bonifici

Nuove regole su Bonifici istantanei e Verifica del destinatario

Dal 9 ottobre le nuove regole europee impongono a tutte le banche di offrire il servizio di invio dei bonifici istantanei (possibilità finora disponibile solo su alcuni rapporti e canali bancari) ed il servizio di verifica del beneficiario.

I bonifici istantanei

I bonifici istantanei offrono il vantaggio di accelerare le transazioni, in quanto il trasferimento dei soldi diventa effettivo nel momento stesso in cui viene disposto l’ordine di pagamento. Questa modalità favorisce la rapidità delle transazioni e permette di usufruire di nuovi servizi come la programmazione di pagamenti futuri o ricorrenti.

Quanto al costo, per legge le banche non possono più applicare ai bonifici istantanei una commissione superiore rispetto a quella applicata ai bonifici ordinari.

Un aspetto critico dei bonifici istantanei consiste nel fatto che non possono essere annullati una volta disposti. In caso di richiesta di richiamo del pagamento, il beneficiario ha la facoltà di rifiutare il rimborso. Pertanto, è necessario prestare molta più attenzione alla compilazione del bonifico, verificando sia l’Iban sia il nome del beneficiario per evitare le truffe.

Come ricorda l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) “è comunque importante seguire le indicazioni e i consigli della banca per evitare di cadere in raggiri da parte, per esempio, di finti venditori online o di truffatori, che con diverse tecniche di frode possono cercare di carpire dati sensibili o di convincere le vittime ad effettuare bonifici istantanei per servizi o pagamenti inesistenti”.

L’importo massimo per i bonifici istantanei è fissato a 100 mila euro.

La verifica del beneficiario

Il nuovo servizio di verifica del beneficiario si applica sia ai bonifici istantanei, sia ai bonifici istantanei. Grazie a questo controllo, chi fa un bonifico potrà sapere in pochi secondi se l’Iban e il nominativo del beneficiario corrispondono esattamente o parzialmente oppure se risultano «non verificabili». Dopo tale verifica, sarà possibile decidere se completare il pagamento o interromperlo.

La verifica dei dati del beneficiario da parte della banca aiuta a ridurre il rischio di errori o frodi. Tuttavia, è comunque opportuno fare molta attenzione nel momento in cui si autorizza il pagamento.

A cura di Franco Meletti


bando autoimprenditorialità

Bandi per favorire l’autoimprenditorialità giovanile

Dal 15 ottobre sarà possibile presentare le domande per i bandi a sostegno dell’autoimprenditorialità giovanile tramite l’apposita piattaforma digitale gestita da Invitalia per conto del ministero del Lavoro, che può contare sullo stanziamento di 1 miliardo di euro.

Destinatari e finalità dei bandi

L’incentivo è dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni in condizione di disoccupazione, inattività o fragilità sociale. È sufficiente possedere uno dei requisiti previsti per accedere al beneficio.

I bandi puntano a sostenere la nascita di nuove imprese e nuovi studi professionali, promuovere la transizione ecologica e l’energia “green”, favorire la sostenibilità e tutelare brevetti, marchi e disegni.

I due strumenti: Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0

Il bonus si articola in due strumenti paralleli:

  • Autoimpiego Centro-Nord, rivolto alle iniziative localizzate nelle Regioni centro settentrionali;
  • Resto al Sud 2.0, per le Regioni meridionali e insulari.

Entrambi prevedono:

  • Voucher fino a 30.000 euro (fino a 40.000 per Resto al Sud 2.0) per beni, strumenti e servizi;
  • Contributi a fondo perduto fino al 65% delle spese di avvio (fino al 75% per il Mezzogiorno);
  • Finanziamenti maggiorati per progetti innovativi, tecnologici o sostenibili.

Sono ammesse spese per macchinari, attrezzature, software, consulenze tecniche e servizi legati allo sviluppo dell’attività.

I progetti selezionati godranno di un contributo economico e di percorsi di formazione e tutoraggio personalizzati.

Procedura di presentazione e valutazione delle domande

Le domande saranno gestite con procedura valutativa a sportello, nei limiti delle risorse disponibili. Il processo prevede tre fasi:

  1. verifica formale della domanda;
  2. controllo dei requisiti di accesso;
  3. valutazione del merito progettuale;

In caso di esito positivo, Invitalia emetterà il provvedimento di concessione entro 90 giorni. Dopo l’approvazione, sarà possibile richiedere la prima tranche di contributo (a stato di avanzamento lavori) entro tre mesi, con erogazione entro 60 giorni dalla domanda.

