Di cosa si tratta
È una norma che regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori/lavoratrici sui luoghi di lavoro. Il decreto prevede diversi adempimenti obbligatori per i datori di lavoro e i lavoratori, come la valutazione dei rischi, la formazione, la nomina di figure responsabili e la sorveglianza sanitaria.
Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati, autonomi (collaboratori familiari, soci lavoratori di cooperativa, soci di società, anche di fatto, che prestano attività; tirocini formativi e di orientamento; alternanza scuola/lavoro etc.).
Obblighi del datore di lavoro
- R.S.P.P. responsabile servizio prevenzione protezione;
- Valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- Utilizzare macchinari e attrezzature conforme alla normativa sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Utilizzare locali in regola con le norme urbanistiche, in regola con gli impianti elettrici, provvisti di dispositivi antincendio, con le indicazioni delle uscite di emergenza e piantina dei locali esposte;
- Organizzare il servizio di prevenzione e protezione e nominare le figure indispensabili per la sicurezza sul lavoro, tra cui il medico competente e i lavoratori incaricati al servizio di prevenzione incendi, gestione delle emergenze e intervento di primo soccorso;
- RLS o RLST (responsabile sicurezza lavoratori/ territoriale) eletti tra i dipendenti o incaricati dai sindacati territoriali;
- Sottoporre a visita pre-lavorativa i lavoratori;
- Fornire i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione;
- Fornire ai lavoratori e all’RLS indicazioni su come intervenire in caso di pericolo.
Nomina R.S.P.P.
Viene obbligatoriamente nominato dal datore di lavoro il quale non può delegare questo compito. Questa figura è richiesta in tutte le aziende con almeno un lavoratore. RSPP può essere nominato interno all’azienda o esterno all’azienda. Il datore di lavoro che non provvede alla nomina del RSPP può incorrere in gravi conseguenze di tipo penale e amministrativo.
Corsi obbligatori
Oltre al corso sulla sicurezza sul lavoro esistono altri corsi di formazione specifica ad esempio:
- Corso sicurezza antincendio: per tutte le aziende con più di 5 dipendenti, è obbligatorio disporre di una figura di riferimento per la sicurezza;
- Corso primo soccorso: viene nominato dal datore di lavoro e deve possedere i requisiti fisici e mentali per svolgere questo ruolo. È obbligatorio per le aziende con almeno 1 dipendente o 1 socio.
- Corsi per macchine speciali: : se l’azienda ne fa uso.
Formazione obbligatoria dei dipendenti
E’ un obbligo previsto dal d.lgs. 81/2008. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori una formazione adeguata sui rischi e le misure di prevenzione e protezione dagli infortuni. La formazione riguarda tutti i lavoratori e la mancanza è sanzionata con ammenda o arresto.
I corsi obbligatori per la sicurezza si dividono in due moduli. Uno di carattere generale della durata di 4 ore e comune a tutte le aziende, l’altro specifico e variabile a seconda del livello di rischio (attribuito dal codice Ateco) che caratterizza il settore di competenza:
- Livello di rischio basso: durata 4 ore;
- Livello di rischio medio: durata 8 ore;
- Livello di rischio alto: durata 12 ore.
DVR
Documento obbligatorio che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un’azienda. Il DVR individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori (compreso lo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza). E’ obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente. Il documento deve avere data certa.
RLS o RLST (responsabile sicurezza dei lavoratori)
E’ istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Sorveglianza sanitaria
E’ un’attività di prevenzione che si fonda sul controllo medico del lavoratore. Ha lo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Si concretizza in visite mediche ed esami specifici per verificare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni assegnate dal datore di lavoro.
Medico competente
Viene nominato dal datore di lavoro, in base alla tipologia delle aziende e può essere consigliato o obbligatorio. Il medico deve collaborare con il datore alla predisposizione delle misure per:
- la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
- la formazione e informazione nei confronti dei lavoratori;
- la sorveglianza sanitaria e la programmazione del controllo dell’esposizione.
Il medico competente deve anche conservare una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, consegnare la documentazione sanitaria, comunicare i risultati della sua attività. Le visite mediche non possono essere effettuate in fase pre assuntiva e per accertamento di gravidanza.
Sanzioni
ILLECITO | SANZIONE AGGIORNATA |
Non aver valutato i rischi e non aver elaborato il Documento Valutazione dei rischi _ DVR | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2792,06 a € 7147,67 |
Non aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione _RSPP | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2792,06 a € 7147,67 |
Decreto fiscale 2022 (in vigore dal 22 ottobre 2021)
Le modifiche del Testo unico Sicurezza del Lavoro portano in capo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro una vasta capacità di vigilanza e intervento, mediante l’ampliamento delle competenze ispettive dell’INL negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro e maggior presidio su tutto il territorio nazionale.
Sospensione per lavoro irregolare:
La sospensione scatta a fronte del riscontro da parte degli Ispettori del lavoro quando almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Sospensione per violazione di sicurezza:
Il provvedimento opera a prescindere dal settore di intervento e senza più alcun vincolo di “reiterazione” qualora gli Ispettori accertino la sussistenza di gravi violazioni in materia della salute e della sicurezza del lavoro.
Decreto direttoriale n.111 del 20 settembre 2023
Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.lgs 81/2008 sono rivalutate a decorrere dal 01 luglio 2023 nella misura del 15.9%.
A cura di Paolo Mantovani e Chiara Vicenzi