isee 2026

ISEE 2026

È possibile richiedere il link per il caricamento della documentazione necessaria alla compilazione dell’ISEE 2026 contattando lo Studio ai riferimenti indicati di seguito.

La richiesta può essere effettuata scrivendo a uno dei seguenti contatti:

  • Dott.ssa Valentina Manzini – valentina.manzini@mwassociati.it
  • Dott.ssa Giorgia Ferrari – giorgia.ferrari@mwassociati.it
  • Dott. Samuele Pinca – samuele.pinca@mwassociati.it

Il servizio è disponibile sia per i clienti dello Studio sia per i nuovi richiedenti.

Documenti necessari per l'ISEE

Per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE2026 è necessario presentare diversi documenti che riportiamo nell’elenco scaricabile cliccando qui sotto.

Scarica l'elenco

Ricordiamo che i documenti finanziari e degli immobili da fornire sono quelli riferiti al 31/12/2024.

Per quanto riguarda la situazione lavorativa, la composizione del nucleo familiare e le auto il calcolo dell’ISEE sarà fatto prendendo in considerazione le informazioni relative al giorno di presentazione dei documenti stessi.

Entro quando deve essere presentata la documentazione?

Il modello ISEE 2026 può essere presentato in qualsiasi momento.
Se si ha necessità di presentare l’ISEE ai fini dell’aggiornamento dell’assegno unico, è consigliato presentare la documentazione entro il 28 febbraio 2026.

Si ha comunque tempo fino al 30/06/2026 per non perdere gli arretrati.

Coloro che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi presso il nostro Studio non devono consegnarci i documenti relativi:

1) ai redditi percepiti;
2) al patrimonio immobiliare, quali visure catastali e/o atti di compravendita di immobili;

dal momento che questi sono già in nostro possesso.

I servizi offerti dallo Studio M&W

Lo Studio M&W Veronesi e Associati offre un’ampia gamma di servizi di assistenza e consulenza, non limitati alla sola predisposizione dell’ISEE.

Tra i principali servizi offerti si segnalano:

– Assegno Unico
– Bonus Nido
– Bonus Mamma
– Bonus Psicologo
– Gestione colf e badanti
– Locazioni immobiliari
– Domande di maternità
– Modelli RED
– Modelli ICRIC
– Domande di invalidità
– Prestazioni di disoccupazione
– Successioni
– Volture catastali
– Calcolo della pensione
– Attivazione firma digitale
– Attivazione SPID


asilo nido

Bonus Asilo Nido 2026

L’INPS ha annunciato l’apertura del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” per la presentazione delle domande di contributo per il 2026.

Le domande possono essere presentate dal 01 Gennaio 2026 fino al 31 Dicembre 2026.

Requisiti per accedere al contributo

Per richiedere il contributo, il genitore deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione Europea o avere un permesso di soggiorno valido;
  • essere residente in Italia;
  • il bambino deve avere meno di tre anni.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande possono essere presentate, tramite:

  1. portale web INPS, con accesso tramite SPID, CIE o CNS;
  2. servizi di assistenza, quali patronati e studi professionali.

Documentazione necessaria

La documentazione da allegare deve contenere le seguenti informazioni:

  • denominazione e partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta.

In sede di dichiarazione dei redditi, il contributo è incompatibile con la detrazione fiscale per le spese di asilo nido.

Importo del contributo

L’importo del contributo varia in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE):

  • 3.000 euro annui, per ISEE fino a 25.000 euro;
  • 2.500 euro annui, per ISEE da 25.001 a 40.000 euro;
  • 1.500 euro annui, per ISEE oltre 40.000 euro.

inventario rimanenza

Rimanenze e inventario di fine anno

Come di consueto, le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino al 31.12.2025 in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

A tal fine occorre effettuare in primo luogo l’inventario fisico dei beni, delle merci e dei prodotti in giacenza  e successivamente la valutazione delle merci e dei beni in rimanenza alla fine dell’esercizio.

Inventario fisico dei beni in giacenza

Dovranno essere considerati i beni presenti presso i magazzini dell’impresa, presso i depositi e le unità locali.

Vanno inoltre considerati i beni presso terzi per merci in conto deposito o in conto lavorazione.

