La legge delega per la riforma fiscale risolve il problema della detrazione IVA relativamente alle fatture a cavallo d’anno.
L’articolo 1 del DPR 100/1998 prevede che le fatture di acquisto ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo possano essere considerate nella liquidazione del mese precedente se l’operazione è stata effettuata in tale mese. Tuttavia, l’ultima parte di tale articolo stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza:
la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente poiché, in questo caso, per le fatture relative a operazioni effettuate nel 2022 ma ricevute nel 2023 l’Iva può essere detratta a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione, dunque nel modello Iva 2024 relativo al 2023!
Ricordiamo che il diritto alla detrazione IVA nasce per la concorrenza di due fattori:
- L’IVA deve essere esigibile, quindi l’operazione deve essere effettuata;
- Oggi bisogna ricevere la fattura con modalità elettroniche.
Come regola generale, nel momento in cui entrambi questi elementi coesistono è possibile detrarre l’IVA applicata.
Dal punto di vista operativo può sorgere qualche difficoltà nel momento in cui un’operazione viene effettuata in un determinato mese e il documento viene ricevuto il mese successivo.
Con l’attuazione della delega per la riforma fiscale sono previste delle novità!
Si potrà detrarre nell’ultima liquidazione Iva dell’anno anche l’Iva delle fatture, con esigibilità di dicembre ma ricevute e registrate dal 1° al 15 gennaio dell’anno successivo risolvendo, pertanto, il problema della detrazione IVA relativamente alle fatture a cavallo d’anno e riducendo quindi la corsa di fine anno a richiedere ai propri fornitori o prestatori l’emissione della fattura entro il 31 dicembre.
Questo è quanto emerge dalla lettura dell’art.7 della bozza di legge delega ad oggi in circolazione...
…che reca una specifica previsione in merito alla tempistica per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA relativa a operazioni effettuate nell’anno precedente a quello in cui è stata ricevuta la fattura.
In breve
La normativa già prevista per le operazioni infrannuali viene estesa anche a quelle a cavallo d’anno e in questo modo per le operazioni effettuate a dicembre sarà più probabile l’allineamento tra competenza ed esigibilità.
A cura di Emanuela Sorrentino