Gestione separata, artigiani e commercianti: contributi 2026
Con la circolare INPS n.8 del 03.02.2026 sono state rese note le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l’anno 2026.
Inoltre con la circolare INPS n.14 del 09.02.2026 sono state pubblicate le aliquote contributive dovute da artigiani e commercianti per la medesima annualità 2026.
Aliquote contributive Gestione Separata INPS - Anno 2026
La Gestione Separata Inps è stata costituita a decorrere dal 01.01.1996 per estendere l’assicurazione generale obbligatoria IVS anche ai seguenti soggetti:
- “professionisti senza cassa” ovvero i soggetti titolari di partita IVA che esercitano abitualmente, anche in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori autonomi occasionali se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore ad euro 5.000;
- venditori porta a porta se il reddito derivante da tale attività è superiore ad euro 6.410,26;
- agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non iscritti ad un albo professionale;
- ai soci-amministratori di srl commerciale che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso.
Le aliquote complessive della Gestione Separata Inps per il 2026 che risultano del tutto identiche a quelle dell’anno scorso sono le seguenti:
- Pensionato o iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria 24%
- Non pensionato e non iscritto ad altra gestione previdenziale se titolare di P. iva 26.07%; se non titolare di P. iva con diritto alla DIS-COLL 35,03%; non titolare di P. iva senza diritto alla DIS-COLL 33,72%.
Aliquote contributive Artigiani e Commercianti - anno 2026
Per la gestione artigiani e commercianti le aliquote per il 2026 sono pari al 24% per artigiani fino ad euro 56.224 di reddito e 25% per redditi superiori ad euro 56.224; per i commercianti sino al reddito di euro 56.224 l’aliquota è pari al 24.48% e per redditi superiori ad euro 56.224 è pari al 25.48%.
Il contributo per l’anno 2026 è dovuto sulla totalità di redditi d’impresa prodotti nel 2026 per la quota accedente il minimale di euro 18.808,00 annui in base alle aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, che per il 2026 è pari ad euro 56.224.
Regime agevolato contributivo del 35%
Resta confermato per il 2026 il regime agevolato con la riduzione contributiva del 35% ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2025, che ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia.
A cura di Emanuela Sorrentino
Collegamento Pos e registratore di cassa
Occorrerà attendere ancora una decina di giorni affinchè sia resa accessibile la procedura di abbinamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici (POS-RT), prevista per i primi giorni di marzo 2026.
Intanto l’Agenzia delle Entrate ha emanato una guida operativa per gestire il nuovo adempimento pubblicata sul sito il 19/2/2026.
L’Agenzia ricorda che è soggetto all’obbligo di collegamento chi dispone di un registratore telematico per l’emissione degli scontrini fiscali e di un POS.
Soggetti esclusi e regole per attività miste
Resta esonerato da questo nuovo obbligo:
- chi emette solo fatture;
- chi gestisce solo distributori automatici (vending machine), vendita di carburante, ricarica di veicoli elettrici e generi di monopolio,
indipendentemente dal fatto che incassi con moneta elettronica.
Le attività che gestiscono incassi promiscui, cioè utilizzano lo stesso POS sia per operazioni esonerate sia per vendite soggette a scontrino, avranno l’obbligo di collegamento. Solo nel caso in cui un terminale sia dedicato in via esclusiva alle operazioni esonerate, l’esercente può dichiararlo come tale in piattaforma, a condizione che non venga mai impiegato per incassi soggetti a certificazione commerciale ordinaria.
Attenzione: dallo scontrino dovrà risultare la modalità con cui è avvenuto il pagamento (contanti, ticket, elettronico) in quanto l’esercente è tenuto a indicare la modalità di incasso del corrispettivo tramite le funzioni già in uso sulla cassa.
Regime sanzionatorio
L’errata o incompleta registrazione è sanzionata dal 1° gennaio 2026, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, con 100 euro per ciascuna trasmissione entro il limite massimo di 1000 euro per ciascun trimestre.