I beni in viaggio, se di proprietà dell’impresa, vanno inclusi fra le rimanenze anche se non ancora pervenuti in magazzino.
Non si tiene invece conto nel computo di quei beni che pur presenti in impresa (o in depositi o in unità locali) sono giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

A seguire una breve sintesi dei beni da inventariare:

  • beni presso magazzino – sì
  • beni in deposito – sì
  • beni presso unità locali – sì
  • beni di proprietà ma presso terzi – sì
  • beni di proprietà altrui presso l’azienda – no
  • beni di proprietà dell’impresa in viaggio – sì
  • beni in viaggio di proprietà altrui – no

Sono tenute alla contabilità di magazzino le imprese che:

  • realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.000 euro;
  • dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore ad 1.100.000 euro.

Valutazione dei beni in rimanenza

Terminato l’inventario fisico si procede alla sua valutazione che può avvenire alternativamente con il metodo:

  • del costo medio ponderato annuale;
  • del Fifo;
  • del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione, fino al momento in cui gli stessi vengono ultimati e immessi sul mercato.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Da ricordare:

La normativa fiscale prevede l’irrilevanza delle rimanenze fiscali nella determinazione del reddito di impresa dei soggetti in contabilità semplificata.

Tuttavia, si ritiene che rimanga opportuna e necessaria la rilevazione dell’inventario delle rimanenze finali sia per motivi gestionali (valutazione dell’andamento dell’attività), sia per motivi fiscali (comunicazione dati richiesti per gli indici di affidabilità, valutazione economiche per eventuale cambio di regime, determinazione costi per una eventuale cessione o cessazione dell’attività ecc.).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

M&W Veronesi e Associati


bonus mamme

Bonus mamme 2025

Il Bonus mamme 2025, previsto dal decreto-legge 95/2025, sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al 2026.

Prevede un importo, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, di 40 euro mensili. Le mensilità spettanti dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte nel mese di dicembre 2025, in unica soluzione, direttamente dall’INPS sul conto corrente indicato.

Requisiti

Per potere accedere al beneficio, occorre possedere alcuni requisiti:

  • essere madre di almeno due figli, compresi quelli adottivi o in affidamento preadottivo: in caso di due figli, il più piccolo deve avere meno di 10 anni;
  • in caso di tre o più figli, il minore deve avere meno di 18 anni;
  • svolgere attività lavorativa come dipendente, escluso il lavoro domestico; oppure come lavoratrice autonoma, iscritta ad una forma previdenziale obbligatoria (INPS, casse professionali o Gestione Separata INPS);
  • avere un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui riferito all’anno 2025. Non rileva il modello Isee.

Numero di figli

Il requisito relativo al numero di figli deve essere posseduto al 1° gennaio 2025 o perfezionarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno.

In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita (ad esempio: secondo figlio nato a settembre: bonus spettante da settembre a novembre).

Categorie escluse

  • titolari di cariche sociali non iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie;
  • imprenditrici prive di copertura assicurativa IVS;
  • lavoratrici madri con tre o più figli che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato (per le quali vale l’esonero contributivo e non il bonus in denaro).

Scadenza

E’ fissata per domenica 7 dicembre 2025, quindi slitta a martedì 9 dicembre 2025.

Tuttavia, per le lavoratrici che perfezionano i requisiti dopo tale data (ad esempio, con una nuova nascita), è prevista una finestra aggiuntiva. La domanda potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2026.

Non si passa più attraverso il datore di lavoro: è la lavoratrice stessa a presentare la domanda direttamente all’Inps. Il modulo sarà disponibile nei prossimi giorni.

Casistiche

  • Rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo Bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione.
  • Il diritto all’erogazione del nuovo Bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.
  • Per le lavoratrici autonome, il beneficio spetta per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025.
  • Per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata, il nuovo Bonus mamme spetta per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025.
  • Sono escluse dalla platea delle beneficiarie, le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
  • Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il nuovo Bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le lavoratrici con tre o più figli, titolari di contratto a tempo indeterminato, possono infatti accedere fino al 31 dicembre 2026 all’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024.
  • Conseguentemente per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al Bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.

carta della cultura

La Carta della Cultura

Dalle ore 12:00 del 1° ottobre alle ore 12:00 del 31 ottobre 2025 su App IO e relativo sito possono essere richiesti i benefici previsti dalla “Carta della Cultura”.

