pensione

Pensioni 2026

Con la legge di Bilancio (legge n. 199/2025) dal 1° gennaio 2026 sono attivi i canali ordinari di accesso al pensionamento per la pensione di vecchiaia e pensione anticipata.

È stato inoltre confermato, per il 2026, l’APE sociale. Non sono stati invece prorogati: quota 103 e opzione donna.

Pensione di vecchiaia

Per il pensionamento di vecchiaia rimangono fermi i requisiti rappresentati da una età di 67 anni e una anzianità contributiva di 20 anni. Non si prevede l’applicazione di finestre. A questi requisiti si aggiunge quello di una pensione superiore all’assegno sociale per i lavoratori che rientrano interamente nel regime contributivo.

Nell’ipotesi in cui non si verifichi questa condizione, occorrono 71 anni di età + 5 anni di contributi effettivi.

Pensione anticipata

Per accedere alla pensione anticipata, occorrono:

  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori del regime misto;
  • 64 anni di età, 20 anni di contributi e una pensione pari a 3 volte l’assegno sociale, per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori del regime contributivo.

La normativa vigente fissa a 3 mesi il periodo tra la maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato e la prima decorrenza dei trattamenti previdenziali (la cosiddetta “finestra mobile”), sia per i lavoratori del regime misto, sia per quelli del regime contributivo.

Incentivo al posticipo del pensionamento

La legge di Bilancio 2026 conferma poi , in continuità con le disposizioni previste dalla scorsa legge di Bilancio, l’ incentivo al posticipo del pensionamento: i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento di cui all’art. 24, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011 entro il 31 dicembre 2026, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’art. 51, comma 2, lettera ibis) del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986 (esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore).

Lavoratori precoci

I lavoratori precoci possono accedere al pensionamento anticipato con 41 anni di contribuzione (uomini e donne), sempre con finestra mobile trimestrale.

E’ opportuno ricordare che la categoria di lavoratori precoci è costituita dai soggetti che:

  • abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età;
  • siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996;
  • rientrino in una delle fattispecie individuate dall’art. 1, comma 199, della L. n. 232/2016, e successive modificazioni.

APE sociale

È confermato, per il 2026, l’APE sociale, il trattamento ponte finanziato dalla fiscalità generale che consente ad alcune categorie di lavoratori l’uscita anticipata all’età di 63 anni e 6 mesi.

Introdotto nella normativa pensionistica con la L. n. 232/2016, è uno strumento di carattere assistenziale per la tutela di soggetti che si trovano in prossimità dell’età di pensionamento e presentano elementi di debolezza economica. La legge di Bilancio 2026 conferma la possibilità di accedere allo strumento per i soggetti con un’età pari ad almeno 63 anni e 6 mesi e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

I soggetti interessati

I soggetti interessati sono:

  • i disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria;
  • i caregivers che al momento della richiesta assistono da almeno sei mesi un familiare;
  • gli invalidi civili con un grado di invalidità almeno pari al 74 per cento;
  • i lavoratori che abbiano svolto professioni classificate come gravose per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci.

Caratteristiche dell'APE sociale

L’APE sociale si configura come un assegno calcolato in base all’importo della pensione al momento della presentazione della domanda, corrisposto per 12 mensilità e, comunque, non superiore a 1.500 euro lordi.

L’assegno non è compatibile con le prestazioni di disoccupazione ed è cumulabile solo con redditi occasionali di lavoro autonomo per un importo massimo di 5.000 euro annuali.

L’assegno viene corrisposto dall’INPS fino al raggiungimento dell’età di pensionamento di vecchiaia e ha natura assistenziale.

Come si accede

Per accedere alla prestazione, occorre richiedere in via preliminare la certificazione del diritto alla prestazione entro il 31 marzo 2026, ovvero, entro il 15 luglio 2026.

Si prevede poi la possibilità di presentare con modalità tardiva la istanza entro il 30 novembre. Va però ricordato come in tale ipotesi la domanda viene tenuta in considerazione solo nel caso in cui ci sia ancora disponibilità delle risorse stanziate.

