Quando si sottoscrive un contratto – con una banca, una compagnia telefonica o un’assicurazione – spesso ci si trova davanti a documenti composti da numerose pagine di condizioni scritte in caratteri molto piccoli.

Si tratta dei cosiddetti “contratti per adesione”, ossia contratti predisposti interamente da una delle parti (di solito il venditore o fornitore del servizio). L’altra parte non ha margini di trattativa: può soltanto accettare le condizioni così come riportate o rinunciare alla stipula. Eventuali richieste di modifica vengono generalmente respinte, con motivazioni legate a vincoli interni, necessità di autorizzazioni legali o procedure complesse.

Di seguito analizziamo il significato della doppia firma che immancabilmente questi contratti richiedono.

La doppia firma: cosa prevede il Codice civile

Il Codice civile, all’articolo 1341, stabilisce che alcune clausole sfavorevoli per chi accetta di firmare un contratto “standard” predisposto dall’altra parte, sono valide solo se vengono approvate con una firma aggiuntiva e separata.

Tra queste rientrano, ad esempio:

  • la facoltà di una sola parte di recedere liberamente dal contratto;
  • limitazioni di responsabilità;
  • decadenze o restrizioni del diritto di agire in giudizio;
  • la possibilità, se dovesse esserci un litigio, di scegliere un tribunale diverso da quello del luogo di residenza del cliente.

Queste clausole sono definite vessatorie, in quanto più sfavorevoli rispetto alle disposizioni del Codice civile, che di regola mirano a tutelare entrambe le parti del contratto.

Funzione della doppia firma

La doppia firma serve a richiamare l’attenzione di colui che sottoscrive un contratto sulle clausole vessatorie, consentendogli di leggerle con maggiore consapevolezza prima di accettarle. In pratica, viene richiesta una firma per l’intero contratto e una firma specifica e separata per approvare in modo esplicito tali clausole a lui sfavorevoli.

Il nostro buon imprenditore dovrà quindi leggere attentamente proprio le clausole richiamate con la doppia firma, cercando di comprenderle appieno.

E le altre clausole? Sarebbe bene analizzarle tutte, ma si potrà confidare che siano conformi alle norme del Codice civile poste a tutela di entrambe le parti. A tal proposito si ricorda infatti, che le clausole vessatorie non richiamate con la doppia firma risultano nulle e non hanno effetto.

Necessità di attenzione da parte di chi redige il contratto

Dal punto di vista dell’azienda proponente che predispone il contratto, è importante non commettere l’errore, non conoscendo gli effetti giuridici della normativa, di sottoporre alla doppia firma tutte le clausole del contratto, anche quelle che non sono effettivamente vessatorie. Il detto che nel più sta il meno nei contratti non vale!

Far firmare in blocco tutte le clausole, svuoterebbe di significato la norma che mira a richiamare l’attenzione solo su alcune clausole specifiche (quelle sfavorevoli appunto).

La doppia firma deve essere richiesta e apposta solo ed esclusivamente sulle clausole effettivamente vessatorie.

Conclusioni

Quando occorre firmare un contratto predisposto dall’altra parte (spesso su moduli standard) si può confidare sulla correttezza dell’altra parte; tuttavia è importante leggere con attenzione almeno le clausole indicate per la seconda firma.

A volte, nei contratti, può essere anche richiesta la terza o quarta firma, ad esempio per il consenso privacy o per l’antiriciclaggio. Tali firme non creano problemi a chi le appone, ma solo a chi le chiede se non rispettano la specifica normativa.

A cura di Egidio Veronesi