Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
L’Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025 e introduce importanti novità nella formazione sulla salute e sicurezza del lavoro.
Prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
Cosa cambia con questo Accordo?
Modalità di erogazione dei corsi di formazione
Sono definite in modo più preciso le modalità utilizzabili per l’erogazione dei corsi:
- videoconferenza sincrona: streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote tramite piattaforma;
- e-learning: videoconferenza tramite link con obbligo registrazione presenze.

Formazione del preposto
Sono previste modifiche importanti:
- durata minima del corso: da 8 a 12 ore;
- modalità: aggiornate le possibilità di erogazione;
- aggiornamento: periodicità biennale.
Formazione dei dirigenti
La durata del percorso formativo viene ridotta da 16 a 12 ore obbligatorie.
Introduzione della formazione del datore di lavoro che non ricopre il ruolo di RSPP
E’ introdotto l’obbligo formativo anche per il datore di lavoro che non svolge il ruolo di RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione). Devono svolgere il corso:
- tutti i datori di lavoro, indipendentemente dai settori;
- i titolari di imprese individuali;
- i legali rappresentanti che gestiscono direttamente le risorse aziendali;
- gli amministratori con pratiche operative.
L’obiettivo è quello di fornire ai datori di lavoro le conoscenze e le competenze necessarie per garantire un’efficace gestione della sicurezza e della prevenzione all’interno dell’impresa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro acquisisce consapevolezza sui propri obblighi e responsabilità, imparando a riconoscere i fattori di rischio, adottando misure preventive adeguate e organizzando un sistema di sicurezza aziendale efficiente.
Modifiche alla formazione del datore di lavoro che è anche RSPP
Sono aggiornati contenuti, modalità e verifiche della formazione.
Verifica dell' efficacia della formazione durante l’attività lavorativa da parte del datore di lavoro
E’ prevista una verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro.
Formazione nuovi assunti
Il lavoratore deve essere formato alla data dell’assunzione, prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
A cura di Chiara Vicenzi
1° dicembre 2025: scadenza unica per il secondo acconto di imposte e contributi
Il mese di dicembre si apre con una delle scadenze fiscali più rilevanti dell’anno.
Entro il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica) devono essere versati:
- il secondo acconto delle imposte sui redditi e IRAP;
- la seconda rata dell’acconto 2025 dei contributi previdenziali INPS da parte dei soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti (IVS) e alla Gestione Separata INPS.
Si tratta di una scadenza particolarmente rilevante perché quanto dovuto a titolo di secondo acconto 2025 deve essere versato integralmente: il pagamento non è rateizzabile. La possibilità di rateazione, infatti, resta circoscritta al saldo 2024 e al primo acconto 2025, sia per le imposte che per i contributi previdenziali.
Inoltre, per quanto riguarda le imposte, non è previsto (salvo eventuali interventi normativi dell’ultima ora) alcuno slittamento al 16 gennaio per le partite IVA, diversamente da quanto avvenuto nelle scadenze del 2023 e 2024.
Acconto delle imposte sui redditi e IRAP
In linea generale, IRPEF, IRES e IRAP sono versate in acconto per un importo complessivo pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, con la seguente ripartizione ordinaria:
- 40% dell’acconto complessivo con la scadenza prevista per il pagamento del saldo;
- 60% dell’acconto complessivo entro il mese di novembre.
Una disciplina diversa riguarda i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, nonché coloro che partecipano a società, associazioni o imprese assoggettate agli ISA: in tali casi l’acconto IRPEF è suddiviso in due rate di pari importo, quindi ciascuna pari al 50% dell’acconto complessivo.
Tali regole si applicano anche ad alcune tipologie di imposte sostitutive e cioè:
- imposte per i contribuenti forfettari;
- la cedolare secca sul canone di locazione;
- l’IVIE e l’IVAFE.
Metodi di calcolo dell’acconto
Il calcolo dell’acconto avviene, in via ordinaria, con il metodo storico, basato sull’imposta dovuta per l’anno precedente. In alternativa è possibile adottare il metodo previsionale, rideterminando l’acconto sulla base di una stima dei redditi attesi per il 2025: questa opzione risulta utile quando si prevede un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente.
