Bonus Elettrodomestici 2025: domande da novembre tramite App IO e PagoPA

È in arrivo il nuovo Bonus Elettrodomestici 2025, l’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e aggiornato dal Decreto “Bollette”, per favorire la sostituzione dei vecchi apparecchi con modelli a basso consumo prodotti in Europa.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato il Decreto Direttoriale del 22 ottobre 2025, che definisce le modalità operative per cittadini e rivenditori. L’avvio ufficiale delle domande è atteso per Novembre, come anticipato dal Ministero.

Chi può richiederlo?

Il bonus è destinato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia, titolari di un solo contributo per nucleo familiare, e viene concesso fino a esaurimento fondi (50 milioni di euro complessivi).

L’assegnazione segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

In cosa consiste?

È previsto un voucher digitale da utilizzare al momento dell’acquisto presso i rivenditori aderenti.

  • Contributo base: fino al 30% del prezzo dell’elettrodomestico, massimo 100 euro.
  • Contributo maggiorato: fino a 200 euro per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni o detrazioni fiscali riferite allo stesso acquisto.

Il decreto individua le categorie di prodotti aventi specifici requisiti di alta efficienza energetica, con obbligo di smaltimento del vecchio apparecchio della stessa tipologia e di classe energetica inferiore.

Come richiedere il bonus?

Dal mese di novembre 2025, la richiesta potrà essere presentata in autonomia tramite:

  • App IO, oppure
  • piattaforma online di PagoPA (accesso con SPID o CIE).

Il cittadino dovrà compilare la domanda digitale dichiarando di voler sostituire un vecchio elettrodomestico con uno più efficiente, di impegnarsi alla consegna del vecchio apparecchio per lo smaltimento, (se applicabile) di possedere un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Dopo la verifica automatica dei requisiti, il sistema invierà all’utente un voucher elettronico nominale, valido 15 giorni dalla data di emissione. Se il voucher non viene utilizzato entro tale termine, viene automaticamente annullato e l’importo viene rimesso in disponibilità dell’iniziativa.

Il voucher andrà mostrato al momento dell’acquisto presso un rivenditore aderente, che applicherà lo sconto immediato in fattura.

A cura di Elisa Ghelfi


anticipazioni legge di bilancio

Manovra 2026: anticipazioni sulla Legge di bilancio

Come sappiamo dalle anticipazioni di questi mesi, gli argomenti attesi nella Legge di bilancio 2026 sono diversi e riguardano principalmente il taglio IRPEF, l’IRES premiale, il regime forfettario e la rottamazione quinquies.

Il taglio IRPEF

Per quanto riguarda il taglio IRPEF, la proposta prevede la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% e l’allargamento della relativa fascia di reddito fino a 60.000 euro. Tale misura punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, ma il nodo centrale resta comunque quello delle risorse economiche e di finanza pubblica.

L’IRES premiale

Vi è inoltre la necessità di rivedere l’IRES premiale (mini IRES), misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per incentivare gli investimenti e l’occupazione. In particolare, si prevede una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per le aziende che decidono di non distribuire gli utili prodotti ma di investirne una parte nella propria crescita, acquistando beni e creando altri posti di lavoro.

Il regime forfettario

Per quanto riguarda il regime forfettario, già dalla precedente Legge di Bilancio vi erano state proposte per innalzare la soglia del regime forfettario da 85.000 euro a 100.000 euro ma senza successo; ora si prospetta nuovamente questa ipotesi da parte del Governo.

La rottamazione delle cartelle esattoriali

Accanto alle attese novità IRPEF, un’ altro tema caldo è quello della rottamazione delle cartelle esattorialiquinquies”, che ha l’obbiettivo di alleggerire il magazzino debiti distinguendo tra crediti effettivamente esigibili e quelli ormai inesigibili.

