Con la conversione in legge dell’art. 13 del DL Coesione, viene prevista l’applicabilità del credito d’imposta per la ZES unica per il Sud anche alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
Beneficiari
Tutte le imprese operative o che si insediano nell’ambito della Zona Logistica Semplificata della Regione Emilia-Romagna.
La ZLS dell’Emilia-Romagna coinvolge 11 nodi intermodali da Ravenna a Piacenza, 25 aree produttive, 9 province (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini) e 28 Comuni (Argenta, Bagnacavallo, Bentivoglio, Bondeno, Casalgrande, Cesena, Codigoro, Concordia sulla Secchia, Conselice, Cotignola, Faenza, Ferrara, Fontevivo, Forlì, Forlimpopoli, Guastalla, Imola, Lugo, Mirandola, Misano Adriatico, Modena, Ostellato, Piacenza, Ravenna, Reggiolo, Rimini, Rubiera, San Giorgio di Piano).
Agevolazione
Limitatamente alle zone ammissibili è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Investimento minimo 200.000 euro.
Il credito d’imposta è determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e comunque fino ad un 35% delle spese ammissibili.
Investimenti ammessi
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale dal 1 gennaio 2026 AL 31 dicembre 2028, relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS unica;
- all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZLS unica e i beni oggetto dell’investimento per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati.
Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento.
Operatività
Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta per il 2026, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 01 gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026.
Lo Studio è a disposizione per l’invio delle istanze.
A cura di Simone Vincenzi
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