Tregua fiscale: le scadenze dopo la proroga

Regolarizzazione delle violazioni formali

Slitta al 31/10/2023 (originariamente fissato al 31/03/2023) il versamento della prima o unica rata per la definizione delle violazioni formali. La seconda rata slitta al prossimo 31/03/2024.

Con questa sanatoria è prevista la regolarizzazione di irregolarità, infrazioni e inosservanza di obblighi o adempimenti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta commesse fino al 31/10/2022.

La sanatoria prevede l’eliminazione dell’irregolarità od omissioni ed il versamento della somma di euro 200 per ogni periodo d’imposta sanato.

Ravvedimento speciale per violazioni tributarie

Il 2/10/2023 (il 30/09 cade di sabato) scade il versamento della prima o unica rata per la regolarizzazione delle dichiarazioni per il periodo in corso al 31/12/2021.

La sanatoria consiste nell’applicazioni di sanzioni pari a 1/18 del minimo, ulteriormente ridotte rispetto all’ordinario ravvedimento operoso.

Anche in questo caso vanno rimosse le irregolarità e/o omissioni e va effettuato il pagamento della prima o unica rata entro il termine previsto.

In caso di dilazione, le rate successive alla prima in un massimo di 8, andranno versate il:

  • 31/10/2023;
  • 30/11/2023;
  • 20/12/2023;
  • 31/03/2024;
  • 30/06/2024;
  • 30/09/2024;
  • 20/12/2024.

con applicazione degli interessi del 2% annuo.

Rottamazione quater

Con questa sanatoria è prevista la possibilità di estinguere i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con il pagamento delle somme relative al capitale e lo sconto sulle sanzioni.

Si accede a tale definizione agevolata solo se entro il 30 giugno scorso è stata presentata la dichiarazione di adesione all’Agente della riscossione indicando il numero massimo di rate fino ad un massimo di 18.

La prima rata e la seconda rata corrispondenti al 10% ciascuna delle somme dovute sulla base del prospetto inviato dall’Agente della riscossione sono da versarsi entro il 31/10/2023 ed il 30/11/2023.

Le rate successive dovranno essere versate in un massimo di 4 anni con scadenza 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 di ogni anno a partire dal 2024.

A cura di Simona Rossi


Ristrutturazioni Edilizie - Le agevolazioni per il 2024

A partire da gennaio 2024 gli Italiani diranno addio ai “super-sconti” fiscali del 110% e del 90% che, oltre a ridursi notevolmente, saranno sempre più di nicchia. Rimarranno comunque numerose opportunità per chiunque vorrà accedere a ristrutturazioni edilizie, che andranno a mano a mano a sostituire il tanto richiesto Superbonus. Le percentuali di sconto fiscali saranno ridotte ma comunque interessanti.

Superbonus

Archiviata la percentuale del 110%, dal primo gennaio si chiude anche la stagione del 90% per lo sconto fiscale dedicato all’efficientamento energetico. Ad inizio 2024 scatterà un altro taglio, che era stato già fissato dal precedente Governo. Quindi, si passa al 70%, che scenderà ancora nel 2025, per arrivare al 65%.

Un particolare non da poco prevede che nel 2024, salvo interventi con la legge di Bilancio, il superbonus sarà riservato soltanto ai condomini.

Bonus barriere architettoniche

Il calo del superbonus al 70% rende molto competitive altre agevolazioni. La prima della lista è sicuramente il bonus barriere architettoniche al 75%.

Il bonus consente di esercitare le opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito senza alcuna limitazione e ha un recupero in cinque anni.

Per poter usufruire di questa agevolazione è necessario che il fornitore dei beni, l’impresa esecutrice delle opere o un tecnico abilitato rilascino, sotto la loro responsabilità, una dichiarazione che attesti lo stato di fatto preesistente e, a lavori ultimati, occorre che un tecnico abilitato rediga un’asseverazione relativa al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il bonus barriere è applicabile, oltre che per interventi come l’installazione di ascensori o di montacarichi e rampe, anche per lavori come la sostituzione di infissi e la ristrutturazione di bagni, anche nei singoli appartamenti.

Sismabonus

Anche il sismabonus , per i lavori di ristrutturazione integrale, torna ad avere una certa importanza in termini di attrattività.