A cura di Paolo Mantovani


legge di bilancio 2026

Legge di Bilancio 2026: tutte le novità per famiglie e imprese

La Legge di Bilancio 2026–2028 definisce il quadro delle politiche economiche e finanziarie per il prossimo triennio, con un intervento complessivo pari a circa 22 miliardi di euro. Le misure previste intervengono su più ambiti – fisco, lavoro, politiche sociali, sanità, imprese e sistema finanziario.

Di seguito una sintesi delle principali disposizioni contenute nella manovra.

Imposte, sostegno alle famiglie e politiche sociali

Riduzione delle imposte e sostegno al reddito

Sul piano fiscale è prevista la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. Ciò si traduce in un alleggerimento del carico impositivo pari a 440 Euro per lavoratori e pensionati con redditi inferiori a 200.000 euro.

A questa misura si affiancano i regimi di tassazione agevolata (al 5%) sugli aumenti contrattuali, sui premi di produttività e sulle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, per i redditi fino a 33.000 euro annui.

Bonus ristrutturazioni e bonus mobili

Vengono confermati i bonus ristrutturazioni: 50% per la prima casa e 36% per le altre abitazioni, insieme al bonus mobili fino a 5.000 euro.

Revisione dell'ISEE

Accanto al tema del reddito, la manovra interviene anche sui criteri di accesso alle prestazioni sociali. La revisione del calcolo dell’ISEE, con l’innalzamento della soglia del valore della prima casa esclusa dal patrimonio che passa da 52.500 a 91.500 euro e che sale fino a 120.000 euro per i nuclei residenti nelle città metropolitane, amplia la platea dei beneficiari di bonus e agevolazioni.

Sostegno alle famiglie

Le politiche a favore della genitorialità prevedono che il bonus mamme passi da 40 a 60 euro mensili per le lavoratrici con almeno due figli e redditi fino a 40.000 euro.

Sul fronte dell’istruzione, le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro potranno beneficiare del bonus libri per gli studenti delle scuole superiori e, chi sceglie le scuole paritarie, potrà richiedere un contributo fino a 1.500 euro.

Prosegue inoltre, per il 2026 e il 2027, la misura della carta “Dedicata a te”, che prevede 500 euro alle famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

In merito alle politiche sociali, nascono due nuovi fondi: uno per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati e l’altro per i caregiver familiari.

Previdenza e pensioni

Sul fronte previdenziale, per i lavoratori impegnati in attività usuranti viene annullato l’aumento di tre mesi dal 2027 dell’età pensionabile, mentre per le altre categorie l’incremento sarà di un mese nel 2027 e di due mesi nel 2028. Inoltre, è previsto un aumento di 20 euro mensili per le pensioni dei soggetti in condizioni disagiate.

Dal 1° luglio 2026 scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato a meno che non esprimano una esplicita rinuncia entro 60 giorni.

Misure per le imprese

Incentivi

Parallelamente, la Legge di Bilancio dedica spazio al sistema delle imprese.

La manovra introduce, su un orizzonte triennale, il regime di iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese effettuati tra il 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

A questo strumento si affianca un fondo volto a incrementare le risorse a disposizione per il credito d’imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello “Industria 4.0”.

Costi aziendali

Sul piano della gestione ordinaria, la manovra introduce e conferma misure che incidono sui costi aziendali. Viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 la sospensione della plastic tax e della sugar tax, mentre per i lavoratori dipendenti la soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici sale da 8 a 10 euro al giorno.

Affitti brevi e commercio internazionale

Cambiano inoltre le regole sugli affitti brevi: dal terzo immobile si configura l’attività d’impresa, anticipando un passaggio che prima scattava dal quinto.

Per il commercio internazionale viene introdotto un contributo di 2 euro su tutte le spedizioni di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra UE, mentre resta confermata la possibilità, per i lavoratori dipendenti e pensionati con redditi fino a 35.000 euro, di accedere alla flat tax al 15% sui redditi da lavoro autonomo.

Pace fiscale

Un ulteriore tassello della Legge di Bilancio riguarda la pace fiscale, che introduce una nuova possibilità di definizione agevolata per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023. I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma non hanno effettuato il pagamento potranno regolarizzare la propria posizione scegliendo tra il versamento in un’unica soluzione o un piano di rateizzazione fino a nove anni, con 54 rate bimestrali. La misura, estendibile anche ai tributi locali, si rivolge sia alle famiglie sia alle imprese.