Occorre però prestare particolare attenzione: un errore nella stima o nel conseguente versamento dell’acconto può comportare l’applicazione di sanzioni per insufficiente versamento. È comunque possibile rimediare tramite ravvedimento operoso, purché attivato prima che l’Agenzia delle Entrate avvii attività di controllo o atti accertativi.
Secondo acconto contributi previdenziali INPS
Sempre entro il 1° dicembre 2025 è dovuta anche la seconda rata dell’acconto dei contributi previdenziali per gli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti e alla Gestione Separata INPS.
Metodi di calcolo dell’acconto
Allo stesso modo delle imposte, l’acconto può essere determinato con metodo storico calcolato sui redditi d’impresa / autonomi 2024 dichiarati, in alternativa con il metodo previsionale sulla base dei redditi stimati nel 2025.
Applicando il metodo storico, l’acconto contributivo dovuto per il 2025 va determinato considerando, quale base di riferimento, la totalità dei redditi d’impresa dichiarati per il 2024 ai fini IRPEF risultanti dal modello Redditi 2025 PF. Tuttavia, il calcolo è differente in base all’attività svolta e quindi alla cassa alla quale si è iscritti: cambiano infatti regole e aliquote tra Gestione IVS artigiani e commercianti e Gestione Separata INPS.
Per i contribuenti in gestione separata (esempio libero professionista non iscritto ad alcuna cassa professionale), il metodo storico prevede che l’acconto 2025 sia determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto sul reddito 2024 desumibile dal modello Redditi 2025 PF da versare in due rate (a giugno/luglio e a novembre), ciascuna pari al 50% dell’importo dovuto.
Per i contribuenti iscritti alla gestione artigiani-commercianti (esempio ditta individuale con attività prevalente artigiana o commerciale), il calcolo del metodo storico per la determinazione dell’acconto 2025 prevede il versamento solo sul reddito imponibile che supera il minimale, che per il 2025 è di 18.555€. Ad esempio, per un commerciante che nel 2024 ha avuto un imponibile pari a 20.000€, gli acconti devono essere calcolati nel seguente modo:
- imponibile eccedente il minimale: 20.000€ – 18.555€ = 1.445€
- acconti contributi INPS commercianti: 1.445€ x 24% = 346,80€ da versare al 50% in primo acconto e al 50% in sede di secondo acconto (entro novembre)
Per i Neoiscritti alla gestione artigiani commercianti, la Finanziaria 2025 ha introdotto la possibilità di richiedere una riduzione del 50% dei contributi per i titolari di redditi d’impresa (inclusi quelli in regime forfetario) che nel 2025 risultano iscritti o si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni INPS artigiani e commercianti (IVS).
A cura di Elisa Ghelfi
Nuove regole per la comunicazione della PEC
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.159 del 31 ottobre 2025, cambiano le regole sull’obbligo di comunicare al registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di società.
Il provvedimento aggiorna quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e introduce alcune importanti novità operative con l’obiettivo di semplificare le procedure, garantendo così una gestione più ordinata e trasparente dei domicili digitali associati agli amministratori delle imprese.
Scadenza dell’obbligo e divieto di utilizzare la PEC dell’impresa
Il Governo ha precisato che l’obbligo di comunicare la PEC è da adempiere entro il 31 dicembre di quest’anno e non può essere assolto comunicando la PEC dell’impresa.
Soggetti obbligati alla comunicazione
L’art.13 comma 3 lett. a) del DL 159/2025 sostituisce il riferimento agli “amministratori”, quali destinatari dell’obbligo di comunicazione della PEC, con quello “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o in mancanza al Presidente del consiglio di amministrazione”.
Conseguenze in caso di mancata comunicazione della PEC
L’art.13 comma 4 inoltre precisa che in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si applica l’art.16 6-bis del DL 185/2008 convertito.
Per le nuove imprese
Tale disposizione stabilisce che l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non abbia iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.
Per le imprese già esistenti
Per le imprese già esistenti, il mancato rispetto del termine di comunicazione del 31 dicembre 2025 implica l’applicazione della sanzione prevista dall’art.2630 c.c. in misura raddoppiata e l’assegnazione d’ufficio all’amministratore di una PEC.
