collegamento pos registratore di cassa

Pos e registratori di cassa: dal 1° gennaio 2026 scattano le nuove regole per collegarli

Dal 1° gennaio prossimo, entreranno in vigore le nuove disposizioni relative al collegamento tra registratori di cassa e POS.

Da tale data, il registratore di cassa potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente, anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

Le prime modalità operative comunicate dall’Agenzia delle Entrate

Con un comunicato stampa del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le prime modalità operative per il collegamento tra registratori telematici e relativi POS, obbligatorio dal prossimo anno.

La soluzione adottata non prevede un collegamento fisico tra i dispositivi, ma l’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia.

Come funzionerà il servizio

Gli operatori finanziari gestori dei servizi POS (o analoghi) dovranno comunicare preventivamente all’Agenzia l’elenco di tutti gli strumenti di pagamento elettronico in funzione, con i relativi dati identificativi e il nominativo dell’esercente che ne risulta titolare.

Ogni esercente, accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, troverà già precaricato l’elenco dei dispositivi POS a lui intestati. Dovrà quindi procedere a:

  • associare ciascun POS alla matricola del relativo registratore telematico (già censito in Anagrafe Tributaria);
  • indicare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.

Questa operazione di “abbinamento” potrà essere svolta direttamente dall’esercente accedendo dal portale “Fatture e Corrispettivi” della propria area riservata oppure potrà essere delegata al proprio consulente.

In caso di variazioni dei dati precedentemente comunicati, è previsto l’obbligo di aggiornarli anche sul sito dell’Agenzia.

Tempistiche di rilascio del servizio

Le nuove funzionalità online saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo 2026, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Termini per il collegamento dei POS

Gli strumenti di pagamento (POS) già in uso nel 2025 o attivati nel mese di gennaio 2026 dovranno essere “abbinati” entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio online. Dato che la data di messa a disposizione del citato servizio web “sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate”, dovrebbe esserci tempo per farlo con calma, presumibilmente entro aprile 2026.

Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Gli stessi termini si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di un POS già precedentemente associato.

A cura di Franco Meletti


detrazioni figli

Detrazioni figli a carico dopo i 30 anni: regole e adempimenti

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche significative all’art. 12 del TUIR, ridefinendo l’ambito soggettivo di applicazione delle detrazioni per figli a carico. ln particolare, viene fissato un limite anagrafico oltre il quale il beneficio non è più riconosciuto, salvo in presenza di disabilità.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 243/2025, ha fornito chiarimenti in materia che sciolgono le principali incertezze interpretative.

Detrazione per figli tra 21 e 30 anni: nuova formulazione dell'art. 12 del TUIR

Il testo novellato dell’art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR prevede che la detrazione di 950 euro per ciascun figlio spetti esclusivamente per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per i figli con disabilità accertata, anche oltre tale soglia. Si tratta, quindi, di una restrizione rispetto al regime previgente che riconosceva il beneficio ai figli di età superiore a 21 anni senza ulteriori limiti anagrafici.

Conseguentemente, il sostituto d’imposta deve cessare l’applicazione del beneficio a decorrere dalla mensilità in cui il figlio compie 30 anni, salvo che lo stesso presenti una disabilità ai sensi della L. 104/1992.

Distinzione tra “figlio con detrazione ex art. 12 TUIR” e “figlio fiscalmente a carico”

Il chiarimento più rilevante fornito dall’Agenzia delle Entrate riguarda la distinzione concettuale tra “figlio per il quale spetta la detrazione ex art. 12” e “figlio fiscalmente a carico”.

Il fatto che il figlio abbia superato il trentesimo anno di età non comporta, in sé, la perdita dello Status di familiare a carico.

Infatti, resta pienamente applicabile l’art 12, comma 2 del TUIR, secondo cui sono considerati a carico i familiari con:

  • reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro
  • elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.

Il superamento del limite di età previsto per le detrazioni non incide sulla possibilità di indicare il figlio come a carico nella Certificazione Unica. Il mantenimento dello Status di familiare a carico consente al contribuente di continuare a beneficare di deduzioni e detrazioni per spese sostenute nel suo interesse, purché siano rispettati i limiti reddituali previsti.

