Anche per l’estate 2025 è confermata la consueta sospensione estiva dei termini fiscali; una sorta di “tregua/slittamento” che coinvolge versamenti, adempimenti, comunicazioni e attività dell’Amministrazione finanziaria.
Di seguito si riportano le principali disposizioni vigenti.
Adempimenti e versamenti fiscali sospesi dal 1° al 20 agosto
Dal 1° al 20 agosto 2025 sono sospesi tutti gli adempimenti e i versamenti fiscali, inclusi quelli rateizzati ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 241/1997. Il differimento al 20 agosto avviene automaticamente e senza l’applicazione di interessi o sanzioni.
Questo consente al contribuente con liquidazione IVA mensile, che deve versare l’IVA relativa a luglio (la cui scadenza ordinaria sarebbe il 16 agosto), di effettuare tranquillamente il pagamento entro il 20 agosto 2025.
Richieste documentali sospese dal 1° agosto al 4 settembre
Anche le richieste di documenti e informazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono soggette a sospensione dal 1° agosto al 4 settembre.
Durante questo periodo, i termini per la risposta non decorrono, ma si “congelano”. Ciò significa che, se un contribuente ha ricevuto una richiesta di documentazione a fine luglio con scadenza di 30 giorni, i giorni compresi tra il 1° agosto e il 4 settembre non vanno conteggiati. Il termine riprenderà a decorrere dal 5 settembre in poi.
Tuttavia, occorre prestare attenzione: sono escluse dalla sospensione le richieste connesse a: accessi, ispezioni e verifiche (i cosiddetti “controlli sostanziali”) e ai rimborsi IVA.
Sospensione degli avvisi bonari e degli atti correlati (1° agosto – 4 settembre)
Anche gli avvisi bonari, ovvero gli esiti dei controlli automatizzati e formali (art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art. 54-bis del DPR 633/1972), nonché gli avvisi di liquidazione per redditi a tassazione separata (L. 311/2004), sono soggetti a sospensione dal 1° agosto al 4 settembre.
Durante questo periodo non decorrono i termini per effettuare i pagamenti previsti e non decorrono i termini per fornire eventuali chiarimenti all’Amministrazione finanziaria.
Per esempio, se un avviso bonario è stato ricevuto il 28 luglio, i 60 giorni utili per il pagamento riprenderanno il 5 settembre, portando la nuova scadenza al 31 ottobre 2025.
Sospensione dell’invio di comunicazioni da parte dell’Agenzia
Il recente Decreto Adempimenti (D.Lgs. 1/2024) ha introdotto un’ulteriore misura: l’Agenzia delle Entrate non potrà inviare alcuni tipi di comunicazioni nel mese di agosto (ma anche dicembre).
Gli atti soggetti a sospensione sono:
- le comunicazioni di esito dei controlli automatizzati e formali;
- le liquidazioni delle imposte su redditi a tassazione separata;
- le lettere di compliance (inviti all’adempimento spontaneo).
Durante questi periodi, questi atti non possono essere notificati, salvo casi di indifferibilità e urgenza (ad esempio: pericolo di decadenza o prescrizione dei termini, notizie di reato, atti destinati a soggetti in procedure concorsuali).
Non solo il fisco ma anche la giustizia applica la sospensione feriale dei termini processuali
Oltre alla sospensione fiscale, ricordiamo anche quella processuale, prevista dalla Legge n. 742/1969: dal 1° al 31 agosto sono sospesi i termini nei procedimenti civili, amministrativi e tributari.
Questa sospensione riguarda, tra l’altro i termini per proporre ricorso, la costituzione in giudizio, gli appelli, i procedimenti relativi all’accertamento con adesione e alle definizioni in via breve.
Nel concreto quindi, un atto (es. cartella di pagamento) notificato il 31 luglio 2025 non avrà scadenza (per l’impugnazione davanti alle Corti tributarie) il 29 settembre 2025 (ordinari 60 giorni), ma il 30 ottobre 2025 (60 giorni ordinari + 31 giorni di sospensione).
A cura di Elisa Ghelfi
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