A cura di Elisa Ghelfi


reverse charge

Regime forfettario e reverse charge

Dal 1° ottobre 2025 è entrata in vigore una novità importante per chi applica il regime forfettario e riceve fatture soggette a “reverse charge”: una semplificazione che riguarda il versamento dell’IVA.

La disciplina fino al 30 settembre 2025

Fino al 30 settembre 2025, i forfettari che ricevono fatture in reverse charge devono versare l’IVA ogni mese, entro il 16 del mese successivo all’operazione.

La nuova modalità di versamento dal 1°ottobre 2025

Dal 1° ottobre 2025 il versamento dell’IVA è trimestrale e si deve versare entro il 16 del secondo mese successivo la fine del trimestre.

Soggetti interessati dalla novità

Questa novità riguarda i contribuenti in regime forfettario che si trovano a dover versare l’IVA a seguito di operazioni soggette a reverse charge quali:

  • acquisti di beni da altri paesi dell’Unione Europea se si supera la soglia dei 10.000 euro annui;
  • prestazioni di servizi da soggetti esteri (sia UE che extra-UE);
  • operazioni in alcuni settori particolari come edilizia o telefonia dove è previsto il reverse charge interno.

Tutte le altre semplificazioni previste per il regime forfettario restano in vigore (non devono emettere fatture con IVA, non sono obbligati alla dichiarazione iva nè alla tenuta dei registri IVA).

Il reverse charge come eccezione al regime forfettario

Il reverse charge resta un’eccezione in quanto in questi casi il forfettario diventa “debitore d’imposta” e deve integrare la fattura del fornitore estero (oppure emettere autofattura), calcolare l’IVA dovuta e versarla con modello F24.

Il passaggio al versamento dell’IVA trimestrale alleggerisce gli adempimenti e migliora la gestione della liquidità.


rottamazione

Rottamazione quinquies 2026

Nell’ambito delle Legge di Bilancio 2026, ancora in fase di approvazione, pare ormai scontata la previsione di una nuova rottamazione delle cartelle, ribattezzata “Rottamazione quinquies”, in quanto si tratta della quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

Anche se non ancora definitiva, può essere utile conoscere le anticipazioni di quanto è stato previsto. La nuova misura di pacificazione fiscale consentirà di estinguere i debiti fiscali pagando un saldo e stralcio parziale, con l’eliminazione in parte o completa di sanzioni, interessi di mora e aggi di riscossione. 

Per poter calcolare le somme dovute bisognerà comunque attendere l’emanazione dei decreti attuativi.

Chi potrà aderire

A differenza delle precedenti rottamazioni, non si tratta di un provvedimento generalizzato, ma rivolto esclusivamente a specifiche categorie di contribuenti in difficoltà economica. L’obiettivo dichiarato consiste nell’alleggerire il carico fiscale pregresso e nel ridurre il contenzioso tributario, offrendo una via d’uscita sostenibile a chi ha pendenze con il Fisco. 

Cosa rientrerà nella Rottamazione quinquies

La definizione agevolata coprira’ tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, compresi quindi i debiti maturati durante la pandemia. 

Potranno rientrare anche tributi locali come multe, IMU, TARI e bollo auto, con la possibilità per i Comuni di aderire alla misura o definire condizioni proprie.

Pagamento

Vengono previste due modalità di pagamento:

  • in unica soluzione;
  • in rateizzazione fino a 9 anni, suddivisa in 54 rate bimestrali di pari importo. Questo dovrebbe consentire anche a chi si trova in temporanea difficoltà di aderire senza compromettere la propria liquidità. 

La scadenza della prima rata è fissata al 31 luglio 2026. 

Per aderire si dovrà’ presentare domanda online tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026, secondo le modalità che verranno comunicate.

Esclusioni

La sanatoria è rivolta ai contribuenti che abbiano ricevuto i cosiddetti “avvisi bonari“ e le cartelle esattoriali senza riuscire a versare quanto richiesto.

Restano esclusi coloro che non hanno mai presentato la dichiarazione dei redditi e, in linea generale, i debiti derivanti da accertamenti per evasionegià definitivi. 