Si tratta di un’iniziativa del Ministero della cultura (Mic), realizzata tramite il Centro per il libro e la lettura con la gestione tecnica affidata a PagoPA, CONSAP e SOGEI.

Finalità della misura e beneficiari

La misura consiste in un contributo per l’acquisto di libri, mirato a contrastare la povertà educativa e culturale e favorire la diffusione della lettura.

Potranno accedervi i nuclei familiari, italiani o stranieri residenti in Italia, con un ISEE inferiore a 15mila euro.

Caratteristiche della Carta e presentazione della domanda

La Carta – una per nucleo familiare – è rilasciata in formato digitale e ha un valore di 100 euro per ciascuna annualità dal 2020 al 2024 (fino ad un massimo di 500 euro nel caso di riconoscimento del beneficio per le cinque annualità).

L’importo potrà essere speso per l’acquisto di libri, sia cartacei che digitali (purché dotati di codice ISBN), presso le librerie e i punti vendita convenzionati, il cui elenco sarà consultabile su una piattaforma dedicata.

Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda esclusivamente tramite l’App IO, l’app dei servizi pubblici gestita da PagoPA, accedendo con l’identità SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE), dalle ore 12.00 del 1° ottobre 2025 alle ore 12.00 del 31 ottobre.

Formazione della graduatoria e criteri di assegnazione

Dopo la chiusura del periodo di presentazione delle domande, sarà stilata una graduatoria per ogni singola annualità, in base a due criteri:

  • all’ISEE dell’anno di riferimento della Carta (es. Carta anno 2021, Carta anno 2022 etc.), in ordine crescente (dall’ISEE più basso al più alto);
  • all’ordine di presentazione della richiesta in caso di parità di ISEE.

Si precisa che l’erogazione delle carte è subordinata alla disponibilità dei fondi, fino all’esaurimento degli stessi.

Comunicazione dell’esito e utilizzo della carta

L’esito della richiesta sarà notificato tramite l’App IO, i beneficiari riceveranno la carta direttamente nella sezione “Portafoglio” dell’app e avranno 12 mesi di tempo dal rilascio per utilizzarla.

Ulteriori informazioni

Maggiori dettagli sulle condizioni di partecipazione saranno resi noti direttamente in app e sul sito, ed eventualmente sui siti istituzionali del Mic e del Centro per il libro e la lettura.


divieto di lavoro

Divieto di lavoro all’aperto in caso di caldo estremo

Stop al lavoro, in condizioni di caldo estremo o anomalo in determinate fasce orarie, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica.

A partire da mercoledì 2 luglio entra in vigore il divieto di lavorare in questi settori, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalano un livello ‘Alto’.

La misura resta in vigore fino al 15 settembre 2025, salvo revoca anticipata.

Finalità del provvedimento

La Regione ha ritenuto necessario emanare un provvedimento a tutela della salute e dell’igiene pubblica, finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati all’aperto, senza possibilità di ripararsi dal sole e dalla calura. La prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori, perché può causare stress termico e colpi di calore, con esiti talvolta anche gravi.

Settori coinvolti e fascia oraria del divieto

La misura prevede che è fatto divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), ad ogni lavoratrice e lavoratore, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale.

Sanzioni in caso di violazione del divieto

La mancata osservanza degli obblighi indicati dall’ordinanza comporterà le sanzioni previste per legge (art. 650 c.p.), se il fatto non costituisce più grave reato.

Si consiglia di interfacciarsi con il consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di adottare tutte le soluzioni necessarie per prevenire il rischio calore e verificare che il DVR sia aggiornato.

A cura di Paolo Mantovani


ets

M&W attiva lo Sportello ETS: un servizio di consulenza dedicato al Terzo Settore

M&W ha attivato lo Sportello ETS, un servizio di consulenza personalizzata pensato per supportare gli Enti del Terzo Settore su tematiche di natura normativa, contabile, amministrativa e organizzativa.

Lo sportello è rivolto a tutti gli enti che operano nel Terzo Settore e che necessitano di chiarimenti, orientamento o assistenza operativa nella gestione quotidiana o nei processi di adeguamento alle disposizioni legislative vigenti.

Come funziona?

