Le trasferte simulate rappresentano una pratica elusiva diffusa, consistente nell’erogazione di indennità di trasferta in assenza dei presupposti sostanziali per il loro riconoscimento. L’obiettivo è duplice: incrementare il netto in busta paga del lavoratore e ridurre la base contributiva previdenziale, contenendo così il costo del lavoro complessivo.
Le forme più ricorrenti sono tre: trasferte inesistenti (il lavoratore non si sposta mai dalla sede abituale), trasferte fittizie (spostamenti privi di finalità lavorative reali) e trasferte sovradimensionate (indennità sproporzionate rispetto alle spese effettivamente sostenute).
Il quadro normativo
L’art. 51, comma 5, del TUIR prevede un regime agevolato per le indennità di trasferta, escludendole dal reddito imponibile a determinate condizioni:
- devono essere erogate nei limiti previsti dalla normativa,
- devono corrispondere a trasferte reali;
- devono essere adeguatamente documentate.
Tale regime si applica anche ai fini contributivi, per effetto del principio di armonizzazione delle basi imponibili.
Dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un ulteriore requisito: i rimborsi per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (tramite autoservizi pubblici non di linea) conservano la loro natura di componenti non imponibili solo se i pagamenti avvengono con strumenti tracciabili (bonifici, carte di debito/credito, pagamenti digitali). L’obbligo di tracciabilità riguarda le trasferte sul territorio nazionale, mentre per quelle all’estero — in seguito alle modifiche introdotte dal DL 84/2025 — tale requisito non si applica.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio (n. 2838/2025)
La pronuncia ha affrontato un caso emblematico: una società di vigilanza privata erogava sistematicamente ai propri dipendenti importi qualificati come rimborsi chilometrici e indennità di disponibilità, per un valore complessivo superiore a un terzo del reddito da lavoro imponibile dichiarato. Le verifiche della Guardia di Finanza hanno rilevato:
- assenza totale di documentazione a supporto delle erogazioni;
- incongruenza con le mansioni: molti beneficiari svolgevano attività amministrative sedentarie, incompatibili con frequenti trasferte;
- importi standardizzati e costanti, indipendenti dall’effettivo sostenimento di spese;
- documentazione generica, priva di qualsiasi elemento di dettaglio.
La Corte ha chiarito che non è sufficiente una documentazione formalmente corretta: occorre dimostrare la sussistenza di un concreto interesse imprenditoriale alla trasferta e l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa presso la sede di destinazione.
Indici sintomatici della natura fittizia
La giurisprudenza ha individuato alcuni elementi rivelatori della simulazione:
- sistematicità e periodicità delle trasferte, indipendenti dalle esigenze produttive;
- assenza di giustificazione economica concreta;
- inadeguatezza o genericità della documentazione;
- sproporzione degli importi rispetto alla natura e durata delle missioni.
Requisiti documentali
Per accedere al regime agevolato, la documentazione deve essere analitica, contemporanea alla trasferta e non ricostruita ex post. Gli elementi fondamentali sono:
- l’ordine di missione (con destinazione, durata e finalità);
- i giustificativi di spesa (ricevute, fatture);
- la relazione di missione con descrizione delle attività svolte;
- i documenti che comprovino il collegamento funzionale con le esigenze aziendali.
Responsabilità e conseguenze
Le responsabilità ricadono su entrambe le parti del rapporto di lavoro.
Per il datore di lavoro: recupero delle ritenute non operate, sanzioni per omesso versamento, responsabilità contributiva verso gli enti previdenziali e possibili profili penali.
Per il lavoratore dipendente: recupero dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, sanzioni per omessa dichiarazione dei redditi. La responsabilità solidale del dipendente sussiste quando il sostituto d’imposta non ha operato le ritenute; è invece esclusa nel caso in cui le ritenute siano state regolarmente effettuate ma non versate all’Erario.
Profili previdenziali
La simulazione di trasferte abbassa artificialmente l’imponibile contributivo, con effetti negativi su più livelli: l’INPS viene privato delle risorse necessarie al sistema ed il lavoratore accumula contributi inferiori al dovuto, con conseguente riduzione della pensione futura. L’INPS procede al recupero contributivo delle somme evase, con sanzioni civili e interessi moratori.
Registrazione nel LUL e sanzioni
L’infedele registrazione delle trasferte nel Libro Unico del Lavoro comporta sanzioni amministrative pecuniarie che variano in funzione del numero di lavoratori coinvolti e della durata della violazione: da un minimo di 150 euro fino a 6.000 euro nei casi più gravi (più di dieci lavoratori o periodo superiore a dodici mesi).
Conclusioni
Il fenomeno delle trasferte simulate è sempre più nel mirino dell’Amministrazione finanziaria e degli organi ispettivi. L’evoluzione normativa — con l’introduzione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti dal 2025 — e il consolidarsi di una giurisprudenza attenta alla sostanza delle operazioni rendono questa pratica sempre più rischiosa. Le imprese devono abbandonare l’approccio documentale standardizzato e superficiale, adottando invece procedure interne rigorose che valorizzino la genuinità e la specificità di ogni singola missione.
A cura di Paolo Mantovani
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