Collegamento POS - Registratore telematico : come si effettua?
Il collegamento tra registratore e POS sarà esclusivamente informatico e non fisico.
L’adempimento consiste in una comunicazione da effettuare nella propria area riservata del portale web “Fatture e Corrispettivi” accedendo alla nuova funzionalità “Gestione collegamenti”.
Ogni esercente si troverà caricato in quest’area l’elenco delle matricole dei Registratori Telematici e i dati dei Pos che risultano attivati a suo nome nel mese di riferimento, sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia dagli operatori finanziari. Per ciascun collegamento si dovrà selezionare, dall’elenco delle matricole degli RT attivi nel mese di riferimento, il registratore e successivamente il Pos da collegare, indicando infine anche l’indirizzo dell’unità locale.
Per completare l’associazione telematica, occorre distinguere gli strumenti utilizzati:
- per i dispositivi fisici (inclusi i terminali tradizionali e i SoftPos su smartphone), l’esercente deve comunicare il terminal ID unitamente ai dati dell’operatore finanziario che lo gestisce;
- per i POS virtuali (sistemi per autorizzare pagamenti online), è sufficiente indicare il codice fiscale e la denominazione dell’operatore finanziario che lo gestisce;
- per i Server RT che gestiscono punti cassa multipli, i POS vanno abbinati unicamente alle matricole dei server e non alle singole postazioni;
- per chi emette scontrini tramite la procedura web “Documento Commerciale online”, l’associazione del POS va effettuata direttamente all’interno dell’applicativo stesso.
Collegamenti multipli
Il collegamento può essere inoltre multiplo: un singolo Pos può essere collegato a più Registratori Telematici o, al contrario, più Pos possono essere collegati ad un singolo registratore telematico.
Calendario scadenze e regole a regime
Per i dispositivi POS già attivi dal 2025 o attivati nel mese di gennaio 2026 la disponibilità della procedura è prevista per i primi giorni di marzo 2026 e si avrà tempo 45 giorni per completarla (quindi fino a metà aprile almeno).
Per i dispositivi POS attivati da febbraio in poi o per le variazioni successive, la comunicazione dovrà essere effettuata tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’evento.
Attenzione: con la stessa tempistica e la stessa modalità dovrà essere comunicata anche la dismissione di terminali POS.
La Guida dell’Agenzia contiene suggerimenti specifici per le attività svolte con più punti vendita.
Ricordiamo a tutti i clienti dello Studio che, quando diventerà disponibile la procedura di abbinamento, sarà nostra cura contattarli per chiarire se intendono provvedere in autonomia o viceversa se preferiscono delegarci all’operazione.
A cura di Franco Meletti
Il certificato medico di malattia
Per garantire il corretto riconoscimento e pagamento dell’indennità di malattia, analizziamo insieme le disposizioni per i lavoratori del comparto privato, alla luce delle disposizioni della circolare 75/2023 INPS e dell’Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) marzo 2025.
Rilascio del certificato
Il certificato viene rilasciato quando il dipendente si ammala o si infortuna al di fuori dell’ambiente di lavoro e non in itinere. Può essere ambulatoriale o a domicilio.
Il lavoratore deve fornire al medico tutte le informazioni necessarie per il rilascio del certificato: generalità, codice fiscale, indirizzo di reperibilità, attività lavorativa. Deve, inoltre, segnalare tempestivamente eventuali variazioni dell’indirizzo di reperibilità.
Il certificato è telematico: il medico dovrà inviare il flusso all’INPS e fornire al dipendente almeno un protocollo da trasmettere al datore di lavoro.
Cosa fare in caso di ricovero ospedaliero
Nei casi di ricovero presso Pronto soccorso, la struttura ospedaliera deve rilevare il ricovero e rilasciare un certificato di ricovero con il codice nosologico. Tutti gli eventi devono essere comunicati all’INPS.
