura. Il Curatore valuta se proseguirli, ridurli o cessarli in funzione delle esigenze della liquidazione. I crediti dei dipendenti (retribuzioni, TFR, contributi) godono di privilegio generale e speciale: in parte sono garantiti dall’INPS attraverso il Fondo di Garanzia, che interviene a tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Si conclude con questo articolo la serie di articoli della newsletter dedicata alla crisi di impresa.
Nei prossimi articoli tratteremo delle modalità con le quali il nostro studio si pone di fronte all’imprenditore, per supportarlo nelle decisioni strategiche, sia in condizioni di salute dell’impresa che in situazioni di potenziale crisi.

A cura di Egidio Veronesi