Per le spese di messa in sicurezza antisismica sostenute fino alla fine del 2024 continua a spettare una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare e che deve essere ripartita in cinque quote annuali.

La detrazione sale (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).

Ecobonus

Anche l’ecobonus diventa competitivo con il superbonus, a partire dal 2024.

Qui bisogna fare una distinzione. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri, come la sostituzione di infissi, spetta nella misura del 50 per cento.

Le percentuali salgono per i lavori condominiali. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sono previste agevolazioni paragonabili al sismabonus.

Se, però, sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, si combinano i lavori di efficientamento energetico con la riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Gli altri sconti

L’elenco dei bonus non finisce qui.

    • Agevolazione base del 50%, confermata fino alla fine del 2024. A partire da Gennaio 2025 si trasformerà in 36%;
    •  Al 36% è anche il bonus verde, anch’esso confermato fino alla fine del 2024;
    • Fino al 31 dicembre 2024 viene confermato, inoltre, il bonus mobili. Per poterne fruire è indispensabile agganciare questa tipologia di bonus ad altri lavori di ristrutturazione edilizia. Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, è possibile fruire di una detrazione del 50% calcolata su un importo massimo di 8.000 euro per l’anno 2023 e di 5.000 euro per il 2024, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Il limite massimo di spesa riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari continua ad aver diritto più volte al beneficio.

A cura di Chiara Marsili


Detrazione IVA immediata per le fatture a cavallo dell'anno

La legge delega per la riforma fiscale risolve il problema della detrazione IVA relativamente alle fatture a cavallo d’anno.

L’articolo 1 del DPR 100/1998 prevede che le fatture di acquisto ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo possano essere considerate nella liquidazione del mese precedente se l’operazione è stata effettuata in tale mese. Tuttavia, l’ultima parte di tale articolo stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza:

la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente poiché, in questo caso, per le fatture relative a operazioni effettuate nel 2022 ma ricevute nel 2023 l’Iva può essere detratta a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione, dunque nel modello Iva 2024 relativo al 2023!

Ricordiamo che il diritto alla detrazione IVA nasce per la concorrenza di due fattori:

  • L’IVA deve essere esigibile, quindi l’operazione deve essere effettuata;
  • Oggi bisogna ricevere la fattura con modalità elettroniche.

Come regola generale, nel momento in cui entrambi questi elementi coesistono è possibile detrarre l’IVA applicata.

Dal punto di vista operativo può sorgere qualche difficoltà nel momento in cui un’operazione viene effettuata in un determinato mese e il documento viene ricevuto il mese successivo.

Con l’attuazione della delega per la riforma fiscale sono previste delle novità!

Si potrà detrarre nell’ultima liquidazione Iva dell’anno anche l’Iva delle fatture, con esigibilità di dicembre ma ricevute e registrate dal 1° al 15 gennaio dell’anno successivo risolvendo, pertanto, il problema della detrazione IVA relativamente alle fatture a cavallo d’anno e riducendo quindi la corsa di fine anno a richiedere ai propri fornitori o prestatori l’emissione della fattura entro il 31 dicembre.

Questo è quanto emerge dalla lettura dell’art.7 della bozza di legge delega ad oggi in circolazione...

…che reca una specifica previsione in merito alla tempistica per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA relativa a operazioni effettuate nell’anno precedente a quello in cui è stata ricevuta la fattura.

In breve

La normativa già prevista per le operazioni infrannuali viene estesa anche a quelle a cavallo d’anno e in questo modo per le operazioni effettuate a dicembre sarà più probabile l’allineamento tra competenza ed esigibilità.

A cura di Emanuela Sorrentino


La riforma fiscale 2023: le novità in arrivo

Nel corso del mese di agosto é stata approvata la legge delega per la riforma fiscale. A questo punto il Governo avrà 24 mesi di tempo per riorganizzare le norme fiscali ed ulteriori 24 mesi per correggerle o integrarle.

La revisione del Fisco riguarderà tutti i cittadini, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, oltre ad imprese e società e seguirà queste linee guida che riportiamo brevemente:

1. Tredicesima e straordinari verranno detassati

Prevista una tassazione agevolata per chi percepisce redditi medio bassi.

2. Riforma dell'Irpef

Già dal prossimo anno si dovrebbe passare dalle attuali quattro aliquote e scaglioni a tre scaglioni di reddito e tre aliquote Irpef.