In seguito alle dimissioni dalla struttura ospedaliera, la stessa deve rilasciare un certificato di dimissioni. Se successivamente segue un periodo di convalescenza, il medico di famiglia deve rilasciare un certificato di malattia telematico.
Cosa fare in caso di cure ricorrenti
Nei casi di cicli di cure ricorrenti (es. trattamenti medici, chemioterapia), è possibile richiedere un’unica certificazione iniziale. Successivamente dovranno essere trasmesse certificazioni periodiche relative ai cicli di cura successivi, nel rispetto del regime di reperibilità.
Certificato telematico o cartaceo?
Il certificato è sempre telematico, ma in caso di impedimento è possibile il certificato cartaceo.
Visite di controllo: come e quando?
Le visite di controllo vanno eseguite nei giorni e nelle fasce di reperibilità: ore 10-12 e 17-19.
Cambio indirizzo di reperibilità durante la malattia
Il lavoratore deve sempre informare la struttura INPS competente in caso di cambio indirizzo.
Quando il dipendente è esonerato dalla reperibilità
Il dipendente è esonerato in caso di:
- patologie gravi;
- infortuni;
- malattia riconosciuta come invalidante.
Malattia durante un soggiorno all'estero: cosa fare?
Il lavoratore deve inviare certificato medico estero, tradotto, entro 2 giorni, all’INPS e al datore di lavoro.
L'assegno di malattia spetta ai disoccupati?
Sì, solo se il rapporto di lavoro è cessato da meno di 60 giorni.
L'assegno di malattia spetta ai pensionati che lavorano?
No, perché prevale la condizione pensionistica.
A cura di Paolo Mantovani
Novità 2026 sulle locazioni brevi e affitti turistici
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), il quadro normativo relativo alle locazioni brevi e turistiche si irrigidisce in modo significativo, imponendo nuove regole soprattutto ai proprietari con più unità immobiliari.
Riduzione della soglia di imprenditorialità
La novità più rilevante riguarda la riduzione della soglia di imprenditorialità da 4 a 2 unità immobiliari.
In base alla Finanziaria 2026, dal 1° gennaio 2026, chi destina alla locazione breve più di 2 appartamenti viene automaticamente considerato imprenditore, con tutte le conseguenze fiscali e contributive che ne derivano, senza possibilità di fornire prova contraria. In caso di comproprietà, il calcolo si effettua per soggetto e non per immobile.
Presunzione di imprenditorialità anche per le locazioni turistiche superiori a 30 giorni
Secondo l’interpretazione estensiva del Ministero del Turismo, la presunzione di imprenditorialità si applica anche alle locazioni turistiche superiori a 30 giorni, non solo alle locazioni brevi. Conseguentemente, anche chi affitta più di 2 immobili per finalità turistiche con contratti superiori a 30 giorni deve presentare la SCIA al SUAP competente.
Tale interpretazione estende significativamente l’ambito applicativo della norma, considerato che fino ad ora era ritenuto riferito esclusivamente alle locazioni brevi (fino a 30 giorni).
Regime della cedolare secca dal 2026
In questo contesto, il regime della cedolare secca viene confermato ma con una distinzione netta:
- Primo immobile: aliquota al 21%;
- Secondo immobile: aliquota al 26%;
- Dal terzo immobile in poi: stop alla cedolare secca, l’attività rientra nel reddito d’impresa.
Adempimenti per chi supera la soglia dei due immobili
Chi supera la soglia dei 2 immobili deve quindi:
- Aprire Partita IVA;
- Presentare SCIA;
- Iscriversi alla Gestione Commercianti INPS;
- Applicare l’IVA sulle prestazioni, se l’attività è configurata come turistico-ricettiva con servizi aggiuntivi.
Resta confermato l’obbligo del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per tutti gli immobili destinati a locazioni brevi o turistiche. Il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile e indicato in ogni annuncio pubblicato online a pena di sanzioni per mancata esposizione.