A cura di Emanuela Sorrentino
Pos e registratori di cassa: dal 1° gennaio 2026 scattano le nuove regole per collegarli
Dal 1° gennaio prossimo, entreranno in vigore le nuove disposizioni relative al collegamento tra registratori di cassa e POS.
Da tale data, il registratore di cassa potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente, anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Le prime modalità operative comunicate dall’Agenzia delle Entrate
Con un comunicato stampa del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le prime modalità operative per il collegamento tra registratori telematici e relativi POS, obbligatorio dal prossimo anno.
La soluzione adottata non prevede un collegamento fisico tra i dispositivi, ma l’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia.
Come funzionerà il servizio
Gli operatori finanziari gestori dei servizi POS (o analoghi) dovranno comunicare preventivamente all’Agenzia l’elenco di tutti gli strumenti di pagamento elettronico in funzione, con i relativi dati identificativi e il nominativo dell’esercente che ne risulta titolare.
Ogni esercente, accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, troverà già precaricato l’elenco dei dispositivi POS a lui intestati. Dovrà quindi procedere a:
- associare ciascun POS alla matricola del relativo registratore telematico (già censito in Anagrafe Tributaria);
- indicare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.
Questa operazione di “abbinamento” potrà essere svolta direttamente dall’esercente accedendo dal portale “Fatture e Corrispettivi” della propria area riservata oppure potrà essere delegata al proprio consulente.
In caso di variazioni dei dati precedentemente comunicati, è previsto l’obbligo di aggiornarli anche sul sito dell’Agenzia.
Tempistiche di rilascio del servizio
Le nuove funzionalità online saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo 2026, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
Termini per il collegamento dei POS
Gli strumenti di pagamento (POS) già in uso nel 2025 o attivati nel mese di gennaio 2026 dovranno essere “abbinati” entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio online. Dato che la data di messa a disposizione del citato servizio web “sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate”, dovrebbe esserci tempo per farlo con calma, presumibilmente entro aprile 2026.
Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Gli stessi termini si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di un POS già precedentemente associato.
A cura di Franco Meletti
Detrazioni figli a carico dopo i 30 anni: regole e adempimenti
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche significative all’art. 12 del TUIR, ridefinendo l’ambito soggettivo di applicazione delle detrazioni per figli a carico. ln particolare, viene fissato un limite anagrafico oltre il quale il beneficio non è più riconosciuto, salvo in presenza di disabilità.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 243/2025, ha fornito chiarimenti in materia che sciolgono le principali incertezze interpretative.
Detrazione per figli tra 21 e 30 anni: nuova formulazione dell'art. 12 del TUIR
Il testo novellato dell’art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR prevede che la detrazione di 950 euro per ciascun figlio spetti esclusivamente per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per i figli con disabilità accertata, anche oltre tale soglia. Si tratta, quindi, di una restrizione rispetto al regime previgente che riconosceva il beneficio ai figli di età superiore a 21 anni senza ulteriori limiti anagrafici.
Conseguentemente, il sostituto d’imposta deve cessare l’applicazione del beneficio a decorrere dalla mensilità in cui il figlio compie 30 anni, salvo che lo stesso presenti una disabilità ai sensi della L. 104/1992.
Distinzione tra “figlio con detrazione ex art. 12 TUIR” e “figlio fiscalmente a carico”
Il chiarimento più rilevante fornito dall’Agenzia delle Entrate riguarda la distinzione concettuale tra “figlio per il quale spetta la detrazione ex art. 12” e “figlio fiscalmente a carico”.
Il fatto che il figlio abbia superato il trentesimo anno di età non comporta, in sé, la perdita dello Status di familiare a carico.
Infatti, resta pienamente applicabile l’art 12, comma 2 del TUIR, secondo cui sono considerati a carico i familiari con:
- reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro
- elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.
Il superamento del limite di età previsto per le detrazioni non incide sulla possibilità di indicare il figlio come a carico nella Certificazione Unica. Il mantenimento dello Status di familiare a carico consente al contribuente di continuare a beneficare di deduzioni e detrazioni per spese sostenute nel suo interesse, purché siano rispettati i limiti reddituali previsti.