Il nuovo condono dovrebbe essere riservato a specifiche categorie di contribuenti. Inoltre, dovrebbe essere limitato per importo ed affiancato da un saldo e stralcio parziale, con l’effetto immediato di ridurre il contenzioso e di fare cassa.


bonifici

Nuove regole su Bonifici istantanei e Verifica del destinatario

Dal 9 ottobre le nuove regole europee impongono a tutte le banche di offrire il servizio di invio dei bonifici istantanei (possibilità finora disponibile solo su alcuni rapporti e canali bancari) ed il servizio di verifica del beneficiario.

I bonifici istantanei

I bonifici istantanei offrono il vantaggio di accelerare le transazioni, in quanto il trasferimento dei soldi diventa effettivo nel momento stesso in cui viene disposto l’ordine di pagamento. Questa modalità favorisce la rapidità delle transazioni e permette di usufruire di nuovi servizi come la programmazione di pagamenti futuri o ricorrenti.

Quanto al costo, per legge le banche non possono più applicare ai bonifici istantanei una commissione superiore rispetto a quella applicata ai bonifici ordinari.

Un aspetto critico dei bonifici istantanei consiste nel fatto che non possono essere annullati una volta disposti. In caso di richiesta di richiamo del pagamento, il beneficiario ha la facoltà di rifiutare il rimborso. Pertanto, è necessario prestare molta più attenzione alla compilazione del bonifico, verificando sia l’Iban sia il nome del beneficiario per evitare le truffe.

Come ricorda l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) “è comunque importante seguire le indicazioni e i consigli della banca per evitare di cadere in raggiri da parte, per esempio, di finti venditori online o di truffatori, che con diverse tecniche di frode possono cercare di carpire dati sensibili o di convincere le vittime ad effettuare bonifici istantanei per servizi o pagamenti inesistenti”.

L’importo massimo per i bonifici istantanei è fissato a 100 mila euro.

La verifica del beneficiario

Il nuovo servizio di verifica del beneficiario si applica sia ai bonifici istantanei, sia ai bonifici istantanei. Grazie a questo controllo, chi fa un bonifico potrà sapere in pochi secondi se l’Iban e il nominativo del beneficiario corrispondono esattamente o parzialmente oppure se risultano «non verificabili». Dopo tale verifica, sarà possibile decidere se completare il pagamento o interromperlo.

La verifica dei dati del beneficiario da parte della banca aiuta a ridurre il rischio di errori o frodi. Tuttavia, è comunque opportuno fare molta attenzione nel momento in cui si autorizza il pagamento.

A cura di Franco Meletti


bando autoimprenditorialità

Bandi per favorire l’autoimprenditorialità giovanile

Dal 15 ottobre sarà possibile presentare le domande per i bandi a sostegno dell’autoimprenditorialità giovanile tramite l’apposita piattaforma digitale gestita da Invitalia per conto del ministero del Lavoro, che può contare sullo stanziamento di 1 miliardo di euro.

Destinatari e finalità dei bandi

L’incentivo è dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni in condizione di disoccupazione, inattività o fragilità sociale. È sufficiente possedere uno dei requisiti previsti per accedere al beneficio.

I bandi puntano a sostenere la nascita di nuove imprese e nuovi studi professionali, promuovere la transizione ecologica e l’energia “green”, favorire la sostenibilità e tutelare brevetti, marchi e disegni.

I due strumenti: Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0

Il bonus si articola in due strumenti paralleli:

  • Autoimpiego Centro-Nord, rivolto alle iniziative localizzate nelle Regioni centro settentrionali;
  • Resto al Sud 2.0, per le Regioni meridionali e insulari.

Entrambi prevedono:

  • Voucher fino a 30.000 euro (fino a 40.000 per Resto al Sud 2.0) per beni, strumenti e servizi;
  • Contributi a fondo perduto fino al 65% delle spese di avvio (fino al 75% per il Mezzogiorno);
  • Finanziamenti maggiorati per progetti innovativi, tecnologici o sostenibili.

Sono ammesse spese per macchinari, attrezzature, software, consulenze tecniche e servizi legati allo sviluppo dell’attività.

I progetti selezionati godranno di un contributo economico e di percorsi di formazione e tutoraggio personalizzati.

