Contributi Adempimento Obbligo Assetti organizzativi

 
L’art. 2086del codice civile stabilisce che "L’imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale." 
  DI COSA SI TRATTA Il beneficio prevede contributi a fondo perduto per adempiere all’obbligo di adeguati assetti organizzativi e migliorare la gestione aziendale con strumenti di monitoraggio dell’equilibrio economico-finanziario. Questo è una sorta di stimolo da parte del Legislatore per far sì che l'Imprenditore prenda tutte le azioni volte a migliorare l'equilibrio aziendale.L’assenza degli assetti in caso di crisi comporta una responsabilità personale in capo all’amministratore. In via generale, un assetto organizzativo per definirsi adeguato ha bisogno di:
  • avere una organizzazione gerarchica;
  • avere un sistema di pianificazione, programmazione e controllo che agevoli la produzione di informazioni necessarie per effettuare le scelte gestionali, garantendo il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
  • identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità dei collaboratori e/o dipendenti;
  • rivisitazione delle procedure, puntando all’efficienza e all’efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, l’attendibilità e l’efficacia dei flussi informativi;
 

L'Imprenditore deve fare in modo che lo Status dell'Azienda sia sempre diretto verso una miglioria continua. 

      La “nuova” normalità richiede sistemi di governo e di gestione che guardino oltre il dato consuntivo e storico. Diventa basilare un sistema costante di monitoraggio previsionale:
  • indicatori di liquidità
  • capacità di rimborso dei debiti finanziari
  • posizione in centrale rischi
  • posizionamento competitivo
    Con le nuove linee guida EBA (European Banking Authority) le banche chiederanno alle imprese delle informazioni per controllare la dinamica aziendale. Questo attraverso alcuni strumenti di valutazione dei cash flow (flussi di cassa) che consentono di avere, in modo più nitido, la posizione finanziaria dell'Impresa. Utilizzare questa opportunità può costituire un beneficio interessante sia per gli Istituti di Credito, sia per la salvaguardia dell'Azienda stessa. E' possibile accedere ad un contributo a fondo perduto del 70%, fino a 5.000 euro, presentando domanda telematica a partire dalle ore 10:00 di lunedì 11 aprile 2022 .            

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Fondo Impresa Donna: Le novità

Nei post precedenti (clicca qui per rivederli) abbiamo parlato delle opportunità AL FEMMINILE. Vediamo nel dettaglio chi sono i beneficiari, le spese ammesse, termini di partecipazione e altre informazioni. Viene promosso il Fondo Impresa Donna proprio per incentivare e rafforzare il tessuto dell'imprenditoria femminile.   Gli interventi si dividono in due tipologie differenti: per la nascita, costituzione, avvio di nuove Imprese Femminili (costituite da meno di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione) e interventi per lo sviluppo e il consolidamento delle Imprese Femminili (costituite da più di dodici mesi ma da meno di 5 anni dalla data di presentazione della domanda). Vediamo che nella prima circostanza, si tratta di contributi a fondo perduto, mentre nella seconda, un mix tra contributi a fondo perduto e finanziamento agevolato.

BENEFICIARI: 
  • la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale;
  • la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
  • l'impresa individuale la cui titolare sia una donna;               
  • la lavoratrice autonoma;
  SPESE AMMISSIBILI 
  • immobilizzazioni immateriali, tra cui spese per acquisizione di brevetti, le spese per acquisizione di programmi informatici e soluzioni tecnologiche, spese relative alla progettazione e sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali; 
  • servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; 
  • spese per il personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda;  
  • esigenze di capitale circolante;
Riportiamo un estratto del bando in cui vengono ampliamente descritte le spese ammissibili: Dettaglio Spese Ammissibili: Qui l'estratto del bando    COSA DEVE CONTENERE LA DOMANDA La domanda di agevolazione deve contenere i dati dell'impresa femminile richiedente, i dati del progetto imprenditoriale proposto, il programma di spesa, con importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili. La domanda di agevolazione è completata dal progetto imprenditoriale, il quale deve contenente il profilo dell'impresa femminile richiedente, la descrizione dell'attività proposta, l'analisi del mercato di riferimento, e ancora le relative strategie, gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi e quelli economico-finanziari.   ITER DA SEGUIRE  Possiamo suddividere in due "step" principali: il momento della compilazione della domanda e il momento dell'invio della domanda. Per la compilazione della domanda di agevolazione sarà necessario procedere all'immissione delle informazioni e dei dati richiesti, con conseguente caricamento dei relativi allegati richiesti per poi ottenere il PDF. Importante: la firma digitale.    PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda viene presentata attraverso il portale Invitalia (qui il link del sito web) nella sezione dedicata. Le domande di agevolazione, devono essere redatte in lingua italiana ed esclusivamente on-line, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito Invitalia, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). E' necessario utilizzare una identificazione attraverso credenziali SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica. 