Restano obbligatori le dotazioni di sicurezza, ovvero dispositivi di rilevazione gas e monossido di carbonio ed estintori portatili a norma.
A cura di Elisa Ghelfi
Verifiche di inizio anno: regimi contabili da adottare
All’inizio di ciascun anno, le imprese debbono procedere ad una verifica dei ricavi conseguiti nel precedente anno d’imposta in modo da verificare il regime contabile da adottare e la periodicità delle liquidazioni IVA del 2026, che dipende dal volume d’affari del 2025.
I regimi contabili previsti dall'art.13 comma 1, DPR 600/1973
L’art.13 comma 1 DPR 600/1973 individua due regimi contabili che si distinguono in:
- ordinario previsto per tutte le società di capitali e per tutte le imprese esercenti attività che superano i limiti previsti per l’accesso al regime di contabilità semplificata;
- semplificato, per tutte le imprese che non superano i limiti in questione.
Nello specifico, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria e possono operare in contabilità semplificata, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato le seguenti soglie:
- Euro 500.000 per prestazioni di servizi;
- Euro 800.000 per le altre attività.
Nel caso di esercizio congiunto sia di un’attività di prestazione di servizi, che di altre attività si fa riferimento al limite di euro 800.000, salvo l’annotazione distinta dei ricavi provenienti dall’esercizio di entrambe le attività: in tale ultima ipotesi si farà riferimento (per la verifica del superamento del limite) ai ricavi relativi all’attività prevalente.
Il regime di contabilità semplificata
La contabilità semplificata è il regime ‘naturale’ degli imprenditori individuali e società di persone che hanno ricavi inferiori a quelli previsti dall’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973.
Va rammentato che ai sensi dell’articolo 66, Tuir e dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento:
- ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2025 se adottano il criterio di cassa,
- ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2025 se adottano il criterio della registrazione.
Opzione per la contabilità ordinaria
I soggetti che potrebbero applicare la contabilità semplificata possono comunque optare, attraverso il cd. ‘comportamento concludente’ per la tenuta di una contabilità ordinaria, procedendo poi a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione del quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.
Periodicità delle liquidazioni IVA
Per quanto riguarda la periodicità delle liquidazioni iva, i contribuenti che nell’anno precedente non abbiano superato i limiti di euro 500.000 per le attività di prestazione di servizi ed euro 800.000 per le altre attività hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell’iva trimestrale anziché mensile.
Tale scelta comporta la maggiorazione nella misura dell’1% a titolo di interessi, del saldo a debito della liquidazione.
A cura di Emanuela Sorrentino
ISEE 2026
È possibile richiedere il link per il caricamento della documentazione necessaria alla compilazione dell’ISEE 2026 contattando lo Studio ai riferimenti indicati di seguito.
La richiesta può essere effettuata scrivendo a uno dei seguenti contatti:
- Dott.ssa Valentina Manzini – valentina.manzini@mwassociati.it
- Dott.ssa Giorgia Ferrari – giorgia.ferrari@mwassociati.it
- Dott. Samuele Pinca – samuele.pinca@mwassociati.it
Il servizio è disponibile sia per i clienti dello Studio sia per i nuovi richiedenti.
Documenti necessari per l'ISEE
Per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2026 è necessario presentare diversi documenti che riportiamo nell’elenco scaricabile cliccando qui sotto.
Ricordiamo che i documenti finanziari e degli immobili da fornire sono quelli riferiti al 31/12/2024.
Per quanto riguarda la situazione lavorativa, la composizione del nucleo familiare e le auto il calcolo dell’ISEE sarà fatto prendendo in considerazione le informazioni relative al giorno di presentazione dei documenti stessi.
Entro quando deve essere presentata la documentazione?
Il modello ISEE 2026 può essere presentato in qualsiasi momento.
Se si ha necessità di presentare l’ISEE ai fini dell’aggiornamento dell’assegno unico, è consigliato presentare la documentazione entro il 28 febbraio 2026.