Brevetti, marchi e disegni: il Mimit riapre i bandi per le Pmi

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha annunciato per la fine del 2025 la riapertura degli attesi bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, per sostenere la competitività delle Pmi italiane attraverso la valorizzazione della proprietà industriale.

I contributi, erogati in conto capitale, possono coprire fino all’80% delle spese ammissibili, con una maggiorazione per le imprese in possesso della certificazione di parità di genere.

A cura di Franco Meletti


videocamere sul lavoro

Installazione di videocamere sul luogo di lavoro

In materia di installazione di videocamere sul luogo di lavoro, l’attuale versione dell’art. 4, Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), come modificato dall’art. 23, D.lgs. n. 151/2015, attuativo del Jobs Act, stabilisce che:

“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con più unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.”

Le modalità di richiesta dell’autorizzazione

Per poter ottenere l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, il datore di lavoro deve rispettare alcuni passaggi obbligatori che consistono in 3 passaggi ben definiti.

1)Compilazione del Modello di istanza di autorizzazione

In primo luogo, è necessario procedere con la compilazione del Modello di istanza di autorizzazione per impianti di videosorveglianza, localizzazione satellitare, altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4, Legge n. 300/1970.

2)Allegazione della relazione tecnica

Al Modello di istanza sopramenzionato deve essere allegata una relazione tecnica. Questa, da un lato, deve identificare le esigenze di carattere organizzativo, produttivo, di sicurezza o tutela del patrimonio aziendale alla base dell’istanza. Dall’altro, deve descrivere le caratteristiche tecniche delle telecamere installate, nonché le modalità di funzionamento dispositivo di registrazione, il numero e il posizionamento dei monitor, la fascia oraria di funzionamento dell’impianto, i tempi di conservazione delle immagini (e le motivazioni per l’eventuale registrazione eccedente le 24/48 ore) e le specifiche di funzionamento dell’impianto di videosorveglianza.

La relazione tecnica si configura come un passaggio fondamentale per fornire all’Ispettorato nazionale del lavoro competente tutte le informazioni utili al rilascio (o meno) dell’autorizzazione.

3)Pagamento delle marche da bollo

Infine, il datore di lavoro deve allegare 2 marche da bollo da 16 euro, di cui una per l’istanza e una per il rilascio del provvedimento, da consegnare a mano o a mezzo posta.

Giova ricordare, come indicato nelle note in calce al Modello di richiesta, che la richiesta di autorizzazione può essere completata esclusivamente tramite via telematica, brevi manu o per raccomandata. Nel caso di consegna brevi manu o mediante posta raccomandata viene richiesta anche la consegna di copia del documento di identità del datore di lavoro.

Comunicazione al lavoratore: l’informativa sulle modalità di gestione della videosorveglianza

Oltre all’autorizzazione, il secondo requisito obbligatorio per poter adottare sistemi di videosorveglianza in ambiente di lavoro consiste nell’informare i lavoratori sulle modalità di funzionamento dei sistemi stessi.

In questa particolare condizione, non viene richiesto al lavoratore il consenso ex art. 7, Regolamento UE 2016/679, ma si ottempera agli obblighi normativi con la semplice informativa, che – per definizione – non prevede l’accettazione del lavoratore.

Tale informativa, oltre ad assolvere ad un obbligo normativo previsto dallo Statuto dei lavoratori, assolve anche ad un adempimento obbligatorio in termini di tutela del dato del lavoratore (ovvero del soggetto interessato al trattamento del dato).

Aspetti di privacy e sicurezza

Il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative, in conformità ai principi di accountability e di sicurezza del trattamento.

A cura di Paolo Mantovani


incentivo auto elettriche

PNRR – Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici a zero emissioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 8 agosto 2025, n. 236, che definisce criteri, modalità e condizioni per l’accesso agli incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli a zero emissioni.

Gli incentivi sono destinati alla sostituzione di veicoli termici con nuovi veicoli elettrici, con l’obiettivo di favorire il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri, promuovendo la mobilità sostenibile.

