NUOVE REGOLE E SANZIONI
In Italia dal 15 ottobre si potrà accedere in azienda, in ufficio, negli studi professionali e in qualunque altro luogo di lavoro solo esibendo un valido green pass.
Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”.
I datori di lavoro dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
I lavoratori che non seguiranno le prescrizioni normative, verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso; il lavoratore mantiene In ogni caso il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Controlli e sanzioni
All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali. Al momento della verifica chi non avrà il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Dopo solo un giorno il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.
La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e 1500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1000 euro.
Tamponi, esenzione e green pass più rapido per i guariti dall’infezione
Il provvedimento interviene chiarendo che il costo dei tamponi, per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori. Tamponi gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica per i cittadini con disabilità o in condizione di frangibilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare del Ministro della salute che specifica che la certificazione dovrà essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere :
- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività” (comma 1, 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105);
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al………. (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico
I certificati NON possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).
Il costo dei tamponi sarà pari a zero per chi non può sottoporsi a vaccinazioni, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni fino al 31 dicembre.
Le farmacie che non praticheranno i prezzi stabiliti incorreranno in una sanzione amministrativa da 1000 a 10.000 euro. Il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà in caso di violazione disporre la chiusura della farmacia per una durata non superiore a 5 giorni.
La validità della durata dei tamponi molecolari/salivari è 72 ore, mentre per i test antigenici la durata viene fissata in 42 ore.
Chi ha sconfitto il Covid non dovrà più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino per avere il green pass, ma potrà ottenerlo subito dopo la prima somministrazione.
M&W Veronesi e Associati