3. Versamenti autonomi

Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), oltre a modifiche nelle modalità di calcolo delle imposte, è prevista una nuova cadenza dei versamenti degli acconti e dei saldi che attualmente sono concentrati da giugno a novembre, ma che progressivamente diventeranno mensili.

Si inizierà potendo rateizzare l’acconto di novembre che, attualmente, deve essere pagato in un’unica soluzione.

4. Superbollo

La riforma fiscale prevede anche il riordino delle tasse automobilistiche con eliminazione del superbollo.

5. Superamento Irap e novità Ires

Per le società verrà eliminata gradualmente l’Irap e verrà modificata l’Ires, che prevederà una riduzione in funzione degli utili reinvestiti (anche per nuove assunzioni) o divisi per partecipazione dei dipendenti.

6. Revisione Iva

La revisione dell’IVA prevede una razionalizzazione del numero delle aliquote secondo i criteri stabiliti dall’Ue, con l’obiettivo di omogeneizzare soprattutto i beni e i servizi primari.

7. Concordato biennale

Un’assoluta novità prevista dalla riforma fiscale sarà il concordato biennale per partite Iva e piccole e medie imprese con il quale il Fisco calcolerà anticipatamente le imposte dovute sui redditi per il biennio successivo.

È evidente che si tratta di una “scommessa sul futuro”, ma chi la accetterà avrà la certezza di non rischiare contestazioni in caso di guadagni maggiori, oltre alla certezza fin da subito degli importi che dovrà versare.

8. Novità pignoramento

Cambierà anche il sistema della riscossione coattiva dei tributi tramite pignoramento, con l’intenzione di velocizzare il processo di riscossione, snellendo il metodo che ora passa per l’emissione del ruolo e poi della cartella esattoriale prima di arrivare ad ottenere le somme.

9. Cedolare secca per gli esercenti

Il regime della cedolare secca potrà essere esteso anche per le locazioni di immobili non adibiti ad uso abitativo e questo significa che potrà essere utilizzata anche per negozi, laboratori, uffici, capannoni, ecc.

10. Sanzioni ridotte

Grandi novità sono previste sul fronte delle sanzioni penali che verranno alleggerite soprattutto se si sarà collaborativi con il fisco. Se il contribuente comunicherà preventivamente l’esistenza del rischio fiscale non sarà soggetto al reato penale.

A cura di Franco Meletti


Pensione di vecchiaia anticipata

Pensione di vecchiaia ordinaria

La pensione di vecchiaia ordinaria, i cui requisiti in vigore sono stati definiti dalla cosiddetta “Riforma Fornero”, prevede la possibilità di lasciare il lavoro a 67 anni di età anagrafica, con almeno 20 anni di contributi previdenziali versati.

Pensione di anzianità anticipata

La pensione, attualmente, si matura con 42 anni e 10 mesi di contributi con una finestra di 3 mesi.

Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità

La pensione di vecchiaia anticipata, di cui all’art. 1 co. 8, D.lgs. n. 503/1992 , può essere raggiunta con i seguenti requisiti:

  • Un minimo di 56 anni di età per le donne, 61 per gli uomini;
  • Un minimo di 20 anni di contributi, 15 anni per i soli beneficiari delle cd. deroghe Amato.

Tuttavia, è previsto un requisito sanitario. Infatti, possono richiedere la riduzione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia anticipata i soli lavoratori a cui è riconosciuta un’invalidità pensionabile (legge n. 222/1984) almeno pari all’80%.

E’ necessario anche il rispetto di un particolare requisito assicurativo. Infatti, possono beneficiare di questa deroga i soli iscritti presso:

  • Il fondo pensioni dei lavoratori precedenti;
  • E presso i fondi sostitutivi dell’Assicurazione generale obbligatoria.

Non sono ammessi i dipendenti pubblici e i lavoratori autonomi.

