I sostituti d’imposta (aziende) utilizzano la Certificazione Unica 2023 (CU) per attestare i redditi di:
- lavoro dipendente e assimilati (amministratori);
- lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
I sostituti d’imposta (Aziende) dovranno rilasciare al percettore delle somme (dipendenti, amministratori, professionisti) la certificazione, utilizzando il modello sintetico entro il 16/03/2023.
Entro tale data (16/03/2023) dovrà trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la certificazione utilizzando il modello ordinario.
Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti e non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31/10/2023.
Novità della CU 2023
Nuovi li miti previsti per il solo 2022 in merito alle remunerazioni corrisposte ai lavoratori dipendenti sotto forma di bonus, introdotti a seguito della crisi energetica. Si sottolinea in particolare:
- innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit;
- la non imponibilità fino a 200 euro dei buoni benzina.
Trova spazio nella CU 2023 anche la nuova disciplina relativa al trattamento integrativo, l’art. 1 com- ma 3 della L. 234/2021, che ha previsto il riconoscimento di una somma non imponibile di importo pari a 1.200 euro per il 2022, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Al posto di 28.000 euro come previsto in precedenza.
Nell’ipotesi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, tale trattamento è riconosciuto nel caso in cui la somma di determinate detrazioni previste dalla norma sia di ammontare superiore all’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo. In questo caso, il trattamento integrativo riconosciuto sarà pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda e comunque non può essere superiore a 1.200 euro.
Con riferimento alle agevolazioni per familiari a carico
A decorrere dal 1° marzo 2022 è stato istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuibile, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell’ISEE. L’art. 10 comma 4 del DLgs. 230/2021 ha modificato l’art. 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia. Di conseguenza a decorrere dal 1° marzo 2022 (data di entrata in vigore dell’assegno unico):
- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni. Incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
- è abrogata l’ulteriore detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).
Tra le altre novità...
applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2022, certificato nella CU 2023 :
- l’otto per mille dell’IRPEF può essere destinato anche all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficienza.
A cura di Paolo Mantovani