È possibile prenotare un appuntamento in modo semplice e rapido attraverso la piattaforma online, selezionando la data e l’orario più adatti alle proprie esigenze.

Qui il link allo sportello: https://goo.su/RPR6V22

Quali temi possiamo approfondire insieme?

  • Adeguamento degli statuti alle normative previste dalla riforma del Terzo Settore;
  • Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  • Obblighi contabili e adempimenti fiscali previsti per gli ETS;
  • Gestione operativa delle attività istituzionali e strumentali, e modalità di rendicontazione.

A cura di Silvia Veronesi

Responsabile marketing e comunicazione


investimenti beni 4.0

Agevolazioni beni 4.0: nuove modalità per chi ha effettuato investimenti nel 2024 e 2025

È partita la corsa a prenotare le risorse erariali per il Bonus sugli investimenti 4.0 – 2025.

Per chi ha già comunicato in via preventiva gli investimenti 2025 secondo il vecchio modello, è necessaria una nuova comunicazione entro 30 giorni per mantenere la posizione acquisita col primo invio.

Le regole del Decreto Direttoriale 15 maggio 2025

Il Decreto Direttoriale 15 maggio 2025 fissa le regole per la predisposizione e l’invio del modello di comunicazione degli investimenti condotti nell’anno 2025 (non prenotati entro fine 2024) o entro il 30 giugno 2026 ma prenotati nel corso del 2025.

Di seguito le diverse modalità:

  • comunicazione preventiva, in ogni caso entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti 4.0 che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta prenotato;
  • comunicazione pagamento acconto, entro 30 giorni dalla dichiarazione di cui al punto precedente, indicante data e importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione;
  • comunicazione finale (consuntiva) a completamento degli investimenti, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.

Con la comunicazione preventiva, si potranno prenotare le risorse, ma sarà poi necessario trasmettere la comunicazione finale con gli investimenti effettuati (gli investimenti finali non potranno eccedere l’importo degli investimenti prospettati inizialmente).

Non è previsto un meccanismo di “rigetto” delle comunicazioni in via preventiva qualora le prenotazioni raggiungano i 2,2 milioni di euro disponibili. Ciò significa che non è esclusa la circostanza in cui, tra la comunicazione iniziale e quella finale trasmesse dalle imprese, le risorse erariali possano esaurirsi.

In tal caso, le comunicazioni al GSE rimangono valide e nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne darà comunicazione all’impresa secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni in via preventiva.

Comunicazioni preventive o consuntive con precedente modello: cosa succede?

Molte imprese, all’inizio dell’anno, si sono poste la domanda se dovessero o potessero presentare la comunicazione preventiva al GSE secondo il modello 2024 anche in relazione agli investimenti in beni 4.0 relativi al 2025 (anche se non prenotati entro fine 2024).

Alcune di queste non solo hanno proceduto a trasmettere la comunicazione preventiva, ma si sono ritrovate, in taluni casi, a presentare anche la comunicazione finale di completamento degli investimenti eleggibili, prima ancora della pubblicazione del Decreto Direttoriale 15 maggio 2025.

Si sono così rese necessarie regole transitorie per tutte quelle imprese, che si sono prodigate per effettuare le comunicazioni secondo le disposizioni disponibili e applicabili pro tempore.

Regole transitorie

Queste imprese dovranno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (ovverosia entro il 14 giugno 2025) ripresentare la comunicazione col nuovo modello di comunicazione, avendo cura di indicare il codice identificativo di quello precedente.

A tal proposito, diversamente da quanto indicato nel DM, sul sito del MiMIT viene precisato come la scadenza dei 30 giorni decorra “dalla data di entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione (da definirsi con successivo decreto direttoriale)”, ad oggi ancora non disponibile.

Una volta ripresentata la comunicazione preventiva, sarà necessario adempiere agli ulteriori obblighi comunicativi (ovverosia comunicazione preventiva con indicazione al pagamento dell’acconto del 20% e comunicazione finale di completamento degli investimenti).

Lo Studio rimane a disposizione per la necessaria assistenza.

A cura di Simone Vincenzi


dichiarazione precompilata 2025

Dichiarazione precompilata 2025

Con il provvedimento prot. n. 193922/2025, del 23 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso, gestione e invio delle Dichiarazioni precompilate relative all’anno d’imposta 2024.

