Verifiche di inizio anno: regimi contabili da adottare
All’inizio di ciascun anno, le imprese debbono procedere ad una verifica dei ricavi conseguiti nel precedente anno d’imposta in modo da verificare il regime contabile da adottare e la periodicità delle liquidazioni IVA del 2026, che dipende dal volume d’affari del 2025.
I regimi contabili previsti dall'art.13 comma 1, DPR 600/1973
L’art.13 comma 1 DPR 600/1973 individua due regimi contabili che si distinguono in:
- ordinario previsto per tutte le società di capitali e per tutte le imprese esercenti attività che superano i limiti previsti per l’accesso al regime di contabilità semplificata;
- semplificato, per tutte le imprese che non superano i limiti in questione.
Nello specifico, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria e possono operare in contabilità semplificata, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato le seguenti soglie:
- Euro 500.000 per prestazioni di servizi;
- Euro 800.000 per le altre attività.
Nel caso di esercizio congiunto sia di un’attività di prestazione di servizi, che di altre attività si fa riferimento al limite di euro 800.000, salvo l’annotazione distinta dei ricavi provenienti dall’esercizio di entrambe le attività: in tale ultima ipotesi si farà riferimento (per la verifica del superamento del limite) ai ricavi relativi all’attività prevalente.
Il regime di contabilità semplificata
La contabilità semplificata è il regime ‘naturale’ degli imprenditori individuali e società di persone che hanno ricavi inferiori a quelli previsti dall’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973.
Va rammentato che ai sensi dell’articolo 66, Tuir e dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento:
- ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2025 se adottano il criterio di cassa,
- ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2025 se adottano il criterio della registrazione.
Opzione per la contabilità ordinaria
I soggetti che potrebbero applicare la contabilità semplificata possono comunque optare, attraverso il cd. ‘comportamento concludente’ per la tenuta di una contabilità ordinaria, procedendo poi a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione del quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.
Periodicità delle liquidazioni IVA
Per quanto riguarda la periodicità delle liquidazioni iva, i contribuenti che nell’anno precedente non abbiano superato i limiti di euro 500.000 per le attività di prestazione di servizi ed euro 800.000 per le altre attività hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell’iva trimestrale anziché mensile.
Tale scelta comporta la maggiorazione nella misura dell’1% a titolo di interessi, del saldo a debito della liquidazione.
A cura di Emanuela Sorrentino
ISEE 2026
È possibile richiedere il link per il caricamento della documentazione necessaria alla compilazione dell’ISEE 2026 contattando lo Studio ai riferimenti indicati di seguito.
La richiesta può essere effettuata scrivendo a uno dei seguenti contatti:
- Dott.ssa Valentina Manzini – valentina.manzini@mwassociati.it
- Dott.ssa Giorgia Ferrari – giorgia.ferrari@mwassociati.it
- Dott. Samuele Pinca – samuele.pinca@mwassociati.it
Il servizio è disponibile sia per i clienti dello Studio sia per i nuovi richiedenti.
Documenti necessari per l'ISEE
Per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2026 è necessario presentare diversi documenti che riportiamo nell’elenco scaricabile cliccando qui sotto.
Ricordiamo che i documenti finanziari e degli immobili da fornire sono quelli riferiti al 31/12/2024.
Per quanto riguarda la situazione lavorativa, la composizione del nucleo familiare e le auto il calcolo dell’ISEE sarà fatto prendendo in considerazione le informazioni relative al giorno di presentazione dei documenti stessi.
Entro quando deve essere presentata la documentazione?
Il modello ISEE 2026 può essere presentato in qualsiasi momento.
Se si ha necessità di presentare l’ISEE ai fini dell’aggiornamento dell’assegno unico, è consigliato presentare la documentazione entro il 28 febbraio 2026.
Si ha comunque tempo fino al 30/06/2026 per non perdere gli arretrati.
Coloro che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi presso il nostro Studio non devono consegnarci i documenti relativi:
1) ai redditi percepiti;
2) al patrimonio immobiliare, quali visure catastali e/o atti di compravendita di immobili;
dal momento che questi sono già in nostro possesso.
I servizi offerti dallo Studio M&W
Lo Studio M&W Veronesi e Associati offre un’ampia gamma di servizi di assistenza e consulenza, non limitati alla sola predisposizione dell’ISEE.