Conseguenze operative per il sostituto d'imposta
Il sostituto d’imposta deve:
- interrompere l’erogazione della detrazione mensile a decorrere dal mese successivo a quello in cui il figlio compie 30 anni;
- continuare a indicare il codice fiscale del figlio nella Certificazione Unica, qualora il dipendente dichiari che il figlio rientra nei limiti reddituali per essere considerato fiscalmente a carico.
Tale adempimento è essenziale per consentire, in sede di dichiarazione dei redditi, la fruizione di detrazioni e deduzioni per spese sanitarie, scolastiche, universitarie o per interessi passivi, sostenute nell’interesse del figlio, come previsto dall’art. 15 del TUIR.
Coordinamento normativo e continuità della ratio fiscale
Il quadro interpretativo è stato confermato anche dalla circolare n. 4/E del 2025, che ribadisce la validità del principio già espresso nella precedente circolare n. 41/E del 2022: la perdita della detrazione mensile non determina automaticamente la perdita dello status di familiare a carico ai fini fiscali.
Il legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia che mantiene coerenza sistemica tra le diverse norme tributarie, evitando ingiustificate penalizzazioni per le famiglie.
In tal modo, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, i figli per i quali non spetta più la detrazione mensile (ossia quelli che hanno superato il 30° anno d’età) sono comunque equiparati a quelli per cui tale detrazione è prevista, purché in possesso dei requisiti reddituali.
A cura di Paolo Mantovani
Bonus mamme 2025
Il Bonus mamme 2025, previsto dal decreto-legge 95/2025, sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al 2026.
Prevede un importo, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, di 40 euro mensili. Le mensilità spettanti dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte nel mese di dicembre 2025, in unica soluzione, direttamente dall’INPS sul conto corrente indicato.
Requisiti
Per potere accedere al beneficio, occorre possedere alcuni requisiti:
- essere madre di almeno due figli, compresi quelli adottivi o in affidamento preadottivo: in caso di due figli, il più piccolo deve avere meno di 10 anni;
- in caso di tre o più figli, il minore deve avere meno di 18 anni;
- svolgere attività lavorativa come dipendente, escluso il lavoro domestico; oppure come lavoratrice autonoma, iscritta ad una forma previdenziale obbligatoria (INPS, casse professionali o Gestione Separata INPS);
- avere un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui riferito all’anno 2025. Non rileva il modello Isee.
Numero di figli
Il requisito relativo al numero di figli deve essere posseduto al 1° gennaio 2025 o perfezionarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno.
In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita (ad esempio: secondo figlio nato a settembre: bonus spettante da settembre a novembre).
Categorie escluse
- titolari di cariche sociali non iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie;
- imprenditrici prive di copertura assicurativa IVS;
- lavoratrici madri con tre o più figli che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato (per le quali vale l’esonero contributivo e non il bonus in denaro).
Scadenza
E’ fissata per domenica 7 dicembre 2025, quindi slitta a martedì 9 dicembre 2025.
Tuttavia, per le lavoratrici che perfezionano i requisiti dopo tale data (ad esempio, con una nuova nascita), è prevista una finestra aggiuntiva. La domanda potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2026.
Non si passa più attraverso il datore di lavoro: è la lavoratrice stessa a presentare la domanda direttamente all’Inps. Il modulo sarà disponibile nei prossimi giorni.
Casistiche
- Rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo Bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione.
- Il diritto all’erogazione del nuovo Bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.
- Per le lavoratrici autonome, il beneficio spetta per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025.
- Per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata, il nuovo Bonus mamme spetta per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025.
- Sono escluse dalla platea delle beneficiarie, le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
- Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il nuovo Bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le lavoratrici con tre o più figli, titolari di contratto a tempo indeterminato, possono infatti accedere fino al 31 dicembre 2026 all’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024.
- Conseguentemente per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al Bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.
A cura di Valentina Manzini
Bonus Elettrodomestici 2025: domande da novembre tramite App IO e PagoPA
È in arrivo il nuovo Bonus Elettrodomestici 2025, l’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e aggiornato dal Decreto “Bollette”, per favorire la sostituzione dei vecchi apparecchi con modelli a basso consumo prodotti in Europa.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato il Decreto Direttoriale del 22 ottobre 2025, che definisce le modalità operative per cittadini e rivenditori. L’avvio ufficiale delle domande è atteso per Novembre, come anticipato dal Ministero.
Chi può richiederlo?