Sono previste condizioni di decadenza più severe rispetto al passato: si decade dalla definizione agevolata in caso di mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

A cura di Franco Meletti


formazione

Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

L’Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025 e introduce importanti novità nella formazione sulla salute e sicurezza del lavoro. 

Prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Cosa cambia con questo Accordo?

Modalità di erogazione dei corsi di formazione

Sono definite in modo più preciso le modalità utilizzabili per l’erogazione dei corsi:

  • videoconferenza sincrona: streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote tramite piattaforma;
  • e-learning: videoconferenza tramite link con obbligo registrazione presenze.
formazione

Formazione del preposto

Sono previste modifiche importanti:

  • durata minima del corso: da 8 a 12 ore;
  • modalità: aggiornate le possibilità di erogazione;
  • aggiornamento: periodicità biennale.

Formazione dei dirigenti

La durata del percorso formativo viene ridotta da 16 a 12 ore obbligatorie.

Introduzione della formazione del datore di lavoro che non ricopre il ruolo di RSPP

E’ introdotto l’obbligo formativo anche per il datore di lavoro che non svolge il ruolo di RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione). Devono svolgere il corso:

  • tutti i datori di lavoro, indipendentemente dai settori;
  • i titolari di imprese individuali;
  • i legali rappresentanti che gestiscono direttamente le risorse aziendali;
  • gli amministratori con pratiche operative.

L’obiettivo è quello di fornire ai datori di lavoro le conoscenze e le competenze necessarie per garantire un’efficace gestione della sicurezza e della prevenzione all’interno dell’impresa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro acquisisce consapevolezza sui propri obblighi e responsabilità, imparando a riconoscere i fattori di rischio, adottando misure preventive adeguate e organizzando un sistema di sicurezza aziendale efficiente.

Modifiche alla formazione del datore di lavoro che è anche RSPP

Sono aggiornati contenuti, modalità e verifiche della formazione.

Verifica dell' efficacia della formazione durante l’attività lavorativa da parte del datore di lavoro

E’ prevista una verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro.

Formazione nuovi assunti

Il lavoratore deve essere formato alla data dell’assunzione, prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

A cura di Chiara Vicenzi


scadenza acconto

1° dicembre 2025: scadenza unica per il secondo acconto di imposte e contributi

Il mese di dicembre si apre con una delle scadenze fiscali più rilevanti dell’anno.

Entro il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica) devono essere versati:

  • il secondo acconto delle imposte sui redditi e IRAP;
  • la seconda rata dell’acconto 2025 dei contributi previdenziali INPS da parte dei soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti (IVS) e alla Gestione Separata INPS.

Si tratta di una scadenza particolarmente rilevante perché quanto dovuto a titolo di secondo acconto 2025 deve essere versato integralmente: il pagamento non è rateizzabile. La possibilità di rateazione, infatti, resta circoscritta al saldo 2024 e al primo acconto 2025, sia per le imposte che per i contributi previdenziali.
Inoltre, per quanto riguarda le imposte, non è previsto (salvo eventuali interventi normativi dell’ultima ora) alcuno slittamento al 16 gennaio per le partite IVA, diversamente da quanto avvenuto nelle scadenze del 2023 e 2024.

Acconto delle imposte sui redditi e IRAP

In linea generale, IRPEF, IRES e IRAP sono versate in acconto per un importo complessivo pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, con la seguente ripartizione ordinaria:

  • 40% dell’acconto complessivo con la scadenza prevista per il pagamento del saldo;
  • 60% dell’acconto complessivo entro il mese di novembre.

Una disciplina diversa riguarda i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, nonché coloro che partecipano a società, associazioni o imprese assoggettate agli ISA: in tali casi l’acconto IRPEF è suddiviso in due rate di pari importo, quindi ciascuna pari al 50% dell’acconto complessivo.

Tali regole si applicano anche ad alcune tipologie di imposte sostitutive e cioè:

  • imposte per i contribuenti forfettari;
  • la cedolare secca sul canone di locazione;
  • l’IVIE e l’IVAFE.