Tra i principali servizi offerti si segnalano:
– Assegno Unico
– Bonus Nido
– Bonus Mamma
– Bonus Psicologo
– Gestione colf e badanti
– Locazioni immobiliari
– Domande di maternità
– Modelli RED
– Modelli ICRIC
– Domande di invalidità
– Prestazioni di disoccupazione
– Successioni
– Volture catastali
– Calcolo della pensione
– Attivazione firma digitale
– Attivazione SPID
Rottamazione quinquies
Dalla scorsa settimana è possibile presentare la domanda di “rottamazione” nella sua quinta versione.
Ogni contribuente può verificare la propria eventuale posizione debitoria sul sito dell’Agenzia delle Riscossioni. Il portale consente di individuare le cartelle rientranti nella nuova agevolazione e presentare la domanda di “rottamazione”.
L’inserimento delle domande sarà possibile fino al 30 aprile 2026, dopodiché’ l’agente della riscossione avrà tempo fino al 30 giugno 2026 per trasmettere la comunicazione delle somme dovute, con l’esito della richiesta e il dettaglio degli importi.
Il primo versamento è fissato al 31 luglio 2026, sia nel caso di pagamento in unica soluzione, sia nel caso di pagamento rateale.
La rateizzazione può avere una durata massima di nove anni, prevedendo fino a 54 rate bimestrali.
Per spiegare meglio l’applicazione pratica della norma agevolativa, l’agenzia delle Riscossioni ha diffuso una serie di FAQ che qui riassumiamo.
Quali debiti rientrano nella misura
La rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omessi versamenti di:
- imposte emerse dai controlli automatici e formali,
- contributi previdenziali Inps (esclusi quelli da accertamento),
- sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture.
Sono inclusi anche i carichi già inseriti nelle precedenti definizioni agevolate decadute.
Possono essere incluse nella domanda anche cartelle oggetto di contenzioso, a condizione di rinunciare alle relative controversie.
Esclusioni
Restano esclusi i debiti diversi da queste categorie, compresi quelli degli enti locali e delle regioni.
Non rientrano nella rottamazione quinquies le sanzioni del Codice della strada emesse dalla polizia locale dei Comuni (mentre sono ricomprese quelle irrogate dalle Prefetture), la tariffa rifiuti o il bollo auto.
Non sono definibili con modalità agevolata gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la rottamazione quinquies si applica solo agli omessi versamenti derivanti dai controlli automatici e formali, non alle somme richieste a seguito di attività di accertamento.
Richiesta prospetto informativo
Accedendo all’ area riservata del sito ed entrando nella sezione “Definizione agevolata”, si potrà compilare l’apposita schermata per richiedere il prospetto informativo, con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.
Il servizio seleziona in automatico i soli debiti “rottamabili”. Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni.
Per chi non avesse SPID, CIE o CNS, è possibile richiedere il prospetto informativo anche partendo dall’area pubblica del sito di Agenzia delle Riscossioni, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento.
In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.
Invio della domanda
La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 esclusivamente tramite i servizi disponibili sul sito Ader. In area riservata si accede con SPID, CIE o CNS, e il sistema mostra automaticamente i carichi definibili.
Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione invierà la comunicazione delle somme dovute, con moduli di pagamento e scadenze. Per chi ha presentato la domanda in area riservata, la comunicazione sarà disponibile esclusivamente all’interno della stessa area.
Procedure esecutive
Una volta presentata la domanda, non possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive sui debiti definibili e non proseguono quelle già avviate, salvo aste già aggiudicate. Restano validi eventuali fermi o ipoteche già iscritti.
Importi dovuti
Si versano solo capitale, spese di notifica e spese esecutive. Non sono dovuti sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e aggio. Per le sanzioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture, la misura si applica solo agli interessi e all’aggio.
Pagamento
Due sono le modalità di pagamento, entrambe con prima scadenza fissata al 31 luglio 2026:
- pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- pagamento rateale fino a 54 rate bimestrali, con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Le prime tre rate scadono nel 2026; dalla quarta alla cinquantunesima si paga ogni due mesi dal 2027; le ultime tre rate sono previste nel 2035.
Decadenza
La rottamazione quinquies diventa inefficace in caso di mancato pagamento della rata unica o di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.
È possibile saltare una rata intermedia senza decadere, ma non l’ultima.
