La condizione dei lavoratori fragili torna al centro dell’attenzione legislativa grazie alla Legge 18 luglio 2025 n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.171 del 25 luglio 2025.

Tale legge, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, entrerà in vigore ufficialmente il 9 agosto 2025.

Si tratta di un passo avanti significativo nella tutela dei diritti e della continuità lavorativa di chi affronta patologie complesse.

Chi sono i lavoratori fragili?

Per lavoratori fragili si intendono coloro che, a causa di condizioni di salute particolari, cono maggiormente esposti ai rischi associati al lavoro in presenza. Rientrano in questa categoria:

  • persone con disabilità grave (ai sensi della Legge 104/1992, art.3 comma 3);
  • lavoratori immunodepressi;
  • pazienti oncologici o sottoposti a terapie salvavita;
  • soggetti affetti da patologie croniche che aumentano il rischio di complicanze.

Il riconoscimento dello status di lavoratore fragile avviene su certificazione del medico competente o, in alcuni casi, attraverso autocertificazione supportata da documentazione medica.

Diritto a congedi non retribuiti o sospensioni dell'attività autonoma

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado d’invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo non superiore a 24 mesi, anche frazionabile.

Durante il congedo:

  • il lavoratore conserva il posto di lavoro;
  • non percepisce retribuzione;
  • non può svolgere attività lavorativa;
  • il periodo non è utile ai fini dell’anzianità di servizio né previdenziale, ma può essere riscattato secondo la normativa vigente.

Il congedo decorre solo dopo l’esaurimento di altri periodi di assenza giustificata spettanti per legge o contratto. Restano applicabili eventuali previsioni più favorevoli contenute nella contrattazione collettiva.

La certificazione della patologia deve essere rilasciata da medici di medicina generale o da medici specialisti, operanti in strutture pubbliche o private accreditate. I dati del Sistema Tessera Sanitaria e del Fascicolo Sanitario Elettronico possono essere utilizzati per i controlli.

Per i lavoratori autonomi con rapporto continuativo, è possibile sospendere l’attività fino a un massimo di 300 giorni l’anno.

Al termine del congedo, il lavoratore dipendente ha diritto di accedere in via prioritaria al lavoro agile, laddove compatibile con le mansioni.

Permessi retribuiti per esami e cure

Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori pubblici o privati affetti dalle patologie indicate, in fase attiva o in follow-up precoce, potranno usufruire di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito, con copertura figurativa, per:

  • visite mediche;
  • esami strumentali;
  • analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
  • cure mediche frequenti.

I permessi sono riconosciuti sempre su prescrizione di un medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata .

Lo stesso diritto è esteso ai lavoratori con figli minori nelle medesime condizioni di salute.

L’indennità corrisposta per tali ore è regolata come nel caso di terapie salvavita:

  • nel settore privato è anticipata dal datore di lavoro e poi conguagliata;
  • nel settore pubblico le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale, con copertura finanziaria a valere sul Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, incrementato a partire dal 2026.