Pensioni di vecchiaia per addetti a lavori usuranti e gravosi

Gli addetti ai lavori usuranti e ai turni notturni, così come gli addetti ai lavori gravosi possono beneficiare di uno sconto sul requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, nella presente misura:

  • Età minima pari a 66 anni e 7 mesi;
  • Il requisito contributivo, però, deve risultare almeno pari a 30 anni. Ai fini del raggiungimento del requisito, è possibile sommare gratuitamente i contributi accreditati presso gestioni diverse solo in relazione alle gestioni interne all’Assicurazione generale obbligatoria di cui alla legge n. 613/1966 e alla legge n. 233/1990;
  • Per i soli lavoratori privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, l’importo della pensione deve essere almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale.

Opzione donna 2023:

  • Raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022;
  • Compimento, entro il 31 dicembre 2022, di 60 anni di età;
  • Il requisito anagrafico è ridotto a 58 anni con 2 o più figli ed a 59 anni di età con un figlio solo.

Quota 103:

Accessibile con 62 anni di età e 41 anni di contributi. Non consente la prosecuzione dell’attività lavorativa.

A cura di Paolo Mantovani


Registratore telematico: dal 1° luglio 2023 nuova procedura per la sospensione oltre 12 giorni

I Registratori Telematici si possono inizialmente trovare negli stati:

  • Censito” a seguito della generazione del Certificato Dispositivo;
  • Attivato” quando il Registratore Telematico è censito al sistema Agenzia delle Entrate  ed è associato ad un esercente;
  • in Servizio” quando il Registratore Telematico ha effettuato almeno una trasmissione dati.

Successivamente, mediante le apposite procedure disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è possibile effettuare i cambi di stato per la gestione degli eventi che coinvolgono il Registratore Telematico.

In particolare possono verificarsi le seguenti situazioni:

  • Dismissione: in questo caso viene revocato il certificato del dispositivo e cancellato l’apparato dell’anagrafica (solo tale variazione può essere comunicata anche dal tecnico abilitato);
  • Disattivazione: tale stato comporta la cancellazione dell’associazione tra la matricola del Registratore e la partita Iva del vecchio esercente e la sospensione del certificato dell’RT;
  • Fuori Servizio: in caso di malfunzionamento non comunicato automaticamente dal registratore, l’esercente o un suo delegato, può comunicare la situazione anomala che viene tracciata a sistema. Tale stato ricomprende tutte le ipotesi in cui il Registratore Telematico non è in grado di tramettere i dati al Sistema agenzia delle Entrate, per cause non rientranti nei punti precedenti.

Provvedimento direttoriale n.15943 del 18 gennaio 2023

Con il Provvedimento direttoriale n.15943 del 18 gennaio 2023, lAgenzia Entrate ha approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT che rispetto alla versione precedente inserisce una nuova funzionalità che dovrà essere rispettata obbligatoriamente dal 01 luglio 2023, ossia

ha reso obbligatorio il cambio di stato del Registratore Telematico, in modalità fuori servizio, qualora si attui un periodo di inutilizzo del dispositivo RT superiore a 12 giorni.

Interruzione dell'attività superiore a 12 giorni

In particolare nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni ad esempio per ferie, chiusura stagionale, malattia, chiusura per eventi eccezionali non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio, occorre mettere il Registratore in modalità “fuori servizio” codice 608 (magazzino/periodo di inattività).

Questa operazione può essere eseguita direttamente dal registratore stesso oppure mediante il cassetto fiscale dell’impresa, anche a mezzo di un intermediario abilitato, accedendo all’area “fatture e corrispettivi”.

L’obbligo è previsto per i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate ex art.22 DPR 633/1972 e che quindi sono in possesso di un Registratore Telematico.

A cura di Emanuela Sorrentino


Confronto tra auto aziendali e a uso promiscuo

Le auto aziendali possono essere destinate o a un utilizzo esclusivamente interno, spostamenti per motivi aziendali, oppure assegnate ad uso promiscuo ai dipendenti.

L’utilizzo di mezzi di trasporto aziendali (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) può avvenire:

  • esclusivamente per motivi personali;
  • per motivi sia personali che aziendali (c.d. uso promiscuo);
  • esclusivamente per uso aziendale.

In caso di mezzi di trasporto a motore utilizzati solo dall’impresa, ma

“non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”

né concessi ai dipendenti per uso promiscuo, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nella misura del 20% (80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio).

Il limite del 20% riguarda sia il costo di acquisizione del veicolo: acquisto, leasing, noleggio etc. sia le spese di impiego carburante, pedaggio, assicurazione etc.