Eventuali rateizzazioni in corso
La presentazione della domanda sospende fino al 31 luglio 2026 gli obblighi di pagamento delle rateizzazioni relative ai debiti definibili. Le rateizzazioni in corso vengono revocate alla stessa data se la domanda viene accolta. Per i debiti non definibili, il contribuente deve continuare a pagare le rate residue.
Data la convenienza di questa nuova possibilità di regolarizzazione, è consigliabile che ogni cliente effettui il controllo della propria posizione direttamente o con l’assistenza dello studio, che resta a disposizione.
A cura di Franco Meletti
Pensioni 2026
Con la legge di Bilancio (legge n. 199/2025) dal 1° gennaio 2026 sono attivi i canali ordinari di accesso al pensionamento per la pensione di vecchiaia e pensione anticipata.
È stato inoltre confermato, per il 2026, l’APE sociale. Non sono stati invece prorogati: quota 103 e opzione donna.
Pensione di vecchiaia
Per il pensionamento di vecchiaia rimangono fermi i requisiti rappresentati da una età di 67 anni e una anzianità contributiva di 20 anni. Non si prevede l’applicazione di finestre. A questi requisiti si aggiunge quello di una pensione superiore all’assegno sociale per i lavoratori che rientrano interamente nel regime contributivo.
Nell’ipotesi in cui non si verifichi questa condizione, occorrono 71 anni di età + 5 anni di contributi effettivi.
Pensione anticipata
Per accedere alla pensione anticipata, occorrono:
- 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori del regime misto;
- 64 anni di età, 20 anni di contributi e una pensione pari a 3 volte l’assegno sociale, per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori del regime contributivo.
La normativa vigente fissa a 3 mesi il periodo tra la maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato e la prima decorrenza dei trattamenti previdenziali (la cosiddetta “finestra mobile”), sia per i lavoratori del regime misto, sia per quelli del regime contributivo.
Incentivo al posticipo del pensionamento
La legge di Bilancio 2026 conferma poi , in continuità con le disposizioni previste dalla scorsa legge di Bilancio, l’ incentivo al posticipo del pensionamento: i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento di cui all’art. 24, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011 entro il 31 dicembre 2026, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’art. 51, comma 2, lettera ibis) del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986 (esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore).
Lavoratori precoci
I lavoratori precoci possono accedere al pensionamento anticipato con 41 anni di contribuzione (uomini e donne), sempre con finestra mobile trimestrale.
E’ opportuno ricordare che la categoria di lavoratori precoci è costituita dai soggetti che:
- abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età;
- siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996;
- rientrino in una delle fattispecie individuate dall’art. 1, comma 199, della L. n. 232/2016, e successive modificazioni.
APE sociale
È confermato, per il 2026, l’APE sociale, il trattamento ponte finanziato dalla fiscalità generale che consente ad alcune categorie di lavoratori l’uscita anticipata all’età di 63 anni e 6 mesi.
Introdotto nella normativa pensionistica con la L. n. 232/2016, è uno strumento di carattere assistenziale per la tutela di soggetti che si trovano in prossimità dell’età di pensionamento e presentano elementi di debolezza economica. La legge di Bilancio 2026 conferma la possibilità di accedere allo strumento per i soggetti con un’età pari ad almeno 63 anni e 6 mesi e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
I soggetti interessati
I soggetti interessati sono:
- i disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria;
- i caregivers che al momento della richiesta assistono da almeno sei mesi un familiare;
- gli invalidi civili con un grado di invalidità almeno pari al 74 per cento;
- i lavoratori che abbiano svolto professioni classificate come gravose per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci.
Caratteristiche dell'APE sociale
L’APE sociale si configura come un assegno calcolato in base all’importo della pensione al momento della presentazione della domanda, corrisposto per 12 mensilità e, comunque, non superiore a 1.500 euro lordi.
L’assegno non è compatibile con le prestazioni di disoccupazione ed è cumulabile solo con redditi occasionali di lavoro autonomo per un importo massimo di 5.000 euro annuali.
L’assegno viene corrisposto dall’INPS fino al raggiungimento dell’età di pensionamento di vecchiaia e ha natura assistenziale.
Come si accede
Per accedere alla prestazione, occorre richiedere in via preliminare la certificazione del diritto alla prestazione entro il 31 marzo 2026, ovvero, entro il 15 luglio 2026.