Accesso alla Dichiarazione precompilata dal 30 Aprile 2025

Dal 30 aprile 2025, il contribuente direttamente o altro soggetto dallo stesso specificatamente delegato, può accedere ai seguenti documenti attraverso l‘area riservata dell’Agenzia delle Entrate:

  • la Dichiarazione precompilata riferita all’anno precedente;
  • elenco delle informazioni attinenti alla Dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella Dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative.

Destinatari della Precompilata

La Precompilata è disponibile, in via principale, per i  contribuenti che nel corso dell’anno d’imposta precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati.

A partire dal 2025 è resa disponibile anche a persone fisiche che non rientrano tra le categorie predette. In particolare, in via sperimentale, per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario o al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, l’Agenzia delle Entrate prevede, ai fini della elaborazione della Dichiarazione precompilata modello Redditi Persone fisiche, l’utilizzo anche delle informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche e dai corrispettivi.

Oneri precaricati nella Precompilata

Con l’intento di semplificare il calcolo delle detrazioni e deduzioni spettanti, nella Dichiarazione precompilata l’Agenzia delle Entrate include automaticamente una serie di oneri trasmessi da soggetti terzi, quali:

  • interessi passivi su mutui;
  • premi di assicurazione sulla vita e contro infortuni;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici;
  • spese sanitarie, veterinarie, funebri, e universitarie;
  • spese per la frequenza scolastica e degli asili nido con relativi rimborsi;
  • spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
  • spese per interventi edilizi e risparmio energetico;
  • erogazioni liberali a ONLUS, fondazioni e altre organizzazioni di interesse sociale e culturale.

Novità: Dal 2025, sarà possibile consultare nella Dichiarazione precompilata anche i redditi da lavoro dipendente dei frontalieri (in base all’accordo Italia-Svizzera) e i proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta in eccesso da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Modalità di accesso

Il contribuente può accedere direttamente alla Dichiarazione precompilata tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica);
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Credenziali Entratel/Fisconline (per chi già le possiede).

Una volta autenticato, il contribuente ha la possibilità di visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione entro il 30 maggio 2025.

In alternativa è possibile conferire delega a intermediari (CAF, professionisti abilitati e altri soggetti autorizzati) per l’accesso e la gestione delle Dichiarazioni precompilate. Gli intermediari potranno assistere i contribuenti nell’invio delle dichiarazioni o nella modifica dei dati già precompilati.

A cura di Elisa Ghelfi


dichiarazione dei redditi

Dichiarazione dei redditi 2026: documenti necessari

Novità più rilevanti del 730/2026

1) Cambiano i familiari a carico

Decadono i carichi fiscali dei figli di età superiore ai 30 anni, a meno che non si tratti di soggetti con disabilità accertate ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3).

Per quanto riguarda gli “altri familiari” a carico (cioè quelli diversi dai figli e dal coniuge), gli sgravi sono limitati ai soli altri familiari “ascendenti”, vale a dire genitori e nonni conviventi che abbiano un reddito fino a 2.840 euro. Sono esclusi perciò i discendenti dei figli (cioè i nipoti) oltre ai fratelli, le sorelle, i generi, le nuore e i suoceri, tutte persone non più considerate familiari a carico.

Decadono, infine, dalla detrazione i familiari stranieri “che non siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero”.

2) Tetto agli oneri detraibili

Per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro: introdotto un tetto massimo sulla detraibilità degli oneri, che sommati insieme (ad eccezione delle spese sanitarie) non potranno essere detratti oltre un certo limite di spesa.

3) Riformati tutti i bonus casa

Le spese sostenute dal 1 gennaio 2025 (ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus) sconteranno doppia aliquota al 50 o 36% a seconda dell’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori, ovvero abitazione principale o qualunque altra tipologia di fabbricato.

Relativamente alle spese sostenute nel 2025, il Superbonus viene applicato al 65% e viene spalmato in dieci rate annue di pari importo.

4) Nuova detrazione sulle spese scolastiche

Viene rafforzata la detrazione sulla frequenza scolastica, la cui soglia massima di spesa viene incrementata da 800 a 1.000 euro per alunno o studente.