La dotazione finanziaria per l’intervento ammonta complessivamente a 597 milioni di euro, da erogare entro i limiti e secondo le modalità stabilite nel Decreto Ministeriale.

Beneficiari dell’incentivo

Il Decreto prevede due categorie principali di beneficiari.

1) Persone Fisiche

  • Devono risiedere in un’area urbana funzionale (agglomerati > 50.000 abitanti o comprensivi di aree pendolari – secondo i criteri ISTAT).
  • L’acquisto agevolato riguarda un solo veicolo nuovo elettrico di categoria M1 (trasporto persone, fino a 8 passeggeri più conducente), con un prezzo di listino non superiore a € 35.000 (IVA e optional esclusi).
  • È previsto l’obbligo di rottamazione di un veicolo termico Euro 5 o inferiore, intestato da almeno 6 mesi al richiedente o a un componente del nucleo familiare.

L’entità dell’incentivo è pari a:

  • € 11.000 per i soggetti con ISEE inferiore o uguale a € 30.000.
  • € 9.000 per i soggetti con ISEE tra € 30.000 e € 40.000.

È previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre, il veicolo nuovo deve rimanere intestato al beneficiario per almeno 24 mesi e l’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi nazionali e/o europei.

2) Microimprese

  • Si tratta di Microimprese (impresa con meno di 10 dipendenti e fatturato non superiore a € 2 milioni) con sede legale in un’area urbana funzionale.
  • L’acquisto agevolato riguarda un massimo di 2 veicoli nuovi commerciali di categoria N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t) o N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t) ad alimentazione esclusivamente elettrica.
  • È previsto l’obbligo di rottamazione di veicoli della stessa categoria (Euro 5 o inferiore) intestati alla società da almeno 6 mesi.

L’entità dell’agevolazione è fino al 30% del prezzo d’acquisto, con un tetto massimo di € 20.000 per veicolo ed è corrisposta dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

L’incentivo è soggetto al rispetto del Regolamento “de minimis” (UE n. 2831/2023), non è cumulabile con altri contributi pubblici e la proprietà dei veicoli deve essere mantenuta dalla società per almeno 24 mesi.

Modalità di accesso all’incentivo

La domanda per accedere agli incentivi deve essere presentata tramite l’apposita piattaforma online, gestita da SOGEI.

Dal 23 settembre 2025 è aperta la fase di registrazione dei rivenditori di veicoli elettrici, come comunicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sulla piattaforma sarà disponibile un motore di ricerca dei rivenditori registrati.

La data di apertura della piattaforma per i beneficiari, persone fisiche e microimprese, sarà comunicata dal MASE con un apposito avviso. È comunque prevista l’attivazione dal 15 ottobre 2025.

A cura di Elisa Ghelfi


polizza assicurativa. eventi catastrofali.

Obbligo polizza catastrofale: promemoria scadenze

Vista la sempre maggiore frequenza con cui si verificano fenomeni naturali di estrema violenza e gravità, per tutte le imprese con sede legale in Italia è stato previsto l’obbligo di legge di stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni causati da eventi catastrofali.

Soggetti interessati

Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio con la sola esclusione delle imprese agricole.

Il mancato adempimento impedisce l’accesso a tutte le agevolazioni pubbliche e non solo a quelle previste a favore delle imprese quando vengono effettivamente colpite da calamità naturali.

Promemoria scadenze

Le scadenze entro le quali le imprese devono adeguarsi sono le seguenti:

  •  micro e piccole imprese 1 gennaio 2026;
  •  medie imprese 1  ottobre 2025.

Per le grandi imprese il termine ultimo per adeguarsi è stato invece il 31 marzo 2025 con i primi 90 giorni senza multe.


concordato preventivo biennale

Concordato preventivo biennale 2025-2026

Il Concordato preventivo biennale 2025-2026 è rivolto a imprese e professionisti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità (I.S.A.). Consente di siglare un accordo con il Fisco a seguito della formulazione di una proposta per la definizione biennale del reddito che deriva dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni.

Modalità di adesione

La proposta sopra menzionata riguarda il biennio 2025-2026 e l’accettazione deve avvenire entro il 30.09.2025 mediante due modalità alternative:

  • invio della dichiarazione dei redditi comprensiva del modello ISA nel quale è presente il quadro P come è stato fatto per il 2024;
  • invio del solo quadro P entro il prossimo 30.09.2025.

