Senza alcun dubbio è utile per chiunque conoscere i principi del diritto della successione ereditaria. Infatti, mediante questo complesso di norme viene assicurato il passaggio del patrimonio dal defunto ai suoi eredi.

Lo strumento più utilizzato è sicuramente il negozio giuridico unilaterale e personalissimo del testamento.

Con questo documento ciascuno (purché maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e volere) può disporre, per il tempo successivo alla propria morte, di tutte le proprie sostanze o parte di esse.

Il testamento non è un atto irreversibile. E’ revocabile, infatti, in qualsiasi momento dal testatore secondo la logica della cronologia degli atti redatti. La revisione può avvenire sia in forma esplicita sia in forma tacita. Nella misura in cui il nuovo testamento sia in tutto o in parte discordante con il precedente, questo deve intendersi in tutto o in parte nullo.

La legge non consente il testamento orale...

…che perciò deve avere forma scritta. Non valgono come testamento, ad esempio, le volontà esposte da un infermo sul letto di morte oppure le confidenze fatte ad un amico o parente.

Tre principali forme di testamento

Le principali forme di testamento ammesse dalla legge sono tre:

  • il testamento “olografo”: che ha il pregio di essere il più semplice, economico e riservato in quanto richiede solo tre requisiti:
    • che il testo sia scritto completamente a mano dal testatore;
    • che sia presente la data di redazione;
    • che sia apposta la firma olografa in calce.

Tuttavia, presenta il problema dell’assenza dello specialista e, soprattutto, il problema della conservazione e della reperibilità dello stesso dopo la morte. Oltre al rischio che finisca in mani sbagliate.

  • il testamento “pubblico”: che non vuol dire che il contenuto del testamento viene messo a disposizione del pubblico ma che lo stesso viene redatto e conservato da parte di un pubblico ufficiale, ovvero il notaio.  Il notaio a sua volta ha il dovere di estrema riservatezza sia circa l’avvenuta redazione del testamento sia circa il suo contenuto;
  • il testamento “segreto”: che è una mezza via tra i due precedenti. Si tratta di un foglio scritto dal testatore (sia a mano che non) che deve essere consegnato in una busta chiusa a un notaio che ha il dovere di conservarlo.
Quota disponibile

Nel redigere il proprio testamento ognuno di noi è pienamente libero solamente con riguardo a una quota del proprio patrimonio, detta “quota disponibile”, in contrapposizione a quella destinata obbligatoriamente agli stretti congiunti.

Quindi, la volontà di destinare beni ad estranei o chiunque (anche uno stretto congiunto in maggior quota rispetto agli altri) è esprimibile ma assai limitata.

Sono quindi tutelati i legittimari, ovvero le persone a favore delle quali la legge riserva una quota dell’eredità in virtù dello stretto legame di parentela che gli unisce al defunto. Quota che non può essere ridotta neppure dalle disposizioni testamentarie o da donazioni compiute dal de cuius in vita. Le quote legittimarie che non possono essere intaccate sono riportate nel presente schema:

Quanto non nominato nel precedente schema riguarda la “quota disponibile” che il de cuius può destinare, in sede testamentaria o con donazione in vita, a chiunque senza che la stessa possa essere soggetta ad “azione di riduzione”.

L’istituto della donazione, inteso come contratto con il quale viene donato un bene mobile o immobile o una somma di denaro, prevede obbligatoriamente l’atto pubblico presso un notaio, a pena di nullità, e la presenza di due testimoni.

La forma dell’atto pubblico può essere derogata solo nel caso di donazioni di modico valore (in rapporto alle condizioni economiche del donante) o nel caso di donazione indiretta (per esempio i genitori che pagano l’appartamento comprato dal proprio figlio).

La donazione, quindi, non dovrebbe creare danno a nessuno degli eredi legittimari. Tuttavia, nel caso ciò accadesse, la stessa rimane ugualmente valida fino al momento in cui l’erede legittimato leso nel suo diritto non agisca in giudizio con l’azione di riduzione.

Azione di riduzione

Per esperire l’azione di riduzione c’è tempo dieci anni dopo la morte del de cuius. Nel caso in cui la stessa risulti legittimata e il donatario risulti incapiente, può agire in restituzione dei valori donati verso chiunque ne sia divenuto proprietario, anche se in buona fede e non sappia nulla dell’intervenuta lesione della legittima.

Questo è il motivo per cui la circolazione dei beni donati è difficoltosa. L’acquirente, infatti, può avere il comprensibile timore di finire in un contraddittorio per un’eredità a lui completamente estranea.

Nel caso in cui si ravvisi la mancanza di un testamento o l’incompletezza dello stesso, l’individuazione dei beneficiari della successione e le quote a essi spettanti sono disposte direttamente dalla legge. E’ il Codice civile che detta le disposizioni per il concorso tra coniugi, ascendenti e discendenti secondo il presente schema:

A cura di Elisa Ghelfi