Procedura di presentazione e valutazione delle domande

Le domande saranno gestite con procedura valutativa a sportello, nei limiti delle risorse disponibili. Il processo prevede tre fasi:

  1. verifica formale della domanda;
  2. controllo dei requisiti di accesso;
  3. valutazione del merito progettuale;

In caso di esito positivo, Invitalia emetterà il provvedimento di concessione entro 90 giorni. Dopo l’approvazione, sarà possibile richiedere la prima tranche di contributo (a stato di avanzamento lavori) entro tre mesi, con erogazione entro 60 giorni dalla domanda.

Brevetti, marchi e disegni: il Mimit riapre i bandi per le Pmi

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha annunciato per la fine del 2025 la riapertura degli attesi bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, per sostenere la competitività delle Pmi italiane attraverso la valorizzazione della proprietà industriale.

I contributi, erogati in conto capitale, possono coprire fino all’80% delle spese ammissibili, con una maggiorazione per le imprese in possesso della certificazione di parità di genere.

A cura di Franco Meletti


videocamere sul lavoro

Installazione di videocamere sul luogo di lavoro

In materia di installazione di videocamere sul luogo di lavoro, l’attuale versione dell’art. 4, Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), come modificato dall’art. 23, D.lgs. n. 151/2015, attuativo del Jobs Act, stabilisce che:

“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con più unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.”

Le modalità di richiesta dell’autorizzazione

Per poter ottenere l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, il datore di lavoro deve rispettare alcuni passaggi obbligatori che consistono in 3 passaggi ben definiti.

1)Compilazione del Modello di istanza di autorizzazione

In primo luogo, è necessario procedere con la compilazione del Modello di istanza di autorizzazione per impianti di videosorveglianza, localizzazione satellitare, altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4, Legge n. 300/1970.

2)Allegazione della relazione tecnica

Al Modello di istanza sopramenzionato deve essere allegata una relazione tecnica. Questa, da un lato, deve identificare le esigenze di carattere organizzativo, produttivo, di sicurezza o tutela del patrimonio aziendale alla base dell’istanza. Dall’altro, deve descrivere le caratteristiche tecniche delle telecamere installate, nonché le modalità di funzionamento dispositivo di registrazione, il numero e il posizionamento dei monitor, la fascia oraria di funzionamento dell’impianto, i tempi di conservazione delle immagini (e le motivazioni per l’eventuale registrazione eccedente le 24/48 ore) e le specifiche di funzionamento dell’impianto di videosorveglianza.

La relazione tecnica si configura come un passaggio fondamentale per fornire all’Ispettorato nazionale del lavoro competente tutte le informazioni utili al rilascio (o meno) dell’autorizzazione.

3)Pagamento delle marche da bollo

Infine, il datore di lavoro deve allegare 2 marche da bollo da 16 euro, di cui una per l’istanza e una per il rilascio del provvedimento, da consegnare a mano o a mezzo posta.

Giova ricordare, come indicato nelle note in calce al Modello di richiesta, che la richiesta di autorizzazione può essere completata esclusivamente tramite via telematica, brevi manu o per raccomandata. Nel caso di consegna brevi manu o mediante posta raccomandata viene richiesta anche la consegna di copia del documento di identità del datore di lavoro.

Comunicazione al lavoratore: l’informativa sulle modalità di gestione della videosorveglianza

Oltre all’autorizzazione, il secondo requisito obbligatorio per poter adottare sistemi di videosorveglianza in ambiente di lavoro consiste nell’informare i lavoratori sulle modalità di funzionamento dei sistemi stessi.

In questa particolare condizione, non viene richiesto al lavoratore il consenso ex art. 7, Regolamento UE 2016/679, ma si ottempera agli obblighi normativi con la semplice informativa, che – per definizione – non prevede l’accettazione del lavoratore.

Tale informativa, oltre ad assolvere ad un obbligo normativo previsto dallo Statuto dei lavoratori, assolve anche ad un adempimento obbligatorio in termini di tutela del dato del lavoratore (ovvero del soggetto interessato al trattamento del dato).