Metodi di calcolo dell’acconto

Il calcolo dell’acconto avviene, in via ordinaria, con il metodo storico, basato sull’imposta dovuta per l’anno precedente. In alternativa è possibile adottare il metodo previsionale, rideterminando l’acconto sulla base di una stima dei redditi attesi per il 2025: questa opzione risulta utile quando si prevede un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente.

Occorre però prestare particolare attenzione: un errore nella stima o nel conseguente versamento dell’acconto può comportare l’applicazione di sanzioni per insufficiente versamento. È comunque possibile rimediare tramite ravvedimento operoso, purché attivato prima che l’Agenzia delle Entrate avvii attività di controllo o atti accertativi.

Secondo acconto contributi previdenziali INPS

Sempre entro il 1° dicembre 2025 è dovuta anche la seconda rata dell’acconto dei contributi previdenziali per gli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti e alla Gestione Separata INPS.

Metodi di calcolo dell’acconto

Allo stesso modo delle imposte, l’acconto può essere determinato con metodo storico calcolato sui redditi d’impresa / autonomi 2024 dichiarati, in alternativa con il metodo previsionale sulla base dei redditi stimati nel 2025.

Applicando il metodo storico, l’acconto contributivo dovuto per il 2025 va determinato considerando, quale base di riferimento, la totalità dei redditi d’impresa dichiarati per il 2024 ai fini IRPEF risultanti dal modello Redditi 2025 PF. Tuttavia, il calcolo è differente in base all’attività svolta e quindi alla cassa alla quale si è iscritti: cambiano infatti regole e aliquote tra Gestione IVS artigiani e commercianti e Gestione Separata INPS.

Per i contribuenti in gestione separata (esempio libero professionista non iscritto ad alcuna cassa professionale), il metodo storico prevede che l’acconto 2025 sia determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto sul reddito 2024 desumibile dal modello Redditi 2025 PF da versare in due rate (a giugno/luglio e a novembre), ciascuna pari al 50% dell’importo dovuto.

Per i contribuenti iscritti alla gestione artigiani-commercianti (esempio ditta individuale con attività prevalente artigiana o commerciale), il calcolo del metodo storico per la determinazione dell’acconto 2025 prevede il versamento solo sul reddito imponibile che supera il minimale, che per il 2025 è di 18.555€.  Ad esempio, per un commerciante che nel 2024 ha avuto un imponibile pari a 20.000€, gli acconti devono essere calcolati nel seguente modo:

  • imponibile eccedente il minimale: 20.000€ – 18.555€ = 1.445€
  • acconti contributi INPS commercianti: 1.445€ x 24% = 346,80€ da versare al 50% in primo acconto e al 50% in sede di secondo acconto (entro novembre)

Per i Neoiscritti alla gestione artigiani commercianti, la Finanziaria 2025 ha introdotto la possibilità di richiedere una riduzione del 50% dei contributi per i titolari di redditi d’impresa (inclusi quelli in regime forfetario) che nel 2025 risultano iscritti o si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni INPS artigiani e commercianti (IVS).

A cura di Elisa Ghelfi


PEC

Nuove regole per la comunicazione della PEC

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.159 del 31 ottobre 2025, cambiano le regole sull’obbligo di comunicare al registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di società.

Il provvedimento aggiorna quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e introduce alcune importanti novità operative con l’obiettivo di semplificare le procedure, garantendo così una gestione più ordinata e trasparente dei domicili digitali associati agli amministratori delle imprese.

Scadenza dell’obbligo e divieto di utilizzare la PEC dell’impresa

Il Governo ha precisato che l’obbligo di comunicare la PEC è da adempiere entro il 31 dicembre di quest’anno e non può essere assolto comunicando la PEC dell’impresa.

Soggetti obbligati alla comunicazione

L’art.13 comma 3 lett. a) del DL 159/2025 sostituisce il riferimento agli “amministratori”, quali destinatari dell’obbligo di comunicazione della PEC, con quello “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o in mancanza al Presidente del consiglio di amministrazione”.

Conseguenze in caso di mancata comunicazione della PEC

L’art.13 comma 4 inoltre precisa che in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si applica l’art.16 6-bis del DL 185/2008 convertito.

Per le nuove imprese

Tale disposizione stabilisce che l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non abbia iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.