Per le Imprese costituite da meno di 12 mesi, ecco le date da ricordare: per la compilazione della domanda a partire dalle ore 10:00 del 5 maggio 2022 mentre per l'invio della domanda si parte dalle ore 10:00 del 19 maggio 2022;

Per le Imprese costituite da oltre 12 mesi (ma meno di 5 anni), ecco le date da ricordare: per la compilazione della domanda a partire dalle ore 10:00 del 24 maggio 2022 mentre per l'invio della domanda si inizia dalle ore 10:00 del 7 giugno 2022.

   

Se pensi che la tua Impresa possa beneficiare del bando,

contattaci e realizzeremo insieme il Progetto.

     

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Contributi a fondo perduto per sistemi di sicurezza

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO SISTEMI DI SICUREZZA COS'E': Il Fondo per la Sicurezza è un contributo a fondo perduto cofinanziato dalla Camera di Commercio per l'installazione di sistemi di sicurezza e videosorveglianza. SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE: Le piccole medie imprese con sede nella provincia di Modena. Limitatamente ai codici ateco indicati dal bando. SPESE AMMISSIBILI a) sistemi di videoallarme antirapina – configurati secondo i requisiti tecnici indicati nel capitolato di cui al Protocollo d’intesa siglato il 14 luglio 2009 tra il Ministero dell’Interno e le Associazioni imprenditoriali di categoria, rinnovato il 12 novembre 2013 e il 12 dicembre 2019 in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza; b) sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni; c) altri sistemi passivi quali casseforti, blindature, antitaccheggio, inferriate, vetri antisfondamento e sistemi integrati di verifica, contabilizzazione e stoccaggio denaro (l’elenco è esaustivo). Ammissibili le spese da sostenere o già sostenute a partire dal 18/10/2021. QUALE CONTRIBUTO: Contributo a fondo perduto dal 40% al 50% delle spese ammissibili. Contributo massimo 3.000 euro. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE: Le domande telematiche potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 17 marzo fino alle ore 20,00 del 31 marzo 2022. REGIME DI AIUTI: I contributi alle imprese si intendono concessi in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407 e n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 e del Regolamento UE n. 717 del 27/6/2014, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti d'importanza minore. Lo studio è a disposizione per la presentazione delle istanze Dott. Simone Vincenzi Commercialista M&W - VERONESI & ASSOCIATI s.r.l. STP Commercialisti e Consulenti per l'impresa

