Cause dell'esclusione

Recentemente, con il Decreto 28.4.2023, il MEF ha introdotto una nuova causa di esclusione dall’applicazione degli Indici in vigore per il 2022.

La nuova causa di esclusione è applicabile ai soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dall’01.01.2021, per tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare dell’emergenza COVID-19, delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari, delle materie prime e all’andamento dei tassi di interesse.

Tale causa di esclusione COVID-19 si aggiunge a quelle più frequentemente applicabili a regime, ossia alle seguenti fattispecie:

  • inizio o cessazione dell’attività;
  • ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
  • periodo di non normale svolgimento dell’attività;
  • applicazione del regime forfettario o del regime di vantaggio oppure di altre tipologie di criteri forfettari di determinazione del reddito;
  • esercizio di 2 o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività diverse da quelle prese in considerazione dall’Indice dell’attività prevalente (comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari) sia superiore al 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuti nel modello Isa approvato per l’attività esercitata;
  • svolgimento dell’attività d’impresa o professionale con partecipazione a un Gruppo Iva.

Tale causa di esclusione, applicabile agli ISA 2023 relativi al 2022 è analoga alle cause di esclusione introdotte:

  • per gli ISA 2021 relativi al 2020 per i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dall’01.01.2019;
  • per gli ISA 2022 relativi al 2021 ai soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dall’01.01.2019;

Quindi viene estesa la portata applicativa della causa di esclusione anche al secondo anno di attività.

Al sussistere della già menzionata nuova causa di esclusione, i soggetti interessati sono comunque tenuti alla compilazione del mod. ISA ai fini della sola comunicazione dei dati.

Per tali soggetti è possibile non acquisire i dati precalcolati, limitandosi alla sola compilazione del mod. ISA. Come specificato, infatti, dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.6.2021, n. 6/E, tali soggetti oltre a dover indicare nel “modello redditi” la specifica causa di esclusione, devono compilare il mod. ISA

prescindendo dall’importazione delle variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo”.

I soggetti interessati da tale causa di esclusione dall’applicazione degli ISA non possono accedere al regime premiale, ancorché debbano compilare il mod. ISA.

Regimi premiali

Con il Provvedimento 27.04.2023 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali per il 2022 a seguito dell’applicazione degli ISA 2023.

L’Agenzia ha confermato i livelli di affidabilità del 2021, prevedendo la possibilità di accedere ai benefici premiali sulla base di un punteggio idoneo:

  • per l’anno di applicazione (2022);
  • calcolato come media dei punteggi relativi al biennio 2021- 2022 al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio. Circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, quindi ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo. Calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

I benefici premiali legati alla media 2021-2022 interessano in particolare il soggetto che:

  • nel 2021 ha conseguito un punteggio che consentiva di accedere al regime premiale (da 8 a 10);
  • nel 2022 non raggiunge un punteggio sufficiente per la premialità (inferiore ad 8).

Il punteggio 9 per il 2022 o nella media 2021-2022 prevede l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative e l’esclusione della determinazione sintetica del reddito. A condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Il punteggio 8,5 per il 2022 o 9 nella media 2021-2022 prevede l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici.

Il punteggio 8 per il 2022 o 8,5 nella media 2021-2022 prevede:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
    • € 50.000 annui relativamente all’IVA;
    • € 20.000 annui per le imposte dirette / IRAP.
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui.

Il solo punteggio 8 per il 2022 prevede l’anticipazione di almeno 1 anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento. L’accesso a quest’ultimo beneficio premiale non può essere ottenuto per effetto della media tra i punteggi ISA 2021–2022.

L’obbligo della sola compilazione del mod. ISA ai fini dell’acquisizione dei dati non consente l’accesso ai benefici premiali.

A cura di Elisa Ghelfi