SPESE SANIFICAZIONE E DPI 2021

 

L’articolo 32 D.L. 73/2021 ha introdotto un credito d’imposta commisurato alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Per ciascun beneficiario spetta un credito per circa il 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In generale, il credito d’imposta richiesto non può superare il limite di 60.000 euro per beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Possono fruire dell’agevolazione tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali , compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo (art. 13 quater comma 4, D.L. 34/2019 convertito, dalla L. 58/2019). Le modalità di accesso al beneficio ricalcano quelle previste per il credito d’imposta riferito alle spese per sanificazione e acquisto DPI sostenute nel 2020.

Per le spese sostenute quest’anno occorre fare domanda tramite comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario.                           Nello stesso periodo sarà possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, e all’interno della finestra temporale presentare la rinuncia integrale al credito precedentemente comunicato.

Con riferimento all’ambito oggettivo sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui sopra;
  3. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometritermoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrateda emanare entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 32, comma 1, del citato D.L. 73/2021all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione ai sensi dell’ art. 17 D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento citato in precedenza.

Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo spettante, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 verrà scartato.

Non trovano applicazione, invece: il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale e il limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU del Modello Redditi. Si attendono le istruzioni per la compilazione del modello F24.

 
M&W Veronesi e Associati