M&W - BANDO ISI INAIL PER LE IMPRESE CHE INVESTONO IN SICUREZZA SUL LAVORO

BANDO ISI INAIL PER LE IMPRESE CHE INVESTONO IN SICUREZZA SUL LAVORO 
Il Bando Inail mette a disposizione a tutti gli imprenditori un Finanziamento a Fondo Perduto fino al 65% di Contributo (per imprese agricole il 40 o 50%).
Cosa agevola? Il Bando Inail 2021 finanzia con il 65% solo investimenti nuovi ancora da fare tra cui:
  • acquisto o sostituzione di macchinari, dispositivi e attrezzature (anche a controllo numerico come ad esempio pantografi, trapani automatici, ecc…);
  • ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro che migliorano le condizioni di salute dei lavoratori;
  • impianti (aspirazione fumi, polveri, impianti elettrici);
  • insonorizzazione pareti;
  • pavimentazioni (rifacimento perchè ondulati, crepati o scivolosi);
  • camion con gru, piattaforme aeree, muletti, "ragni, bobcat, escavatori, mini pale (escluso autocarro o camion trasporto merci);
  • attrezzature per cliniche, poliambulatori e case di cura: letti rialzabili, carrozzine;
  • smaltimento Eternit dal tetto del capannone, laboratorio o negozio.
I macchinari finanziabili devono creare un miglioramento della sicurezza (si veda DVR...) e della salute nei luoghi di lavoro, come ad esempio:
  • minore affaticamento fisico,
  • minori vibrazioni al corpo,
  • riduzione dei rumori emessi dai macchinari all’interno dell’officina,
  • miglioramento del sistema di aspirazione dei fumi,
  • rifacimento dell'impianto elettrico (per evitare scosse elettriche),
  • ristrutturazione pavimentazioni (per evitare infortuni da scivolamento),
  • diminuzione della movimentazione dei carichi (con attrezzature automatizzate, pedane mobili, muletti, “merli”),
  • riduzione della caduta dall’alto dei lavoratori (con l'acquisto di cestelli e piattaforme aeree).
Quando? Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda saranno pubblicate sul sito Inail dal 26 febbraio 2022. Tuttavia, essendo un bando complesso, occorre pianificare con anticipo e verificare il raggiungimento di un punteggio minimo per partecipare.
Dott. Simone Vincenzi
Commercialista a Modena
M&W Veronesi e Associati

Green Pass obbligatorio per i lavoratori

NUOVE REGOLE E SANZIONI

  In Italia dal 15 ottobre si potrà accedere in azienda, in ufficio, negli studi professionali e in qualunque altro luogo di lavoro solo esibendo un valido green pass.          Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”  I datori di lavoro dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.   I lavoratori che non seguiranno le prescrizioni normative, verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso; il lavoratore mantiene In ogni caso il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.    Controlli e sanzioni  All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali. Al momento della verifica chi non avrà il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Dopo solo un giorno il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.  La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e 1500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1000 euro.    Tamponi, esenzione e green pass più rapido per i guariti dall’infezione  Il provvedimento interviene chiarendo che il costo dei tamponi, per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratoriTamponi gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica per i cittadini con disabilità o in condizione di frangibilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri  definiti con la Circolare del Ministro della salute che specifica che la certificazione dovrà essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere : 
  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività" (comma 1, 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105); 
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al………. (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); 
  • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 
  • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 
  • numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico 
I certificati NON possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).  Il costo dei tamponi sarà pari a zero per chi non può sottoporsi a vaccinazioni, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni fino al 31 dicembre.  Le farmacie che non praticheranno i prezzi stabiliti incorreranno in una sanzione amministrativa da 1000 a 10.000 euro. Il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà in caso di violazione disporre la chiusura della farmacia per una durata non superiore a 5 giorni.   La validità della durata dei tamponi molecolari/salivari è 72 ore, mentre per i test antigenici la durata viene fissata in 42 ore.  Chi ha sconfitto il Covid non dovrà più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino per avere il green pass, ma potrà ottenerlo subito dopo la prima somministrazione. 
    M&W Veronesi e Associati

Credito per spese sanificazione e acquisto DPI

SPESE SANIFICAZIONE E DPI 2021

  L'articolo 32 D.L. 73/2021 ha introdotto un credito d’imposta commisurato alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Per ciascun beneficiario spetta un credito per circa il 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In generale, il credito d’imposta richiesto non può superare il limite di 60.000 euro per beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Possono fruire dell'agevolazione tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali , compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo (art. 13 quater comma 4, D.L. 34/2019 convertito, dalla L. 58/2019). Le modalità di accesso al beneficio ricalcano quelle previste per il credito d’imposta riferito alle spese per sanificazione e acquisto DPI sostenute nel 2020.

Per le spese sostenute quest’anno occorre fare domanda tramite comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario.                           Nello stesso periodo sarà possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, e all’interno della finestra temporale presentare la rinuncia integrale al credito precedentemente comunicato. Con riferimento all’ambito oggettivo sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui sopra;
  3. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometritermoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
  Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrateda emanare entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 32, comma 1, del citato D.L. 73/2021all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione ai sensi dell' art. 17 D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento citato in precedenza.
Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo spettante, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 verrà scartato. Non trovano applicazione, invece: il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale e il limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU del Modello Redditi. Si attendono le istruzioni per la compilazione del modello F24.

  M&W Veronesi e Associati