In partenza il 12 settembre 2023 il bando “Parco Agrisolare”.

La finestra temporale per l’invio delle domande di contributo si apre dal 12 settembre 2023 al 12 ottobre 2023.

Le principali novità:

  • incremento dell’intensità di aiuto massima concedibile, fino all’80% per le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione di prodotti agricoli;
  • la possibilità di partecipazione di imprese in forma aggregata;
  • introduzione della nuova fattispecie di autoconsumo condiviso per investimenti realizzati da più imprese agricole, costituite in forma aggregata, la cui produzione di energia è finalizzata a soddisfare al più il fabbisogno energetico di tutti i beneficiari (non è consentita la vendita delle eccedenze);
  • l’eliminazione del vincolo di autoconsumo per le imprese del settore della produzione agricola primaria;
  • l’aumento fino a 1 MW della soglia massima di potenza di fotovoltaico installabile sui tetti dei fabbricati agricoli;
  • raddoppio della spesa massima ammissibile per sistemi di accumulo fino a 100.000 euro;
  • raddoppio della spesa massima ammissibile per dispositivi di ricarica fino a 30.000 euro;
  • aumento da 1 milione a 2,3 milioni di euro (incluse spese accessorie come rimozione amianto) della spesa massima ammissibile per beneficiario.

Chi può presentare la domanda?

Le domande di contributo possono essere presentate da:

  • imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • imprese agroindustriali;
  • indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile;
  • soggetti appartenenti alle precedenti categorie costituiti in forma aggregata, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: associazioni temporanee di imprese (T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Ai fini dell’ammissibilità, i predetti soggetti devono essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore a 7.000 euro.

Cosa viene agevolato?

Possono essere presentati progetti aventi ad oggetto la posa in opera di impianti fotovoltaici, con potenza di picco compresa tra 6 kWp e 1000 kWp, da realizzare su tetti/coperture di fabbricati legati all’attività agricola (compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica), zootecnica e agroindustriale.

Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.

Oltre all’installazione di impianti fotovoltaici, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione delle strutture:

  • Rimozione e smaltimento dell’amianto (e, nel caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente. Tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate iscritte nell’apposito registro;
  • Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  • Installazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Qual è la spesa minima ammissibile?

La spesa massima ammissibile per singola proposta, inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore a 2.330.000 euro.

Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda di contributo.

Ogni singolo soggetto beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva, comunque, non superiore a 2.330.000 euro, così ripartiti:

  • Fino a 1.500.000 euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici;
  • Fino a 700.000 euro per gli interventi complementari (rimozione dell’amianto, areazione, isolamento);
  • Fino a 100.000 euro per i sistemi di accumulo;
  • Fino a 30.000 euro per i dispositivi di ricarica.

Quali sono i tempi di realizzazione del progetto?

I lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico devono essere avviati successivamente all’invio della domanda di contributo.

Gli interventi devono essere realizzati, collaudati e rendicontati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, escluse eventuali richieste di proroghe, sostenute da motivi oggettivi, accordate dal GSE di concerto con il Ministero dell’Agricoltura.

In ogni caso, deve essere garantita la realizzazione, il collaudo e la rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

Quali sono le percentuali dei contributi a fondo perduto?

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, con le seguenti intensità:

Imprese attive nel settore della produzione primaria 80% delle spese ammissibili, con vincolo dell’autoconsumo (1)
30% delle spese ammissibili, senza vincolo dell’autoconsumo (anche condiviso) (2), elevabile di:

  • 20 punti percentuali per le piccole imprese
  • 10 punti percentuali per le medie imprese
  • 15 punti percentuali per gli interventi da realizzare nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
Imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli
  • 80% delle spese ammissibili, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp
  • 65% delle spese ammissibili, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
  • 50% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp
Imprese attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli 30% delle spese ammissibili, elevabile di:

  • 20 punti percentuali per le piccole imprese
  • 10 punti percentuali per le medie imprese
  • 15 punti percentuali per gli interventi da realizzare nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
(1) Il vincolo dell’autoconsumo si verifica quando l’obiettivo dell’impianto fotovoltaico è quello di soddisfare il fabbisogno energetico e se la capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.
(2) Nel caso di caso di autoconsumo condiviso da parte di aziende agricole costituite in forma aggregata, le aziende devono appartenere alla stessa categoria (devono essere tutte aziende agricole di produzione primaria) e la produzione degli impianti deve soddisfare al più il fabbisogno energetico di tutti i soggetti beneficiari.

Come presentare le domande di contributo per il bando Parco Agrisolare?

Le proposte possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 12 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica mediante l’apposito Portale Agrisolare predisposta dal GSE, disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

Le istanze saranno valutate secondo una procedura a sportello, ovvero secondo l’ordine cronologico di invio.

A cura di Simone Vincenzi