Si prevede poi la possibilità di presentare con modalità tardiva la istanza entro il 30 novembre. Va però ricordato come in tale ipotesi la domanda viene tenuta in considerazione solo nel caso in cui ci sia ancora disponibilità delle risorse stanziate.
A cura di Paolo Mantovani
Legge di Bilancio 2026: tutte le novità per famiglie e imprese
La Legge di Bilancio 2026–2028 definisce il quadro delle politiche economiche e finanziarie per il prossimo triennio, con un intervento complessivo pari a circa 22 miliardi di euro. Le misure previste intervengono su più ambiti – fisco, lavoro, politiche sociali, sanità, imprese e sistema finanziario.
Di seguito una sintesi delle principali disposizioni contenute nella manovra.
Imposte, sostegno alle famiglie e politiche sociali
Riduzione delle imposte e sostegno al reddito
Sul piano fiscale è prevista la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. Ciò si traduce in un alleggerimento del carico impositivo pari a 440 Euro per lavoratori e pensionati con redditi inferiori a 200.000 euro.
A questa misura si affiancano i regimi di tassazione agevolata (al 5%) sugli aumenti contrattuali, sui premi di produttività e sulle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, per i redditi fino a 33.000 euro annui.
Bonus ristrutturazioni e bonus mobili
Vengono confermati i bonus ristrutturazioni: 50% per la prima casa e 36% per le altre abitazioni, insieme al bonus mobili fino a 5.000 euro.
Revisione dell'ISEE
Accanto al tema del reddito, la manovra interviene anche sui criteri di accesso alle prestazioni sociali. La revisione del calcolo dell’ISEE, con l’innalzamento della soglia del valore della prima casa esclusa dal patrimonio che passa da 52.500 a 91.500 euro e che sale fino a 120.000 euro per i nuclei residenti nelle città metropolitane, amplia la platea dei beneficiari di bonus e agevolazioni.
Sostegno alle famiglie
Le politiche a favore della genitorialità prevedono che il bonus mamme passi da 40 a 60 euro mensili per le lavoratrici con almeno due figli e redditi fino a 40.000 euro.
Sul fronte dell’istruzione, le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro potranno beneficiare del bonus libri per gli studenti delle scuole superiori e, chi sceglie le scuole paritarie, potrà richiedere un contributo fino a 1.500 euro.
Prosegue inoltre, per il 2026 e il 2027, la misura della carta “Dedicata a te”, che prevede 500 euro alle famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.
In merito alle politiche sociali, nascono due nuovi fondi: uno per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati e l’altro per i caregiver familiari.
Previdenza e pensioni
Sul fronte previdenziale, per i lavoratori impegnati in attività usuranti viene annullato l’aumento di tre mesi dal 2027 dell’età pensionabile, mentre per le altre categorie l’incremento sarà di un mese nel 2027 e di due mesi nel 2028. Inoltre, è previsto un aumento di 20 euro mensili per le pensioni dei soggetti in condizioni disagiate.
Dal 1° luglio 2026 scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato a meno che non esprimano una esplicita rinuncia entro 60 giorni.
Misure per le imprese
Incentivi
Parallelamente, la Legge di Bilancio dedica spazio al sistema delle imprese.
La manovra introduce, su un orizzonte triennale, il regime di iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese effettuati tra il 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
A questo strumento si affianca un fondo volto a incrementare le risorse a disposizione per il credito d’imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello “Industria 4.0”.
Costi aziendali
Sul piano della gestione ordinaria, la manovra introduce e conferma misure che incidono sui costi aziendali. Viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 la sospensione della plastic tax e della sugar tax, mentre per i lavoratori dipendenti la soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici sale da 8 a 10 euro al giorno.
Affitti brevi e commercio internazionale
Cambiano inoltre le regole sugli affitti brevi: dal terzo immobile si configura l’attività d’impresa, anticipando un passaggio che prima scattava dal quinto.
Per il commercio internazionale viene introdotto un contributo di 2 euro su tutte le spedizioni di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra UE, mentre resta confermata la possibilità, per i lavoratori dipendenti e pensionati con redditi fino a 35.000 euro, di accedere alla flat tax al 15% sui redditi da lavoro autonomo.
