Come di consueto, le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino al 31.12.2023 in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.
Occorre a tal fine effettuare la valutazione delle merci e dei beni in rimanenza alla fine dell’esercizio che si concretizzerà in due fasi:
inventario fisico dei beni, merci e prodotti in giacenza.
Dovranno essere considerati i beni presenti presso i magazzini dell’impresa, presso i depositi e le unità locali.
Vanno inoltre considerati i beni presso terzi per merci in conto deposito o in conto lavorazione.
I beni in viaggio, se di proprietà dell’impresa, vanno inclusi fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.
Non si tiene invece conto nel computo dei beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).
A seguire una breve sintesi dei beni da inventariare.
Beni in inventario
- beni presso magazzino – sì
- beni in deposito – sì
- beni presso unità locali – sì
- beni di proprietà ma presso terzi – sì
- beni di proprietà altrui presso l’azienda – no
- beni di proprietà dell’impresa in viaggio – sì
- beni in viaggio di proprietà altrui – no
Sono tenute alla contabilità di magazzino le imprese che:
- realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.000 euro;
- dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore ad 1.100.000 euro.
Valutazione dei beni in rimanenza
Terminato l’inventario fisico si procede alla sua valutazione che può avvenire alternativamente con il metodo:
- del costo medio ponderato annuale;
- del Fifo;
- del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).
Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione, fino al momento in cui gli stessi vengono ultimati e immessi sul mercato.
Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.
Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.
Importante
Infine ricordiamo che la normativa fiscale prevede l’irrilevanza delle rimanenze fiscali nella determinazione del reddito di impresa dei soggetti in contabilità semplificata.
Tuttavia, si ritiene che rimanga opportuna e necessaria la rilevazione dell’inventario delle rimanenze finali sia per motivi gestionali (valutazione dell’andamento dell’attività) sia per motivi fiscali (comunicazione dati richiesti per gli indici di affidabilità, valutazione economiche per eventuale cambio di regime, determinazione costi per una eventuale cessione o cessazione dell’attività ecc.).
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
M&W Veronesi e Associati