Si ha comunque tempo fino al 30/06/2026 per non perdere gli arretrati.
Coloro che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi presso il nostro Studio non devono consegnarci i documenti relativi:
1) ai redditi percepiti;
2) al patrimonio immobiliare, quali visure catastali e/o atti di compravendita di immobili;
dal momento che questi sono già in nostro possesso.
I servizi offerti dallo Studio M&W
Lo Studio M&W Veronesi e Associati offre un’ampia gamma di servizi di assistenza e consulenza, non limitati alla sola predisposizione dell’ISEE.
Tra i principali servizi offerti si segnalano:
– Assegno Unico
– Bonus Nido
– Bonus Mamma
– Bonus Psicologo
– Gestione colf e badanti
– Locazioni immobiliari
– Domande di maternità
– Modelli RED
– Modelli ICRIC
– Domande di invalidità
– Prestazioni di disoccupazione
– Successioni
– Volture catastali
– Calcolo della pensione
– Attivazione firma digitale
– Attivazione SPID
Rottamazione quinquies
Dalla scorsa settimana è possibile presentare la domanda di “rottamazione” nella sua quinta versione.
Ogni contribuente può verificare la propria eventuale posizione debitoria sul sito dell’Agenzia delle Riscossioni. Il portale consente di individuare le cartelle rientranti nella nuova agevolazione e presentare la domanda di “rottamazione”.
L’inserimento delle domande sarà possibile fino al 30 aprile 2026, dopodiché’ l’agente della riscossione avrà tempo fino al 30 giugno 2026 per trasmettere la comunicazione delle somme dovute, con l’esito della richiesta e il dettaglio degli importi.
Il primo versamento è fissato al 31 luglio 2026, sia nel caso di pagamento in unica soluzione, sia nel caso di pagamento rateale.
La rateizzazione può avere una durata massima di nove anni, prevedendo fino a 54 rate bimestrali.
Per spiegare meglio l’applicazione pratica della norma agevolativa, l’agenzia delle Riscossioni ha diffuso una serie di FAQ che qui riassumiamo.
Quali debiti rientrano nella misura
La rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omessi versamenti di:
- imposte emerse dai controlli automatici e formali,
- contributi previdenziali Inps (esclusi quelli da accertamento),
- sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture.
Sono inclusi anche i carichi già inseriti nelle precedenti definizioni agevolate decadute.
Possono essere incluse nella domanda anche cartelle oggetto di contenzioso, a condizione di rinunciare alle relative controversie.
Esclusioni
Restano esclusi i debiti diversi da queste categorie, compresi quelli degli enti locali e delle regioni.
Non rientrano nella rottamazione quinquies le sanzioni del Codice della strada emesse dalla polizia locale dei Comuni (mentre sono ricomprese quelle irrogate dalle Prefetture), la tariffa rifiuti o il bollo auto.
Non sono definibili con modalità agevolata gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la rottamazione quinquies si applica solo agli omessi versamenti derivanti dai controlli automatici e formali, non alle somme richieste a seguito di attività di accertamento.
Richiesta prospetto informativo
Accedendo all’ area riservata del sito ed entrando nella sezione “Definizione agevolata”, si potrà compilare l’apposita schermata per richiedere il prospetto informativo, con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.
Il servizio seleziona in automatico i soli debiti “rottamabili”. Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni.
Per chi non avesse SPID, CIE o CNS, è possibile richiedere il prospetto informativo anche partendo dall’area pubblica del sito di Agenzia delle Riscossioni, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento.
In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.
Invio della domanda
La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 esclusivamente tramite i servizi disponibili sul sito Ader. In area riservata si accede con SPID, CIE o CNS, e il sistema mostra automaticamente i carichi definibili.
Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione invierà la comunicazione delle somme dovute, con moduli di pagamento e scadenze. Per chi ha presentato la domanda in area riservata, la comunicazione sarà disponibile esclusivamente all’interno della stessa area.