Conseguenze operative per il sostituto d'imposta

Il sostituto d’imposta deve:

  • interrompere l’erogazione della detrazione mensile a decorrere dal mese successivo a quello in cui il figlio compie 30 anni;
  • continuare a indicare il codice fiscale del figlio nella Certificazione Unica, qualora il dipendente dichiari che il figlio rientra nei limiti reddituali per essere considerato fiscalmente a carico.

Tale adempimento è essenziale per consentire, in sede di dichiarazione dei redditi, la fruizione di detrazioni e deduzioni per spese sanitarie, scolastiche, universitarie o per interessi passivi, sostenute nell’interesse del figlio, come previsto dall’art. 15 del TUIR.

Coordinamento normativo e continuità della ratio fiscale

Il quadro interpretativo è stato confermato anche dalla circolare n. 4/E del 2025, che ribadisce la validità del principio già espresso nella precedente circolare n. 41/E del 2022: la perdita della detrazione mensile non determina automaticamente la perdita dello status di familiare a carico ai fini fiscali.

Il legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia che mantiene coerenza sistemica tra le diverse norme tributarie, evitando ingiustificate penalizzazioni per le famiglie.

In tal modo, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, i figli per i quali non spetta più la detrazione mensile (ossia quelli che hanno superato il 30° anno d’età) sono comunque equiparati a quelli per cui tale detrazione è prevista, purché in possesso dei requisiti reddituali.

A cura di Paolo Mantovani


bonus mamme

Bonus mamme 2025

Il Bonus mamme 2025, previsto dal decreto-legge 95/2025, sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al 2026.

Prevede un importo, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, di 40 euro mensili. Le mensilità spettanti dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte nel mese di dicembre 2025, in unica soluzione, direttamente dall’INPS sul conto corrente indicato.

Requisiti

Per potere accedere al beneficio, occorre possedere alcuni requisiti:

  • essere madre di almeno due figli, compresi quelli adottivi o in affidamento preadottivo: in caso di due figli, il più piccolo deve avere meno di 10 anni;
  • in caso di tre o più figli, il minore deve avere meno di 18 anni;
  • svolgere attività lavorativa come dipendente, escluso il lavoro domestico; oppure come lavoratrice autonoma, iscritta ad una forma previdenziale obbligatoria (INPS, casse professionali o Gestione Separata INPS);
  • avere un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui riferito all’anno 2025. Non rileva il modello Isee.

Numero di figli

Il requisito relativo al numero di figli deve essere posseduto al 1° gennaio 2025 o perfezionarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno.

In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita (ad esempio: secondo figlio nato a settembre: bonus spettante da settembre a novembre).

Categorie escluse

  • titolari di cariche sociali non iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie;
  • imprenditrici prive di copertura assicurativa IVS;
  • lavoratrici madri con tre o più figli che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato (per le quali vale l’esonero contributivo e non il bonus in denaro).

Scadenza

E’ fissata per domenica 7 dicembre 2025, quindi slitta a martedì 9 dicembre 2025.

Tuttavia, per le lavoratrici che perfezionano i requisiti dopo tale data (ad esempio, con una nuova nascita), è prevista una finestra aggiuntiva. La domanda potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2026.

Non si passa più attraverso il datore di lavoro: è la lavoratrice stessa a presentare la domanda direttamente all’Inps. Il modulo sarà disponibile nei prossimi giorni.

Casistiche

  • Rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo Bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione.
  • Il diritto all’erogazione del nuovo Bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.
  • Per le lavoratrici autonome, il beneficio spetta per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025.
  • Per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata, il nuovo Bonus mamme spetta per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025.
  • Sono escluse dalla platea delle beneficiarie, le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
  • Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il nuovo Bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le lavoratrici con tre o più figli, titolari di contratto a tempo indeterminato, possono infatti accedere fino al 31 dicembre 2026 all’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024.
  • Conseguentemente per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al Bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.