Aspetti di privacy e sicurezza

Il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative, in conformità ai principi di accountability e di sicurezza del trattamento.

A cura di Paolo Mantovani


incentivo auto elettriche

PNRR – Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici a zero emissioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 8 agosto 2025, n. 236, che definisce criteri, modalità e condizioni per l’accesso agli incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli a zero emissioni.

Gli incentivi sono destinati alla sostituzione di veicoli termici con nuovi veicoli elettrici, con l’obiettivo di favorire il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri, promuovendo la mobilità sostenibile.

La dotazione finanziaria per l’intervento ammonta complessivamente a 597 milioni di euro, da erogare entro i limiti e secondo le modalità stabilite nel Decreto Ministeriale.

Beneficiari dell’incentivo

Il Decreto prevede due categorie principali di beneficiari.

1) Persone Fisiche

  • Devono risiedere in un’area urbana funzionale (agglomerati > 50.000 abitanti o comprensivi di aree pendolari – secondo i criteri ISTAT).
  • L’acquisto agevolato riguarda un solo veicolo nuovo elettrico di categoria M1 (trasporto persone, fino a 8 passeggeri più conducente), con un prezzo di listino non superiore a € 35.000 (IVA e optional esclusi).
  • È previsto l’obbligo di rottamazione di un veicolo termico Euro 5 o inferiore, intestato da almeno 6 mesi al richiedente o a un componente del nucleo familiare.

L’entità dell’incentivo è pari a:

  • € 11.000 per i soggetti con ISEE inferiore o uguale a € 30.000.
  • € 9.000 per i soggetti con ISEE tra € 30.000 e € 40.000.

È previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre, il veicolo nuovo deve rimanere intestato al beneficiario per almeno 24 mesi e l’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi nazionali e/o europei.

2) Microimprese

  • Si tratta di Microimprese (impresa con meno di 10 dipendenti e fatturato non superiore a € 2 milioni) con sede legale in un’area urbana funzionale.
  • L’acquisto agevolato riguarda un massimo di 2 veicoli nuovi commerciali di categoria N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t) o N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t) ad alimentazione esclusivamente elettrica.
  • È previsto l’obbligo di rottamazione di veicoli della stessa categoria (Euro 5 o inferiore) intestati alla società da almeno 6 mesi.

L’entità dell’agevolazione è fino al 30% del prezzo d’acquisto, con un tetto massimo di € 20.000 per veicolo ed è corrisposta dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

L’incentivo è soggetto al rispetto del Regolamento “de minimis” (UE n. 2831/2023), non è cumulabile con altri contributi pubblici e la proprietà dei veicoli deve essere mantenuta dalla società per almeno 24 mesi.

Modalità di accesso all’incentivo

La domanda per accedere agli incentivi deve essere presentata tramite l’apposita piattaforma online, gestita da SOGEI.

Dal 23 settembre 2025 è aperta la fase di registrazione dei rivenditori di veicoli elettrici, come comunicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sulla piattaforma sarà disponibile un motore di ricerca dei rivenditori registrati.

La data di apertura della piattaforma per i beneficiari, persone fisiche e microimprese, sarà comunicata dal MASE con un apposito avviso. È comunque prevista l’attivazione dal 15 ottobre 2025.

A cura di Elisa Ghelfi


polizza assicurativa. eventi catastrofali.

Obbligo polizza catastrofale: promemoria scadenze

Vista la sempre maggiore frequenza con cui si verificano fenomeni naturali di estrema violenza e gravità, per tutte le imprese con sede legale in Italia è stato previsto l’obbligo di legge di stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni causati da eventi catastrofali.

Soggetti interessati

Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio con la sola esclusione delle imprese agricole.

Il mancato adempimento impedisce l’accesso a tutte le agevolazioni pubbliche e non solo a quelle previste a favore delle imprese quando vengono effettivamente colpite da calamità naturali.