Procedure esecutive
Una volta presentata la domanda, non possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive sui debiti definibili e non proseguono quelle già avviate, salvo aste già aggiudicate. Restano validi eventuali fermi o ipoteche già iscritti.
Importi dovuti
Si versano solo capitale, spese di notifica e spese esecutive. Non sono dovuti sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e aggio. Per le sanzioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture, la misura si applica solo agli interessi e all’aggio.
Pagamento
Due sono le modalità di pagamento, entrambe con prima scadenza fissata al 31 luglio 2026:
- pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- pagamento rateale fino a 54 rate bimestrali, con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Le prime tre rate scadono nel 2026; dalla quarta alla cinquantunesima si paga ogni due mesi dal 2027; le ultime tre rate sono previste nel 2035.
Decadenza
La rottamazione quinquies diventa inefficace in caso di mancato pagamento della rata unica o di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.
È possibile saltare una rata intermedia senza decadere, ma non l’ultima.
Eventuali rateizzazioni in corso
La presentazione della domanda sospende fino al 31 luglio 2026 gli obblighi di pagamento delle rateizzazioni relative ai debiti definibili. Le rateizzazioni in corso vengono revocate alla stessa data se la domanda viene accolta. Per i debiti non definibili, il contribuente deve continuare a pagare le rate residue.
Data la convenienza di questa nuova possibilità di regolarizzazione, è consigliabile che ogni cliente effettui il controllo della propria posizione direttamente o con l’assistenza dello studio, che resta a disposizione.
A cura di Franco Meletti
Pensioni 2026
Con la legge di Bilancio (legge n. 199/2025) dal 1° gennaio 2026 sono attivi i canali ordinari di accesso al pensionamento per la pensione di vecchiaia e pensione anticipata.
È stato inoltre confermato, per il 2026, l’APE sociale. Non sono stati invece prorogati: quota 103 e opzione donna.
Pensione di vecchiaia
Per il pensionamento di vecchiaia rimangono fermi i requisiti rappresentati da una età di 67 anni e una anzianità contributiva di 20 anni. Non si prevede l’applicazione di finestre. A questi requisiti si aggiunge quello di una pensione superiore all’assegno sociale per i lavoratori che rientrano interamente nel regime contributivo.
Nell’ipotesi in cui non si verifichi questa condizione, occorrono 71 anni di età + 5 anni di contributi effettivi.
Pensione anticipata
Per accedere alla pensione anticipata, occorrono:
- 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori del regime misto;
- 64 anni di età, 20 anni di contributi e una pensione pari a 3 volte l’assegno sociale, per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori del regime contributivo.
La normativa vigente fissa a 3 mesi il periodo tra la maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato e la prima decorrenza dei trattamenti previdenziali (la cosiddetta “finestra mobile”), sia per i lavoratori del regime misto, sia per quelli del regime contributivo.
Incentivo al posticipo del pensionamento
La legge di Bilancio 2026 conferma poi , in continuità con le disposizioni previste dalla scorsa legge di Bilancio, l’ incentivo al posticipo del pensionamento: i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento di cui all’art. 24, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011 entro il 31 dicembre 2026, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’art. 51, comma 2, lettera ibis) del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986 (esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore).
Lavoratori precoci
I lavoratori precoci possono accedere al pensionamento anticipato con 41 anni di contribuzione (uomini e donne), sempre con finestra mobile trimestrale.
E’ opportuno ricordare che la categoria di lavoratori precoci è costituita dai soggetti che:
- abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età;
- siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996;
- rientrino in una delle fattispecie individuate dall’art. 1, comma 199, della L. n. 232/2016, e successive modificazioni.
APE sociale
È confermato, per il 2026, l’APE sociale, il trattamento ponte finanziato dalla fiscalità generale che consente ad alcune categorie di lavoratori l’uscita anticipata all’età di 63 anni e 6 mesi.
