Con un Provvedimento pubblicato lo scorso 6 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini per comunicare ai contribuenti i dati relativi alle fatture elettroniche ed ai corrispettivi giornalieri trasmessi oltre i termini previsti.

Si ricorda che le fatture elettroniche immediate e gli scontrini giornalieri devono essere trasmessi entro 12 giorni dalla loro emissione o, nel caso di fattura elettronica differita, entro il 15 del mese successivo alla loro emissione.

Tale comunicazione, definita “lettera di compliance”, riporterà, oltre ai dati anagrafici, anche le modalità attraverso cui sarà possibile accedere ai dettagli delle tardive trasmissioni e sanare le irregolarità indicate. Nello specifico, il dettaglio delle tardive trasmissioni sarà recuperabile dall’area web Fatture e corrispettivi.

Per poter sanare le violazioni contestate nella lettera, se corrette, ci si potrà avvalere del ravvedimento operoso con riduzione delle sanzioni previste.

Sarà, inoltre, possibile, nel caso di errori formali, sanare tutte le violazioni avvalendosi dell’istituto della tregua fiscale che prevede un versamento di € 200 per ogni periodo di imposta.

Si ricorda, infine, che nel caso in cui la sanzione per tardivo invio delle fatture elettroniche sia già stata versata al momento dell’invio tardivo, non occorrerà effettuare versamenti aggiuntivi.

A cura di Simona Rossi