Il bonus è destinato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia, titolari di un solo contributo per nucleo familiare, e viene concesso fino a esaurimento fondi (50 milioni di euro complessivi).
L’assegnazione segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
In cosa consiste?
È previsto un voucher digitale da utilizzare al momento dell’acquisto presso i rivenditori aderenti.
- Contributo base: fino al 30% del prezzo dell’elettrodomestico, massimo 100 euro.
- Contributo maggiorato: fino a 200 euro per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro.
Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni o detrazioni fiscali riferite allo stesso acquisto.
Il decreto individua le categorie di prodotti aventi specifici requisiti di alta efficienza energetica, con obbligo di smaltimento del vecchio apparecchio della stessa tipologia e di classe energetica inferiore.
Come richiedere il bonus?
Dal mese di novembre 2025, la richiesta potrà essere presentata in autonomia tramite:
- App IO, oppure
- piattaforma online di PagoPA (accesso con SPID o CIE).
Il cittadino dovrà compilare la domanda digitale dichiarando di voler sostituire un vecchio elettrodomestico con uno più efficiente, di impegnarsi alla consegna del vecchio apparecchio per lo smaltimento, (se applicabile) di possedere un ISEE inferiore a 25.000 euro.
Dopo la verifica automatica dei requisiti, il sistema invierà all’utente un voucher elettronico nominale, valido 15 giorni dalla data di emissione. Se il voucher non viene utilizzato entro tale termine, viene automaticamente annullato e l’importo viene rimesso in disponibilità dell’iniziativa.
Il voucher andrà mostrato al momento dell’acquisto presso un rivenditore aderente, che applicherà lo sconto immediato in fattura.
A cura di Elisa Ghelfi
Manovra 2026: anticipazioni sulla Legge di bilancio
Come sappiamo dalle anticipazioni di questi mesi, gli argomenti attesi nella Legge di bilancio 2026 sono diversi e riguardano principalmente il taglio IRPEF, l’IRES premiale, il regime forfettario e la rottamazione quinquies.
Il taglio IRPEF
Per quanto riguarda il taglio IRPEF, la proposta prevede la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% e l’allargamento della relativa fascia di reddito fino a 60.000 euro. Tale misura punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, ma il nodo centrale resta comunque quello delle risorse economiche e di finanza pubblica.
L’IRES premiale
Vi è inoltre la necessità di rivedere l’IRES premiale (mini IRES), misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per incentivare gli investimenti e l’occupazione. In particolare, si prevede una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per le aziende che decidono di non distribuire gli utili prodotti ma di investirne una parte nella propria crescita, acquistando beni e creando altri posti di lavoro.
Il regime forfettario
Per quanto riguarda il regime forfettario, già dalla precedente Legge di Bilancio vi erano state proposte per innalzare la soglia del regime forfettario da 85.000 euro a 100.000 euro ma senza successo; ora si prospetta nuovamente questa ipotesi da parte del Governo.
La rottamazione delle cartelle esattoriali
Accanto alle attese novità IRPEF, un’ altro tema caldo è quello della rottamazione delle cartelle esattoriali “quinquies”, che ha l’obbiettivo di alleggerire il magazzino debiti distinguendo tra crediti effettivamente esigibili e quelli ormai inesigibili.
Il nuovo condono dovrebbe essere riservato a specifiche categorie di contribuenti. Inoltre, dovrebbe essere limitato per importo ed affiancato da un saldo e stralcio parziale, con l’effetto immediato di ridurre il contenzioso e di fare cassa.
A cura di Emanuela Sorrentino
Nuove regole su Bonifici istantanei e Verifica del destinatario
Dal 9 ottobre le nuove regole europee impongono a tutte le banche di offrire il servizio di invio dei bonifici istantanei (possibilità finora disponibile solo su alcuni rapporti e canali bancari) ed il servizio di verifica del beneficiario.
I bonifici istantanei
I bonifici istantanei offrono il vantaggio di accelerare le transazioni, in quanto il trasferimento dei soldi diventa effettivo nel momento stesso in cui viene disposto l’ordine di pagamento. Questa modalità favorisce la rapidità delle transazioni e permette di usufruire di nuovi servizi come la programmazione di pagamenti futuri o ricorrenti.