Bonus Elettrodomestici 2025: domande da novembre tramite App IO e PagoPA

È in arrivo il nuovo Bonus Elettrodomestici 2025, l’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e aggiornato dal Decreto “Bollette”, per favorire la sostituzione dei vecchi apparecchi con modelli a basso consumo prodotti in Europa.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato il Decreto Direttoriale del 22 ottobre 2025, che definisce le modalità operative per cittadini e rivenditori. L’avvio ufficiale delle domande è atteso per Novembre, come anticipato dal Ministero.

Chi può richiederlo?

Il bonus è destinato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia, titolari di un solo contributo per nucleo familiare, e viene concesso fino a esaurimento fondi (50 milioni di euro complessivi).

L’assegnazione segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

In cosa consiste?

È previsto un voucher digitale da utilizzare al momento dell’acquisto presso i rivenditori aderenti.

  • Contributo base: fino al 30% del prezzo dell’elettrodomestico, massimo 100 euro.
  • Contributo maggiorato: fino a 200 euro per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni o detrazioni fiscali riferite allo stesso acquisto.

Il decreto individua le categorie di prodotti aventi specifici requisiti di alta efficienza energetica, con obbligo di smaltimento del vecchio apparecchio della stessa tipologia e di classe energetica inferiore.

Come richiedere il bonus?

Dal mese di novembre 2025, la richiesta potrà essere presentata in autonomia tramite:

  • App IO, oppure
  • piattaforma online di PagoPA (accesso con SPID o CIE).

Il cittadino dovrà compilare la domanda digitale dichiarando di voler sostituire un vecchio elettrodomestico con uno più efficiente, di impegnarsi alla consegna del vecchio apparecchio per lo smaltimento, (se applicabile) di possedere un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Dopo la verifica automatica dei requisiti, il sistema invierà all’utente un voucher elettronico nominale, valido 15 giorni dalla data di emissione. Se il voucher non viene utilizzato entro tale termine, viene automaticamente annullato e l’importo viene rimesso in disponibilità dell’iniziativa.

Il voucher andrà mostrato al momento dell’acquisto presso un rivenditore aderente, che applicherà lo sconto immediato in fattura.

A cura di Elisa Ghelfi


anticipazioni legge di bilancio

Manovra 2026: anticipazioni sulla Legge di bilancio

Come sappiamo dalle anticipazioni di questi mesi, gli argomenti attesi nella Legge di bilancio 2026 sono diversi e riguardano principalmente il taglio IRPEF, l’IRES premiale, il regime forfettario e la rottamazione quinquies.

Il taglio IRPEF

Per quanto riguarda il taglio IRPEF, la proposta prevede la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% e l’allargamento della relativa fascia di reddito fino a 60.000 euro. Tale misura punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, ma il nodo centrale resta comunque quello delle risorse economiche e di finanza pubblica.

L’IRES premiale

Vi è inoltre la necessità di rivedere l’IRES premiale (mini IRES), misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per incentivare gli investimenti e l’occupazione. In particolare, si prevede una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per le aziende che decidono di non distribuire gli utili prodotti ma di investirne una parte nella propria crescita, acquistando beni e creando altri posti di lavoro.

Il regime forfettario

Per quanto riguarda il regime forfettario, già dalla precedente Legge di Bilancio vi erano state proposte per innalzare la soglia del regime forfettario da 85.000 euro a 100.000 euro ma senza successo; ora si prospetta nuovamente questa ipotesi da parte del Governo.

La rottamazione delle cartelle esattoriali

Accanto alle attese novità IRPEF, un’ altro tema caldo è quello della rottamazione delle cartelle esattorialiquinquies”, che ha l’obbiettivo di alleggerire il magazzino debiti distinguendo tra crediti effettivamente esigibili e quelli ormai inesigibili.

Il nuovo condono dovrebbe essere riservato a specifiche categorie di contribuenti. Inoltre, dovrebbe essere limitato per importo ed affiancato da un saldo e stralcio parziale, con l’effetto immediato di ridurre il contenzioso e di fare cassa.


bonifici

Nuove regole su Bonifici istantanei e Verifica del destinatario

Dal 9 ottobre le nuove regole europee impongono a tutte le banche di offrire il servizio di invio dei bonifici istantanei (possibilità finora disponibile solo su alcuni rapporti e canali bancari) ed il servizio di verifica del beneficiario.