Vetture ad uso non promiscuo e vetture ad uso promiscuo

Inoltre, nel caso di autovetture, non assegnate ai dipendenti ad uso promiscuo, la legge prevede un tetto al costo di acquisizione in proprietà o in leasing e al costo di noleggio (comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione quali, ad esempio, l’IVA indetraibile e la tassa di immatricolazione), pari, rispettivamente, a 18.075,99 euro (per l’acquisto o il leasing) e a 3.615,20 euro (per il noleggio).

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, quindi per almeno la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro, sono deducibili nella misura del 70%, a prescindere dal benefit tassato in capo al dipendente e senza tetti al costo.

In tal caso, poiché il mezzo è utilizzato anche dal dipendente per motivi personali, si genera un compenso in natura (fringe benefit) che viene valorizzato utilizzando un criterio forfetario, anziché il valore normale, sulla base dei costi chilometrici desumibili dalle tabelle nazionali dell’ACI (art. 51, comma 4, lettera a, TUIR).

Spese deducibili

Rientrano tra le spese deducibili, secondo le percentuali del 20 o del 70 per cento, ad esempio:

  • ammortamento costo di acquisto;
  • canoni leasing;
  • spese di locazione e noleggio;
  • carburante e spese di ricarica;
  • assicurazione;
  • manutenzione.

Per quanto riguarda l'IVA.....

……….relativa al costo di acquisizione e agli altri componenti negativi (ad esempio ricambi, carburanti, ricariche, manutenzione, riparazione), la detrazione è pari al 40% per le autovetture utilizzate esclusivamente per finalità aziendale e per quelle assegnate al dipendente senza addebito di corrispettivo.

E al 100% dell’imposta se viene addebitato al dipendente un corrispettivo pari al compenso in natura. La messa a disposizione di veicoli, a titolo gratuito, nei confronti dei dipendenti, non costituisce prestazione di servizio soggetta ad IVA (art. 3, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 ).

In questa circostanza, la base imponibile della fattura deve essere almeno pari al “valore normale” del servizio.

Il valore normale deve essere quantificato utilizzando il criterio previsto per la quantificazione del fringe benefit,  ossia considerando le diverse percentuali previste a seconda della classe di emissione Co2 per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui (al netto dell’IVA).

Fringe benefit per il dipendente

Nel caso di autovetture utilizzate esclusivamente nell’ambito aziendale (spostamenti solo per motivi di ufficio o di lavoro) nessun fringe benefit si forma in capo ai dipendenti.

In caso di autovetture utilizzate promiscuamente, per motivi aziendali e per motivi personali, il valore del fringe benefit è pari a percentuali variabili (25, 30, 50 e 60 per cento).

Questo in funzione dei valori di emissione di anidride carbonica dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto dell’ammontare eventualmente addebitato al dipendente.

Se il dipendente corrisponde delle somme o assume a carico le spese di gestione, il fringe benefit da assoggettare a tassazione deve essere determinato al netto di quanto il dipendente ha corrisposto.

Come?

Con il metodo del versamento o della trattenuta e comprensivo dell’eventuale IVA a carico del dipendente.

A cura di Paolo Mantovani


Credito per professionisti iscritti alle casse professionali

L’istituto finanziario Intesa Sanpaolo ha sottoscritto un accordo con l’Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp), che valorizza anche il ruolo della nuova sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI a sostegno del credito ai professionisti.

L’istituto finanziario e l’associazione previdenziale hanno reso disponibili 1 miliardo di euro di nuovi finanziamenti a favore degli 1,6 milioni di professionisti appartenenti alle 18 Casse di Previdenza associate ad Adepp.

Questo accordo permette l’accesso ad una platea molto ampia di persone che si sono viste escluse in precedenti misure di finanziamento e di supporto delle imprese messe in atto dagli enti di competenza.

Obiettivo dell'accordo

L’accordo punta a supportare i professionisti iscritti con prodotti di finanziamento e servizi dedicati, incentivando così gli investimenti destinati all’ampliamento dell’attività professionale, alla digitalizzazione e alla formazione delle risorse.

In questo contesto, viene particolarmente valorizzata l’iniziativa di alcune Casse aderenti ad ADEPP (attualmente 7), che hanno messo a disposizione risorse per costituire una nuova Sezione Speciale del Fondo di Garanzia, con l’obiettivo di garantire il rilascio di garanzie con copertura dell’80% a beneficio dei professionisti appartenenti a tali Casse.

