Riforma delle sport: chi riguarda?
Facciamo il punto della situazione chiarendo innanzitutto chi è qualificato come lavoratore sportivo:
- Atleta;
- Allenatore;
- Istruttore;
- Direttore tecnico e sportivo;
- Preparatore atletico;
- Direttore di gara;
che ricevono un corrispettivo per l’attività che svolgono.
Tra questi rientra anche il tesserato che, sempre verso corrispettivo, svolge mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, sulla base del Regolamento dell’ente di cui fa parte.
Chi non sono i lavoratori sportivi:
- I soggetti che si occupano di mansioni di carattere amministrativo-gestionale;
- I soggetti, come ad esempio i fisioterapisti, che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in un apposito albo del rispettivo ordine professionale.
Inquadramento
A seconda delle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni, il lavoro sportivo può essere:
- Lavoro sportivo oggetto di rapporto di lavoro subordinato;
- Lavoro sportivo oggetto di rapporto di lavoro autonomo;
- Lavoro sportivo oggetto di rapporto di lavoro autonomo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.);
- Lavoro sportivo oggetto, secondo il regime ordinario, di rapporto di lavoro occasionale (prest_occ).
Trattamento dei co.co.co sportivi ai fini previdenziali
Il decreto di riforma dello Sport include i lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo con contratti di co.co.co. nella Gestione separata INPS (di cui all’art. 2, co. 26, l. 335/1995) con aliquote agevolate 27,03% e 24% a seconda se il collaboratore ha o non ha altre assicurazioni, da calcolarsi sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.
Come comunicare i rapporti di lavoro al registro?
Dal 1° luglio 2023 Asd e ssd hanno l’obbligo di comunicare i rapporti di lavoro sportivo tramite il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (RAS) diretta al Centro dell’Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav).
Solo per i co.co.co. sportivi l’obbligo di comunicazione avviene con la trasmissione del modello Unilav al Centro per l’impiego.
Inail
I lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co. sono esclusi dagli obblighi INAIL, essendo agli stessi applicata la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della L. 289/2002.
Per tutte le altre tipologie di lavoratori, ivi inclusi i co.co.co. amministrativo-gestionali, gli adempimenti ai fini INAIL vengono effettuati non tramite il Registro. Spetta, infatti, agli enti sportivi dilettantistici accreditarsi sul sito dell’INAIL.
Qual è il trattamento fiscale dei lavoratori sportivi?
Dal 1° luglio scorso, per i compensi sportivi nell’area del dilettantismo trovano applicazione le nuove soglie di esenzione:
- fino a 5.000 euro annui: esenzione ai fini IRPEF e INPS;
- da 5.001 a 15.000 euro annui: si versano solo i contributi;
- oltre 15.000 euro annui: per la parte eccedente si pagano sia i contributi INPS che IRPEF, con le aliquote ordinarie e relative addizionali.
E per quanto riguarda i volontari sportivi?
Si qualificano volontari coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Requisiti essenziali per la qualifica di volontario sportivo:
Divieto di remunerazione. Il soggetto non può percepire alcun corrispettivo/indennità per la prestazione svolta; solo dei rimborsi spesa nel limite di 150 euro al mese.