I bonifici istantanei

I bonifici istantanei offrono il vantaggio di accelerare le transazioni, in quanto il trasferimento dei soldi diventa effettivo nel momento stesso in cui viene disposto l’ordine di pagamento. Questa modalità favorisce la rapidità delle transazioni e permette di usufruire di nuovi servizi come la programmazione di pagamenti futuri o ricorrenti.

Quanto al costo, per legge le banche non possono più applicare ai bonifici istantanei una commissione superiore rispetto a quella applicata ai bonifici ordinari.

Un aspetto critico dei bonifici istantanei consiste nel fatto che non possono essere annullati una volta disposti. In caso di richiesta di richiamo del pagamento, il beneficiario ha la facoltà di rifiutare il rimborso. Pertanto, è necessario prestare molta più attenzione alla compilazione del bonifico, verificando sia l’Iban sia il nome del beneficiario per evitare le truffe.

Come ricorda l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) “è comunque importante seguire le indicazioni e i consigli della banca per evitare di cadere in raggiri da parte, per esempio, di finti venditori online o di truffatori, che con diverse tecniche di frode possono cercare di carpire dati sensibili o di convincere le vittime ad effettuare bonifici istantanei per servizi o pagamenti inesistenti”.

L’importo massimo per i bonifici istantanei è fissato a 100 mila euro.

La verifica del beneficiario

Il nuovo servizio di verifica del beneficiario si applica sia ai bonifici istantanei, sia ai bonifici istantanei. Grazie a questo controllo, chi fa un bonifico potrà sapere in pochi secondi se l’Iban e il nominativo del beneficiario corrispondono esattamente o parzialmente oppure se risultano «non verificabili». Dopo tale verifica, sarà possibile decidere se completare il pagamento o interromperlo.

La verifica dei dati del beneficiario da parte della banca aiuta a ridurre il rischio di errori o frodi. Tuttavia, è comunque opportuno fare molta attenzione nel momento in cui si autorizza il pagamento.

A cura di Franco Meletti


bando autoimprenditorialità

Bandi per favorire l’autoimprenditorialità giovanile

Dal 15 ottobre sarà possibile presentare le domande per i bandi a sostegno dell’autoimprenditorialità giovanile tramite l’apposita piattaforma digitale gestita da Invitalia per conto del ministero del Lavoro, che può contare sullo stanziamento di 1 miliardo di euro.

Destinatari e finalità dei bandi

L’incentivo è dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni in condizione di disoccupazione, inattività o fragilità sociale. È sufficiente possedere uno dei requisiti previsti per accedere al beneficio.

I bandi puntano a sostenere la nascita di nuove imprese e nuovi studi professionali, promuovere la transizione ecologica e l’energia “green”, favorire la sostenibilità e tutelare brevetti, marchi e disegni.

I due strumenti: Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0

Il bonus si articola in due strumenti paralleli:

  • Autoimpiego Centro-Nord, rivolto alle iniziative localizzate nelle Regioni centro settentrionali;
  • Resto al Sud 2.0, per le Regioni meridionali e insulari.

Entrambi prevedono:

  • Voucher fino a 30.000 euro (fino a 40.000 per Resto al Sud 2.0) per beni, strumenti e servizi;
  • Contributi a fondo perduto fino al 65% delle spese di avvio (fino al 75% per il Mezzogiorno);
  • Finanziamenti maggiorati per progetti innovativi, tecnologici o sostenibili.

Sono ammesse spese per macchinari, attrezzature, software, consulenze tecniche e servizi legati allo sviluppo dell’attività.

I progetti selezionati godranno di un contributo economico e di percorsi di formazione e tutoraggio personalizzati.