Soggetti beneficiari

I beneficiari sono tutti i soggetti iscritti alle casse di seguito riportate:

  • Cassa dei Dottori Commercialisti;
  • Cassa dei Geometri;
  • Cassa Notariato;
  • Cassa Forense;
  • Cassa Ragionieri;
  • Enasarco, Empacl, Enpaf, Enpam, Enpap, Enpapi, Empav, Enpab, Epap, Epp, Inarcassa e Inpgi.

L'accordo

L’accordo consente la definizione di accordi dedicati tra la banca e singole suddette Casse associate, per soddisfare gli specifici bisogni di ogni singola categoria di professionisti.

L’associazione di previdenza, da sempre unita per combattere le peculiarità limitanti dei professionisti in libera professione, iscritti alle casse professionali, presenta questa iniziativa come un grande punto di partenza.

Il Presidente dell’Adepp sottolinea che il lavoro professionale, che si pone sempre di più al centro delle politiche di welfare dell’Associazione che hanno come obiettivo l’ingresso anticipato nel mercato del lavoro, sostiene l’iscritto sia nell’affrontare la possibile discontinuità della carriera e il conseguente calo del reddito sia nelle sfide dettate dai cambiamenti in atto.

Tramite questo fondo, infatti, si vuole dare al libero professionista la possibilità di accedere a quel credito necessario per ampliare o rafforzare la propria attività professionale.

L’accordo con Intesa San Paolo è operativo da subito. I professionisti interessati hanno quindi la possibilità di contattare la Banca per chiedere finanziamenti agevolati e prodotti dedicati alla loro professione.

A cura di Chiara Marsili


Reddito di infanzia e bonus gioventù: al vaglio del Governo la proposta di legge

Il Governo Meloni è al lavoro su una nuova proposta di legge per contrastare la denatalità e sostenere le famiglie con figli.

La proposta consiste nell’introduzione di due bonus: il reddito o bonus d’infanzia ed il bonus gioventù.

Il reddito di infanzia

Il reddito d’infanzia consisterebbe in un assegno di euro 400,00 mensili corrisposto alle famiglie che fanno un figlio. Questo per i primi sei anni di vita del bambino. La proposta riguarderebbe le famiglie con un reddito fino a 90mila euro annuo e, nel caso di nucleo familiare con un solo genitore, ci sarebbe un incremento del 60%. Nel caso di figlio disabile l’incremento potrebbe arrivare al 100%.

Bonus gioventù

Il secondo bonus, il bonus gioventù, riguarda invece un assegno di euro 250 mensili dedicato unicamente gli studenti con età compresa tra i 7 ed i 25 anni, a patto che il figlio non interrompa gli studi.

Proposta depositata alla Camera

La proposta depositata alla Camera, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, prevederebbe inoltre di garantire l’accesso gratuito alle scuole dell’infanzia, l’allargamento degli orari di apertura fino alle 19.30 e l’apertura estiva dei nidi nei mesi di luglio e agosto.

Precisiamo fin da ora che lo Studio provvederà a comunicare tutti gli aggiornamenti non appena ce ne saranno.

A cura di Simona Rossi


Bonus barriere architettoniche

Con la circolare n.17 del 26 giugno le Entrate oltre a riepilogare il perimetro dell’agevolazione hanno fornito chiarimenti sul bonus barriere architettoniche.

Di cosa si tratta

Si tratta di una serie di agevolazioni dedicate ai contribuenti che effettuano interventi per superare ed eliminare le barriere architettoniche.

Con tale termine si fa riferimento agli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti.

In particolare, per i lavori effettuati dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti, è prevista una detrazione Irpef, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50 mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono stati eseguiti i lavori.

Lavori ammessi

Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni);
  • Il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • Il rifacimento di scale ed ascensori;
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici.

Nel caso di delibere condominiali, per l’approvazione di questi lavori occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

La medesima detrazione spetta inoltre anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei già menzionati interventi, quali ad esempio quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione di sanitari (spetta anche per il rifacimento del bagno del disabile).

L’agevolazione non si applica, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

A cura di Emanuela Sorrentino