Pace fiscale
Un ulteriore tassello della Legge di Bilancio riguarda la pace fiscale, che introduce una nuova possibilità di definizione agevolata per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023. I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma non hanno effettuato il pagamento potranno regolarizzare la propria posizione scegliendo tra il versamento in un’unica soluzione o un piano di rateizzazione fino a nove anni, con 54 rate bimestrali. La misura, estendibile anche ai tributi locali, si rivolge sia alle famiglie sia alle imprese.
A cura di Elisa Ghelfi
Regime forfettario e reverse charge
Dal 1° ottobre 2025 è entrata in vigore una novità importante per chi applica il regime forfettario e riceve fatture soggette a “reverse charge”: una semplificazione che riguarda il versamento dell’IVA.
La disciplina fino al 30 settembre 2025
Fino al 30 settembre 2025, i forfettari che ricevono fatture in reverse charge devono versare l’IVA ogni mese, entro il 16 del mese successivo all’operazione.
La nuova modalità di versamento dal 1°ottobre 2025
Dal 1° ottobre 2025 il versamento dell’IVA è trimestrale e si deve versare entro il 16 del secondo mese successivo la fine del trimestre.
Soggetti interessati dalla novità
Questa novità riguarda i contribuenti in regime forfettario che si trovano a dover versare l’IVA a seguito di operazioni soggette a reverse charge quali:
- acquisti di beni da altri paesi dell’Unione Europea se si supera la soglia dei 10.000 euro annui;
- prestazioni di servizi da soggetti esteri (sia UE che extra-UE);
- operazioni in alcuni settori particolari come edilizia o telefonia dove è previsto il reverse charge interno.
Tutte le altre semplificazioni previste per il regime forfettario restano in vigore (non devono emettere fatture con IVA, non sono obbligati alla dichiarazione iva nè alla tenuta dei registri IVA).
Il reverse charge come eccezione al regime forfettario
Il reverse charge resta un’eccezione in quanto in questi casi il forfettario diventa “debitore d’imposta” e deve integrare la fattura del fornitore estero (oppure emettere autofattura), calcolare l’IVA dovuta e versarla con modello F24.
Il passaggio al versamento dell’IVA trimestrale alleggerisce gli adempimenti e migliora la gestione della liquidità.
A cura di Emanuela Sorrentino
Rottamazione quinquies 2026
Nell’ambito delle Legge di Bilancio 2026, ancora in fase di approvazione, pare ormai scontata la previsione di una nuova rottamazione delle cartelle, ribattezzata “Rottamazione quinquies”, in quanto si tratta della quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali.
Anche se non ancora definitiva, può essere utile conoscere le anticipazioni di quanto è stato previsto. La nuova misura di pacificazione fiscale consentirà di estinguere i debiti fiscali pagando un saldo e stralcio parziale, con l’eliminazione in parte o completa di sanzioni, interessi di mora e aggi di riscossione.
Per poter calcolare le somme dovute bisognerà comunque attendere l’emanazione dei decreti attuativi.
Chi potrà aderire
A differenza delle precedenti rottamazioni, non si tratta di un provvedimento generalizzato, ma rivolto esclusivamente a specifiche categorie di contribuenti in difficoltà economica. L’obiettivo dichiarato consiste nell’alleggerire il carico fiscale pregresso e nel ridurre il contenzioso tributario, offrendo una via d’uscita sostenibile a chi ha pendenze con il Fisco.
Cosa rientrerà nella Rottamazione quinquies
La definizione agevolata coprira’ tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, compresi quindi i debiti maturati durante la pandemia.
Potranno rientrare anche tributi locali come multe, IMU, TARI e bollo auto, con la possibilità per i Comuni di aderire alla misura o definire condizioni proprie.
Pagamento
Vengono previste due modalità di pagamento:
- in unica soluzione;
- in rateizzazione fino a 9 anni, suddivisa in 54 rate bimestrali di pari importo. Questo dovrebbe consentire anche a chi si trova in temporanea difficoltà di aderire senza compromettere la propria liquidità.
La scadenza della prima rata è fissata al 31 luglio 2026.
Per aderire si dovrà’ presentare domanda online tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026, secondo le modalità che verranno comunicate.
Esclusioni
La sanatoria è rivolta ai contribuenti che abbiano ricevuto i cosiddetti “avvisi bonari“ e le cartelle esattoriali senza riuscire a versare quanto richiesto.
Restano esclusi coloro che non hanno mai presentato la dichiarazione dei redditi e, in linea generale, i debiti derivanti da accertamenti per evasione già definitivi.