5) Nuova detrazione sui cani guida

Viene, infine, ritoccata la detrazione che interessa le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, la cui soglia di detraibilità sale da 1.000 a 1.100 euro.

Di seguito i documenti necessari per la dichiarazione dei redditi

Dati del contribuente

  • Documento d’identità + data cambio di residenza se avvenuto successivamente al 31/12/2024;
  • Codice fiscale/tessera sanitaria del dichiarante e di tutti i familiari fiscalmente a carico (se disabili portare certificazione medica comprovante l’handicap, ad es. L. 104/92);
  • Dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2025 (Mod.730 o Mod. Redditi) e relativa ricevuta di presentazione;
  • Mod.F24 – Acconti IRPEF, cedolare secca e addizionale comunale, IVANE, IVIE e IC (se Mod. F24 telematico con ricevuta di invio ed addebito);
  • Dati sostituto d’imposta attuale – codice fiscale, denominazione, domicilio, numero telefono, fax ed e-mail.

Lavoro dipendente, pensione, collaborazioni a progetto e altri redditi assimilati

  • Modello CU 2026 rilasciato dal sostituto d’imposta/datore di lavoro/ente pensionistico che certifichi: lavoro, disoccupazione/NASPI, mobilità, cassa integrazione, cassa edile, infortunio, collaborazioni, gettoni di presenza, pensioni e redditi esteri, ecc. e ritenute;
  • Lavoro autonomo: Modello CU 2026 che certifichi le ritenute subite ed i redditi per lavoro autonomo occasionale, diritto d’autore, ecc;
  • Assegno mantenimento del coniuge: Sentenza di separazione del Tribunale + ricevute importi percepiti;
  • Fotovoltaico vendita energia al GSE (Gestore dei servizi elettrici) – (escluso contributo in cambio): Attestazione importi ricevuti nel 2025 a titolo di vendita di energia prodotta da impianto fotovoltaico.

Fabbricati e terreni

  • Modello CU 2026 locazioni brevi. Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni brevi 4 o per fini turistici;
  • Visure catastali, dichiarazione successione, atto d’acquisto e vendita, contratto affitto con registrazione o proroga;
  • Rivalutazione terreni: perizia giurata di stima con relativo Mod. F24 pagato. Se Mod F24 telematico con ricevuta di invio ed addebito.

Elenco spese detraibili o deducibili

Spese sostenute in anni precedenti e relativa documentazione in caso di detrazioni fruibili in più anni: Ad Es. Spese mediche rateizzate, acquisto auto disabili, Mutui, Detrazioni sugli immobili ecc.

NB: Obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento degli oneri per i quali si richiede la detrazione al 19%.

Sono esclusi i farmaci, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie presso ospedali pubblici e privati convenzionati con servizio sanitario nazionale.

Per le fatture non quietanzate e/o con modalità di pagamento bonifico o rateale/finanziamento è richiesta anche la ricevuta di pagamento

SPESE SANITARIE

  • Spese mediche specialistiche, analisi di laboratorio: fatture o ricevute fiscali rilasciate dal medico o dalla struttura sanitaria;
  • Medicinali: scontrino fiscale parlante con natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati e codice fiscale del contribuente;
  • Dispositivi medici: fatture quietanzate con attestazione marcatura CE e/o conformità alle direttive comunitarie;
  • Protesi (occhiali, apparecchi acustici, ecc.): fatture o ricevute fiscali quietanzate o ricevute fiscali o scontrino fiscale “parlante”  e conformità alle direttive comunitarie;
  • Cure termali: fattura + prescrizione medica (per prestazioni aggiuntive richieste oltre al ticket);
  • Spese fisioterapiche e riabilitative: fatture;
  • Eventuale prospetto Sistema Tessera Sanitaria (del dichiarante e degli eventuali familiari a carico).