Promemoria scadenze

Le scadenze entro le quali le imprese devono adeguarsi sono le seguenti:

  •  micro e piccole imprese 1 gennaio 2026;
  •  medie imprese 1  ottobre 2025.

Per le grandi imprese il termine ultimo per adeguarsi è stato invece il 31 marzo 2025 con i primi 90 giorni senza multe.


concordato preventivo biennale

Concordato preventivo biennale 2025-2026

Il Concordato preventivo biennale 2025-2026 è rivolto a imprese e professionisti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità (I.S.A.). Consente di siglare un accordo con il Fisco a seguito della formulazione di una proposta per la definizione biennale del reddito che deriva dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni.

Modalità di adesione

La proposta sopra menzionata riguarda il biennio 2025-2026 e l’accettazione deve avvenire entro il 30.09.2025 mediante due modalità alternative:

  • invio della dichiarazione dei redditi comprensiva del modello ISA nel quale è presente il quadro P come è stato fatto per il 2024;
  • invio del solo quadro P entro il prossimo 30.09.2025.

Sempre entro il 30.09.2025 è possibile comunicare, solo in forma autonoma, la revoca dell’accettazione al Concordato preventivo biennale 2025-2026 comunicata in precedenza.

Soggetti ammessi

Possono aderire al Concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e che non hanno debiti tributari o, se presenti, siano inferiori a 5.000 euro (sono esclusi dal computo i debiti sospesi o in rateazione, fino a decadenza dei relativi benefici).

Soggetti esclusi

Non possono invece partecipare:

  • i contribuenti che hanno già aderito al primo biennio (2024-2025);
  • i soggetti in regime forfettario (inclusi solo in via sperimentale nel 2024);
  • le attività con ricavi o compensi oltre 5.164.569 euro;
  • i soggetti che non hanno presentato almeno una dichiarazione nei tre anni precedenti;
  • i soggetti condannati per reati tributari gravi e con debiti tributari o contributivi definitivi superiori a 5.000 euro.

Oggetto del Concordato

Sono oggetto del Concordato:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante da arti e professioni (art. 54 TUIR);
  • il reddito d’impresa (art. 56 e art. 66 TUIR).

Sono escluse alcune componenti straordinarie come plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e redditi da partecipazioni. Il reddito concordato non può comunque essere inferiore a 2.000 euro.

Vantaggi per chi aderisce

Chi aderisce al Concordato preventivo biennale ottiene:

  • certezza del carico fiscale per due anni, in quanto viene tassato solamente il reddito concordato e non il maggiore reddito effettivamente conseguito nel biennio di riferimento;
  • accesso al ravvedimento speciale per le annualità pregresse;
  • protezione da accertamenti tributari, salvo i casi di frode o di intervenuta causa di decadenza;
  • premialità fiscali e semplificazioni procedurali. Ad esempio, sulla parte di reddito concordato eccedente quello dichiarato nell’anno precedente si applica un’imposta sostitutiva che varia tra il 10% e il 15% a seconda del tuo punteggio ISA.

Cause di decadenza del Concordato

Il Concordato decade anche in caso di:

  • modifiche sostanziali dell’attività (fusione, scissione, cessazione);
  • scostamento superiore al 50% tra reddito effettivo e reddito concordato per cause straordinarie;
  • irregolarità dichiarative rilevanti;
  • mancato versamento delle imposte concordate.

obbligo di collegamento

Dal 2026 obbligo di collegamento di POS e registratori di cassa telematici

Dal 2026 (salvo proroghe), un’importante novità interesserà ristoranti, bar, negozi, laboratori artigianali e chiunque sia dotato di registratore telematico dei corrispettivi e POS:

i due strumenti dovranno essere collegati tra loro.

Obbligo di collegamento tra registratore di cassa e POS

La Legge di bilancio 2025 prevede che dal 1 gennaio 2026  i contribuenti dotati di registratore telematico e di POS debbano adempiere ad un nuovo obbligo volto a contrastare l’evasione fiscale: collegarli fra loro.