Procedura di presentazione e valutazione delle domande

Le domande saranno gestite con procedura valutativa a sportello, nei limiti delle risorse disponibili. Il processo prevede tre fasi:

  1. verifica formale della domanda;
  2. controllo dei requisiti di accesso;
  3. valutazione del merito progettuale;

In caso di esito positivo, Invitalia emetterà il provvedimento di concessione entro 90 giorni. Dopo l’approvazione, sarà possibile richiedere la prima tranche di contributo (a stato di avanzamento lavori) entro tre mesi, con erogazione entro 60 giorni dalla domanda.

Brevetti, marchi e disegni: il Mimit riapre i bandi per le Pmi

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha annunciato per la fine del 2025 la riapertura degli attesi bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, per sostenere la competitività delle Pmi italiane attraverso la valorizzazione della proprietà industriale.

I contributi, erogati in conto capitale, possono coprire fino all’80% delle spese ammissibili, con una maggiorazione per le imprese in possesso della certificazione di parità di genere.

A cura di Franco Meletti


videocamere sul lavoro

Installazione di videocamere sul luogo di lavoro

In materia di installazione di videocamere sul luogo di lavoro, l’attuale versione dell’art. 4, Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), come modificato dall’art. 23, D.lgs. n. 151/2015, attuativo del Jobs Act, stabilisce che:

“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con più unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.”

Le modalità di richiesta dell’autorizzazione

Per poter ottenere l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, il datore di lavoro deve rispettare alcuni passaggi obbligatori che consistono in 3 passaggi ben definiti.

1)Compilazione del Modello di istanza di autorizzazione

In primo luogo, è necessario procedere con la compilazione del Modello di istanza di autorizzazione per impianti di videosorveglianza, localizzazione satellitare, altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4, Legge n. 300/1970.

2)Allegazione della relazione tecnica

Al Modello di istanza sopramenzionato deve essere allegata una relazione tecnica. Questa, da un lato, deve identificare le esigenze di carattere organizzativo, produttivo, di sicurezza o tutela del patrimonio aziendale alla base dell’istanza. Dall’altro, deve descrivere le caratteristiche tecniche delle telecamere installate, nonché le modalità di funzionamento dispositivo di registrazione, il numero e il posizionamento dei monitor, la fascia oraria di funzionamento dell’impianto, i tempi di conservazione delle immagini (e le motivazioni per l’eventuale registrazione eccedente le 24/48 ore) e le specifiche di funzionamento dell’impianto di videosorveglianza.

La relazione tecnica si configura come un passaggio fondamentale per fornire all’Ispettorato nazionale del lavoro competente tutte le informazioni utili al rilascio (o meno) dell’autorizzazione.

3)Pagamento delle marche da bollo

Infine, il datore di lavoro deve allegare 2 marche da bollo da 16 euro, di cui una per l’istanza e una per il rilascio del provvedimento, da consegnare a mano o a mezzo posta.

Giova ricordare, come indicato nelle note in calce al Modello di richiesta, che la richiesta di autorizzazione può essere completata esclusivamente tramite via telematica, brevi manu o per raccomandata. Nel caso di consegna brevi manu o mediante posta raccomandata viene richiesta anche la consegna di copia del documento di identità del datore di lavoro.

Comunicazione al lavoratore: l’informativa sulle modalità di gestione della videosorveglianza

Oltre all’autorizzazione, il secondo requisito obbligatorio per poter adottare sistemi di videosorveglianza in ambiente di lavoro consiste nell’informare i lavoratori sulle modalità di funzionamento dei sistemi stessi.

In questa particolare condizione, non viene richiesto al lavoratore il consenso ex art. 7, Regolamento UE 2016/679, ma si ottempera agli obblighi normativi con la semplice informativa, che – per definizione – non prevede l’accettazione del lavoratore.

Tale informativa, oltre ad assolvere ad un obbligo normativo previsto dallo Statuto dei lavoratori, assolve anche ad un adempimento obbligatorio in termini di tutela del dato del lavoratore (ovvero del soggetto interessato al trattamento del dato).

Aspetti di privacy e sicurezza

Il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative, in conformità ai principi di accountability e di sicurezza del trattamento.