Per le imprese già esistenti

Per le imprese già esistenti, il mancato rispetto del termine di comunicazione del 31 dicembre 2025 implica l’applicazione della sanzione prevista dall’art.2630 c.c. in misura raddoppiata e l’assegnazione d’ufficio all’amministratore di una PEC.


collegamento pos registratore di cassa

Pos e registratori di cassa: dal 1° gennaio 2026 scattano le nuove regole per collegarli

Dal 1° gennaio prossimo, entreranno in vigore le nuove disposizioni relative al collegamento tra registratori di cassa e POS.

Da tale data, il registratore di cassa potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente, anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

Le prime modalità operative comunicate dall’Agenzia delle Entrate

Con un comunicato stampa del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le prime modalità operative per il collegamento tra registratori telematici e relativi POS, obbligatorio dal prossimo anno.

La soluzione adottata non prevede un collegamento fisico tra i dispositivi, ma l’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia.

Come funzionerà il servizio

Gli operatori finanziari gestori dei servizi POS (o analoghi) dovranno comunicare preventivamente all’Agenzia l’elenco di tutti gli strumenti di pagamento elettronico in funzione, con i relativi dati identificativi e il nominativo dell’esercente che ne risulta titolare.

Ogni esercente, accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, troverà già precaricato l’elenco dei dispositivi POS a lui intestati. Dovrà quindi procedere a:

  • associare ciascun POS alla matricola del relativo registratore telematico (già censito in Anagrafe Tributaria);
  • indicare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.

Questa operazione di “abbinamento” potrà essere svolta direttamente dall’esercente accedendo dal portale “Fatture e Corrispettivi” della propria area riservata oppure potrà essere delegata al proprio consulente.

In caso di variazioni dei dati precedentemente comunicati, è previsto l’obbligo di aggiornarli anche sul sito dell’Agenzia.

Tempistiche di rilascio del servizio

Le nuove funzionalità online saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo 2026, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Termini per il collegamento dei POS

Gli strumenti di pagamento (POS) già in uso nel 2025 o attivati nel mese di gennaio 2026 dovranno essere “abbinati” entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio online. Dato che la data di messa a disposizione del citato servizio web “sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate”, dovrebbe esserci tempo per farlo con calma, presumibilmente entro aprile 2026.

Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Gli stessi termini si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di un POS già precedentemente associato.

A cura di Franco Meletti


detrazioni figli

Detrazioni figli a carico dopo i 30 anni: regole e adempimenti

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche significative all’art. 12 del TUIR, ridefinendo l’ambito soggettivo di applicazione delle detrazioni per figli a carico. ln particolare, viene fissato un limite anagrafico oltre il quale il beneficio non è più riconosciuto, salvo in presenza di disabilità.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 243/2025, ha fornito chiarimenti in materia che sciolgono le principali incertezze interpretative.

Detrazione per figli tra 21 e 30 anni: nuova formulazione dell'art. 12 del TUIR

Il testo novellato dell’art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR prevede che la detrazione di 950 euro per ciascun figlio spetti esclusivamente per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per i figli con disabilità accertata, anche oltre tale soglia. Si tratta, quindi, di una restrizione rispetto al regime previgente che riconosceva il beneficio ai figli di età superiore a 21 anni senza ulteriori limiti anagrafici.

Conseguentemente, il sostituto d’imposta deve cessare l’applicazione del beneficio a decorrere dalla mensilità in cui il figlio compie 30 anni, salvo che lo stesso presenti una disabilità ai sensi della L. 104/1992.

Distinzione tra “figlio con detrazione ex art. 12 TUIR” e “figlio fiscalmente a carico”

Il chiarimento più rilevante fornito dall’Agenzia delle Entrate riguarda la distinzione concettuale tra “figlio per il quale spetta la detrazione ex art. 12” e “figlio fiscalmente a carico”.

Il fatto che il figlio abbia superato il trentesimo anno di età non comporta, in sé, la perdita dello Status di familiare a carico.

Infatti, resta pienamente applicabile l’art 12, comma 2 del TUIR, secondo cui sono considerati a carico i familiari con:

  • reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro
  • elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.