Introdotto nella normativa pensionistica con la L. n. 232/2016, è uno strumento di carattere assistenziale per la tutela di soggetti che si trovano in prossimità dell’età di pensionamento e presentano elementi di debolezza economica. La legge di Bilancio 2026 conferma la possibilità di accedere allo strumento per i soggetti con un’età pari ad almeno 63 anni e 6 mesi e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
I soggetti interessati
I soggetti interessati sono:
- i disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria;
- i caregivers che al momento della richiesta assistono da almeno sei mesi un familiare;
- gli invalidi civili con un grado di invalidità almeno pari al 74 per cento;
- i lavoratori che abbiano svolto professioni classificate come gravose per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci.
Caratteristiche dell'APE sociale
L’APE sociale si configura come un assegno calcolato in base all’importo della pensione al momento della presentazione della domanda, corrisposto per 12 mensilità e, comunque, non superiore a 1.500 euro lordi.
L’assegno non è compatibile con le prestazioni di disoccupazione ed è cumulabile solo con redditi occasionali di lavoro autonomo per un importo massimo di 5.000 euro annuali.
L’assegno viene corrisposto dall’INPS fino al raggiungimento dell’età di pensionamento di vecchiaia e ha natura assistenziale.
Come si accede
Per accedere alla prestazione, occorre richiedere in via preliminare la certificazione del diritto alla prestazione entro il 31 marzo 2026, ovvero, entro il 15 luglio 2026.
Si prevede poi la possibilità di presentare con modalità tardiva la istanza entro il 30 novembre. Va però ricordato come in tale ipotesi la domanda viene tenuta in considerazione solo nel caso in cui ci sia ancora disponibilità delle risorse stanziate.
A cura di Paolo Mantovani
Legge di Bilancio 2026: tutte le novità per famiglie e imprese
La Legge di Bilancio 2026–2028 definisce il quadro delle politiche economiche e finanziarie per il prossimo triennio, con un intervento complessivo pari a circa 22 miliardi di euro. Le misure previste intervengono su più ambiti – fisco, lavoro, politiche sociali, sanità, imprese e sistema finanziario.
Di seguito una sintesi delle principali disposizioni contenute nella manovra.
Imposte, sostegno alle famiglie e politiche sociali
Riduzione delle imposte e sostegno al reddito
Sul piano fiscale è prevista la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. Ciò si traduce in un alleggerimento del carico impositivo pari a 440 Euro per lavoratori e pensionati con redditi inferiori a 200.000 euro.
A questa misura si affiancano i regimi di tassazione agevolata (al 5%) sugli aumenti contrattuali, sui premi di produttività e sulle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, per i redditi fino a 33.000 euro annui.
Bonus ristrutturazioni e bonus mobili
Vengono confermati i bonus ristrutturazioni: 50% per la prima casa e 36% per le altre abitazioni, insieme al bonus mobili fino a 5.000 euro.
Revisione dell'ISEE
Accanto al tema del reddito, la manovra interviene anche sui criteri di accesso alle prestazioni sociali. La revisione del calcolo dell’ISEE, con l’innalzamento della soglia del valore della prima casa esclusa dal patrimonio che passa da 52.500 a 91.500 euro e che sale fino a 120.000 euro per i nuclei residenti nelle città metropolitane, amplia la platea dei beneficiari di bonus e agevolazioni.
Sostegno alle famiglie
Le politiche a favore della genitorialità prevedono che il bonus mamme passi da 40 a 60 euro mensili per le lavoratrici con almeno due figli e redditi fino a 40.000 euro.
Sul fronte dell’istruzione, le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro potranno beneficiare del bonus libri per gli studenti delle scuole superiori e, chi sceglie le scuole paritarie, potrà richiedere un contributo fino a 1.500 euro.
Prosegue inoltre, per il 2026 e il 2027, la misura della carta “Dedicata a te”, che prevede 500 euro alle famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.
In merito alle politiche sociali, nascono due nuovi fondi: uno per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati e l’altro per i caregiver familiari.