PATRIMONIALE (IVIE – IVAFE e IC) e MONITORAGGIO (RW) su investimenti all’estero al 31/12

Documentazione valida ai fini fiscali attestante per:                                                                                        

  • immobili (IVIE): il valore di acquisto o di successione o di mercato (perizia) + eventuali redditi percepiti, contratti di affitto se locati;
  • attività finanziarie (IVAFE): c/c bancari, partecipazioni: valore al 1 gennaio e al 31 dicembre (di mercato o nominale) oltre a eventuali redditi percepiti (interessi, utili, plusvalenze finanziarie generate da eventuali vendite, ecc.). Solo per i c/c bancari la giacenza media.
  • cripto-attività (IC): il valore al 1 gennaio e al 31 dicembre rilevato dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività o dai siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse oltre a eventuali redditi percepiti (interessi, utili, plusvalenze generate da eventuali vendite, ecc.). Rivalutazione cripto-attività con relativo Mod. F24 pagato. Se Mod F24 telematico con ricevuta di invio ed addebito
  • Eventuale prospetto riepilogativo e/o documentazione valida ai fini fiscali degli investimenti, della loro movimentazione (acquisti, vendite, investimenti, disinvestimenti, ecc.) e dei relativi redditi prodotti.

ATTENZIONE AI REDDITI, ALLE SPESE E AI PATRIMONI ALL’ ESTERO

Se la documentazione è redatta in lingua estera dovrà essere tradotta in lingua italiana come previsto dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, ovvero:

  • traduzione semplice datata e firmata se la documentazione è redatta in inglese, tedesco, spagnolo, francese;
  • traduzione giurata se la documentazione è redatta in lingue diverse dalle precedenti.

SPESE PER PERSONE CON DISABILITA’

  • Fatture per acquisto di presidi medici, assistenza domiciliare, assistenza specifica presso casa di cura, acquisto autoveicoli, Acquisto cane guida + certificazione medica comprovante l’handicap, ad es. L.104/92.

SPESE ASSISTENZA PERSONALE PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

  • Fattura o ricevuta di pagamento o CU/buste paga badante + certificazione medica attestante la non autosufficienza (ASL o medico curante) dichiarazione somme percepite dalla badante e relative ricevute di pagamento.

SPESE VETERINARIE

  • Fatture/ricevute fiscali, scontrini fiscali per i farmaci.

PREMI PER ASSICURAZIONE

  • Quietanza di pagamento del premio + eventuale contratto di assicurazione (vita, infortuni, non autosufficienza, eventi calamitosi su abitazioni) + attestazione dell’assicurazione della quota di premio   detraibile.

SPESE FUNEBRI

  • Fattura o ricevuta di pagamento e riconducibilità al soggetto deceduto.

SPESE DI AGENZIA IMMOBILIARE

  • Fattura dell’agenzia immobiliare + contratto acquisto dell’abitazione principale.

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI

  • Per acquisto abitazione principale: contratto di acquisto dell’immobile, contratto di mutuo, dichiarazione della banca relativa alle rate di mutuo pagate ed eventuali altri oneri accessori, fatture del notaio e dell’intermediario, data cambio residenza;
  • Per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale: contratto di mutuo, dichiarazione della banca, fatture relative ai lavori eseguiti, concessione edilizia, comunicazione inizio e fine lavori, data cambio residenza.

SPESE PER ASILO NIDO

  • Fattura o ricevuta attestante la spesa per frequenza di un asilo nido (pubblico o privato) sostenuta dai genitori.

SPESE PER ISTRUZIONE DALLA SCUOLA MATERNA FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

  • Ricevute versamento tasse iscrizione, contributi volontari e obbligatori, mensa, servizi integrati.

SPESE PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI O SUSSIDI PER SOGGETTI CON DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO (DSA)

  • Fatture o ricevute di pagamento relativi al prodotto acquistato, certificato rilasciato dal SSN o da specialisti accreditati che attesti la diagnosi di DSA.

SPESA PER ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO

  • Ricevute pagamento abbonamento treni – autobus, anche per familiari a carico.

SPESE ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SPECIALIZZAZIONE

  • Ricevute di versamento tasse iscrizione, tassa per test accesso, master universitari e specializzazioni.

SPESE DEI FIGLI TRA 5 E 18 ANNI PER ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

  • Fattura o ricevuta di pagamento per iscrizioni o abbonamento ad associazioni sportive dilettantistiche, palestre, piscine o altri impianti sportivi;
  • Ricevute di versamento + sentenza di separazione + codice fiscale del coniuge.

SPESE DEI FIGLI TRA 5 E 18 ANNI PER ATTIVITÀ MUSICALI

  • Fattura o ricevuta di pagamento per iscrizioni o abbonamento a conservatori, istituzioni di alta formazione, scuole, cori e bande di musica.