Tutti gli incassi elettronici che avvengono tramite il POS dovranno essere memorizzati anche dal registratore e trasmessi all’Agenzia delle Entrate. In tal modo, quest’ultima quotidianamente riceverà in contemporanea da ogni dispositivo:

  • l’importo complessivo dei corrispettivi del giorno;
  • l’importo complessivo degli incassi del giorno avvenuti con modalità elettronica.

Questo sistema permetterà all’Agenzia delle Entrate un immediato confronto di coerenza delle cifre, al fine di contrastare l’evasione fiscale e far emergere eventuali discrepanze tra incassi effettivi e scontrini emessi.

Sanzioni

Vengono previste sanzioni pecuniarie per i diversi tipi di violazione:

  • mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati (sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000 identica a quella prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale)
  • mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici (sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre).

Nei casi più gravi può essere disposta la sanzione accessoria di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Aspetti operativi

Ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato le regole operative per l’attuazione del nuovo obbligo e non si può escludere una proroga o modifica della disposizione. Tuttavia, invitiamo gli interessati ad iniziare una valutazione della propria dotazione tecnica al fine di verificare se il proprio registratore telematico ed il proprio POS siano già in grado di integrarsi o se siano necessarie modifiche hardware/software.

Allo stato attuale, avendo previsto la decorrenza dell’obbligo dall’1/1/2026 si dovranno programmare eventuali interventi tecnici di modifica/sostituzione entro il 31/12/2025.

A cura di Franco Meletti


decreto economia

Decreto Economia 2025: conversione in legge e principali novità

La legge di conversione del decreto-legge n. 95/2025 (c.d. Decreto Economia), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti novità in materia di lavoro e sostegno alle famiglie.

Contratti a tempo determinato

È stata prorogata al 31 dicembre 2026 la possibilità, per i datori di lavoro nel settore privato, di stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e in ogni caso non superiore a 24 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (art. 14, comma 6-bis, D.L. n. 95/2025, conv. nella L. 8 agosto 2025, n. 118).

In particolare: Ai sensi dell’art.19, comma 1, lett.b del D.lgs. n.81/2015, come modificato dal Decreto Economia, la durata del contratto può superare i 12 mesi, ma non eccedere i 24 mesi, solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • in assenza delle previsioni di cui sopra, nei contratti collettivi applicati in azienda e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Bonus asilo nido

Il Decreto Economia estende il bonus asilo nido e ne introduce la validità pluriennale.

L’INPS, con la circolare n.123 del 5 settembre 2025, ha recepito le modifiche introdotte dall’art.6 bis del Decreto Economia, che riguardano la frequenza di asili nido pubblici e privati. Tale circolare, in particolare, chiarisce l’ambito di applicazione del contributo e introduce importanti novità a partire dal 1° gennaio 2026.

Estensione del contributo

Il bonus asilo nido non riguarda più soltanto la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, ma viene esteso anche a:

  • nidi e micronidi, che accolgono bambine/i tra 3 e 36 mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze.
  • sezioni primavera, che accolgono bambine/i tra 24 e 36 mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età.
  • servizi integrativi abilitati come spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, nel rispetto delle normative regionali.

Sono invece escluse dal beneficio le spese relative a centri per bambini e famiglie e a servizi non riconducibili all’educazione per la prima infanzia (ad esempio servizi ricreativi, pre-scuola o post-scuola).

Ultrattività delle domande

Dal 1° gennaio 2026, le domande presentate e accolte avranno validità pluriennale, producendo effetti anche per gli anni successivi, fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. E’ prevista la verifica dei requisiti e la prenotazione delle mensilità.

Per ottenere il contributo asilo nido sarà necessario allegare la documentazione di pagamento di almeno una retta. Per gli asili pubblici con pagamento posticipato, sarà sufficiente l’iscrizione o l’inserimento in graduatoria.

Per quanto riguarda il contributo a sostegno presso l’abitazione, sarà richiesta un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità alla frequenza per gravi patologie croniche.

A cura di Paolo Mantovani