Quanto al costo, per legge le banche non possono più applicare ai bonifici istantanei una commissione superiore rispetto a quella applicata ai bonifici ordinari.
Un aspetto critico dei bonifici istantanei consiste nel fatto che non possono essere annullati una volta disposti. In caso di richiesta di richiamo del pagamento, il beneficiario ha la facoltà di rifiutare il rimborso. Pertanto, è necessario prestare molta più attenzione alla compilazione del bonifico, verificando sia l’Iban sia il nome del beneficiario per evitare le truffe.
Come ricorda l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) “è comunque importante seguire le indicazioni e i consigli della banca per evitare di cadere in raggiri da parte, per esempio, di finti venditori online o di truffatori, che con diverse tecniche di frode possono cercare di carpire dati sensibili o di convincere le vittime ad effettuare bonifici istantanei per servizi o pagamenti inesistenti”.
L’importo massimo per i bonifici istantanei è fissato a 100 mila euro.
La verifica del beneficiario
Il nuovo servizio di verifica del beneficiario si applica sia ai bonifici istantanei, sia ai bonifici istantanei. Grazie a questo controllo, chi fa un bonifico potrà sapere in pochi secondi se l’Iban e il nominativo del beneficiario corrispondono esattamente o parzialmente oppure se risultano «non verificabili». Dopo tale verifica, sarà possibile decidere se completare il pagamento o interromperlo.
La verifica dei dati del beneficiario da parte della banca aiuta a ridurre il rischio di errori o frodi. Tuttavia, è comunque opportuno fare molta attenzione nel momento in cui si autorizza il pagamento.
A cura di Franco Meletti
Bandi per favorire l’autoimprenditorialità giovanile
Dal 15 ottobre sarà possibile presentare le domande per i bandi a sostegno dell’autoimprenditorialità giovanile tramite l’apposita piattaforma digitale gestita da Invitalia per conto del ministero del Lavoro, che può contare sullo stanziamento di 1 miliardo di euro.
Destinatari e finalità dei bandi
L’incentivo è dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni in condizione di disoccupazione, inattività o fragilità sociale. È sufficiente possedere uno dei requisiti previsti per accedere al beneficio.
I bandi puntano a sostenere la nascita di nuove imprese e nuovi studi professionali, promuovere la transizione ecologica e l’energia “green”, favorire la sostenibilità e tutelare brevetti, marchi e disegni.
I due strumenti: Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0
Il bonus si articola in due strumenti paralleli:
- Autoimpiego Centro-Nord, rivolto alle iniziative localizzate nelle Regioni centro settentrionali;
- Resto al Sud 2.0, per le Regioni meridionali e insulari.
Entrambi prevedono:
- Voucher fino a 30.000 euro (fino a 40.000 per Resto al Sud 2.0) per beni, strumenti e servizi;
- Contributi a fondo perduto fino al 65% delle spese di avvio (fino al 75% per il Mezzogiorno);
- Finanziamenti maggiorati per progetti innovativi, tecnologici o sostenibili.
Sono ammesse spese per macchinari, attrezzature, software, consulenze tecniche e servizi legati allo sviluppo dell’attività.
I progetti selezionati godranno di un contributo economico e di percorsi di formazione e tutoraggio personalizzati.
Procedura di presentazione e valutazione delle domande
Le domande saranno gestite con procedura valutativa a sportello, nei limiti delle risorse disponibili. Il processo prevede tre fasi:
- verifica formale della domanda;
- controllo dei requisiti di accesso;
- valutazione del merito progettuale;
In caso di esito positivo, Invitalia emetterà il provvedimento di concessione entro 90 giorni. Dopo l’approvazione, sarà possibile richiedere la prima tranche di contributo (a stato di avanzamento lavori) entro tre mesi, con erogazione entro 60 giorni dalla domanda.
Brevetti, marchi e disegni: il Mimit riapre i bandi per le Pmi
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha annunciato per la fine del 2025 la riapertura degli attesi bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, per sostenere la competitività delle Pmi italiane attraverso la valorizzazione della proprietà industriale.
I contributi, erogati in conto capitale, possono coprire fino all’80% delle spese ammissibili, con una maggiorazione per le imprese in possesso della certificazione di parità di genere.
A cura di Franco Meletti