SPESE PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE (ANCHE PER CORSI LAUREA IN PAESI UE O SEE)

  • Contratto di locazione o contratto stipulato con enti universitari, collegi, ecc. ricevute pagamento canone e documentazione iscrizione all’università.

SPESE PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

  • Ricevuta di pagamento: bollettini postali e PAGOPA;
  • Libretto famiglia – ricevuta acquisto e comunicazione Inps per utilizzo.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

  • Ricevute di versamento: assicurazione casalinghe, riscatto di laurea, contributi INPS, versamenti a casse di categoria ecc.

ASSEGNO PERIODICO PER L’EX-CONIUGE

  • Ricevute di versamento + sentenza di separazione + codice fiscale del coniuge.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

  • Ricevute di versamento a fondi di previdenza complementare (anche per familiari a carico) attestazione del fondo delle quote pagate.

SPESE ADOZIONE INTERNAZIONALE

  • Dichiarazione delle spese sostenute emessa dall’ente autorizzato.

EROGAZIONI LIBERALI

  • Ricevuta di versamento postale o bancario o carta di credito a favore di: clero, Chiese, ONLUS, APS, OV, Enti terzo settore, società mutuo soccorso, ONG, eventuale attestazione rilasciata dall’ente, ecc. Dalle ricevute e/o dall’attestazione deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.

ALTRI ONERI

  • Avviso e relativa ricevuta di versamento per Consorzi di Bonifica, assistenza sanitaria integrativa.

DETRAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

  • Contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 431/1998 registrato ed eventuale ultima proroga.

SPESE RIMBORSATE

  • Ricevute rilasciate dal fondo o i riepiloghi scaricabili dal sito del fondo.

BONUS FACCIATE

  • Fatture e relativi bonifici “dedicati” + certificato di destinazione urbanistico zona A o B o dichiarazione sostitutiva di atto notorio + eventuali cessioni del credito e relative ricevute.

SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

  • Titolo abilitativo, fatture e relativi bonifici “dedicati” + comunicazione all’ASL/Ufficio del lavoro e visura con dati catastali immobile ristrutturato + eventuali cessioni del credito e relative ricevute, eventuali contributi    fruiti (copia richiesta ed attestazione importo liquidato);
  • eventuali contributi fruiti (copia richiesta ed attestazione importo liquidato);
  • Per interventi condominiali: dichiarazione dell’amministratore condominiale;
  • Per acquisto o costruzione di box auto pertinenziale: acquisto: atto di acquisto, dichiarazione del costruttore con indicazione del costo di costruzione; costruzione: permesso a costruire, fatture e bonifici, dati catastali nuovo box auto;
  • Atto di acquisto dell’immobile avvenuto nel 2023;
  • Fatture di acquisto.

SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

  • Titolo abilitativo, fatture e relativi bonifici “dedicati” + asseverazione di un tecnico abilitato per requisiti e costi con computo metrico ovvero attestazione di congruità della spesa e certificazione dei produttori per infissi,    pannelli solari e schermature solari; attestazione di certificazione energetica; scheda informativa ENEA sugli    interventi realizzati;  mail conferma invio all’Enea, + eventuali cessioni del credito e relative ricevute, eventuali contributi fruiti (copia richiesta ed attestazione importo liquidato).

SPESE PER IL “BONUS ARREDI”

  • Fatture e bonifici di pagamento o ricevuta pagamento carta di credito/bancomat + estratto conto banca/ carta di credito dove compaia la spesa + classe energetica per grandi elettrodomestici.

SPESE PER IL “BONUS VERDE”

  • Fatture e bonifici di pagamento o ricevuta pagamento carta di credito/bancomat + estratto conto banca/carta dove compaia la spesa.

SUPERBONUS 110% – 90% – 70% – 65%

  • Fatture e relativi bonifici“ dedicati” + documenti della circolare 30/E del 2020 + eventuali cessioni del credito e relative ricevute.

DETRAZIONE DEL 50% DELL’IVA PER L’ACQUISTO DI ABITAZIONI DI CLASSE ENERGETICA A E B

  • Atto di acquisto dell’immobile avvenuto nel 2023;
  • Fatture di acquisto.

M&W Veronesi e Associati