Sempre entro il 30.09.2025 è possibile comunicare, solo in forma autonoma, la revoca dell’accettazione al Concordato preventivo biennale 2025-2026 comunicata in precedenza.

Soggetti ammessi

Possono aderire al Concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e che non hanno debiti tributari o, se presenti, siano inferiori a 5.000 euro (sono esclusi dal computo i debiti sospesi o in rateazione, fino a decadenza dei relativi benefici).

Soggetti esclusi

Non possono invece partecipare:

  • i contribuenti che hanno già aderito al primo biennio (2024-2025);
  • i soggetti in regime forfettario (inclusi solo in via sperimentale nel 2024);
  • le attività con ricavi o compensi oltre 5.164.569 euro;
  • i soggetti che non hanno presentato almeno una dichiarazione nei tre anni precedenti;
  • i soggetti condannati per reati tributari gravi e con debiti tributari o contributivi definitivi superiori a 5.000 euro.

Oggetto del Concordato

Sono oggetto del Concordato:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante da arti e professioni (art. 54 TUIR);
  • il reddito d’impresa (art. 56 e art. 66 TUIR).

Sono escluse alcune componenti straordinarie come plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e redditi da partecipazioni. Il reddito concordato non può comunque essere inferiore a 2.000 euro.

Vantaggi per chi aderisce

Chi aderisce al Concordato preventivo biennale ottiene:

  • certezza del carico fiscale per due anni, in quanto viene tassato solamente il reddito concordato e non il maggiore reddito effettivamente conseguito nel biennio di riferimento;
  • accesso al ravvedimento speciale per le annualità pregresse;
  • protezione da accertamenti tributari, salvo i casi di frode o di intervenuta causa di decadenza;
  • premialità fiscali e semplificazioni procedurali. Ad esempio, sulla parte di reddito concordato eccedente quello dichiarato nell’anno precedente si applica un’imposta sostitutiva che varia tra il 10% e il 15% a seconda del tuo punteggio ISA.

Cause di decadenza del Concordato

Il Concordato decade anche in caso di:

  • modifiche sostanziali dell’attività (fusione, scissione, cessazione);
  • scostamento superiore al 50% tra reddito effettivo e reddito concordato per cause straordinarie;
  • irregolarità dichiarative rilevanti;
  • mancato versamento delle imposte concordate.

obbligo di collegamento

Dal 2026 obbligo di collegamento di POS e registratori di cassa telematici

Dal 2026 (salvo proroghe), un’importante novità interesserà ristoranti, bar, negozi, laboratori artigianali e chiunque sia dotato di registratore telematico dei corrispettivi e POS:

i due strumenti dovranno essere collegati tra loro.

Obbligo di collegamento tra registratore di cassa e POS

La Legge di bilancio 2025 prevede che dal 1 gennaio 2026  i contribuenti dotati di registratore telematico e di POS debbano adempiere ad un nuovo obbligo volto a contrastare l’evasione fiscale: collegarli fra loro.

Tutti gli incassi elettronici che avvengono tramite il POS dovranno essere memorizzati anche dal registratore e trasmessi all’Agenzia delle Entrate. In tal modo, quest’ultima quotidianamente riceverà in contemporanea da ogni dispositivo:

  • l’importo complessivo dei corrispettivi del giorno;
  • l’importo complessivo degli incassi del giorno avvenuti con modalità elettronica.

Questo sistema permetterà all’Agenzia delle Entrate un immediato confronto di coerenza delle cifre, al fine di contrastare l’evasione fiscale e far emergere eventuali discrepanze tra incassi effettivi e scontrini emessi.

Sanzioni

Vengono previste sanzioni pecuniarie per i diversi tipi di violazione:

  • mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati (sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000 identica a quella prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale)
  • mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici (sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre).

Nei casi più gravi può essere disposta la sanzione accessoria di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Aspetti operativi

Ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato le regole operative per l’attuazione del nuovo obbligo e non si può escludere una proroga o modifica della disposizione. Tuttavia, invitiamo gli interessati ad iniziare una valutazione della propria dotazione tecnica al fine di verificare se il proprio registratore telematico ed il proprio POS siano già in grado di integrarsi o se siano necessarie modifiche hardware/software.