Sono previste condizioni di decadenza più severe rispetto al passato: si decade dalla definizione agevolata in caso di mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.
A cura di Franco Meletti
Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
L’Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025 e introduce importanti novità nella formazione sulla salute e sicurezza del lavoro.
Prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
Cosa cambia con questo Accordo?
Modalità di erogazione dei corsi di formazione
Sono definite in modo più preciso le modalità utilizzabili per l’erogazione dei corsi:
- videoconferenza sincrona: streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote tramite piattaforma;
- e-learning: videoconferenza tramite link con obbligo registrazione presenze.

Formazione del preposto
Sono previste modifiche importanti:
- durata minima del corso: da 8 a 12 ore;
- modalità: aggiornate le possibilità di erogazione;
- aggiornamento: periodicità biennale.
Formazione dei dirigenti
La durata del percorso formativo viene ridotta da 16 a 12 ore obbligatorie.
Introduzione della formazione del datore di lavoro che non ricopre il ruolo di RSPP
E’ introdotto l’obbligo formativo anche per il datore di lavoro che non svolge il ruolo di RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione). Devono svolgere il corso:
- tutti i datori di lavoro, indipendentemente dai settori;
- i titolari di imprese individuali;
- i legali rappresentanti che gestiscono direttamente le risorse aziendali;
- gli amministratori con pratiche operative.
L’obiettivo è quello di fornire ai datori di lavoro le conoscenze e le competenze necessarie per garantire un’efficace gestione della sicurezza e della prevenzione all’interno dell’impresa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro acquisisce consapevolezza sui propri obblighi e responsabilità, imparando a riconoscere i fattori di rischio, adottando misure preventive adeguate e organizzando un sistema di sicurezza aziendale efficiente.
Modifiche alla formazione del datore di lavoro che è anche RSPP
Sono aggiornati contenuti, modalità e verifiche della formazione.
Verifica dell' efficacia della formazione durante l’attività lavorativa da parte del datore di lavoro
E’ prevista una verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro.
Formazione nuovi assunti
Il lavoratore deve essere formato alla data dell’assunzione, prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
A cura di Chiara Vicenzi
1° dicembre 2025: scadenza unica per il secondo acconto di imposte e contributi
Il mese di dicembre si apre con una delle scadenze fiscali più rilevanti dell’anno.
Entro il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica) devono essere versati:
- il secondo acconto delle imposte sui redditi e IRAP;
- la seconda rata dell’acconto 2025 dei contributi previdenziali INPS da parte dei soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti (IVS) e alla Gestione Separata INPS.
Si tratta di una scadenza particolarmente rilevante perché quanto dovuto a titolo di secondo acconto 2025 deve essere versato integralmente: il pagamento non è rateizzabile. La possibilità di rateazione, infatti, resta circoscritta al saldo 2024 e al primo acconto 2025, sia per le imposte che per i contributi previdenziali.
Inoltre, per quanto riguarda le imposte, non è previsto (salvo eventuali interventi normativi dell’ultima ora) alcuno slittamento al 16 gennaio per le partite IVA, diversamente da quanto avvenuto nelle scadenze del 2023 e 2024.
Acconto delle imposte sui redditi e IRAP
In linea generale, IRPEF, IRES e IRAP sono versate in acconto per un importo complessivo pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, con la seguente ripartizione ordinaria:
- 40% dell’acconto complessivo con la scadenza prevista per il pagamento del saldo;
- 60% dell’acconto complessivo entro il mese di novembre.
Una disciplina diversa riguarda i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, nonché coloro che partecipano a società, associazioni o imprese assoggettate agli ISA: in tali casi l’acconto IRPEF è suddiviso in due rate di pari importo, quindi ciascuna pari al 50% dell’acconto complessivo.
Tali regole si applicano anche ad alcune tipologie di imposte sostitutive e cioè:
- imposte per i contribuenti forfettari;
- la cedolare secca sul canone di locazione;
- l’IVIE e l’IVAFE.
Metodi di calcolo dell’acconto
Il calcolo dell’acconto avviene, in via ordinaria, con il metodo storico, basato sull’imposta dovuta per l’anno precedente. In alternativa è possibile adottare il metodo previsionale, rideterminando l’acconto sulla base di una stima dei redditi attesi per il 2025: questa opzione risulta utile quando si prevede un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente.