A cura di Paolo Mantovani


incentivo auto elettriche

PNRR – Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici a zero emissioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 8 agosto 2025, n. 236, che definisce criteri, modalità e condizioni per l’accesso agli incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli a zero emissioni.

Gli incentivi sono destinati alla sostituzione di veicoli termici con nuovi veicoli elettrici, con l’obiettivo di favorire il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri, promuovendo la mobilità sostenibile.

La dotazione finanziaria per l’intervento ammonta complessivamente a 597 milioni di euro, da erogare entro i limiti e secondo le modalità stabilite nel Decreto Ministeriale.

Beneficiari dell’incentivo

Il Decreto prevede due categorie principali di beneficiari.

1) Persone Fisiche

  • Devono risiedere in un’area urbana funzionale (agglomerati > 50.000 abitanti o comprensivi di aree pendolari – secondo i criteri ISTAT).
  • L’acquisto agevolato riguarda un solo veicolo nuovo elettrico di categoria M1 (trasporto persone, fino a 8 passeggeri più conducente), con un prezzo di listino non superiore a € 35.000 (IVA e optional esclusi).
  • È previsto l’obbligo di rottamazione di un veicolo termico Euro 5 o inferiore, intestato da almeno 6 mesi al richiedente o a un componente del nucleo familiare.

L’entità dell’incentivo è pari a:

  • € 11.000 per i soggetti con ISEE inferiore o uguale a € 30.000.
  • € 9.000 per i soggetti con ISEE tra € 30.000 e € 40.000.

È previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre, il veicolo nuovo deve rimanere intestato al beneficiario per almeno 24 mesi e l’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi nazionali e/o europei.

2) Microimprese

  • Si tratta di Microimprese (impresa con meno di 10 dipendenti e fatturato non superiore a € 2 milioni) con sede legale in un’area urbana funzionale.
  • L’acquisto agevolato riguarda un massimo di 2 veicoli nuovi commerciali di categoria N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t) o N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t) ad alimentazione esclusivamente elettrica.
  • È previsto l’obbligo di rottamazione di veicoli della stessa categoria (Euro 5 o inferiore) intestati alla società da almeno 6 mesi.

L’entità dell’agevolazione è fino al 30% del prezzo d’acquisto, con un tetto massimo di € 20.000 per veicolo ed è corrisposta dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

L’incentivo è soggetto al rispetto del Regolamento “de minimis” (UE n. 2831/2023), non è cumulabile con altri contributi pubblici e la proprietà dei veicoli deve essere mantenuta dalla società per almeno 24 mesi.

Modalità di accesso all’incentivo

La domanda per accedere agli incentivi deve essere presentata tramite l’apposita piattaforma online, gestita da SOGEI.

Dal 23 settembre 2025 è aperta la fase di registrazione dei rivenditori di veicoli elettrici, come comunicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sulla piattaforma sarà disponibile un motore di ricerca dei rivenditori registrati.

La data di apertura della piattaforma per i beneficiari, persone fisiche e microimprese, sarà comunicata dal MASE con un apposito avviso. È comunque prevista l’attivazione dal 15 ottobre 2025.

A cura di Elisa Ghelfi


polizza assicurativa. eventi catastrofali.

Obbligo polizza catastrofale: promemoria scadenze

Vista la sempre maggiore frequenza con cui si verificano fenomeni naturali di estrema violenza e gravità, per tutte le imprese con sede legale in Italia è stato previsto l’obbligo di legge di stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni causati da eventi catastrofali.

Soggetti interessati

Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio con la sola esclusione delle imprese agricole.

Il mancato adempimento impedisce l’accesso a tutte le agevolazioni pubbliche e non solo a quelle previste a favore delle imprese quando vengono effettivamente colpite da calamità naturali.

Promemoria scadenze

Le scadenze entro le quali le imprese devono adeguarsi sono le seguenti:

  •  micro e piccole imprese 1 gennaio 2026;
  •  medie imprese 1  ottobre 2025.

Per le grandi imprese il termine ultimo per adeguarsi è stato invece il 31 marzo 2025 con i primi 90 giorni senza multe.