Il superamento del limite di età previsto per le detrazioni non incide sulla possibilità di indicare il figlio come a carico nella Certificazione Unica. Il mantenimento dello Status di familiare a carico consente al contribuente di continuare a beneficare di deduzioni e detrazioni per spese sostenute nel suo interesse, purché siano rispettati i limiti reddituali previsti.

Conseguenze operative per il sostituto d'imposta

Il sostituto d’imposta deve:

  • interrompere l’erogazione della detrazione mensile a decorrere dal mese successivo a quello in cui il figlio compie 30 anni;
  • continuare a indicare il codice fiscale del figlio nella Certificazione Unica, qualora il dipendente dichiari che il figlio rientra nei limiti reddituali per essere considerato fiscalmente a carico.

Tale adempimento è essenziale per consentire, in sede di dichiarazione dei redditi, la fruizione di detrazioni e deduzioni per spese sanitarie, scolastiche, universitarie o per interessi passivi, sostenute nell’interesse del figlio, come previsto dall’art. 15 del TUIR.

Coordinamento normativo e continuità della ratio fiscale

Il quadro interpretativo è stato confermato anche dalla circolare n. 4/E del 2025, che ribadisce la validità del principio già espresso nella precedente circolare n. 41/E del 2022: la perdita della detrazione mensile non determina automaticamente la perdita dello status di familiare a carico ai fini fiscali.

Il legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia che mantiene coerenza sistemica tra le diverse norme tributarie, evitando ingiustificate penalizzazioni per le famiglie.

In tal modo, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, i figli per i quali non spetta più la detrazione mensile (ossia quelli che hanno superato il 30° anno d’età) sono comunque equiparati a quelli per cui tale detrazione è prevista, purché in possesso dei requisiti reddituali.

A cura di Paolo Mantovani


bonus mamme

Bonus mamme 2025

Il Bonus mamme 2025, previsto dal decreto-legge 95/2025, sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al 2026.

Prevede un importo, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, di 40 euro mensili. Le mensilità spettanti dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte nel mese di dicembre 2025, in unica soluzione, direttamente dall’INPS sul conto corrente indicato.

Requisiti

Per potere accedere al beneficio, occorre possedere alcuni requisiti:

  • essere madre di almeno due figli, compresi quelli adottivi o in affidamento preadottivo: in caso di due figli, il più piccolo deve avere meno di 10 anni;
  • in caso di tre o più figli, il minore deve avere meno di 18 anni;
  • svolgere attività lavorativa come dipendente, escluso il lavoro domestico; oppure come lavoratrice autonoma, iscritta ad una forma previdenziale obbligatoria (INPS, casse professionali o Gestione Separata INPS);
  • avere un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui riferito all’anno 2025. Non rileva il modello Isee.

Numero di figli

Il requisito relativo al numero di figli deve essere posseduto al 1° gennaio 2025 o perfezionarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno.

In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita (ad esempio: secondo figlio nato a settembre: bonus spettante da settembre a novembre).

Categorie escluse

  • titolari di cariche sociali non iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie;
  • imprenditrici prive di copertura assicurativa IVS;
  • lavoratrici madri con tre o più figli che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato (per le quali vale l’esonero contributivo e non il bonus in denaro).

Scadenza

E’ fissata per domenica 7 dicembre 2025, quindi slitta a martedì 9 dicembre 2025.

Tuttavia, per le lavoratrici che perfezionano i requisiti dopo tale data (ad esempio, con una nuova nascita), è prevista una finestra aggiuntiva. La domanda potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2026.

Non si passa più attraverso il datore di lavoro: è la lavoratrice stessa a presentare la domanda direttamente all’Inps. Il modulo sarà disponibile nei prossimi giorni.

Casistiche

  • Rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo Bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione.
  • Il diritto all’erogazione del nuovo Bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.
  • Per le lavoratrici autonome, il beneficio spetta per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025.
  • Per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata, il nuovo Bonus mamme spetta per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025.
  • Sono escluse dalla platea delle beneficiarie, le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
  • Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il nuovo Bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le lavoratrici con tre o più figli, titolari di contratto a tempo indeterminato, possono infatti accedere fino al 31 dicembre 2026 all’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024.
  • Conseguentemente per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al Bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.