Occorre però prestare particolare attenzione: un errore nella stima o nel conseguente versamento dell’acconto può comportare l’applicazione di sanzioni per insufficiente versamento. È comunque possibile rimediare tramite ravvedimento operoso, purché attivato prima che l’Agenzia delle Entrate avvii attività di controllo o atti accertativi.
Secondo acconto contributi previdenziali INPS
Sempre entro il 1° dicembre 2025 è dovuta anche la seconda rata dell’acconto dei contributi previdenziali per gli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti e alla Gestione Separata INPS.
Metodi di calcolo dell’acconto
Allo stesso modo delle imposte, l’acconto può essere determinato con metodo storico calcolato sui redditi d’impresa / autonomi 2024 dichiarati, in alternativa con il metodo previsionale sulla base dei redditi stimati nel 2025.
Applicando il metodo storico, l’acconto contributivo dovuto per il 2025 va determinato considerando, quale base di riferimento, la totalità dei redditi d’impresa dichiarati per il 2024 ai fini IRPEF risultanti dal modello Redditi 2025 PF. Tuttavia, il calcolo è differente in base all’attività svolta e quindi alla cassa alla quale si è iscritti: cambiano infatti regole e aliquote tra Gestione IVS artigiani e commercianti e Gestione Separata INPS.
Per i contribuenti in gestione separata (esempio libero professionista non iscritto ad alcuna cassa professionale), il metodo storico prevede che l’acconto 2025 sia determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto sul reddito 2024 desumibile dal modello Redditi 2025 PF da versare in due rate (a giugno/luglio e a novembre), ciascuna pari al 50% dell’importo dovuto.
Per i contribuenti iscritti alla gestione artigiani-commercianti (esempio ditta individuale con attività prevalente artigiana o commerciale), il calcolo del metodo storico per la determinazione dell’acconto 2025 prevede il versamento solo sul reddito imponibile che supera il minimale, che per il 2025 è di 18.555€. Ad esempio, per un commerciante che nel 2024 ha avuto un imponibile pari a 20.000€, gli acconti devono essere calcolati nel seguente modo:
- imponibile eccedente il minimale: 20.000€ – 18.555€ = 1.445€
- acconti contributi INPS commercianti: 1.445€ x 24% = 346,80€ da versare al 50% in primo acconto e al 50% in sede di secondo acconto (entro novembre)
Per i Neoiscritti alla gestione artigiani commercianti, la Finanziaria 2025 ha introdotto la possibilità di richiedere una riduzione del 50% dei contributi per i titolari di redditi d’impresa (inclusi quelli in regime forfetario) che nel 2025 risultano iscritti o si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni INPS artigiani e commercianti (IVS).
A cura di Elisa Ghelfi
Nuove regole per la comunicazione della PEC
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.159 del 31 ottobre 2025, cambiano le regole sull’obbligo di comunicare al registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di società.
Il provvedimento aggiorna quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e introduce alcune importanti novità operative con l’obiettivo di semplificare le procedure, garantendo così una gestione più ordinata e trasparente dei domicili digitali associati agli amministratori delle imprese.
Scadenza dell’obbligo e divieto di utilizzare la PEC dell’impresa
Il Governo ha precisato che l’obbligo di comunicare la PEC è da adempiere entro il 31 dicembre di quest’anno e non può essere assolto comunicando la PEC dell’impresa.
Soggetti obbligati alla comunicazione
L’art.13 comma 3 lett. a) del DL 159/2025 sostituisce il riferimento agli “amministratori”, quali destinatari dell’obbligo di comunicazione della PEC, con quello “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o in mancanza al Presidente del consiglio di amministrazione”.
Conseguenze in caso di mancata comunicazione della PEC
L’art.13 comma 4 inoltre precisa che in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si applica l’art.16 6-bis del DL 185/2008 convertito.
Per le nuove imprese
Tale disposizione stabilisce che l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non abbia iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.
Per le imprese già esistenti
Per le imprese già esistenti, il mancato rispetto del termine di comunicazione del 31 dicembre 2025 implica l’applicazione della sanzione prevista dall’art.2630 c.c. in misura raddoppiata e l’assegnazione d’ufficio all’amministratore di una PEC.
A cura di Emanuela Sorrentino