Previdenza e pensioni
Sul fronte previdenziale, per i lavoratori impegnati in attività usuranti viene annullato l’aumento di tre mesi dal 2027 dell’età pensionabile, mentre per le altre categorie l’incremento sarà di un mese nel 2027 e di due mesi nel 2028. Inoltre, è previsto un aumento di 20 euro mensili per le pensioni dei soggetti in condizioni disagiate.
Dal 1° luglio 2026 scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato a meno che non esprimano una esplicita rinuncia entro 60 giorni.
Misure per le imprese
Incentivi
Parallelamente, la Legge di Bilancio dedica spazio al sistema delle imprese.
La manovra introduce, su un orizzonte triennale, il regime di iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese effettuati tra il 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
A questo strumento si affianca un fondo volto a incrementare le risorse a disposizione per il credito d’imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello “Industria 4.0”.
Costi aziendali
Sul piano della gestione ordinaria, la manovra introduce e conferma misure che incidono sui costi aziendali. Viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 la sospensione della plastic tax e della sugar tax, mentre per i lavoratori dipendenti la soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici sale da 8 a 10 euro al giorno.
Affitti brevi e commercio internazionale
Cambiano inoltre le regole sugli affitti brevi: dal terzo immobile si configura l’attività d’impresa, anticipando un passaggio che prima scattava dal quinto.
Per il commercio internazionale viene introdotto un contributo di 2 euro su tutte le spedizioni di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra UE, mentre resta confermata la possibilità, per i lavoratori dipendenti e pensionati con redditi fino a 35.000 euro, di accedere alla flat tax al 15% sui redditi da lavoro autonomo.
Pace fiscale
Un ulteriore tassello della Legge di Bilancio riguarda la pace fiscale, che introduce una nuova possibilità di definizione agevolata per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023. I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma non hanno effettuato il pagamento potranno regolarizzare la propria posizione scegliendo tra il versamento in un’unica soluzione o un piano di rateizzazione fino a nove anni, con 54 rate bimestrali. La misura, estendibile anche ai tributi locali, si rivolge sia alle famiglie sia alle imprese.
A cura di Elisa Ghelfi
Regime forfettario e reverse charge
Dal 1° ottobre 2025 è entrata in vigore una novità importante per chi applica il regime forfettario e riceve fatture soggette a “reverse charge”: una semplificazione che riguarda il versamento dell’IVA.
La disciplina fino al 30 settembre 2025
Fino al 30 settembre 2025, i forfettari che ricevono fatture in reverse charge devono versare l’IVA ogni mese, entro il 16 del mese successivo all’operazione.
La nuova modalità di versamento dal 1°ottobre 2025
Dal 1° ottobre 2025 il versamento dell’IVA è trimestrale e si deve versare entro il 16 del secondo mese successivo la fine del trimestre.
Soggetti interessati dalla novità
Questa novità riguarda i contribuenti in regime forfettario che si trovano a dover versare l’IVA a seguito di operazioni soggette a reverse charge quali:
- acquisti di beni da altri paesi dell’Unione Europea se si supera la soglia dei 10.000 euro annui;
- prestazioni di servizi da soggetti esteri (sia UE che extra-UE);
- operazioni in alcuni settori particolari come edilizia o telefonia dove è previsto il reverse charge interno.
Tutte le altre semplificazioni previste per il regime forfettario restano in vigore (non devono emettere fatture con IVA, non sono obbligati alla dichiarazione iva nè alla tenuta dei registri IVA).
Il reverse charge come eccezione al regime forfettario
Il reverse charge resta un’eccezione in quanto in questi casi il forfettario diventa “debitore d’imposta” e deve integrare la fattura del fornitore estero (oppure emettere autofattura), calcolare l’IVA dovuta e versarla con modello F24.
Il passaggio al versamento dell’IVA trimestrale alleggerisce gli adempimenti e migliora la gestione della liquidità.
A cura di Emanuela Sorrentino