Allo stato attuale, avendo previsto la decorrenza dell’obbligo dall’1/1/2026 si dovranno programmare eventuali interventi tecnici di modifica/sostituzione entro il 31/12/2025.

A cura di Franco Meletti


decreto economia

Decreto Economia 2025: conversione in legge e principali novità

La legge di conversione del decreto-legge n. 95/2025 (c.d. Decreto Economia), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti novità in materia di lavoro e sostegno alle famiglie.

Contratti a tempo determinato

È stata prorogata al 31 dicembre 2026 la possibilità, per i datori di lavoro nel settore privato, di stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e in ogni caso non superiore a 24 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (art. 14, comma 6-bis, D.L. n. 95/2025, conv. nella L. 8 agosto 2025, n. 118).

In particolare: Ai sensi dell’art.19, comma 1, lett.b del D.lgs. n.81/2015, come modificato dal Decreto Economia, la durata del contratto può superare i 12 mesi, ma non eccedere i 24 mesi, solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • in assenza delle previsioni di cui sopra, nei contratti collettivi applicati in azienda e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Bonus asilo nido

Il Decreto Economia estende il bonus asilo nido e ne introduce la validità pluriennale.

L’INPS, con la circolare n.123 del 5 settembre 2025, ha recepito le modifiche introdotte dall’art.6 bis del Decreto Economia, che riguardano la frequenza di asili nido pubblici e privati. Tale circolare, in particolare, chiarisce l’ambito di applicazione del contributo e introduce importanti novità a partire dal 1° gennaio 2026.

Estensione del contributo

Il bonus asilo nido non riguarda più soltanto la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, ma viene esteso anche a:

  • nidi e micronidi, che accolgono bambine/i tra 3 e 36 mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze.
  • sezioni primavera, che accolgono bambine/i tra 24 e 36 mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età.
  • servizi integrativi abilitati come spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, nel rispetto delle normative regionali.

Sono invece escluse dal beneficio le spese relative a centri per bambini e famiglie e a servizi non riconducibili all’educazione per la prima infanzia (ad esempio servizi ricreativi, pre-scuola o post-scuola).

Ultrattività delle domande

Dal 1° gennaio 2026, le domande presentate e accolte avranno validità pluriennale, producendo effetti anche per gli anni successivi, fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. E’ prevista la verifica dei requisiti e la prenotazione delle mensilità.

Per ottenere il contributo asilo nido sarà necessario allegare la documentazione di pagamento di almeno una retta. Per gli asili pubblici con pagamento posticipato, sarà sufficiente l’iscrizione o l’inserimento in graduatoria.

Per quanto riguarda il contributo a sostegno presso l’abitazione, sarà richiesta un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità alla frequenza per gravi patologie croniche.

A cura di Paolo Mantovani


beni ai soci

Assegnazione agevolata beni ai soci fino al 30 Settembre 2025

La Legge di Bilancio ha riproposto la possibilità di assegnare o cedere beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci entro il 30/09/2025.

Le società interessate sono tenute a versare il 60% dell’imposta sostitutiva sempre entro il 30/09/2025 e la restante parte entro il 30/11/2025.

Soggetti interessati

Possono beneficiare dell’agevolazione: Spa, società in accomandita per azioni, Srl, Snc e società in accomandita semplice purché residenti nel territorio dello Stato.

Non rientrano tra i soggetti destinatari della disciplina in esame gli enti non commerciali e le società non residenti nel territorio dello Stato che hanno una stabile organizzazione in Italia.

Requisiti necessari per i soci

Per godere dell’agevolazione tutti i soci devono:

  • risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 oppure
  • essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°ottobre 2024.

Beni oggetto di assegnazione o cessione

Per quanto riguarda l’individuazione dei beni che possono formare oggetto di assegnazione o cessione agevolata ai soci, la disposizione stabilisce che devono riguardare:

  • beni immobili (terreni e fabbricati), fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione;
  • beni mobili iscritti nei pubblici registri non usati quali beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Imposte

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura dell’8% oppure del 10.5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione o cessione.

Per le suddette assegnazioni o cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta di registro, eventualmente applicabili, sono ridotte alla metà (dal 3% all’1.5%); mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa pari a 200 euro.


borse di studio

Regione Emilia-Romagna: borse di studio e contributi per i libri di testo per l'anno scolastico 2025/2026

La Regione Emilia-Romagna ha approvato con la Delibera n.1165 del 14 luglio 2025 i nuovi requisiti e criteri per l’assegnazione di borse di studio e contributi per i libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026.

Le domande possono essere presentate dal 4 settembre 2025.

L’obbiettivo è garantire a tutti pari opportunità di accesso all’istruzione, ridurre le disuguaglianze e sostenere le famiglie nelle spese scolastiche.

Requisiti per accedere ai benefici

Sono destinatari dei benefici gli studenti e le studentesse in possesso dei seguenti requisiti:

  • nati a partire dal 01/01/2001;
  • residenti in Emilia-Romagna, anche frequentanti scuole localizzate in regioni confinanti/limitrofe a condizione che lo studente rientri quotidianamente nella propria residenza;
  • appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, che rientri nelle seguenti due fasce:

Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94,

Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78;

  • iscritti ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e del diritto dovere all’istruzione e alla formazione.

Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle studentesse con disabilità certificata ai sensi della Legge n.104/1992.

Tipologie di benefici

Borse di studio a valere su risorse regionali

Sono finalizzate a sostenere gli studenti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali sopra elencati, risultano iscritti:

  • al primo e al secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie;
  • al secondo e terzo anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento di una qualifica professionale di liv. III EQF rientrante nell’offerta regionale presso un organismo di formazione professionale accreditato;
  • alle tre annualità dei progetti personalizzati dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel sistema regionale IeFP, compreso il primo anno propedeutico.

Borse di studio a valere su risorse statali

Sono finalizzate a sostenere gli studenti nelle spese per l’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale.

Sono beneficiari gli studenti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali precedentemente elencati, risultano iscritti all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

Contributi per i libri di testo

Sono finalizzati a sostenere gli studenti nelle spese per l’acquisto di libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali.

Sono beneficiari gli studenti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali precedentemente elencati, risultano iscritti:

  • alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie;
  • ai percorsi di primo livello che rilasciano un titolo conclusivo del I ciclo dei Centri per Istruzione degli Adulti (CPIA).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente online da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o direttamente dallo studente se maggiorenne.

Nel caso di studente maggiorenne, la domanda può essere presentata dal genitore/tutore delegato formalmente dallo studente stesso.

Per presentare la domanda occorre utilizzare l’applicativo predisposto da ER.GO e denominato ERGO SCUOLA reso disponibile al seguente link  https://scuola.er-go.it.

L’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA può essere effettuato unicamente tramite l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

Tempi di attivazione delle procedure, di presentazione delle istanze e di validazione

  • Dal 4 Settembre 2025 ed entro le ore 18.00 del 24 Ottobre 2025: presentazione delle domande esclusivamente on-line da parte dell’utenza.
  • Solo nei giorni 23 e 24 Ottobre 2025 (fino alle ore 18): possibilità di presentazione delle domande on-line utilizzando il protocollo mittente della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
  • Entro il 12 Novembre 2025: validazione da parte delle Scuole/Enti di formazione dei dati riferiti alle domande e contenuti nell’applicativo.
  • Entro il 21 Novembre 2025: validazione da parte dei Comuni/Unioni di Comuni dei dati contenuti nell’applicativo riferiti alle domande di contributo libri di testo.
  • Entro il 18 Dicembre 2025: conclusione istruttoria da parte delle Province/Città Metropolitana di Bologna relativa ai dati contenuti nell’applicativo riferiti alle domande di borsa di studio.

Determinazione degli importi

Gli importi esatti dei contributi e delle borse di studio saranno definiti in un secondo momento, a seguito della validazione dei dati, tenendo conto degli studenti aventi diritto e delle risorse disponibili.

In particolare, per le borse di studio a valere sulle risorse regionali gli importi potranno essere “importo base” e “importo maggiorato” del 25% rispetto all’importo base. La borsa di studio con “importo maggiorato” viene concessa:

  • agli studenti che hanno conseguito nell’anno scolastico precedente la votazione media pari o superiore al 7. Nel caso di studenti che nell’anno scolastico precedente erano iscritti al terzo anno della scuola secondaria di I grado, occorre fare riferimento alla valutazione dell’esame finale;
  • agli studenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, indipendentemente dal requisito del merito.

Lo Studio è a disposizione per fornire assistenza e per l’invio delle domande.